Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
Riconosciuta, in fase di cognizione o di esecuzione, la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata solo sulla pena determinata per i reati giudicati con rito abbreviato, anche nel caso in cui il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale e il cumulo di pene inflitte nei diversi procedimenti superi gli anni trenta di reclusione, e, quindi, risulti un'unica pena "temperata" ai sensi dell'art. 78 cod. pen., atteso che la diminuente di un terzo non può operare per i reati definiti con giudizio ordinario.
Commentari • 4
- 1. Cass. pen., SS. UU., 26 luglio 2018, n. 35852https://www.iusinitinere.it/
1. Con sentenza del 17 novembre 2016 la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione il 21 aprile 2015 nel processo a carico di Giovanni Cesarano, imputato dei delitti di cui all'art. 416-bis, commi dal primo al sesto e ottavo, cod. pen. (capo A), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), nonché 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo D), ritenuta la continuazione tra i reati in esame e quelli giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Napoli del 29 giugno 2005 e della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 1996, rideterminava la pena in complessivi …
Leggi di più… - 2. Processo penale, giudizio abbreviato, reato giudicato con rito ordinario, continuazione, riduzione della pena, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2018
- 3. Reati giudicati con rito ordinario e abbreviato: come si applica la continuazione?Accesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2018
- 4. Continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed abbreviatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 agosto 2018
L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. (Ricorso rigettato) (Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 442., c. 2, 671; C.p. art. 81) Il fatto La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione il 21 aprile 2015 nel processo a carico di G. C., imputato dei delitti di cui all'art. 416-bis, commi dal primo al sesto e ottavo, cod. pen. (capo A), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), nonché 10, 12 e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2014, n. 47073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47073 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 20/06/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2017
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 6773/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP LU N. IL 29/05/1982;
avverso la sentenza n. 6384/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per il ricorrente, l'avv. Dezio Mauro, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 19/6/2013, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto SP UI responsabile di associazione mafiosa e, ravvisata la continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza della Corte di Assise di Napoli dell'11/1/2008 e della Corte di Assise di Appello di Napoli del 7/2/2013, lo ha condannato alla pena di anni ventitrè di reclusione.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Mauro Dezio per violazione di legge. Lamenta che il giudice abbia determinato la pena senza tener conto del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. ed abbia errato nell'applicare la diminuente del rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. È d'uopo, per la comprensione della problematica sollevata dal ricorrente, riassumere il calcolo della pena operato dalla Corte di merito, che ha portato all'irrogazione della pena complessiva di anni ventitrè di reclusione:
- pena base, anni venti di reclusione per i reati - più gravi - giudicati dalla Corte di Assise di Appello di Napoli in data 7/2/2013, a seguito di giudizio abbreviato;
- aumento di un anno e sei mesi di reclusione per reati giudicati in questo processo, celebrato con rito ordinario;
- aumento di mesi sei di reclusione per reati giudicati - con rito ordinario - dalla Corte di Assise di Napoli con sentenza dell'11/1/2008;
- aumento di 1 anno di reclusione per reati giudicati - con rito ordinario - dal Tribunale dei Minorenni di Napoli con sentenza del 29/5/2001. 2. La Corte di merito ha posto a base del trattamento sanzionatorio, quindi, la pena irrogata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli con sentenza del 7/2/2013, emessa a seguito di giudizio abbreviato;
sentenza che aveva tenuto conto della diminuente del rito e del criterio moderatore posto dall'art. 78 c.p. (secondo cui, in caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee, la pena detentiva da applicare non può comunque essere superiore ad anni trenta). Ha poi operato, ex art. 81 cpv. c.p., autonomi aumenti di pena per i reati satellite, giudicati negli altri procedimenti. Ora, se è vero che la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dall'art. 71 c.p., ss., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Cass., SU, n. 45583 del 25/10/2007), è altresì vero che la diminuente del rito abbreviato può essere applicata solo nei processi celebrati col rito speciale suddetto, non essendo consentite estensioni della disciplina di favore oltre i casi espressamente stabiliti. È, infatti, affermazione ricorrente in giurisprudenza quella per cui, ove venga riconosciuta - in fase cognitiva o esecutiva - la continuazione tra più reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato, e altri di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 c.p.p., opera solo sui reati giudicati con rito abbreviato (Cass., n. 9038 del 20/11/2012; Cass., n. 33856 del 2008).
3. Il caso portato all'attenzione di questa Corte presenta una particolarità, rappresentata dalla interferenza del principio da ultimo richiamato col criterio moderatore posto dall'art. 78 c.p.. Normalmente (vale dire, ove non venga in questione l'art. 78 c.p.), la determinazione della pena viene operata, anche nel caso di più reati uniti per continuazione e giudicati in procedimenti celebrati con rito diverso, nel modo seguente: la riduzione di un terzo opera sulla (sola) pena irrogata all'esito di giudizio abbreviato e - ove il reato più grave sia quello giudicato con rito abbreviato - gli aumenti per i reati satellite avvengono secondo le regole ordinarie (senza riduzioni per il rito). Tale soluzione, valevole per i casi di minore gravità, non può differire da quella ipotizzabile per le situazioni più gravi, in cui si tratta di fare applicazione dell'art. 78 cit. Perciò, quando il cumulo delle pene - si ripete:
irrogate in procedimenti diversi, celebrati con rito diverso - supera gli anni trenta, la riduzione di un terzo (ex art. 442 c.p.p.) non può operare sull'unica pena "temperata" ex art. 78, giacché questa pena (come quella risultante dal cumulo materiale) esita a procedimenti celebrati con riti differenti. Alla sua determinazione concorrono, infatti, più reati, in ordine ai quali l'imputato ha operato scelte processuali diverse, sicché è da escludere l'indiscriminata estensione del trattamento di favore a tutti quelli unificati per continuazione per l'esclusiva ragione che vi è stata, in un caso, scelta del rito speciale. In tal caso, l'autonomia dei procedimenti e l'applicazione del principio di premialità esigono che la diminuente venga riconosciuta solo in relazione a quello celebrato in forma contratta, analogamente a quanto avviene in sede esecutiva. Si tratta, in entrambi i casi, di una diversità di moduli applicativi nella determinazione della pena che trova giustificazione nell'oggettiva diversità delle situazioni processuali. L'opposta soluzione ermeneutica - propugnata dal ricorrente - darebbe luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento, equiparando la posizione dell'imputato giudicato col rito abbreviato a quella dell'imputato giudicato col rito ordinario.
La Corte di merito ha fatto quindi corretta applicazione dei principi rilevanti nella specie. Consegue che il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014