Sentenza 14 febbraio 2017
Massime • 1
L'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri con il rito abbreviato comporta che soltanto a questi ultimi - siano essi reati satellite o violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2017, n. 17890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17890 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2017 |
Testo completo
17890-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/02/2017 Composta da: 536/2017- Sent. n. sez. -Presidente - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI N.13094/2016 ROSA ANNA SARACENO GIACOMO ROCCHI Rel. Consigliere - ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR UI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 07/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; L letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Paolo Canevelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 7/1/2016, accoglieva la richiesta di applicazione del regime della continuazione nell'interesse di AR ID;
unificati i fatti ex art. 81 cpv. cod. pen. determinava la pena in quella di anni nove e mesi quattro di reclusione ed euro 1500 di multa. Riteneva avvinte dal medesimo disegno criminoso due vicende delittuose, l'una che aveva indotto la condanna dell'istante alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1400 di multa per il delitto di estorsione aggravata e l'altra che aveva inflitto la condanna alla pena di anni cinque di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.
2. Ricorre per cassazione AR ID a mezzo del difensore di fiducia e deduce quanto segue.
2.1. Lamenta l'omessa motivazione sulle ragioni che hanno indotto la determinazione del trattamento sanzionatorio. Trattandosi di aumento in sede di esecuzione il limite massimo di pena che non risulta superabile è quello indicato dall'art. 671 cod. proc. pen. comma 2, individuato attraverso il cumulo materiale delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Nella specie si trattava di una pena pari ad anni undici di reclusione. La scelta di rideterminare la pena in quella di anni nove di reclusione, prossima al massimo aumento, avrebbe imposto un obbligo di motivazione non assolto, nella specie, essendosi il giudice a quo limitato all'adozione di clausole di stile. Si sarebbe potuta applicare una pena in aumento pari ad un limite medio edittale di anni due mesi sei di reclusione. Essendosi discostato il giudice a quo da limite siffatto avrebbe avuto onere di motivazione specifico che non era stato compiutamente adempiuto.
2.2. Nell'interesse del ricorrente il 9/02/2017 è stata depositata memoria integrativa. Si sono ribaditi i motivi già esplicitati e si è evidenziato che si era erroneamente determinata la pena non essendo stata applicata la riduzione del rito abbreviato sulla sanzione definitivamente e complessivamente determinata, nonostante uno dei reati fosse stato giudicato con rito abbreviato stesso e l'altro con il rito ordinario. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto. Il Giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di applicazione del regime della continuazione avanzata nell'interesse di AR ID in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione camorristica ed estorsione aggravata dalla circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. I fatti risultavano 2 li giudicati con le sentenze emesse dalla Corte d'appello di Napoli il 22/04/2013 e dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 15/03/2005, titoli con cui erano state inflitte rispettivamente le pene di anni cinque di reclusione e di anni sei di reclusione ed euro 1400 di multa. Il Giudice dell'esecuzione, ritenuta più grave la condanna inflitta con la sentenza che aveva accertato il delitto di estorsione e che aveva inflitto all'esito del giudizio abbreviato - la pena indicata, fissatala come pena base, determinava l'aumento per la condotta di partecipazione all'associazione camorristica in anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa, per una sanzione complessiva di anni nove mesi quattro di reclusione ed euro 1500 di multa. Le censure svolte sono infondate. Non v'è, invero, violazione di legge e la determinazione della pena per il delitto satellite risulta operata in termini conformi al quadro normativo ed in misura, in ogni caso, inferiore alla sanzione originariamente inflitta all'esito del giudizio di cognizione. Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, tenuta ferma la sanzione per il delitto più grave e la motivazione già posta a fondamento della decisione di cognizione, il giudice a quo ha espressamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. inserendo la quantificazione dell'aumento della pena in continuazione nel contesto materiale in cui si è inscritta la medesima condotta di partecipazione al clan dei casalesi, espressamente richiamata per annotarne il modus operandi e per inferire l'esistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti separatamente giudicati. In questa logica si è sottolineato come la stessa adesione all'associazione avesse come scopo anche quello di commettere estorsioni. Si tratta di riferimenti indubbiamente sintetici, ma specifici che richiamano la vicenda storica e che, uniti all'evocazione dei parametri di cui di agli artt. 132 e 133 cod. pen., rendono, comunque, conforme la determinazione del trattamento sanzionatorio in executivis, in funzione dell'intervenuto riconoscimento del reato continuato, ad uno standard motivazionale certamente congruo. Né risulta possibile, a confutazione, invocare l'esistenza nel sistema d'un "limite medio edittale", tra minimo e massimo aumento di pena, forbice entro cui quantificare la determinazione del trattamento sanzionatorio per il fatto continuato. Ciò per inferire l'esistenza nel sistema di una soglia algebrico-matematica, oltre la quale l'eventuale aumento per la ritenuta continuazione esigerebbe oneri motivazionali rafforzati o di maggiore pregnanza, oneri cui il giudice non dovrebbe assolvere in caso di determinazione di una pena prossima ai minimi edittali. Basta qui solo ribadire che il sistema non prevede criteri diversi da quelli indicati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e non istituisce soglie minime o medie di motivazione in relazione all'entità della pena ed in funzione delle quali si conforma l'obbligo di esplicitare le ragioni che risultano sottese al trattamento sanzionatorio. giàNella specie, dunque, avendo il giudice dell'esecuzione sensibilmente ridotto la pena quantificata in fase di cognizione, in quella di anni cinque di reclusione ed avendola - 3 li determinata, per effetto della continuazione, in quella di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa, per il reato satellite, ha già apportato una sensibile riduzione e, per altro verso, ciò ha fatto nella piena osservanza delle disposizioni di legge speciati che caratterizzano þ la determinazione della sanzione stessa in ipotesi di reato continuato anche in executivis. Non si rilevano, allora, violazioni di legge, né può ritenersi inadeguata la motivazione, per quanto si è già avuto modo di esprimere ed avendo il giudice a quo richiamato espressamente gli articoli 132 e 133 cod. pen. e quei referenti in fatto che, da un lato, avevano indotto a stimare l'esistenza del medesimo disegno criminoso e, dall'altro, rilevavano in funzione della definizione della lesività delle condotte, per la determinazione della sanzione, attraverso il richiamo ai parametri di cui alle norme anzidette.
2. Anche la questione devoluta con la memoria depositata il 9/02/2017 non è fondata. Deve in primo luogo osservarsi che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione (Sez.5, sentenza n. 4184 del 20/11/2014 Ud. (dep. 28/01/2015), Giannetti, Rv. 262180). Nel caso di specie l'istante lamenta la mancata applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen. a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, nonostante l'uno fosse stato giudicato con il rito speciale e l'altro con il rito ordinario. La questione non era stata, tuttavia, devoluta con il mezzo di impugnazione iniziale e risulta introdotta con la sola memoria indicata. D'altro canto, la questione inizialmente prospettata sul trattamento sanzionatorio era relativa alla motivazione del relativo quantum e non involgeva doglianze sulla violazione dell'art. 442 cod. proc. pen. in executivis ed in funzione della determinazione del trattamento sanzionatorio afferente il reato continuato. In ogni caso, va qui ribadita la correttezza del provvedimento impugnato anche nell'iter logico-giuridico che risulta seguito, per la determinazione della sanzione finale. La pena più grave è stata fissata, infatti, considerando il delitto già giudicato in rito abbreviato ed operando espresso richiamo alla riduzione fissa del terzo, applicata in sede di cognizione. Su quella pena è stato operato l'aumento per il reato satellite, giudicato, di converso, in rito ordinario e senza operare, correttamente, alcuna riduzione, né sull'indicato reato satellite, né sulla pena finale risultante dalla nuova quantificazione nella sua unitarietà complessiva. Il trattamento sanzionatorio, in executivis, all'esito del riconoscimento del rito abbreviato, va definito, là dove uno dei titoli da unificare ex art. 671 cod. proc. pen. sia stato emesso all'esito del rito abbreviato, applicando la riduzione di pena al solo reato (o gruppo di reati) giudicato con il rito alternativo. Ciò perché la riduzione di pena ha natura processuale e si collega alle ragioni di stretta economia, che caratterizzano il rito a cd. prova contratta. Il principio va ribadito, nonostante taluni arresti, di segno diverso e, tuttavia, da stimare isolati (Sez. 5, sentenza n. 20113 del 27/11/2015 Cc. (dep. 13/05/2016), Moreo, Rv. 267244). Questa Corte ritiene, invero, di riaffermare il principio secondo cui l'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri con il rito abbreviato, 4 li comporta che soltanto a questi ultimi - siano essi reati satellite o violazione più grave - debba essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.1, Sentenza n. 3764 del 21/10/2015 Cc. (dep. 28/01/2016), Napolano, Rv. 266002).
3. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Cairo Antonella Patrizia Mazzei"Sp. mazz Menu DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5