Sentenza 16 ottobre 2003
Massime • 1
Non sussiste incompatibilità ai sensi dell'art. 197 lett. a) cod. proc. pen. con l'ufficio di testimone per le persone imputate in procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., se nell'ipotesi di c.d. connessione "occasionale" i reati collegati non siano riferibili alla stessa persona (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile ai fini di un procedimento per evasione la deposizione resa da persona a sua volta indagata per ingiurie e lesioni commesse in occasione del predetto reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2003, n. 43022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43022 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Raffaele LEONASI Consigliere
dott. Antonio Stefano AGRÒ Consigliere
dott. Carlo DI CASOLA Consigliere
dott. Giovanni CONTI Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
SA RU;
contro la sentenza 2 ottobre 2002 della Corte d'Appello di Palermo. Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. SA RU, ritenuto responsabile di evasione, ricorre contro la sentenza in epigrafe.
2. Deduce l'inutilizzabilità delle prove poste a suo carico e cioè delle dichiarazioni dei fratelli MU, indagati di reato collegato e uditi come testimoni senza essere stati avvertiti della facoltà di non rispondere. Nè potrebbe consentirsi con la Corte d'Appello la quale ha ritenuto di poter utilizzare la querela sporta dai detti fratelli: l'atto in questione infatti non ha alcuna valenza probatoria e non può essere posto alla base dell'accertamento della responsabilità.
In ogni caso la Corte d'Appello non ha affrontato il problema dell'elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente, il quale all'evidenza non ha inteso sottrarsi al controllo ne' compromettere l'interesse dello Stato alla restrizione della libertà personale. Considerato in diritto
1. Il ricorso è privo di fondamento.
I fratelli MU, con cui il RU era venuto a diverbio sul pianerottolo del proprio appartamento, episodio per il quale v'era stato uno scambio di querele, non rivestivano, nel giudizio relativo al delitto di evasione contestato al ricorrente, la qualità di persone indagate di reato collegato.
Non può infatti sostenersi (come invece nel ricorso si sostiene) che l'evasione rientri tra i reati commessi in danno reciproco dal RU e dai MU e nemmeno che le ingiurie e le lesioni, in tesi commesse da questi ultimi e per le quali erano indagati, siano state occasionate dal reato di evasione commesso dal RU. Va ricordato al proposito che il collegamento tra reati derivante da occasionalità, richiede, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che tali reati siano tutti posti in essere dai medesimi soggetti.
Ne deriva che le dichiarazioni dei MU ben potevano essere raccolte con l'esame testimoniale e che costoro, rispetto al reato di evasione, non potevano avvalersi della facoltà di non rispondere.
2. Nè ha pregio il secondo motivo: il reato di evasione è sorretto da dolo generico, essendo in altri termini sufficiente la coscienza e volontà di allontanarsi dai luoghi in cui si è ristretti.
3. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 NOVEMBRE 2003.