Sentenza 28 novembre 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui venga riconosciuta nel giudizio abbreviato la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna nel detto giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, - qualora il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale - sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario; qualora invece il giudice procedente individui, quale reato più grave, quello giudicato con rito ordinario, la riduzione di pena dovrà essere disposta per i soli reati satellite giudicati con rito abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2016, n. 12592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12592 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 12592-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3006/2016 '- Presidente - ANIELLO NAPPI REGISTRO GENERALE MARIA VESSICHELLI N. 1884/2016 SERGIO GORJAN EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - US RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LM SA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/05/2015 delia CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO FRATICELLI che ha concluso per la posizione di AL VA annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
rigetto nel resto. Uditi i difensori avv.ti: La Porta Arduino;
Aricò NI;
ST AG AN;
PA VA;
Scutieri FF;
2 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Assise d'Appello di Catania che doveva pronunziarsi a seguito di rinvio da questa Corte ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado - resa - in rito abbreviato nei confronti degli imputati AL VA, IL EL, TT NI, - DA VA e AN CE (1956) per il delitto di partecipazione ad articolazioni dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", denominate clan AN e clan Calatino sud Simeto, la prima operante in Catania e zone limitrofe, la seconda in Caltagirone e territori vicini, fatti compiuti a partire da Febbraio e Luglio 2000 fino a data corrente, secondo le imputazioni di cui ai capi a) e b).
1.1 Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte ha ritenuto per tutti l'aggravante dell'essere l'associazione armata ed ha applicato la normativa previgente all'inasprimento di pene dettato dalla legge del Dicembre 2005. Infatti, in presenza di una contestazione aperta circa l'epoca del commesso reato, ha fatto riferimento, come causa di cessazione della permanenza del delitto associativo, all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli imputati, avvenuta nel Luglio 2005, in mancanza di prova contraria di ulteriore persistenza del vincolo associativo.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell'imputato DA, lamentando, col primo motivo, l'errata applicazione di legge ed il difetto di motivazione circa la ritenuta esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, avendo la Corte nel giudizio di rinvio così qualificato il fatto, originariamente attribuito all'imputato, di partecipazione all'associazione mafiosa.
2.1 Sostiene il ricorrente che la motivazione avrebbe frainteso il dato di fatto della affinità familiare con AN ON e IL AN e che le dichiarazioni dei collaboranti fratelli IL sarebbero generiche e non riferibili ad attività tipiche del sodalizio criminale ma inerenti solo a problemi economici della famiglia - intesa in senso naturale - di appartenenza.
2.2 Anche le dichiarazioni del collaborante Di IO sarebbero prive di apprezzabile contenuto, in quanto de relato e generiche, non avendo costui precisato neppure chi fosse la fonte delle sue conoscenze. Inoltre le continuative intercettazioni di conversazioni avevano evidenziato solo che l'imputato aveva accompagnato più volte la sorella a colloquio col marito AN ON, limitandosi a suggerirgli di sottoporsi alla visite mediche specialistiche ad opera del consulente medico di parte. In conclusione da nessun dato probatorio potrebbe ricavarsi il contributo di messaggero da e per il cognato detenuto ON AN, che la sentenza gli aveva attribuito.
2.3. Col secondo motivo è stata censurata la negatoria delle circostanze generiche in base ad una ritenuta errata qualifica di antica affiliazione al clan AN ed all'esistenza di precedenti irrilevanti nella vita di un uomo di 63 anni, nonché alla sottovalutazione della prova della lunga attività lavorativa di infermiere svolta dallo stesso.
3.Ha presentato ricorso la difesa di IL EL, lamentando l'inosservanza di norme processuali in riferimento all'art 192 co 3 cpp ed il vizio di motivazione illogica per la mancanza Eck di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboranti AO e IU IL circa la partecipazione dell'imputato all'estorsione in danno del titolare dei supermercati MAR. Infatti, le dichiarazioni di IL AO erano frutto di notizie apprese dal fratello IU e non erano idonee a riscontrarle per la loro circolarità; del resto le propalazioni dei due collaboranti erano generiche, poiché IL AO aveva riferito che in una sola occasione aveva visto IL EL con il coimputato RI presso lo studio ove avveniva la dazione dei soldi, provento del delitto. Da nessun dato processuale era dimostrato il contributo che l'imputato avrebbe dato alla perpetrazione dell'estorsione, potendosi al più ritenere un ruolo di connivenza passiva.
3.1 Nel secondo motivo è stata censurata l'inosservanza dell'art 442 co 2 cpp, poiché i Giudici avrebbero applicato l'aumento per la continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli già giudicati con precedente sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Catania dopo la diminuente del rito abbreviato.
3.2 Tramite il terzo motivo è stata dedotta la violazione del medesimo art 442 comma 2 cpp, poiché la Corte avrebbe riformato in senso peggiorativo la pena inflitta dal primo Giudice, in quanto quella irrogata per il delitto di cui all'art 416 bis cp sarebbe stata aumentata ad anni otto di reclusione, per un contrasto tra motivazione, che indicava in sette anni la pena applicata al netto della diminuente, ed il dispositivo che aveva riportato la pena di anni 5 e mesi quattro, dopo la diminuzione per il rito, non corrispondente alla riduzione di 1/3 e, secondo il ricorso, non si sarebbe in presenza di un errore materiale.
4. Anche la difesa di TT NI ha presentato ricorso, con unico articolato motivo, con il quale ha dedotto la violazione degli art 192 e 649 cpp, la violazione degli artt 533 cpp e 416 bis cp ed il vizio di motivazione. Infatti, i Giudici di Appello avevano ritenuto i fatti oggetto del processo coperti da precedente giudicato per il delitto ex art 416 bis cp, relativo alla stessa organizzazione, consumato fino a Novembre 2002; tuttavia per la restante parte avevano ritenuto riscontro alle dichiarazioni del collaborante IL AO, che aveva narrato di un episodio inerente il controllo di estorsioni di Dicembre 2003, due conversazioni in atti di Gennaio e Giugno 2002, che non potevano essere considerate, poiché collocate nel periodo già coperto da giudicato.
4.1 Le dichiarazioni dell'altro collaborante IL IU, che pacificamente non aveva mai incontrato l'imputato, erano de relato e la Corte le aveva travisate, poiché aveva dato al rifiuto dei soldi provento di estorsione attribuito a TT, un significato di disconoscimento dell'autorità di chi glieli offriva e non quello, genuino, di volontà di dissociarsi. Inoltre, secondo il ricorrente, le conoscenze del collaborante si sarebbero fermate al 2004, essendo questi detenuto fin da Gennaio 2003, mentre TT era stato scarcerato ad Aprile 2003 e, pertanto, erano inidonee ad essere fonte di prova per fatti addebitati da fine 2002 al 2007. 4.1.1 Quanto alle propalazioni di La US, si riferivano agli anni 1996 e 1998, cioè a periodi coperti dalla precedente sentenza mentre l'informazione riguardante un incontro avvenuto nel 2007 in cui lo stesso TT ed altri mafiosi gli avrebbero dato ordine di uccidere AN - EL ed un altro soggetto, era restata priva di ogni riscontro;
la sentenza sarebbe illogica 2 nella parte in cui aveva giudicato neutro il fatto che tali riscontri non vi fossero. In ogni caso le enunciazioni di Li US non potevano essere confermate da quelle dei IL, poiché queste ultime si riferivano a fatti di epoca molto precedente, 2002/03. 4.2 Tutte le comunicazioni dei collaboranti, inoltre, erano state rese per la prima volta al processo di rinvio e, dunque, oltre il termine di 180 giorni di cui all'art 16 quater legge 82/91 e la sentenza non aveva motivato in modo rigoroso come avrebbe dovuto circa la loro - utilizzabilità.
5. Ha proposto ricorso la difesa di AL VA, che tramite il primo motivo ha prospettato la violazione dell'art 416 bis cp ed il difetto di motivazione, sotto una pluralità di profili.
5.1 Il primo aspetto ha riguardato l'identificazione, operata dal collaborante Di IO, di AL VA con tale RI SS, soggetto più volte comparso nelle conversazioni intercettate. Di IO aveva reso dichiarazioni in udienza preliminare, precisando che RI SS aveva compiuto estorsioni anche per suo conto per passare in seguito al gruppo diretto da La RO;
il collaborante si era confuso due volte nei riconoscimenti fotografici prima di indicare la foto ritraente AL, abbinandolo al predetto nominativo;
in una fase successiva aveva precisato che era di OD UB, che avrebbe fatto parte del suo gruppo per passare, dopo il 2001, in quello di Caltagirone con RA AS e LL IE. Tuttavia non aveva saputo indicare alcuna estorsione che l'imputato avrebbe compiuto, né alcuna condotta concreta tipica dell'agire mafioso che questi avrebbe realizzato. I Giudici del rinvio, pur specificamente sollecitati sul punto avevano sbrigativamente valutato la genericità della dichiarazione come non decisiva.
5.2 La sentenza aveva ritenuto dimostrati i rapporti tra l'imputato, RA AS e LL IE da alcune conversazioni del 2002; quella del 4 Luglio in cui La RO, commentando l'attività di RA menzionò SS come un soggetto che agiva per conto del primo;
quella del 1 Novembre, in cui sempre La RO suggerì a IL IO di affidare a SS il controllo dei lavori su Caltagirone e questi raccontò che lo stesso era stato incaricato di farsi restituire un veicolo rubato;
quella del 29 Novembre, in cui ancora La RO commentò negativamente che RA si avvalesse di RI SS per le sue attività illecite e nel contesto disse di non conoscerlo. Secondo il ricorrente tali conversazioni potevano riferirsi a RI SS ma non all'imputato. In proposito il Collegio aveva conferito valore di autonoma identificazione di AL in RI SS, al servizio di PG nel corso del quale AL VA era stato visto giungere insieme a RA ad un appuntamento con IO IL, reggente della famiglia catanese, cui avevano partecipato anche ND e LL, del gruppo di RA.
5.2.1 Altro dialogo ritenuto determinate era quello del 12 Ottobre 2003 tenuto in località Consorto tra La RO e ND, che, secondo la decisione impugnata, avrebbe dimostrato che RI AL così appellato dai conversanti girava per conto dell'organizzazione per verificare - se le attività del posto erano in regola col pagamento dell'estorsione; la difesa sul punto ha messo in luce che tale NO, titolare di una delle imprese soggetta a controllo, era stato 3 Z.v. coimputato per estorsione nel processo ed era, dunque, illogica la ricostruzione operata dai Giudici.
5.2.2 Infine, la conversazione del 1 Novembre 2002 tra La RO, AN ed IO IL denotava al contrario di quanto sostenuto in sentenza che RI SS, cui i dialoganti - attribuivano la proprietà di una cava, non era identificabile in AL poiché costui tramite sua - moglie - aveva avuto la disponibilità di una cava solo nove mesi dopo detto dialogo.
5.3 Per quanto attiene alle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni dei collaboranti, il ricorso ha censurato le conclusioni della Corte per illogicità, riguardo quelle di IL IU, che aveva equivocato, attribuendo il nome e cognome dell'imputato prima ad un soggetto che faceva il pastore e poi ad uno che prendeva le estorsioni, per poi precisare che RI SS era l'uomo dedito alle estorsioni.
5.3.1 IL AO aveva dichiarato di non aver mai avuto a che fare con AL VA e di averne solo sentito parlare nel 2010 da qualcuno che gli disse che aveva un cantiere dove si produceva cemento e che era vicino a La RO. La Corte ne aveva tratto il convincimento che il collaborante si riferisse all'imputato, ignorando però il dato contrario, proveniente dallo stesso IL, che aveva dichiarato di non conoscere RI SS.
5.4 Col secondo motivo il ricorso ha censurato la decisione per errata applicazione dell'art 416 bis co 4 cp, poiché aveva ritenuto l'aggravante delle armi in assenza di prove dirette circa la consapevolezza da parte dell'imputato di tale disponibilità.
5.5 Col terzo motivo è stata lamentata l'errata applicazione dell'art 597 co 3 cpp ed il divieto di reformatio in pejus, poiché i Giudici di Appello, pur riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla predetta aggravante, si erano discostati dal minimo edittale previsto per il delitto in parola mentre il primo Giudice si era attenuto al minimo previsto per la forma aggravata del delitto.
6. L'imputato AN CE ha presentato dichiarazione di ricorso il 5 Giugno 2015 presso la Casa Circondariale di Viterbo, riservando i motivi al difensore di fiducia. Quest'ultimo con motivi nuovi depositati in Cancelleria il 12 Novembre 2016 ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art 649 cpp, evidenziando che il ricorrente era stato condannato in via definitiva con sentenza della Corte d'Assise di Catania del 20.3.2004. La Corte territoriale aveva negato il bis in idem osservando che la contestazione della predetta sentenza era aperta e che doveva aversi riguardo al periodo per il quale il fatto era stato accertato, che nel caso concreto si fermava al 1998. Al contrario il ricorso ha sostenuto che l'accertamento doveva aver riferimento alla data di emissione della sentenza, che era il Marzo 2004 e, pertanto, la preclusione ex art 649 cpp era senz'altro operativa.
6.1 Col secondo motivo è stata censurata la motivazione per l'uso erroneo del principio della frazionabilità delle dichiarazioni dei nuovi collaboranti. All'odierna udienza il PG dr Fraticelli ha concluso per AL VA, annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto;
per IL : annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena in anni 7 e mesi quattro di reclusione e rigetto nel 4 Z resto;
per DA, TT e AN : rigetto dei ricorsi. L'avvocato PA per DA, l'avvocato La Porta per AL, gli avvocati Aricò e ST AG per TT, dopo aver esposto i motivi hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
l'avvocato Scuteri per AN si è riportato ai motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili ad eccezione di quello di IL EL riguardo al trattamento sanzionatorio.
1. Deve premettersi che nel giudizio di rinvio la Corte catanese, accogliendo la richiesta del PG, - la rinnovazione dell'istruttoria ha disposto ai sensi degli artt 627 co 2 e 603 co 2 cpp dibattimentale ascoltando tre nuovi collaboratori di giustizia IL IU, IL AO - e La US SA il cui esame, ritenuto rilevante per il giudizio essendo stati costoro - componenti del clan AN, doveva essere considerato come prova nuova, poichè gli stessi avevano iniziato la collaborazione in epoca successiva ai precedenti giudizi di merito.
1.1 In proposito, pur in assenza di stringenti censure dei ricorrenti circa la credibilità dei collaboranti e delle loro dichiarazioni, deve sottolinearsi che la Corte territoriale a partire dalla - pagina 47 della sentenza ha proceduto alla relativa disamina nel rispetto dei criteri fissati da questo Giudice di legittimità, ponendo in luce che i collaboratori avevano ammesso le loro responsabilità per gravi delitti per i quali non vi erano altre fonti di prova a loro carico, ed erano stati ritenuti meritevoli in più processi dell'attenuante ex art 8 legge 203/91; avevano a lungo fatto parte del clan AN e per questo erano in possesso di un consistente bagaglio di credibili informazioni;
d'altro canto anche le loro propalazioni, con motivazione congrua, sono state ritenute spontanee e disinteressate. -1.2 L'analisi della credibilità si è sviluppata analiticamente dalla pagina 53 per i tre collaboranti IL AO, IL IU e La US e le valutazioni rese in proposito appaiono in linea con i criteri interpretativi elaborati da questa Corte ed adeguatamente esposte quanto alle loro ragioni giustificative.
2. Il ricorso di DA, per il quale la sentenza ha qualificato l'originaria imputazione di cui all'art 416 bis cp, come concorso esterno, sotto l'apparente veste di vizi motivazionali e di errata applicazione di legge ha, in realtà, sviluppato censure sul merito del ragionamento probatorio condotto dai Giudici catanesi. Invero, come emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata, la Corte, dalla pagina 171 della motivazione, ha sviluppato il proprio logico iter argomentativo partendo dall'acquisizione probatoria, derivante da un pizzino sequestrato ad ON GI e dalle dichiarazioni rese in sede di rinvio da IL IU, che il cognato del ricorrente, AN ON, uomo di vertice dell'organizzazione, detenuto, aveva avuto un ruolo fondamentale nella designazione dei reggenti dell'organizzazione, individuati nello stesso IU IL e, dopo l'arresto di costui, in suo zio IO.
2.1 Il successivo tassello indiziario usato dalla Corte è stata la conversazione dell'8 Gennaio 2002 tra AN AN ed ZO GI, suo cugino, nel corso della quale il primo aveva riferito che DA indicato col soprannome "RI MA - si era messo con i 5 CH CC, cioè era collegato ai IL, essendo questo il soprannome della famiglia ricavabile dagli atti processuali.
2.2 Il terzo dato probatorio, coerentemente inserito nell'excursus argomentativo, è stato individuato nelle dichiarazioni rese dallo stesso IL IU, neo collaborante ascoltato nel giudizio di rinvio concluso con la sentenza oggetto del presente ricorso. Questi aveva dichiarato che nell'Aprile 2000 aveva assunto la reggenza del clan, per volere dei vertici ed a causa di contrasti al suo interno, ed aveva dovuto ricorrere proprio allo zio DA VA per poter inviare messaggi ad ON AN, che era in carcere, e per riceverne da questi, essendo l'attuale imputato cognato del detenuto e, quindi, legittimato ai colloqui. La fonte di prova aveva precisato che i messaggi avevano avuto ad oggetto i contrasti con altri gruppi ed aveva ricordato l'occasione nella quale, tramite DA VA, gli era pervenuto da AN ON l'ordine di non dare più denaro a AN AN. Questa mansione di messaggero era durata dal 2000 al 2003, quando egli stesso IL IU - era stato -- arrestato ed aveva potuto conferire con AN, essendo entrambi codetenuti nel medesimo carcere. Il neo collaborante, infine, aveva puntualizzato che DA non era organico all'associazione.
2.3 la Corte ha proseguito il suo discorso argomentativo tramite il riferimento alle notizie provenienti dallo stesso DA, che in dichiarazioni spontanee, aveva confermato i suoi stretti rapporti con i IL e la frequenza dei colloqui col cognato detenuto per accompagnare la moglie, sua sorella, affermando, peraltro - in maniera giudicata plausibilmente poco credibile nel contesto probatorio emerso che il suo unico scopo sarebbe stato quello di invitare l'affine a - non respingere le visite mediche.
2.4 La motivazione ha fatto, altresì, riferimento alle dichiarazioni di un secondo collaborante, tale De IO, che aveva riferito, secondo quanto appreso all'interno del clan, che DA faceva parte dell'organizzazione e nell'ultimo periodo portava notizie e riceveva direttive dal cognato detenuto AN ON.
2.5 La Corte ha valutato unitariamente, e quindi con metodo appropriato, i dati probatori a sua disposizione, valorizzando il carattere di conoscenza diretta attribuibile alle informazioni di IL e le conferme provenienti dalle notizie de relato, ma convergenti sullo specifico ruolo di messaggero, del collaboratore De IO, nonchè dall'intercettazione inerente il collegamento di DA con gli stessi IL. Anche le spontanee dichiarazioni dell'imputato sono state prese in considerazione, non assumendo, tuttavia, alcun valore di smentita delle prove a carico. In coerenza logica con le predette premesse la motivazione ha ritenuto che DA avesse svolto il ruolo gregario ma di essenziale importanza, per le contingenze in cui era stato realizzato, di messaggero tra AN ON ed i IL.
2.6 Lo svolgimento di tale ruolo è stato inquadrato, in armonia con i principi elaborati da questa Corte a partire dalla sentenza Mannino, Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231671, fino a ex multis - Sez 6 Sent 49820 del 5.12.2013 ud (- dep. 10.12.13) già citata;
Sez. 6, Sentenza n. 8674 del 24/01/2014 Cc. (dep. 24/02/2014) Rv. 6 смай 258807, nel concorso esterno in associazione mafiosa, avendo la motivazione sottolineato che il contributo del ricorrente si era verificato in un periodo di speciale difficoltà per l'organizzazione, a causa degli accennati contrasti interni, e considerando la puntualizzazione di IL, che ne aveva escluso l'inserimento organico nel clan.
2.6.1 L'iter motivazionale dei Giudici territoriali innanzi sintetizzato ha, in tal modo, individuato il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo dato da DA alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, precisandone anche l'effettiva rilevanza causale ai fini della sua esistenza, consistita nell'assicurare costantemente il necessario flusso di informazioni da uno dei suoi vertici, in carcere, ai sodali sul territorio.
2.7 Il secondo motivo di ricorso risulta generico, non avendo tenuto in considerazione la chiara spiegazione fornita dai Giudici del merito circa la negatoria delle circostanze attenuanti generiche, che ha legittimamente evidenziato i precedenti penali e la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
3.Quanto al ricorso di IL EL, anch'esso, col primo motivo, ha criticato nel merito le decisioni della Corte, che appaiono, al contrario, adeguatamente giustificate dalla motivazione resa. Infatti, nel confermare la precedente decisione di condanna per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata ex art 7 legge 2003/91, ai danni del titolare del supermercato Marr capo Q) delle imputazioni - la Corte in primis ha valorizzato, - con ragionamento logico ineccepibile, i dati processuali della precedente condanna definitiva per partecipazione alla medesima associazione, per fatti compiuti fino al 1996, e dell'arresto per estorsione aggravata in concorso del Febbraio 2000, con scarcerazione a Gennaio 2004, sottolineando la tipicità di questo delitto rispetto agli scopi dell'organizzazione mafiosa. Ha osservato in proposito che i fatti oggetto del processo erano di epoca immediatamente successiva ai predetti eventi storico-giudiziari ed ha posto in tal modo un solido presupposto di carattere logico e fattuale all'analisi delle prove del presente processo.
3.1 L'esame delle propalazioni dei neo collaboranti IL IU e IL AO è stato posto a base della conferma della responsabilità dell'imputato, avendone la sentenza razionalmente posto in rilievo la convergenza circa la qualità di affiliato alla famiglia AN e, nel 2010, di responsabile del gruppo di Villaggio Sant'Agata, nonché la sua partecipazione all'estorsione in danno del supermercato Marr insieme a ON e RI, del resto entrambi già condannati in via definitiva per il medesimo delitto. Su tale ultimo episodio è stato precisato che il collaboratore IL IU aveva fornito notizie dategli da suo fratello ma anche dallo stesso imputato IL EL pagina 86 della sentenza;
dal testo del provvedimento emerge, altresì,che il collaborante ha chiarito, durante l'esame cui era stato sottoposto, che lo stesso ON, gli aveva confermato che le persone cui girava i soldi provenienti dalla vittima del reato erano quelli che lui aveva visto presso il suo studio, tra cui vi era IL EL - pag 91 della sentenza.
3.2 La Corte ha adeguatamente raccordato le predette dichiarazioni accusatorie riguardanti l'estorsione con le indagini di polizia giudiziaria svolte a riscontro, evidenziando che da queste 7 でем era stato accertato che nel periodo di riferimento, Ottobre-Novembre 2004, l'imputato aveva sempre accompagnato RI presso lo studio ON allo scopo di ritirare i proventi dell'estorsione. In un successivo passaggio motivazionale - pag 103 - è stato sottolineato, con motivazione congrua ed incensurabile in questa fase, il contributo specifico dato da IL EL alla perpetrazione del delitto, sotto il profilo del rafforzamento della forza di intimidazione derivante dalla presenza di più persone;
tale compresenza, d'altra parte, è stata correttamente interpretata alla luce di criteri di comune esperienza - anche come simbolo del - carattere non personale dell'iniziativa criminale.
3.3 Alla fine dell'esposizione delle ragioni giustificatrici del suo convincimento il Giudice di Appello ha dato conto, altresì, della propalazioni del collaborante La US, puntualizzando che avevano riscontrato in pieno quelle dei IL sul tema essenziale della partecipazione dell'imputato al sodalizio di Villaggio Sant'Agata, nel quale aveva ricoperto, da un certo periodo in avanti, un ruolo di vertice. Il narrato di La US si era riferito ad eventi collocati in epoca successiva a quella oggetto del processo, tuttavia la Corte, con procedimento logico ineccepibile, li ha ponderati in unione con quelli già oggetto di prova nell'attuale processo, nonché con il precedente giudicato per il medesimo delitto associativo, risalente al 2003, e ne ha coerentemente dedotto l'ininterrotta partecipazione del giudicabile all'associazione in parola, sia prima che dopo l'epoca del commesso reato riportata in imputazione.
3.4 Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che hanno lamentato sotto due diversi profili la violazione della norma processuale di cui all'art 442/2 cpp, sono fondati. Deve premettersi che il Collegio aderisce al prevalente indirizzo interpretativo, secondo quale nell'ipotesi in cui venga riconosciuta, in fase di cognizione, la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata - qualora il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale - sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario;
qualora, invece, il giudice procedente individui, quale reato più grave, quello giudicato con rito ordinario, la riduzione di pena dovrà essere disposta per soli reati satellite giudicati con ritoi abbreviato. Sez. 3, Sentenza n. 37848 del 19/05/2015 Ud.(dep. 18/09/2015 )Rv. 264812,Sez. 5, Sentenza n. 20113 del 27/11/2015 Cc. (dep. 13/05/2016 ) Rv. 267244. 3.5 Nel caso in esame la Corte ha confermato la condanna per il delitto associativo e per quello di estorsione, ritenuto provato, sul gravame del PM, nel precedente grado di appello, ed ha dapprima indicato la pena base di anni otto di reclusione per il più grave reato ex art 629 cp e, riconosciuto il vincolo della continuazione col delitto di cui al capo A) - 416 bis ha apportato - sulla prima pena l'aumento di un anno e sei mesi, operando in seguito la diminuzione per la scelta del rito abbreviato. Su tale pena diminuita è stato apportato, in accoglimento di richiesta formulata dalla difesa, un successivo e diverso aumento di un anno e sei mesi per la continuazione tra i fatti oggetto del presente processo, valutati più gravi, e quelli giudicati con la già citata sentenza della Corte d'Appello del 2003. Su quest'ultimo incremento di pena per la 8 ستاج - in disarmonia col predetto principio non ha cosiddetta continuazione esterna la Corte provveduto alla diminuzione di un terzo che, al contrario, doveva essere calcolata, avendo i Giudici catanesi ritenuto più grave il delitto di cui al capo Q) del presente processo celebrato in rito abbreviato anche rispetto al delitto associativo giudicato con la sentenza del 2003. 3.6 La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio sul capo del trattamento sanzionatorio, apparendo superfluo ai sensi dell'art 620 lett 1) cpp, il rinvio per la determinazione della pena, che può correttamente essere operata in questa sede, come segue. Alla pena base per il più grave delitto di cui al capo Q) delle imputazioni, definita in anni 8 di reclusione ed € 2100 di multa, deve aggiungersi quella per il delitto associativo di cui al capo A), di anni uno e mesi sei di reclusione, nonché quella di anni uno e mesi sei di reclusione per la continuazione esterna con il precedente giudicato della Corte d'Appello di Catania del Gennaio 2003, pervenendosi, così, alla pena complessiva di anni undici di reclusione ed euro 2100 di multa. Tale pena deve essere diminuita di un terzo, in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte già citata e, dunque, la pena va determinata in anni sette mesi quattro di reclusione ed euro 1400 di multa, dovendosi precisare che la diversa pena indicata in dispositivo è frutto di un errore.
4. Per quanto riguarda la posizione di TT deve premettersi che la Corte, in armonia con la giurisprudenza di questo Giudice di legittimità Sez. 1, Sentenza n. 14994 del 10/03/2015 Ud. (dep. 13/04/2015 ) Rv. 263688; Sez. 2, Sentenza n. 23695 del 22/03/2012 Cc. (dep. 14/06/2012 ) Rv. 253187; Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013 Ud. (dep. 20/03/2014) Rv. 259482 ha dichiarato non doversi procedere per precedente - giudicato, in applicazione del principio del ne bis in idem di cui all'art 649 cpp, essendo stato già condannato l'imputato per il delitto ex art 416 bis cp, in relazione alla stessa organizzazione di tipo mafioso, con sentenza emessa in primo grado il 16.11.2002 ed in seguito divenuta definitiva, ritenendo, così, coperte da giudicato le condotte oggetto del presente processo fino alla medesima data del 16.11.2002. 4.1 La motivazione è stata sviluppata a partire da due precedenti condanne per il delitto associativo mafioso riportate da TT, l'una appena menzionata e l'altra, di epoca anteriore, inflitta con la sentenza del 16.10.1996. Gli elementi a carico dell'imputato sono stati così valutati alla luce dei predetti dati giudiziari, considerati come antecedenti storici rilevanti ai fini di una compiuta disamina del materiale probatorio. All'interno di tale quadro conoscitivo la sentenza ha inserito le conversazioni intercettate in carcere tra Maggio e Giugno 2003, in cui due affiliati al clan AN avevano parlato di TT, citandone il nome e cognome, come ambasciatore di direttive provenienti da DO RC agli altri associati sul territorio, in riferimento alla gestione di attività economiche riconducibili al sodalizio da controllare nel catanese pag 110.- 9 もっとん 4.2 Per quanto attiene alle deduzioni del ricorrente, va osservato che è frutto di un sofisma la critica per la quale le notizie fornite da IL AO sarebbero state giudicate riscontrate da due conversazioni tra presenti di Gennaio e Giugno 2002, come tali non valutabili in quanto rientranti nel periodo coperto da precedente giudicato. Infatti, l'episodio stimato significativo nell'economia della motivazione è stato individuato in un litigio tra l'attuale imputato e IL IO, avvenuto a Dicembre 2003, che aveva avuto ad oggetto il controllo di un importante affare gestito dalla cosca, probabilmente secondo i Giudici del merito - la realizzazione di un centro commerciale. La giustificazione relativa alla ritenuta sussistenza di tale fatto, di cui aveva parlato IL AO, è stata adeguatamente fornita, con argomentazione ineccepibile sul piano razionale, sottolineando il ruolo di vertice ricoperto da TT NI, che lo aveva messo nella condizione di poter disputare ad un altro capo il controllo esclusivo su un importante iniziativa di tipo imprenditoriale/criminale.
4.2.1 Le conversazioni di epoca antecedente, in cui gli appartenenti al sodalizio AN avevano discusso di come riprendere affari loro sottratti dai IL, sono state valutate esclusivamente come semplici dati di fatto a riscontro, sul piano logico, del racconto del collaborante, in quanto indicative di una duratura situazione di tensione all'interno del clan circa la gestione di rilevantissime attività economiche.
4.3 Non sussiste il dedotto vizio di travisamento delle prove inerente la dichiarazione dell'altro collaboratore IL IU circa il rifiuto del denaro provento di estorsione, in quanto esso è stato plausibilmente spiegato, inserendolo in un credibile contesto di contrasti tra gruppi criminali, in cui TT aveva ripreso un ruolo di vertice, tanto da sottrarsi al riconoscimento di altrui autorità che - al contrario - l'accettazione dei denari avrebbe inevitabilmente implicato.
4.4 La critica riguardante le dichiarazioni di Li US riguarda il pieno merito delle valutazioni argomentative dei Giudici catanesi e propone una interpretazione alternativa della prova. Risulta, infatti, dal testo della sentenza impugnata che questo collaborante non solo ha riferito fatti risalenti agli anni 1996 e 1998 - come rappresentato in ricorso - ma ha anche parlato di un comune periodo di detenzione con TT, successivo al 1999, in cui avevano socializzato insieme, nonché dell'episodio del mandato omicidiario ricevuto da quest'ultimo, da RC e da AN CE, nel corso del 2007, poco prima che lui stesso fosse di nuovo arrestato. Tale episodio, del resto e diversamente da quanto proposto dal ricorrente, non è stato oggetto di uno specifico accertamento processuale ma è stato solo riportato in motivazione nell'ambito dei numerosi dati di fatto mostrati, allo scopo di rendere trasparente il vaglio di credibilità delle dichiarazioni del collaborante, che, all'esito dell'esposizione sono state coerentemente giudicate specifiche e circostanziate.
4.5 Quanto all'ultimo profilo del ricorso, riguardante il mancato rispetto del termine dei 180 giorni di cui all'art 16 quater legge 82/91, poiché tutte le comunicazioni dei nuovi collaboranti erano state rese per la prima volta al processo di rinvio e, dunque, oltre tale periodo, esso è 10 Con manifestamente infondato. Infatti, il ricorso non ha tenuto in conto l'indirizzo di questa Corte per il quale le dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia sono utilizzabili anche se rilasciate oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione, se acquisite attraverso la cosiddetta cross examination, poiché l'esame in contraddittorio del collaborante ha formato nel diretto confronto e controllo delle parti una prova dichiarativa nuova ed immune da qualsiasi vizio di inutilizzabilità. Così Cass 5 sent 42618 del 2009 in tema di dichiarazioni rese in sede di integrazione probatoria disposta dal Gup artex 441 CO Rv. 260898,cpp;conformeSez. 1, Sentenza n. 44223 del 17/09/2014 Ud. (dep. 23/10/2014) anche con preciso riferimento alle dichiarazioni rese nel secondo grado del processo celebrato in prima istanza col rito abbreviato, come nella presente fattispecie.
5. Le critiche mosse dal ricorso di AL riguardano anch'esse le valutazioni di merito sviluppate in sentenza e, pertanto, sono inammissibili. Invero, la censura relativa all'identificazione dell'imputato con la persona soprannominata RI SS si è limitata a sottolineare i limiti delle dichiarazioni del collaborante Di IO e dei riconoscimenti fotografici, per il quale è stata evidenziata la fragilità probatoria derivante dalla sua imprecisione. Il ricorrente in tal modo ha ignorato la risposta motivazionale della Corte catanese, che ha preso in esame la confusione fatta dal collaborante in fase di ricognizione su foto ma l'ha superata tramite altri e diversi dati probatori provenienti dalla medesima fonte. In tal senso è stato fatto riferimento alla cognizione del luogo dal quale l'imputato proveniva, cioè OD UB, della precisa epoca 2001 - durante la quale era appartenuto al suo gruppo criminale ed alla puntuale indicazione degli altri sodali. I Giudici territoriali, inoltre, hanno plausibilmente spiegato come Di IO non ricordasse il nome e cognome di AL, ma solo il soprannome, tramite il dato di esperienza per il quale in ambiente mafioso è normale che gli appartenenti si conoscano solo in tal modo 5.1 Quanto al profilo di ricorso inerente la fonte di prova delle conversazioni intercettate, va osservato che, a fronte della chiarezza del dialogo del 4 Luglio 2002, dal quale la Corte ha tratto la convinzione dell'esistenza di rapporti tra AL, RA AS e LL IE, gli ultimi due già condannati per appartenenza alla medesima organizzazione mafiosa, il ricorso ha elevato una critica generica.
5.1.1 Per il colloquio del 12.10.03 è stata proposta una diversa interpretazione del suo contenuto, per di più stravolgendo il significato reso chiaro dalla parole dei conversanti e così recepito dalla sentenza, in quanto l'elemento di prova, in modo aderente agli atti, è stato interpretato nel senso che RI AL in tale riconoscibile modo appellato da dialoganti - era il carusu che girava per conto della compagine, allo scopo di controllare che le imprese del luogo si fossero messe a posto con l'associazione, pagando l'estorsione imposta dalla prassi criminale.
5.1.2 Anche per la conversazione del 1 Novembre 2002, tra La RO, AN ed IO IL, il gravame si è limitato a proporre una versione alternativa rispetto a quella, plausibile, adottata dai Giudici, per di più imperniata su di una circostanza non determinante come quella dell'epoca in cui AL tramite sua moglie - avrebbe avuto la disponibilità di una セ سا cava, posto che il dato valorizzato dalla motivazione è stato la non contestata disponibilità dell'attività estrattiva e che, nel contesto giustificativo, è stato rimarcato ancora una volta il ruolo di controllore dei cantieri svolto dall'imputato nel senso già innanzi accennato.
5.2 Neppure si può ravvisare la dedotta illogicità di motivazione per quanto riguarda le conclusioni della sentenza in tema di dichiarazioni dei collaboratori. Infatti, la Corte ha dato trasparentemente atto che IL IU si era confuso parlando di AL VA, che aveva identificato in un primo momento con un soggetto dedito alla pastorizia ma ha sottolineato, altresì, che lo stesso IL era stato chiaro sulla persona denominata RI SS, collegato a RA, per conto del quale compiva estorsioni, essendo accertato aliunde che RI SS fosse il soprannome di AL.
5.2.1 Riguardo alla dichiarazione di IL AO la motivazione ha chiarito che costui aveva riferito di non aver avuto conoscenza diretta dell'imputato ma di averne sentito parlare da un terzo come persona che gestiva un cantiere di produzione del cemento, proprio come AL. Risulta, pertanto, arduo comprendere il senso della censura difensiva, appuntata sulla mancanza di conoscenza diretta tra i due mentre l'informazione probatoria adoperata dal Collegio è stata solo quella suindicata, essendo pacifico che i due soggetti in parola non si conoscessero.
5.3. Il secondo motivo di ricorso ha mosso censure in fatto, riguardanti l'aggravante dell'essere l'associazione armata ma deve osservarsi che il relativo punto della sentenza non era oggetto del giudizio di rinvio;
infatti la precedente decisione della Prima Sezione di questa Corte aveva ritenuto plausibile e coerente con i principi di diritto enucleati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità la motivazione articolata sul tema dalla Corte d'Appello, ribadendo in proposito il criterio per il quale la stabile dotazione di armi per l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra costituisce un fatto notorio non ignorabile da parte degli associati e, quindi, l'aggravante in parola è configurabile nei loro confronti se essi siano consapevoli del possesso di armi da parte degli lo° ignorino perassociati colpa. Sez. 1, Sentenza n. 13008 del 28/09/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 211901; Sez. 1,Sentenza n. 44704 del 05/05/2015 Ud. (dep. 09/11/2015) Rv. 265254. 5.4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi osservare che nessuna riforma peggiorativa del trattamento sanzionatorio è stata apportata dalla sentenza impugnata, che ha applicato la meno severa normativa sanzionatoria antecedente alla legge Dicembre 2005, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed ha chiarito le ragioni dell'impossibilità di determinare la pena nel minimo edittale per la molto prolungata partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa, il cui inizio è stato datato al 1997. Del resto la pena in concreto irrogata è stata di due anni ed otto mesi, cioè pari a quella della precedente sentenza d'appello annullata dalla Prima sezione di questa Corte, essendo quest'ultimo il termine di paragone ai fini della verifica della dedotta violazione dell' art 597/4 cpp. Sez. 5, Sentenza n. 493 del 09/07/1998 Ud. (dep. 16/01/1999 ) Rv. 212159. سات چ E 12 6. Quanto al ricorso di AN CE deve constatarsi che egli ha personalmente presentato dichiarazione di ricorso il 5 Giugno 2015 presso la Casa Circondariale di Viterbo, riservando i motivi al difensore di fiducia. Tali motivi, peraltro, non risultano agli atti di questa Corte e l'impugnazione è, pertanto, inammissibile ai sensi degli artt. 591/1 lett c) e 581/1 lett c) cpp. Solo il 12 Novembre 2016 l'avvocato Veneto, difensore di fiducia dell'imputato ha depositato un atto intitolato "Motivi nuovi ed aggiunti", del quale non può che dichiarasi l'inammissibilità ai sensi dell'art 585/4 cpp, secondo periodo, essendo inammissibile l'impugnazione originaria.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi di AL VA, TT NI, DA VA e AN CE, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 2000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IL EL limitatamente alla pena inflitta, che determina in anni quattro mesi dieci e giorni venti di reclusione, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. Deciso il 28.11.2016 Il consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio dr. Aniello Nappi tdeE DEPORTATA IN CANCELLERNA 15 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Comaty zuke a mxou ju 13 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OFFICIC COPIE UNIFICATO La Corte. Suprema di Cassazione - Quinta Seɛ. Pendle - con ord. n° 44036/2017 del 12.5.2017 e depositata il 25.09.2017:44 Dispue correggers ver confronti di Mira bile Angels il dispositivo della sentenza n. 12592/17Андев pronunziata all'udienza die 28.11.2016 de questa Conte di Cassazione ed altresì, il dispritivo letto in udienza l ed annotato sul r ole nel senso che dove è scritto The determine in anni quattro mesi dieci a groun И e venti di reclusione", dive intendersi scritto "che deter こ miles in anni sette men quattro di reclusione ed euro 1400 di multa ".>
7. OTTRome, 12 отт 2017 Il Direttore Amministrativo Robene JARS an обе