Sentenza 20 maggio 2009
Massime • 1
In tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri; essa, pertanto, non può discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi.
Commentario • 1
- 1. Concussione: non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile ma quella del tentativo punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2009, n. 31170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31170 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/05/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1104
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 007861/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ RE BENEDETTO, N. IL 08/11/1960;
avverso SENTENZA del 03/11/2008 TRIBUNALE di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Ferretti.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione SG AN avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 3 novembre 2008 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di lesioni personali volontarie in danno della moglie DI OR, commesso il 24 dicembre 2005. Deduce:
1) la nullità delle ordinanze del 2006 e del 2008 con le quali era stata rigettata la richiesta di esclusione della parte civile, da ritenere invece inammissibile e quindi la violazione degli artt. 76, 80, 100 e 122 c.p.p.. Era stato dedotto che la costituzione di parte civile fosse stata effettuata dal difensore munito di mandato defensionale ex art. 100 c.p.p. e di procura speciale ex art. 76 e 122 c.p.p., non idonei.
Nella specie era stata conferita solo una "delega" in calce all'atto di costituzione a firma del difensore, il quale quindi risultava privo di procura speciale, mai citata nemmeno nel corpo dell'atto di costituzione.
La delega aveva ad oggetto solo il mandato defensionale e non conteneva la indicazione dei fatti ai quali avrebbe dovuto riferirsi se si fosse trattato anche di una procura speciale destinata a conferire la rappresentanza processuale oltre allo jus postulandi. 2) la inutilizzabilità della dichiarazione testimoniale della parte lesa.
OS era sottoposta contemporaneamente a procedimento penale per il reato ex art. 574 c.p., su denuncia dell'odierno ricorrente, per fatti collegati ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Ne discendeva la sua incompatibilità a rivestire la qualità di testimone, in base al disposto dell'art. 197 c.p.p., lett. b. 3) la mancata assunzione di prova decisiva.
Essendo stata effettuata una verbalizzazione errata della deposizione del teste ME, non idonea a far emergere la contraddittorietà insita nel la ricostruzione della persona offesa, il ricorrente aveva richiesto la acquisizione della annotazione di sevizio del 24 dicembre 2005, documento essenziale ma erroneamente non acquisito;
4) la illogicità del racconto della teste e il connesso vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
La descrizione della DI, secondo la quale essa era rimasta col braccio sinistro sotto la pancia quando era stata proiettata contro il muro, sarebbe incompatibile con le lesioni refertate riguardanti il polso destro. Inoltre non sarebbe stato considerato, nel giudizio di attendibilità della teste, il lungo lasso di tempo fatto trascorrere tra l'ora del presunto fatto e l'ora della refertazione all'ospedale.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Infondato è invero il primo motivo, con cui la parte ricorrente sostiene che non potrebbe essere definita procura speciale al difensore per la costituzione di parte civile, la delega a margine dell'atto di costituzione recante la dicitura "delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento di costituzione di parte civile, l'avv....".
Ebbene, come correttamente ricordato anche nel ricorso, le Sezioni unite e le Sezioni semplici di questa Corte riconoscono che la procura speciale ex art. 122 c.p.p. per la costituzione di parte civile non debba presentare formule sacramentali ma sia soggetta ad interpretazione da parte del giudice su quella che è presumibilmente la volontà del delegante.
Ha rilevato, cioè, la giurisprudenza di questa Corte che il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e al sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, (vedi rv. 228595). Nella specie è valida, alla luce di una interpretazione sostanzialistica della volontà della parte, la formula di conferimento di procura speciale costituita dall'espressione "delego a rappresentarmi e difendermi per presente procedimento di costituzione di parte civile l'avv..." poiché da essa si ricava agevolmente la volontà della parte non solo di conferire la rappresentanza tecnica in giudizio ma anche quella aggiuntiva di farsi rappresentare dal difensore ai fini della costituzione di parte civile, ossia di attribuirgli la qualità di soggetto del rapporto processuale e di promuovere l'azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato.
Inammissibile risulta poi il secondo motivo di ricorso. La difesa sostiene ed ha sostenuto dinanzi al Tribunale che la persona offesa DI era stata sentita nella qualità di testimone, nonostante la incompatibilità con tale ufficio prevista dall'art.197 c.p.p., comma 1, lett. b), essendo essa indagata in procedimento collegato, a seguito di denuncia presentata dal ricorrente per fatti commessi in occasione di quelli in esame.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta sul presupposto che la denuncia del ricorrente risultava successiva ai fatti in esame e, in quanto tale, anche in linea generale non ostativa perché connotata da possibile strumentalità; in secondo luogo perché non risultava quale seguito avesse avuto.
Ritiene invece la Corte, come affermato dalla giurisprudenza invero più recente rispetto a quella, di segno opposto, evocata dal giudice, che la questione in astratto presenta una sua rilevanza ed apprezzabilità.
Questa Collegio condivide invero l'orientamento per cui l'imputato di reato "reciproco", non ancora definitivamente giudicato, che renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in base all'art. 197 bis c.p.p., la veste di testimone assistito sicché, qualora egli sia sentito come testimone senza le garanzie previste da tale norma, dette dichiarazioni non sono utilizzabili ex art. 64 c.p.p., comma 3 bis. Rv. 238188. Nello stesso senso si è espressa la Cassazione nella sentenza rv. 242384, secondo cui sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nei cui confronti penda procedimento per altro reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell'imputato, che sia stata sentita quale testimone senza l'osservanza delle garanzie del testimone assistito. Conforme Rv. 242305.
Deve però anche sottolinearsi che le incompatibilità con l'ufficio di testimone e le norme sulle modalità di assunzione del "teste assistito", con le relative sanzioni di inutilizzabilità, sono poste nel codice di rito in relazione a specifiche figure processuali, tra le quali quella di imputato/indagato di reato collegato a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Ne consegue che, nel lamentare la mancata applicazione del principio appena ricordato, l'interessato deve allegare in maniera puntuale e comunque non generica la sussistenza dei presupposti applicativi e cioè che la persona di cui sostiene la incompatibilità a testimoniare sia indagata per uno dei reati indicati dalla norma citata ossia un c.d. reato reciproco ovvero legato probatoriamente a quello per il quale è processo.
Costituisce, invero, principio condiviso della giurisprudenza di legittimità quello per cui il collegamento probatorio di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), tale da determinare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. b), deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri;
essa, pertanto, non può discendere dal solo stato d'imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno egli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi (Rv. 241636).
Nel caso in esame il ricorrente si è limitato ad affermare di avere denunciato la DI per il reato di cui all'art. 574 c.p., asseritamente commesso nello "stesso contesto temporale e di luogo" del reato del quale oggi si discute.
Una simile affermazione non soddisfa però l'onere di allegazione sopra indicato, discendente direttamente dall'art. 581 c.p.p., non essendo chiarito dal ricorrente in quali termini e per quali ragioni in fatto e in diritto, il reato di cui all'art. 574 c.p., ossia quello di "sottrazione di persona incapace" riferito alla DI si porrebbe in rapporto di "danno reciproco" o di collegamento probatorio col reato di lesioni contestato ad esso SG. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La mancata acquisizione della annotazione di servizio dell'agente ME trova spiegazione, come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente, nel mancato consenso delle parti, trattandosi di atto che non ha il connotato delle irripetibilità ed anzi ha ad oggetto dichiarazioni della persona offesa che, per essere valutate ai fini della credibilità della teste, avrebbero dovuto essere materia di contestazione nel contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 500 c.p., commi 1 e 2. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile.
Con esso il ricorrente richiede al giudice della legittimità di pervenire ad un autonomo e diverso giudizio sulla attendibilità della teste DI.
A tale compito la Corte non può essere chiamata, a fronte di una motivazione completa e congruente resa dal giudice del merito, il quale ha posto in evidenza come la DI fosse da reputare teste credibile per avere reso un racconto che ha trovato conforto nella certificazione medica sulle lesioni e che è stato in parte verificato anche dall'agente di PG intervenuto sul posto. Il Tribunale ha anche offerto una interpretazione del comportamento dell'imputato, descritto come soggetto che, all'intervento della PG, si era rifiutato di uscire dal bagno turco, così accreditando indirettamente la narrazione della persona offesa, piangente e con manifesti dolori alla testa.
D'altra parte, la eventuale discordanza tra il tenore del certificato medico e quello delle dichiarazioni della persona offesa sulla dinamica del fatto da cui sono derivate le lesioni è evenienza che non può in sè essere sottoposta al giudizio della Cassazione poiché si risolve, come detto, in una censura sull'apprezzamento dell'esito dei mezzi di prova. La questione avrebbe potuto dare corpo ad un vizio denunciabile ex art. 606 c.p.p., lett. e) soltanto se posta come vizio di logicità della motivazione resa dal giudice del merito su un motivo di appello espressamente formulato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2009