Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2015, n. 4788
CASS
Sentenza 1 ottobre 2015

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Massime1

La motivazione sul diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, nel caso in cui la pena base venga determinata secondo il minimo edittale in ragione della ritenuta non gravità dei fatti, non può risolversi in un mero richiamo alle funzioni di prevenzione criminale della sanzione, ma deve dar conto specificamente dei motivi che portano ad utilizzare uno stesso elemento (la gravità della condotta) sia in chiave positiva, ai fini della determinazione della pena nel minimo, che negativa, per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Commentario1

  • 1Il giudice nega le generiche senza motivare le ragioni del diniego: La sentenza va annullata.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 febbraio 2022

    Sentenze La massima Cassazione penale sez. IV, 01/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 07/02/2022), n.4163 Sottoponiamo ai lettori questa interessante pronuncia con la quale la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello concernente il diniego delle attenuanti generiche. Massime correlate Cassazione penale , sez. II , 24/11/2021 , n. 22 Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è valorizzabile il consenso prestato all'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell' art. 512 c.p.p. , costituendo esso mera espressione di una strategia difensiva, insuscettibile, in quanto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2015, n. 4788
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4788
Data del deposito : 1 ottobre 2015

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