Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di estorsione, la ripetuta commissione di condotte di minaccia, rivolte a persone diverse per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo, integra una pluralità di tentativi di estorsione, eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione, e non un'unica ipotesi di reato tentato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2017, n. 23396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23396 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
2339 6-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/01 2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 35 Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Rel. Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE N. 5281/2016 Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI SANTE N. IL 15/09/1981 avverso la sentenza n. 2963/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 11/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per illigeto. defricorto Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO GUARNIERI Sante ricorre per Cassazione avverso la sentenza 11.11.2013 con la quale la Corte d'Appello di Ancona lo ha condannato alla pena di anni due di reclu- sione e € 600,00 di multa per la violazione degli artt. 56, 629 cod. pen. La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) violazione degli artt. 629 e 393 cod. pen. in relazione all'elemento oggetti- vo dell'ingiusto profitto, illogicità e mancanza della motivazione. La difesa sostiene che nella motivazione della decisione impugnata non si rinvengono le ragioni del rigetto della richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di violazione dell'art. 393 cod. pen., formulata anche dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona nelle proprie con- clusioni alla luce della considerazione che difetta la prova dell'elemento og- gettivo della ingiustizia del profitto conseguibile. 2) violazione degli artt. 629 e 393 cod. pen., vizio di illogicità o carenza della motivazione in relazione all'elemento oggettivo della minaccia. La difesa denuncia l'incertezza dell'elemento materiale della condotta, ora descritta sotto il profilo della "gravità eccessiva della minaccia" (sentenza di appello) ora (sentenza del tribunale) nella "ingiustizia del profitto" conseguito, per- ché la condotta è stata realizzata nell'intento di conseguire la riscossione di una somma derivante da un rapporto illecito (denaro sarebbe la
contro
- partita economica da una partita di sostanza stupefacente) 3) violazione degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. per mancanza di correlazio- ne fra accusa e illecito ritenuto in sentenza: dal capo di imputazione non si desume alcun riferimento all'aspetto della "gravità eccessiva della minac- cia", ritenuta esclusivamente dalla Corte d'Appello con pregiudizio del dirit- to di difesa dell'imputato 4) violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. essendo stata ritenuta una continua- zione interna derivante da plurime condotte di minaccia che dovevano in- vece essere considerate espressione di un'azione unitaria e non già plurime condotte distinte 5) Violazione dell'art. 56 comma 3 cod. pen. e 62 bis cod. pen. La difesa so- stiene che le concrete modalità di svolgimento del fatto escludono la sussi- stenza degli estremi del tentativo punibile, perchè l'imputato ha autono- mamente e spontaneamente receduto dalla condotta criminosa prima della presentazione della denuncia, così realizzandosi la fattispecie della desi- stenza, aspetto quest'ultimo che non è stato preso in considerazione dalla Corte d'Appello, neppure sotto il profilo del riconoscimento delle attenuanti generiche. RITENUTO IN DIRITTO poichéI primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, vertono, per aspetti diversi, sul tema relativo alla qualificazione giuridica del fatto che la difesa ritiene riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., sull'assunto che l'imputato avrebbe fatto valere un "diritto" e non già un'illecita pretesa creditoria in relazione ad un negozio illecito (vendita di stupefacente). La tesi della difesa è ai limiti dell' inammissibilità essendo dedotte argomentazioni che per il loro contenuto esulano dalla disciplina e dai limiti previsti dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Dalla sentenza impugnata (che può essere letta congiuntamente a quella di primo grado siccome richiamata) si evince che l'imputato in più e distinte occasioni ha compiuto atti diretti in modo non equivoco (mediante minacce profferite a diverse persone) a farsi consegnare la somma di 800.00 € quale corrispettivo (in tesi del- la difesa) per l'esecuzione di lavori edili. La Corte d'Appello ha messo in evidenza che l'imputato, al di là della "causa" del credito ha esercitato minacce (non contestate in fatto dalla difesa) nei confronti dei familiari dell'asserito debitore. La Corte territoriale ha affermato che l'imputato ha minacciato direttamente persone legate al debitore, in particolare: a) la convi- vente di questi facendo esplicito riferimento (in discorsi connotati da toni grave- mente minacciosi e da pesanti ingiurie) alla circostanza di poter fare del male alla sua famiglia;
b) la madre MOLES, rivolgendole epiteti dello stesso tenore, quand'anche se non minacce -che la teste peraltro escussa in dibattimento non ha confermato- ma che, pur tuttavia, conoscendo ella anche l'episodio riferito dal- la Musto, l'avevano convinta denunciare i fatti i carabinieri. Le circostanze di fatto esposte nella motivazione della sentenza della corte d'Ap- pello trovano la loro coincidenza nel contenuto del capo di imputazione, sicché la doglianza relativa ad un'ipotesi violazione dell'articolo 521 cod. pro. pen. non tro- va alcun fondamento. In diritto la decisione appare corretta alla luce dei principi affermati dalla giuri- sprudenza di legittimità. Infatti è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violen- ta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell'agen- te, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capaci- tà volitive;
b) l'estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui;
c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale [Cass. sez. 2 n. 11453 del 17.2.2016 in Ced Cass. Rv 267123]. La condotta dell'imputato integra in pieno la ipotesi di cui alla lettera C) della predet- ta massima, con la conseguenza che la pretesa assume caratteri dell'estorsione e non già quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Con riferimento al quarto motivo di ricorso va osservato che l'azione svolta dall'imputato si estrinseca in una pluralità episodi di minaccia, distinti fra loro, sic- come rivolte a persone diverse. Di qui discende la correttezza, in diritto, nella va- lutazione della sussistenza di una pluralità di illeciti la porsi in continuazione fra lo- ro. Secondo la costante giurisprudenza va confermato che In tema di tentativo di estorsione, nell'ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia esercitata in forma me- diata, a mezzo del telefono, il ripetersi delle telefonate minatorie da parte dell'e- stortore per costringere la vittima a consegnargli il danaro ingiustamente richiesto non dà luogo, di per sé, ad una pluralità di reati, occorrendo prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica o meno, e ciò alla stregua del duplice crite- rio: finalistico e temporale. Azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di "atti" che, in quanto di- retti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell'azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa. L'unicità del fine a sua volta non basta per imprimere all'azione un carattere unitario essendo neces- saria, la così detta contestualità, vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica. Ne consegue che, in caso di estorsione tentata, i di- versi conati posti in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono auto- nomi tentativi di reato, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singo- larmente considerati in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particola- re, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità. Mentre si ha un solo tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, costituiscono singoli momenti di un'unica azio- ne [Cass. sez. 6 n. 2070 del 10.11.1994 in Ced Cass. rv 200554; Cass. sez. 2 n. 41167 del 2.7.2013 in Ced Cass. rv. 256729: Cass. sez. 2 n. 7555 del 22.1.2014 in Ced Cass. rv 258543]. La valutazione della autonoma valenza delle singole con- dotte, ai fini della verifica della sussistenza di una pluralità di fattispecie unite dal vincolo della continuazione, è una valutazione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità in quanto sorretta da idonea motivazione che ricorre nel caso di specie avendo la Corte territoriale sottolineato la esistenza di ripetute condotte di minaccia esercitate nei confronti di persone diverse sì da integrare una "pluralità di fattispecie" [pag. 6 della sentenza impugnata]. Con riferimento al quinto motivo di ricorso va osservato ancora quanto segue: nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del ten- tativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva) [Cass. sez. 2 n. 24551 del 8.5.2015 in Ced Cass. rv. 264226]. Le censure mosse dalla difesa (pag. 7 del ricorso) impingono su ap- prezzamenti di merito correlati ad una soggettiva valutazione del contenuto delle deposizione testimoniale resa l'1.3.2011 avanti il Tribunale, dal Comandante dei Carabinieri parzialmente riportata nell'atto di impugnazione. La censura mossa esula dal perimetro della denuncia di illegittimità della sentenza secondo lo sche- ma fissato dall'art. 606 comma 1 lett. e). Sono infine manifestamente infondate le denunciate ipotesi di carenza di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie del tentativo e al mancato riconoscimento del- le attenuanti generiche. Sotto il primo profilo va osservato che la complessiva mo- tivazione della sentenza impugnata rende conto delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la ipotesi del delitto tentato continuato, con evidente esclusione di ogni diversa ipotesi conducente all'aspetto della desistenza volontaria. Sotto il secondo profilo, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte d'Appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ri- tenuto di non accogliere la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. In particolare, la Corte d'Appello ha rilevato come la richiesta della difesa non fos- se supportata da alcun elemento positivo di giudizio, idoneo a contrastare la nega- tività proveniente dalla condizione dell'imputato di pluripregiudicato anche per reati contro il patrimonio e la persona. Anche per questa parte la motivazione è adeguata, perché la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale be- nevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giu- dice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di mo- tivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenu- ta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del bene- ficio [Cass. sez. 3 n. 9836 del 17.11.2015 in Ced Cass. Rv 266460; Cass. sez. 3 n. 44071 del 25.9.2014 in Ced Cass Rv. 260610] Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1500,00 alla Cassa delle Ammende, ravvisandosi nella condotta processuale del ricorrente gli estremi della responsabilità processuale prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2017 Il giudice estensore il Presidente dr. Piercamillo Davigo Dr. Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 MAG. 2017 IL DICASSA H. Cancelliere CANCELLIERE Claudia Planelli I N A Z E O ८४ १ ०२