Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
La motivazione sul diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, nel caso in cui la pena base venga determinata secondo il minimo edittale in ragione della ritenuta non gravità dei fatti, non può risolversi in un mero richiamo alle funzioni di prevenzione criminale della sanzione, ma deve dar conto specificamente dei motivi che portano ad utilizzare uno stesso elemento (la gravità della condotta) sia in chiave positiva, ai fini della determinazione della pena nel minimo, che negativa, per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Commentario • 1
- 1. Il giudice nega le generiche senza motivare le ragioni del diniego: La sentenza va annullata.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 febbraio 2022
Sentenze La massima Cassazione penale sez. IV, 01/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 07/02/2022), n.4163 Sottoponiamo ai lettori questa interessante pronuncia con la quale la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello concernente il diniego delle attenuanti generiche. Massime correlate Cassazione penale , sez. II , 24/11/2021 , n. 22 Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è valorizzabile il consenso prestato all'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell' art. 512 c.p.p. , costituendo esso mera espressione di una strategia difensiva, insuscettibile, in quanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2015, n. 4788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4788 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
4 7 8 8 / 1 6 le REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 2920 - Presidente - N. STEFANO PALLA Dott. - Consigliere - PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 38924/2014 Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SA N. IL 12/04/1972 avverso la sentenza n. 1506/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 14/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Q Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Aurelio GALASSO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 14 marzo 2014 la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato, rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale della stessa città, con la quale LE IN era stato riconosciuto colpevole, quale amministratore della TECNA s.r.l., dei reati di bancarotta patrimoniale e documentale 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Francesco Maglione, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo vengono denunziati vizi di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la prova della bancarotta come derivante logicamente dal mancato rinvenimento della numerosa merce pagata ai fornitori a fronte della esistenza delle sole scaffalature. Sostiene quindi che la merce è stata venduta e il ricavato è stato destinato al pagamento proprio dei fornitori, che infatti non risultano, tranne la CTC, tra i creditori del fallimento, così come riconosciuto anche dalla Corte territoriale.
2.2. Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta documentale. Partendo dai dati di fatto che l'attività commerciale esercitata dalla società era effettivamente cessata nel 2002 (e, quindi, moti anni prima del fallimento) e che una parte della documentazione contabile era stata consegnata alla Guardia di finanza, il ricorrente ha sostenuto la carenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, sostenendo che non ha avuto alcuna intenzione di recare pregiudizio ai creditori non tenendo le scritture contabili nel periodo in cui la società non è stata attiva.
2.3. Con l'ultimo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. In particolare il ricorrente censura la motivazione della sentenza che ha negato le attenuanti generiche, dopo aver rigettato la richiesta del Procuratore Generale appellante di applicazione di una pena maggiore facendo specifico riferimento alla non rilevante gravità dei fatti, ma giustificando il diniego con una motivazione caratterizzata da "incongruenza illogica e nomofilattica". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento nei limitati termini qui di seguito indicati.
1. Inammissibili sono il primo e il secondo motivo di ricorso. Le doglianze dedotte in questa sede, infatti, finiscono per reiterare pedissequamente quelle già proposte in appello avverso la sentenza di primo grado;
e l'esame della sentenza impugnata consente di ritenere che su di esse sia stata fornita adeguata, congrua e logica risposta in motivazione. Va ricordato in proposito che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza con la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere senz'altro conforme all'art. 581, lett. c, cod. proc. pen. ovvero contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione; ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre soli vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584). Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita come nel caso in esame- a riprodurre il motivo d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni;
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708). In conclusione, la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello può essere presente nel motivo di ricorso solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che si riferisca al provvedimento impugnato con il ricorso e che si confronti con la sua integrale motivazione (si vedano, tra le più recenti, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).
2. Va ulteriormente precisato, con riferimento alle deduzioni in fatto svolte dal ricorrente, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia infatti inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Tanto premesso, occorre rilevare che, in particolare con il primo e il secondo motivo, il ricorrente si è limitato a censurare la sentenza impugnata che avrebbe ritenuto sulla base di erronea valutazione delle risultanze processuali sussistente la sua responsabilità. Giova, allora, ricordare che in sede di legittimità non è consentita una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Né la Corte di cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). Orbene, va ribadito che l'esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, anche con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali dalle quali emerge la responsabilità dell'imputato per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale. Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata in punto di responsabilità ha confermato quella di primo grado, sicché vanno ricordati i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme", l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438).
3. In punto di diritto, si rileva che, in tema di bancarotta fraudolenta, concorrono alla consumazione del delitto tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto dell'azienda (Sez. 5, n. 7583 del 06/05/1999, Grossi, Rv. 213646). I giudici di merito hanno fatto buon governo di tali principi di diritto, evidenziando con motivazione congrua ed esente da vizi logici e di metodo il ruolo assunto dall'imputato e il contributo fondamentale dallo stesso avuto nella vita della società fallita.
4. Manifestamente infondate risultano allora le doglianze del ricorrente in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Anche in relazione a tale profilo la Corte territoriale ha specificamente motivato (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza). Va in proposito ricordato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato previsto dall'art. 216, comma primo n. 2, della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la omessa o irregolare tenuta della contabilità rende impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, Sentenza n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini Rv. 258881; precedenti conformi: N. 3951 del 1992 Rv. 189813, N. 5905 del - 2000 Rv. 216267, N. 31356 del 2001 Rv. 220167, N. 21075 del 2004 Rv. 229321, N. 1137 del 2009 Rv. 242550, N. 21872 del 2010 Rv. 247444). La locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota infatti la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico.
5. Fondato è l'ultimo motivo con il quale si denunziano violazione di legge e vizio di 4 6 motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. In effetti, la motivazione della sentenza risulta errata e comunque contraddittoria nella parte in cui ha negato le attenuanti generiche. La Corte di Appello ha rigettato la richiesta del Procuratore Generale appellante di applicazione di una pena maggiore facendo specifico riferimento alla non rilevante gravità dei fatti (pag. 6 della sentenza), per poi però rigettare anche la richiesta (formulata dall'imputato) di riconoscimento delle attenuanti generiche con la seguente motivazione: "...se la Corte dovesse concedere a tutti gli incensurati, disperati per motivi economici le circostanze attenuanti generiche per fatti economicamente rilevanti, la funzione general preventiva, e preventiva speciale della pena, non sortirebbe alcun effetto deterrente con evidenti danni per la collettività e lo stesso reo che sarebbe incentivato a delinquere ancora". Si tratta con evidenza di motivazione illogica, contraddittoria con quanto rilevato in ordine alla gravità del reato ed errata in diritto. Se è vero che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi e altri, Rv. 264378), è anche vero che, se lo stesso elemento viene considerato positivamente ai fini della determinazione della pena e poi negativamente per il riconoscimento delle attenuanti generiche, la motivazione richiede una specificità rafforzata per non incorrere in evidenti vizi di contraddittorietà. Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che le attenuanti generiche sono previste dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della "quantità" del reato e della capacità di delinquere dello imputato e sono finalizzate al più congruo adeguamento della pena in concreto. Possono infatti verificarsi casi in cui sussistano gli elementi che integrano il delitto, per cui va applicata la sanzione prevista dal legislatore, ma la concretezza della vicenda richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, pena rispettosa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità costituzionalizzata sub art. 27 comma terzo Cost., di cui la "congruità" costituisce elemento essenziale. (Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Faletto ed altri, Rv. 202165) Va in proposito ricordato che le attenuanti generiche, rendendo la condanna il più possibile adeguata alle specificità della vicenda concreta, furono introdotte con il decreto legislativo 14 settembre 1944 n. 288 proprio per rimediare al rigore sanzionatorio del codice Rocco, ritenuto molto severo nella previsione legale del minimo e dei massimi edittali, e anche per mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa. Questa Corte ha avuto modo di rilevare in precedenti pronunzie che la suddetta funzione delle attenuanti generiche (ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti) ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al 5 di sotto di tale limite. Ne consegue che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo un elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione, sicché solo in questo caso non può dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627; Sez. 3, n. 369 del 25/01/2000, Rigamonti E., Rv. 216572). L'abbattimento del minimo edittale è tuttavia questione che travalica la funzione che le "generiche" rivestono nell'ambito del giudizio di comparazione tra circostanze e costituisce il vero fondamento della ragione giustificatrice di esse nel sistema penale. Tale ragione, che in sostanza si traduce nell'attribuire al giudice un dispositivo flessibile per adeguare meglio la pena al fatto e rendere la sanzione compatibile con la funzione costituzionale della pena secondo i canoni dell'art. 27 Cost., non è ritenuta inconciliabile da alcuni orientamenti di questa Corte con la funzione autonoma che dette circostanze hanno assunto e dunque con l'affermazione secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche non è incompatibile con la determinazione della pena oltre il minimo edittale, in quanto il beneficio dell'art. 62 bis cod. pen. ha una sua ragione autonoma, ravvisabile in situazioni atipiche o nelle stesse molteplici circostanze previste dall'art. 133 cod. pen. che meritino, nel caso concreto, una particolare considerazione per la specificità della vicenda, o della personalità o del vissuto dell'imputato o per altre ragioni (Sez. 1, n. 4508 del 15/02/1988, Crimenti, Rv. 178095). Questa affermazione giustificherebbe però la concessione delle "generiche" - sul rilievo che non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni le quali, pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., si fondano su presupposti diversi (Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009, Migliazza Rv. 246887) · - ma non consente di censurarne il diniego quando il giudice ritenga di discostarsi dal minimo edittale, epilogo al quale egli, indipendentemente dalla concessione delle attenuanti generiche, può comunque sottrarsi ricorrendo alla leva dell'art. 133 cod. pen., qualora stimi la pena non adeguata al fatto con la conseguente necessità di irrogarla nel minimo e poi eventualmente ridurla ulteriormente, questa volta con la concessione delle attenuanti generiche, se la valuti ancora inadeguata ed in presenza di situazioni atipiche da utilizzare per un ulteriore diminuzione della pena stessa. Diversamente, quando le attenuanti generiche non sono concesse e la pena si assesti oltre il minimo edittale, non è questione di concessione o meno delle attenuanti generiche ma di contestare eventualmente la determinazione della pena e la sua congruità in se stessa. Logico corollario dei principi sopra enunciati è che la Corte di Appello, nel caso di specie, tenuto conto che ha ritenuto di irrogare una pena base nei minimi edittali (anni tre di reclusione, più sei mesi per effetto della c.d. continuazione fallimentare ex art. 219 l.f.), era tenuta a motivare in maniera logica e congrua il diniego delle attenuanti generiche, cosa che non ha fatto con il semplice richiamo alla "funzione" della pena. 6 E in proposito giova evidenziare che il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche solo quando abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Abruzzese e altri, Rv. 244880).
6. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania, che -attenendosi ai principi di diritto sopra esaminati- deve procedere a un nuovo esame delle doglianze del ricorrente in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Stefano PALLA TanoStefans. DEFOMTATA IN CANCELLERIA addl 5. FEB 2016 - IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camels Lanzuise vise 7