Sentenza 14 maggio 2015
Massime • 1
In tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la qualifica di imputato in procedimento connesso con riferimento alla persona offesa di un'estorsione aggravata dall'art. 7, D.L. n. 152 del 1991, la quale era imputata in altro processo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa contrapposta a quella di appartenenza del presunto autore dell'estorsione).
Commentario • 1
- 1. Concussione: non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile ma quella del tentativo punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2015, n. 24570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24570 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 14/05/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 1054
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 8748/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI IN, n. a Lamezia Terme il 23.02.1980, rappresentato e assistito dall'avv. Gambardella RA e dall'avv. Gianluca Carerì, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale in funzione di giudice del riesame, n. 1162/2014, in data 27.11.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Mario Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20.10.2014, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro disponeva nei confronti di SI IN la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3,
L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo 24).
2. Avverso detta ordinanza, il SI proponeva ricorso per riesame.
3. Con ordinanza in data 27.11.2014, il Tribunale di Catanzaro respingeva il gravame e confermava l'ordinanza impugnata.
4. Avverso tale ultima pronuncia, SI IN, tramite i propri difensori, propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, di cui viene chiesto l'annullamento, denunciando:
-erronea applicazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. (primo motivo);
-mancanza e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui si è ritenuta la sufficienza delle sole dichiarazioni rese da NE RA, imputato in procedimento collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) in mancanza di qualsivoglia elemento di riscontro a norma dell'art. 192 c.p.p.. 4.2. In relazione al secondo motivo, si censura l'ordinanza impugnata nella quale, per riconoscere una patente di credibilità al NE, si ricorre all'utilizzo di mere clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, con riferimento a tutte le articolazioni proposte, è inammissibile.
2. Manifestamente infondato è da ritenersi il primo motivo di ricorso attraverso il quale si è dedotta l'insussistenza di un quadro cautelare grave ex art. 273 c.p.p., in presenza di un unico elemento indiziario a carico dell'indagato costituito dalle dichiarazioni di NE RA, imputato in altro procedimento collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) e, quindi, in costanza dell'espresso richiamo operato dalla norma citata all'art. 192 c.p.p., comma 4 in mancanza di elementi di riscontro specifici ed individualizzanti.
2.1. Non risulta contestato come la posizione di NE RA sia quella di persona offesa nel delitto di cui al capo 24 dell'incolpazione provvisoria oggetto di gravame nonché di imputato nel procedimento cd. "Piana" (pendente innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, in corso di istruzione dibattimentale) per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. 2.2. Numerose e conformi sono le pronunce della giurisprudenza di legittimità che, con riferimento al tema della connessione probatoria di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), tale da determinare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone ai cui all'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. b) (incompatibilità che necessariamente avrebbe effetti sulle modalità di assunzione delle dichiarazioni rese in indagini dalla persona offesa e sulla necessità di acquisire elementi di riscontro per avvalorarne il portato), riconoscono come la predetta connessione probatoria debba riferirsi ad elementi oggettivi del fatto o delle circostanze ad esso riferibili, di modo che l'accertamento dell'uno sia destinato ad influire su quello degli altri, non potendosi fare discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede (cfr., Sez. 3, sent. n. 23894 del 07/06/2006, dep. 11/07/2006, Nastasi, Rv. 234423; Sez. 5, sent. n. 31170 del 20/05/2009, dep. 28/07/2009, Sganzerla, Rv. 244491).
2.3. Ma non solo. Si è altresì statuito che il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), è ravvisabile, unicamente, quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione ad una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (Sez. 5, sent. n. 10445 del 14/12/2011, dep. 16/03/2012, Protoduari e altro, Rv. 252006).
Il collegamento probatorio di cui all'art. 371 c.p.p., comma2, lett. b) pertanto, è ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto: occorre, in altre parole, che il "collegamento" tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi.
Nella fattispecie, il Tribunale ha chiarito come l'accertamento in capo al NE del reato di appartenenza ad associazione mafiosa, nota come clan "Giampà" nel procedimento cd. "Piana", non si basa su elementi costitutivi del fatto, attribuito a SI IN nel presente procedimento che vede in NE RA la persona offesa. "A ben vedere" - osserva il Tribunale - "l'episodio estorsivo perpetrato dal SI, non manifesta alcun collegamento probatorio con il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui è imputato il NE. Quest'ultimo, d'altronde, ha raccontato dell'estorsione a suo danno, per illustrare i motivi che lo hanno spinto ad aggregarsi al clan "Giampà", avversario della cosca di appartenenza dei SI. In definitiva, la prova dell'estorsione subita dal NE non incide sulla prova della sua appartenenza al clan "Giampà", al più rappresentando, nell'ambito del procedimento a carico del NE, un elemento indicativo della sua credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese ...". Alla luce di quanto precede, deve pertanto escludersi l'esistenza della connessione probatoria invocata dal ricorrente, in presenza di dichiarazioni del NE considerate dal Tribunale come "semplici".
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di censura. Invero, del tutto giustificato appare l'apparato argomentativo in merito alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del NE (anche nell'ipotesi in cui si ritenessero interprobatoriamente collegati i fatti oggetto del presente procedimento cautelare con quelli per cui il dichiarante è imputato nel procedimento "Piana"), caratterizzate da coerenza, costanza e spontaneità e, come tali, di per sè sole idonee a fondare un giudizio di gravità indiziaria a carico del ricorrente. A fondare questa conclusione, lungi dalle genericità ed astrattezze lamentate dal ricorrente, il Tribunale pone non solo l'intrinseca verosimiglianza del narrato del dichiarante ma anche l'operato riconoscimento fotografico di tutti i protagonisti del fatto ed i contenuti delle conformi dichiarazioni rese da UR IN e da ST NC.
4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00. Manda la Cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 14 maggio 2015. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2015