Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
È utilizzabile ai fini della decisione la prova dichiarativa assunta all'estero nella fase dibattimentale mediante rogatoria internazionale, qualora all'imputato detenuto in Italia sia stato garantito il diritto alla assistenza e alla rappresentanza defensionale, ma non la possibilità di presenziare all'atto, per il rifiuto dello Stato richiesto di autorizzare il suo trasferimento temporaneo. (Fattispecie relativa a prova raccolta in Brasile).
Commentario • 1
- 1. Convenzione di Bruxelles sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europeahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2007, n. 37126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37126 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/09/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA MA - Consigliere - N. 1881
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 014034/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GO ER TO, N. IL 25/12/1964;
2) DA AU, N. IL 30/06/1960;
3) IA SS, N. IL 10/07/1974;
4) RA RE, N. IL 10/10/1967;
5) TI TO PLACIDO, N. IL 04/06/1964;
6) LA TA IR, N. IL 02/05/1963;
7) EC AN, N. IL 20/02/1949;
8) LA PI, N. IL 28/05/1969;
9) UR NI, N. IL 10/10/1964;
avverso SENTENZA del 21/09/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le richieste del P.G., in persona del Dott. CIANI Gianfranco, che chiede dichiararsi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata nel ricorso per GO ER, l'inammissibilità dei ricorsi per DA M., IA M. RA E. e LA T., ed il rigetto degli altri;
Uditi i difensori presenti, Avv. ODDO per GO ER, (Ndr: testo originale non comprensibile) per IA M., e FE F. per LA TA.
PREMESSO IN FATTO
1 - Gl'imputati propongono ricorsi contro sentenza della Corte di Palermo che, rideterminando alcune pene, o ritenendo i reati continuazione con quelli di cui a precedente giudicato, conferma la condanna di ciascuno, pronunciata nei confronti di tutti l'1.6.05 all'esito di processo di rito abbreviato dal G.U.P. della stessa città, nonché di GO RR TO anche con sentenza 2.2.05 sempre del G.U.P. di Palermo.
Il processo concerne imputazioni di (A) associazione per traffico di cocaina (diretta, per quanto accertato, da GO RR TO, detto "M e OL TO, detto NC, spesso operanti in coppia, nonché dal parrucchiere di Palermo, 'o pilucca', EL TO e UP LO); (C, E, G, H, L, P, Q, R, S, E1, G1) falsi documentali sui passaporti procurati ai corrieri tra Italia ed Argentina, e (D - I, N, O, T, U, V, Z, A1, B1, C1, F1, G1) acquisto, ricezione e importazione nel territorio nazionale di quantità ingenti di stupefacenti (prelevati in Argentina e, secondo la sentenza, provenienti dalla Columbia, e destinati prevalentemente al mercato palermitano), commessi sino al luglio 2001. Secondo la sentenza, le prove si fondano su operazioni di polizia giudiziaria che hanno condotto alla scoperta di episodi del traffico tra Bruxelles, Parigi, Rio de Janeiro, Buenos Aires e l'Italia dal 2000 ai primi del 2001, con sequestri ed arresti già all'estero di persone tutte palermitane. Le dichiarazioni concordi di AN E., IT TO PL (ricorrente), AZ UR (ric.), AN NA, RE ON (ric), La AT GI (ric.) ed altri forniscono, in una con il rilievo delle modalità prestabilite e sostanzialmente ripetute delle operazioni, conferma anche dell'esistenza di un'associazione. RE ET (ricorrente) ha ammesso i fatti in cui è implicato, ma contestato l'esistenza dell'organizzazione con base a Palermo al pari di GO RR (che si è ritenuto agire anche per SA nostra, alla quale tra l'altro versava tangente, per via delle quantità rilevanti degli stupefacenti immessi sul mercato palermitano ed aventi la medesima provenienza, e di accertati rapporti con esponenti di spicco della mafia). Ulteriori elementi decisivi sono tratti dagli esiti di intercettazioni telefoniche tra AZ M. ed i suoi congiunti, mentre era detenuto in Brasile, ove era stato arrestato (con la AN G.) per detenzione di un quantitativo rilevante di cocaina destinata all'Italia, nonché nel diverso procedimento riunito a carico di GO RR di intercettazioni ambientali di sue conversazioni con LI TO e LI MA, trafficanti internazionali di stupefacenti.
RITENUTO IN DIRITTO
1.1 - GO ER TO era stato condannato dal GUP per i reati di cui ai capi C, D, F, I, N, O, Z, A1, C1, con l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (al fine di agevolare l'attività di SA ST) ad a. 20 di reclusione ed alla multa di Euro 600.000. La Corte ha ritenuto la continuazione di tutti questi reati con quello di cui ad altra sentenza definitiva dello stesso G.U.P., rideterminando la pena negli stessi termini complessivi. La sentenza, dopo aver motivato le ragioni di rigetto di eccezioni preliminari, ribadito incidentalmente il preminente ruolo associativo del ricorrente (in particolare forniva i passaporti falsi ai corrieri e ne predisponeva il reclutamento, l'istruzione e le trasferte, e reperiva e gestiva con altri il denaro da impiegare negli acquisti), procede all'esame delle prove prevalentemente provenienti da chiamate in reità secondo l'ordine delle imputazioni, ritenendo in concreto più grave il reato sub D, in relazione alla quantità di sostanze stupefacenti importata.
1.2 - Il ricorso del difensore denuncia:
1 - violazione artt. 16, 9 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 ed art. 80, comma 2, sostenendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo, già sollevata avanti al G.U.P. e disattesa per diverse ragioni dai Giudici di merito;
2 - inosservanza artt. 178 e 179 c.p.p., in relazione alla mancata reiterazione di avviso di rinvio dell'udienza preliminare all'imputato, tradotto alla stessa udienza;
3 - inosservanza artt. 178, 191, 431, 727, 729 c.p.p. e L. n. 848 del 1955, art. 6, per inutilizzabilità, nei confronti dell'imputato,
degli esiti di commissione rogatoria espletatasi in Brasile, avente ad oggetto l'esame di AZ UR e AN NA - non manifesta infondatezza di questione di illegittimità costituzionale ai sensi degli artt. 3, 24, 27 e 111 della legge di ratifica ed attuazione del trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Brasile;
4 - violazione di legge - vizio di motivazione in relazione all'art.438 c.p.p., comma 5, art. 441 c.p.p., comma 5 e art. 603 c.p.p., per il mancato esame dei coimputati AZ M. e AN G., liberi e presenti in aula all'udienza preliminare in origine prospettata come condizione della richiesta di rito abbreviato, respinta dal G.U.P. e della richiesta di rinnovazione respinta in appello;
5 - violazione di legge sostanziale, procedurale e vizio di motivazione, 1 - con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non in contestazione nella specie, ma la cui valutazione è posta a sostegno dei reati di importazione di stupefacenti ascritti all'imputato e sostenuti dalla difesa non punibili ai sensi dell'art. 7 c.p. (con argomentazioni specifiche in relazione alla valutazione di prova relativa ai capi c - d - f - i - n - o - c1 z ed a1) e 2 - in relazione agli artt. 62 bis, 132, 133, 69, 81 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7. 1.3 - Il 1 motivo è infondato.
La Corte di merito si è riferita all'art. 16 c.p.p., comma 1 che, in caso di pari gravità dei reati connessi, afferma la competenza territoriale del giudice competente per il primo reato. Ha quindi identificato tale reato in quello sub F. Non potendo rifarsi alle regole generali per questo reato (art. 8 c.p.), si è rifatta a quelle suppletive. E l'art. 9 c.p., comma 1 dice competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, che identifica in Palermo. Rileva che anche a ritenere ignoto tale luogo in Italia, risulta decisivo quello di dimora, residenza o domicilio dell'imputato (art. 9 c.p., comma 2), o ancora quello in cui, trattandosi di stupefacenti sono state commesse condotte penalmente rilevanti successive, o comunque sia stato iscritto per la prima volta il reato nel registro previsto dall'art. 335 (9/3).
Il ricorso non contesta che i reati ascritti all'imputato siano di pari gravità e che quello sub F sia il primo tra essi. Ma rileva che si tratta di reati commessi in prevalenza all'estero e sostiene inapplicabile in caso di connessione la disciplina di cui agli artt.8 e 9 c.p., perché la giurisprudenza è costante nel riferimento al luogo del reato che, in via decrescente, si rivela come il più grave. Inoltre decisiva è solo la locazione della sostanza, ossia del "corpus" del possesso, cosicché l'esistenza di una base di confezionamento non è idonea a spostare la competenza (Cass., Sez. 6, 1899/95, Giunta). Essa, peraltro, secondo questo criterio si radica a Roma (luogo nel quale, secondo diversa sentenza, sarebbe la base dell'organizzazione diretta dal coimputato CA EC, che avrebbe curato i contatti con lo IE in Argentina). Finalmente sono stati individuati in via gradata i luoghi d'ingresso dello stupefacente in Italia (capo F, aeroporto di Roma;
D, valico di Ventimiglia;
T e V, valico del Brennero;
Z, valico di Tarvisio, luogo in cui è stato arrestato il corriere).
L'obiezione iniziale del ricorso dice troppo. Ferma l'inapplicabilità in prima battuta dell'art. 10 c.p.p., comma 1, perché non si tratta di un solo reato commesso all'estero da una pluralità d'imputati, o di più reati tutti commessi all'estero, è evidente la necessità di osservare l'art. 16, che detta le regole di in materia di connessione (per tutte Cass. Sez. 6, n. 4089/00 Tenaglia). Alla luce di tali regole, in caso di pari gravità (secondo la qualificazione e le pene edittali) va individuato il primo reato, e per stabilire quale sia il giudice competente per tale reato, è proprio necessario ricorrere ai criteri di cui all'art. 8 c.p. e segg.. Ogni altro criterio difatti risulta empirico,
maggiormente quello concernente le modalità di esecuzione, come sottolinea proprio il ricorso (a proposito dei reati di stupefacenti).
Nella specie non esiste alcuna conferma desumibile da atto specifico che il reato di cui al capo F sarebbe stato commesso a Roma, perché la droga sarebbe stata introdotta in Italia per quello scalo aeroportuale, mentre è incontroverso che fosse destinata e che sia giunta a Palermo. E dunque ha proprio ragione la Corte di merito, perché in tal caso competente è il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (art. 9 c.p., comma 1), e se questo non è noto, il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato (art. 9 c.p., comma 2) e se neanche questo è noto (9/3), appartiene proprio al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato.
Il 2 motivo è infondato. Il ricorso si ancora sul rilievo della mancata costituzione del rapporto processuale all'udienza preliminare del 3.2.05, per l'omessa notifica di avviso al difensore, pur avendo l'imputato ricevuto l'avviso a lui destinato che, presente aveva formulato la richiesta di rito abbreviato (poi ripetuta), e nonostante fosse perciò consapevole della data di rinvio all'11.3.05 per il rinnovo della notifica al difensore. Ed argomenta la violazione dell'art. 419 c.p.p., comma 7 nel caso di mancata notifica dell'avviso di udienza preliminare all'imputato, tenuto conto dell'affermazione di nullità assoluta ed insanabile di S.U. 9.9.03, n. 35358, Ferrara, che ha risolto contrasto in proposito. Il principio affermato dalle Sezioni Unite si fonda sull'effettiva conoscenza dell'atto e perciò della data di udienza, della richiesta del P.M. e delle facoltà connesse, in modo che l'imputato sia posto in grado anche di esercitarle, quale quella a lui riservata di chiedere il rito abbreviato. La mancata cognizione dell'atto di citazione avanti al giudice del dibattimento fonda parallelamente il principio affermato da S.U. 119/05, MB (nel caso di un rinvio per impedimento dello stesso imputato), che distingue all'uopo tra omessa notifica e notifica irrituale, connettendo a quest'ultima una nullità di ordine generale sanabile.
L'attenzione dunque si posta dall'atto in sè alla sua funzione. E tanto consente di rilevare che la ripetizione dell'avviso di comparizione già ritualmente notificato all'imputato, in effetti non aggiunge alcunché per quanto concerne l'atto in sè e dunque il procedimento nel quale va incardinato il rapporto, che nell'udienza fissata non si è potuto costituire, per mancata notifica al difensore, ma solo il rinnovo della data di comparizione in cui sarà possibile farlo, per quanto concerne l'imputato. Ed è evidente in tal caso che il punto chiave è se l'imputato è stato messo in condizione di conoscere il mutamento di quella data. Nella specie, pertanto l'omissione di notifica non concerne l'avviso in sè, ma l'ordinanza integrativa di spostamento della data di udienza già indicata, alla quale era presente da allegare allo stesso atto per nuova notifica.
Il vizio dunque concerne eventualmente la conoscenza di quella data, non altro. In questa luce correttamente i Giudici di merito ritengono sanata l'omissione alla luce della sua comparizione nella nuova udienza, per la mancata richiesta di un termine a difesa, rifacendosi alla regola dell'art. 184 c.p.p.. Il 3 motivo è infondato.
Esso si fonda sulla negazione del diritto dell'imputato detenuto di presenziare all'udienza nella quale sono stati esaminai i dichiaranti a carico, per rifiuto della richiesta di traduzione da parte dell'autorità brasiliana, in una con l'assenza del difensore di fiducia, che non ha potuto recarsi in Brasile. E, rilevando un evidente sacrificio del suo diritto a partecipare al contraddittorio nella formazione della prova, rileva o la necessità di leggere le norme codicistiche suindicate in maniera che rispondano ai diritti costituzionali, o di rilevarne l'illegittimità, prima tra tutte quella che consente al giudice brasiliano di negare all'imputato detenuto in Italia di partecipare ad una atto svolto in Brasile, cui avrebbe potuto partecipare se si fosse svolto in Italia. Per riflettere sui termini della questione, va preliminarmente osservato che nessuna convenzione internazionale, men che l'accordo tra Italia e Brasile prevede la presenza dell'imputato detenuto in Italia alle prove dichiarative assunte in altro paese in fase dibattimentale, cui si parifica l'incidente probatorio, neanche la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata il 20 aprile 1959, e resa esecutiva in Italia dalla L. n. 215 del 1961, art. 2 (annoverata espressamente fra le fonti primarie regolatrici dall'art. 696 c.p.p., modif. dalla L. n. 367 del 2001, art. 9, comma 1). La Corte Costituzionale cui era stata sottoposta, prima della novella dell'art. 111, relativa questione di illegittimità costituzionale della L. n. 215 del 1961, per la sostenuta carenza normativa di nullità o inutilizzabilità di prova dichiarativa acquisita all'estero in assenza dell'imputato detenuto in Italia, in sentenza 379/95 l'ha respinta, affermando in particolare che spetta comunque al giudice di verificare, caso per caso, l'eventuale contrarietà delle modalità di formazione e del contenuto della prova assunta per rogatoria ai principi fondamentali del nostro ordinamento processuale, costituenti il limite inderogabile per l'utilizzabilità della prova medesima ex art. 191 c.p.p., con speciale riferimento alle garanzie dell'inviolabile diritto di difesa ex art. 24 Cost., comma 2. Al riguardo questa Corte (Sez. 1, n. 19678/03) ha affermato il seguente principio:
"Sono utilizzabili ai fini della decisione, perché non in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano, ed in particolare con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio, le prove dichiarative assunte all'estero nella fase dibattimentale mediante rogatoria internazionale, con l'assistenza e la rappresentanza defensionale, ma senza la presenza dell'imputato, detenuto in Italia, la cui istanza di trasferimento temporaneo, pur regolarmente inoltrata dallo Stato richiedente, sia stata respinta dallo Stato richiesto in base alla normativa pattizia" (CED rv. 225744).
Il principio si colloca nel solco di giurisprudenza costante, che esclude la necessità di adeguamento dell'attività svolta all'estero in maniera assoluta alle regole interne per l'utilizzabilità della prova, ed in particolare per mancata accettazione dell'autorità richiesta, da quella italiana della traduzione dell'imputato detenuto per consentirne la presenza fisica. L'assicurazione di tale presenza non rientra tra i principi fondamentali e inderogabili del nostro ordinamento, ai fini del legittimo espletamento della rogatoria all'estero. Pur essendo manifestazione del più generale ed inviolabile diritto di difesa, le concrete modalità di esercizio del diritto dell'imputato a partecipare al contraddittorio sono rimesse alle scelte discrezionali del legislatore "che può graduare il diritto, nei molteplici momenti processuali, sia come tutela piena nell'endiadi dell'autodifesa e della difesa tecnica, sia soltanto come assistenza e rappresentanza defensionale" (cfr. Cass., Sez. 5, 14/10/1996, P.G. in proc. Colecchia. rv. 206902; Sez. 6, 13/7/1999, P.G. in proc. Pafumi, rv. 214338).
Peraltro, come già altrimenti rilevato (Cass. Sez. 1, 16/5/2001, Celotti, rv. 219740; Sez. 1, 28/11/2002, Acri, rv. 223202), anche l'art. 111 Cost., comma 5 ammette la derogabilità al pur fondamentale principio del contraddittorio per la prova nei casi di "accertata impossibilità di natura oggettiva". Tra tali casi s'inserisce quello concernente taluni profili di modalità di assunzione della prova all'estero mediante rogatoria, non rientranti fra quelli assolutamente ineludibili, "perché non può ragionevolmente pretendersi che il sistema processuale straniero si conformi integralmente a quello italiano. E non può definirsi requisito di legittimità e di utilizzabilità della prova assunta per rogatoria all'estero la presenza fisica dell'imputato il quale, versando in stato di detenzione, non può essere, nel rispetto della sovranità dei singoli Stati e del principio di ragionevolezza, disposta unilateralmente dallo Stato richiedente, ne' imposta allo Stato richiesto.
L'asserto è coerente con il principio del contraddittorio (in senso soggettivo ed oggettivo) per la formazione della prova dichiarativa in sede dibattimentale, perché l'art. 431 c.p.p., comma 1, lett. f, sost. dalla L. n. 479 del 1999, art. 26 subordina il preventivo inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti, diversi dai documenti e da quelli non ripetibili, assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale, alla condizione che "i difensori siano stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana".
Inoltre l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, aggiunto dalla L. n. 63 del 2001, art. 19 attuativa del giusto processo, nel disegnare il perimetro delle prove utilizzabili ai fini della deliberazione, sancisce che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto "all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore". Quest'ultima formula riproduce fedelmente il secondo periodo dell'art. 111 Cost., comma 4, strettamente collegato a sua volta all'ulteriore principio stabilito dal precedente comma 3 ("Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato... abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico").
Pertanto la legge non configura un'autonoma potestà dell'imputato, concorrente con quella del difensore, di condurre personalmente l'esame della fonte dichiarativa a suo carico, innanzitutto per l'assenza di relativa analitica regolamentazione e quindi perché la disgiuntiva "o", conferma che il diritto è in realtà esercitabile dall'imputato per il tramite difensore, come da sempre nel rito accusatorio, di cui quello accolto nel nostro sistema è ultimo esemplare, salvo "confronto" in senso stretto tra dichiaranti, questo mezzo di prova assoggettato ai limiti e presupposti degli artt. 211 e 212 c.p.p.. L'implicazione è implicita in altra sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 2800/07, P.M. in proc. Dorigo, che si pone in contrasto con la immediatamente precedente, Sez. 5, n. 4395/07, Cat Berrò, che restringe le possibilità a posteriori all'art. 175 c.p.p.) che, a fronte del riconoscimento da parte della Corte Europea del carattere non equo del processo, per violazione del diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico, in relazione alla mancata previsione di un rimedio processuale per la rinnovazione del giudizio, ha addirittura ritenuto che il giudice nazionale avesse l'obbligo di sospendere l'esecuzione del giudicato, con ciò affermando i principi della Corte europea immediatamente applicabili. Ma, appunto, la ripetizione della locuzione "interrogare o far interrogare" conferma l'unicità del diritto di difesa, e dunque l'impossibilità di sacrificio delle norme vigenti che ne consentono l'attuazione per mezzo di rogatoria, in casi in cui la detenzione dell'imputato la renda a lui impraticabile, ma la consenta pienamente al difensore.
L'implicazione dei principi esaminati è duplice.
Innanzitutto risulta manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale della L. n. 848 del 1955, art. 6, che ratifica ed attua il trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Brasile, in relazione all'art. 3, perché il rispetto del principio di eguaglianza va rapportato alla posizione di altri imputati detenuti in Italia, nel caso di rogatorie internazionali, secondo le convenzioni ratificate e attuali, prima tra tutte quella europea, artt. 24 - 27, e non alla situazione generica dell'imputato che può liberamente presenziare, perché il diritto di difesa è assicurato dalla possibilità del difensore di assistere all'atto dibattimentale o parificato acquisito nello Stato contraente, e perché la prova acquisita è sempre soggetta a valutazione del giudice italiano, per quanto concerne la responsabilità personale dell'imputato, art. 111 Cost., perché il diritto al contraddittorio è assicurato dal riconoscimento della necessità di presenza del difensore anche in assenza dell'imputato, per cause obiettive.
Ciò posto, in concreto non si ravvisano estremi di inutilizzabilità della prova per l'assenza volontaria del difensore di fiducia all'atto acquisito all'estero, essendo stata altrimenti garantita la difesa dell'imputato.
Il 4 motivo è manifestamente infondato.
È in effetti un corollario argomentativo del precedente, che concerne il diniego del Giudice di 1 grado, ripetuto da quello di appello, di accogliere la richiesta di rito abbreviato quale subordinata alla riassunzione in contraddittorio di AZ M. e AN G., qualificati pentiti, connessa all'assenza dell'imputato al loro esame all'estero.
All'evidenza la questione pone implicitamente in campo il senso della locuzione "integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione" di cui all'art. 438 c.p.p., comma 5. Essa non va intesa quale giustificazione formale (esercizio del diritto) della ripetizione dell'assunzione di un mezzo di prova, bensì logica (necessità di acquisire risultati decisivi) in rapporto all'economia del rito, improntate sulle acquisizioni in fase d'indagine. Il motivo non significa affatto la necessità perché non indica per sè, come non aveva già indicato ai Giudici di entrambi i gradi di merito, temi specificamente bisognevoli di ulteriori acquisizioni, che rendessero necessaria la riassunzione dei dichiaranti. Dunque travisa il risultato di prova decisiva per l'esercizio del diritto al contraddittorio, che afferma inibito nel momento formativo dell'assunzione di AZ M. e AN G. per rogatoria. In questa luce è impossibile censurare la risposta negativa dei Giudici di merito di entrambi i gradi in termini di motivazione. Il motivo è generico. E, ritenuta l'utilizzabilità dei risultati acquisiti, non ha alcun rilievo al fine motivazionale come siano state assunte le prove di cui si chiedeva rinnovazione. Il 5 motivo, articolato in due parti, è infondato.
- Nella prima parte, pone questione circa la ritenuta responsabilità di chi ha operato in Italia, ai sensi dell'art. 6 c.p., comma 2, quando non siano pervenuti (è il caso di parte dei reati imputati) i quantitativi di cocaina ricevuti in Argentina dai corrieri, perché sequestrati all'estero, con riferimento alla giurisprudenza. In particolare Cass., Sez. 6, 7326/88, Rio, con riferimento alla L. n.685 del 1975, art. 71, afferma che in caso di "accordo intervenuto tra correi in Italia, (e di) predisposizione dei mezzi di trasporto e finanziari relativi e finalizzati alla importazione nel territorio dello stato della droga, solo rispetto a tale parte di azione è ammissibile la fictio iuris di cui all'art. 6 c.p., comma 2, che consente di considerare commesso in Italia il reato stesso, sicché il precedente acquisto e la precedente detenzione in territorio estero costituiscono un ante factum non punibile nel nostro sistema". Sennonché la norma in discorso prevede la giurisdizione anche in caso di reati commessi all'estero, purché l'evento o almeno parte della condotta risulti commessa in Italia. Nella specie il ricorrente è incriminato per l'accordo internazionale e la predisposizione in ciascun caso della trasferta all'estero e dell'attività materiale di prelievo e trasporto degli stupefacenti nel nostro paese, nel quale sarebbe stato effettuato ulteriore commercio.
La sentenza citata nel ricorso ritiene rilevante ai sensi dell'art. 6 c.p., comma 2 solo la condotta tipica, risultando perciò in contrasto con quella appena precedente della stessa Sezione 6, ( 2890/88, Alan), che estende la giurisdizione anche al concorso morale nell'attività eseguita all'estero, ed altra successiva della stessa Sezione (cfr. n. 794/96, Sara ed altri) che riafferma il principio.
Ulteriori decisioni specificano che costituiscono frammento della condotta rilevante ai sensi indicati gli "atti preliminari e strumentali, quali la domanda di spedizione o il consenso, in qualsiasi forma espresso, all'inoltro o alla ricezione della droga, atti che incidono in modo rilevante sull'elemento psicologico del reato" (Sez. 5, n. 873/97, P.M. in proc. Colecchia ed a. e tanto ribadisce di seguito Sez. 4, n. 7206/97, Franzoni). E confermano la giurisdizione italiana sotto il profilo inverso, affermando che, alla luce della lettera dell'art. 6 c.p., comma 2 deve ritenersi commessa in Italia la condotta dello straniero che, pur senza essere mai stato nel nostro paese, abbia concordato con cittadino italiano l'acquisto di costui di stupefacenti all'estero (Sez. 5, n. 6605/00, Valianos). Il senso complessivo del diritto vivente è riassunto da Cass. Sez. 6, n. 29702/03, Dattilo ed a. (CED 225486): "è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sè carattere di illiceità dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile".
In effetti queste decisioni affermano un principio casisticamente relativo al delitto in materia di stupefacenti. Ed il caso per qualsiasi reato si rapporta alla regola dell'art. 6 c.p., comma 2, che seppure la condotta descritta da una norma incriminatrice sia stata commessa all'estero ed ivi verificato l'evento, è soggetta alla giurisdizione italiana la condotta del concorrente ai sensi dell'art. 110 c.p. che sia stata attuata in Italia. È in questa luce manifestamente un fuor d'opera porre in via subordinata il problema sotto il diverso profilo che gli atti commessi in Italia sono preparatori non punibili, o al più punibili come tentativo, per la ragione che il reato si è proprio consumato, ancorché l'evento è quello verificato all'estero dove è cessata la permanenza per il sequestro della droga agli esecutori materiali, mandati da GO RR concorrente in Italia.
Passando alle doglianze circa i capi specifici, il ricorso ancora in premessa denuncia inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 3, perché è in effetti erronea la valutazione di convergenza delle dichiarazioni di AZ M. e AN G. (escussi in Brasile, e sostanzialmente inattendibili per la denunciata assenza di contraddittorio alle loro dichiarazioni sostenute strumentali), AN E. (che attribuisce in particolare all'imputato di far parte come lui di SA ST, e doveva essere già perciò solo ritenuto inattendibile alla luce di giudicato assolutorio nei confronti del ricorrente), IT S. P., La AT G. e RE T.. Essa è resa con riferimento agl'indici della falsificazione dei passaporti, delle modalità di occultamento della cocaina, delle tratte dei viaggi aerei, e delle quantità di stupefacenti trasportati, e comunque inidonea a dimostrare l'esistenza di una associazione, già sul piano giuridico, oltre che caso per caso la responsabilità del ricorrente per i reati a lui ascritti nel presente processo.
Sennonché l'attribuzione di decisività agl'indici menzionati non risulta manifestamente illogica, perché i Giudici di merito ne rilevano la costanza, dimostrando che le varianti delle dichiarazioni dei singoli, lungi dal mettere in dubbio gli stessi indici, sono dovute a ragioni estemporanee connesse alle circostanze cui ciascuno fa riferimento per diretta esperienza.
L'inferenza risulta dunque già operata caso per caso dal Giudice di 1 grado, e precisata, alla luce di specifiche obiezioni dell'atto d'appello. Ma soprattutto l'esistenza dell'associazione ed il ruolo di GO RR, detto CO, si desumono, oltre le chiamata in correità, dalle conversazioni intercettate e poste in campo nel contesto della sentenza, in particolare di AZ M. (v. oltre), che fa riferimento proprio ed anche alla sua persona come si desume da riferimenti incontestati, ed addirittura all'onere associativo di versare L. un milione al mese a sua madre.
Pertanto le obiezioni ripetute in questa sede non servono a togliere validità all'affermazione di esistenza di un'organizzazione predisposta per l'attuazione di più delitti di traffico di stupefacenti dal Sudamerica all'Italia, anche e proprio per i riferimenti personali costanti alle persone che predisponevano strumenti, concordavano acquisizioni e trasferimenti, e designavano caso per caso i corrieri, sulla cui identificazione in ciascun caso si appunta la verifica delle acquisizioni. E, alla luce del diritto vivente che, in materia di reato associativo per il traffico di stupefacenti, afferma la struttura anche semplice, proprio significata dalla predisposizione di mezzi e modalità prestabilite e vincolanti per gli esecutori volta a volta designati per la commissione di una serie di indeterminata di reati, la doglianza relativa al presupposto di fatto della valutazione del ruolo del ricorrente, che risponde a quello che gli si attribuisce in ciascun caso, risulta infondata. È dunque il ricorso che inverte la logica d'induzione della prova in rapporto alla struttura del reato. Oltre l'argomentazione risulta in effetti in gran parte non consentita, al di là della sua sottigliezza di riferimenti (v. oltre circa il riferimento AN E.), perché in effetti ripropositiva delle questioni di fatto, cui risulta data puntuale risposta. All'uopo va precisato anche con riferimento agli altri ricorsi che non rileva minimamente che il ragionamento di prova del giudice si fondi su opzioni valutative rapportate ad un metro probabilistico diverso da quello prospettato dalla difesa, che ne significhi la maggior frequenza o affidabilità. Semplicemente questa Corte deve verificare se le massime di esperienza adottate in sentenza sono riconoscibili, e se risulti mancante, manifestamente illogica o contraddittoria taluna inferenza, in rapporto a specifica deduzione decisiva.
Il ricorso propone di frequente criteri di valutazione diversi da quelli discrezionalmente assunti dai Giudici di merito, senza dimostrare questi irriconoscibili men che mancanti o erronee le implicazioni. Anzi, in molte sue articolazioni, risulta affetto dal travisamento della stessa ratio dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, cui probabilmente spinge la lettera della recente novella, che autorizza il riferimento ad atti specifici oltre il testo del provvedimento, e con la congiunzione apparentemente oppositiva "ovvero".
Al riguardo, poiché il giudice di legittimità non può sostituirsi a quello di merito di cui può solo controllare il ragionamento, nell'attribuire discrezionalmente valenza al risultato di qualsiasi assunzione di prova, per dettato costituzionale (v. innanzitutto l'art. 111 Cost., comma 7) e dunque principio fondamentale, e per sistema, la norma va letta come segue.
Oggetto del ricorso per vizio di motivazione non è la prova, ma la motivazione del provvedimento impugnato che ne offre valutazione. A tal fine la motivazione deve dare conto, conciso per legge (art. 544 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), dei risultati acquisiti che siano stati oggetto di contraddittorio prima della decisione, e dei criteri adottati nel valutarli (art. 192 c.p.p.) onde, trattandosi di sentenza d'appello, il giudice è tenuto alla motivazione solo intorno a quanto gli sia stato specificamente devoluto e posto in discussione.
È bensì consentita nel ricorso l'indicazione specifica di atti, nella deduzione del vizio della sintesi valutativa in cui consiste la motivazione, ma perciò proprio in una con il testo del provvedimento impugnato e non mai in alternativa, purché la questione che include la verifica di un atto specifico sia stata già proposta nei motivi di gravame d'appello e risulti decisiva. A tal fine l'indicazione non autorizza la richiesta di valutazione diretta del tenore di tali atti al giudice di legittimità, cioè sostitutiva di quella di merito, bensì solo a dimostrare che la motivazione risulta, in rapporto agli specifici atti il cui esame è stato devoluto al giudice d'appello, viziata secondo un parametro dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, cioè perché non reca risposta o risponde in maniera manifestamente illogica o contraddittoria alla questione per tal via propostagli. Tanto premesso, relativamente ai capi C e D, il ricorso censura l'attribuzione di attendibilità di AN E. che ha sostenuto l'appartenenza dell'imputato a SA ST, nonostante il giudicato assolutorio. Ma la sentenza impugnata non supera il giudicato assolutorio formatosi in proposito nei confronti del ricorrente, e spiega perché il dichiarante sia comunque attendibile, e riscontrato da La AT G. circa i reati in discorso (pg. 58 e ss.). Il ricorso non sottopone a verifica questi argomenti, ma prosegue nel contestare la stessa attendibilità intrinseca dei dichiaranti (nel caso di La AT G., perché si tratterebbe di un truffatore interessato a miglior trattamento sanzionatorio).
Quanto al capo F, il ricorso sostiene l'inquinamento degli stessi dichiaranti. E propone di attribuire un diverso senso ai dati documentali per i suggerimenti degl'inquirenti, le induzioni dei singoli da articoli di stampa, per destituire di fondamento la valutazione di attendibilità delle fonti. Sennonché il Giudice (v. pg. 59 - 61) ha proprio risposto analiticamente alle obiezioni formulategli in proposito con l'appello, e spiega le acquisizioni altrimenti decisive (a partire da riscontri di P.G. alle date riferite da AN E., alle ammissioni di La AT G. chiamato in causa attraverso le indicazioni dell'altro circa il passaporto falsificato senza che il ricorso prospetti vizio di ragionamento, ai riferimenti degli pseudonimi, in particolare CO attribuito a GO RR, etc.). Ne segue che, al di là della ripetizione gli argomenti di fatto offerti con l'appello, il motivo risulta privo di fondamento.
Circa il capo I, il ricorso afferma il dichiarante AZ M. relatore indiretto, assente l'indicazione della sua fonte, unico ed erroneamente ritenuto riscontrato da IT S. P..
Sennonché non è manifestamente illogica la spiegazione dell'attribuzione a AZ M. della conoscenza diretta dei fatti. L'imputato, secondo la sentenza, faceva parte dello stesso gruppo di corrieri partiti dall'Italia per Buenos Aires, tra i quali ON e CA, cui è attribuita l'attività esecutiva del reato in discorso. Il ricorso fa aggio su questo rilievo. Ma anche, sotto il profilo della valutazione di riscontro fornito da IT S. P., la motivazione risulta incensurabile, perché spiega nel dettaglio il senso di quanto da lui affermato in preciso atto d'interrogatorio, con una serie di puntualizzazioni delle quali nessuna oggetto per se stessa di censura.
A proposito del capo N, il ricorso prospetta ancora l'inattendibilità di IT S. P., significando speciosa e non vera la sua accusa alla luce di un suo iniziale mancato riconoscimento fotografico del ricorrente, erronea la sua consecutiva descrizione, e sottolinea differenze con la versione di La AT G. circa i compiti attribuiti a "M.
Ma la Corte di merito ha ancora risposto, dando ragione del perché della reticenza iniziale di IT S. P. (paura di ritorsione a stregua di indici), la corrispondenza sostanziale della descrizione, e sottolineando i punti chiave in cui le dichiarazioni dei due chiamanti convergono. Il ricorso procede a censura, riproponendo le argomentazioni già respinte in termini di maggiore logicità, non di illogicità manifesta della motivazione di responsabilità di entrambi i gradi di merito.
Circa il capo O, il ricorso sminuisce il riscontro, offerto alle dichiarazioni di AZ M. e AN G., dalle intercettazioni telefoniche di conversazioni tra lo stesso AZ M. e suoi familiari, alla luce di indici esterni, sottoponendo le prime all'esame diretto di questa Corte, per una lettura diversa, anche su base della valenza semantica del lessico adottato.
La doglianza, a fronte dell'esame dettagliato svolto nella sentenza impugnata circa i temi proposti nel contesto complessivo, che involge le stesse considerate modalità operative, ed analizza i singoli passaggi di prova, non offre alcun argomento per sè decisivo. Ma prima ancora il motivo risulta ictu oculi non consentito, replicando la tesi di merito con la prospettazione di alternativa valutazione, attraverso una diversa esegesi degli atti (v. la premessa di principio).
Circa il capo C1, il ricorso denuncia che nessuno dei tre corrieri implicati nel fatto ha chiamato in causa il ricorrente. Il motivo, che ripete gli argomenti proposti con l'appello, risulta generico, perché trascura tutte le argomentazioni della sentenza. Essa, a fronte della incontroversa assenza di chiamata in correità da parte dei tre corrieri attribuisce a RE T. e AT M. dichiarazioni significative, quali autori di operazioni conseguenti al fermo a Vienna di coloro che trasportavano gli stupefacenti, riscontrate dal loro fermo lungo il percorso per controllo di polizia giudiziaria, al rinvenimento di un foglietto a UP LO, ed ai riferimenti dello stesso imputato all'episodio viennese nel corso di una conversazione acquisita su richiesta della difesa, alle stesse modalità di svolgimento dei fatti conformemente alla prassi altrimenti accertata.
Circa i capi Z ed Al, il ricorso afferma che l'unica fonte è RE T., e che le sue dichiarazioni sono prive di riscontri individualizzanti. Il motivo a fronte del dettaglio motivazionale della sentenza è anch'esso generico, risolvendosi in affermazione di principio.
Quanto al reato di cui a sentenza del GUP 2.2.05, il ricorso sostiene erronea l'interpretazione ripetuta dal Giudice di appello di una conversazione di GO RR con LI TO, nel corso della quale riferisce del precedente possesso di 6,7 chili di cocaina di una partita di 40, inviata, secondo modalità che sosteneva consuete, dall'Argentina, perché inattendibile (si tratterebbe di millanteria) e non risolutiva (è l'unica prova).
Ma anche in questo caso l'argomentazione è inammissibile per le ragioni già rilevate in precedenza, e perché manifestamente infondata. Sottopone a questa Corte il vaglio diretto della prova, ed argomenta per dimostrare l'inattendibilità oggettiva del tenore delle affermazioni del ricorrente circa il suo operato nel settore a LI S., che per parte sua si occupa di grandi traffici, e con il quale vuole contrarre affari. Alla sentenza è perciò sufficiente inquadrare le dichiarazioni nel contesto storico complessivamente ricostruito, nel quale non trova spazio alcuno la millanteria, ma una serie di sequestri di rilevanti quantitativi di droga proveniente appunto dal Sudamerica.
Nella seconda parte del 5 motivo, il ricorso denuncia violazione artt. 62 bis, 132, 133, 69, 81 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, nonché di legge processuale e vizio di motivazione.
Ma il motivo in parte inammissibile è comunque infondato: a) quanto all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, la questione non concerne l'inserimento, escluso dal giudicato, di GO RR in una consorteria mafiosa, ma il fatto obiettivo ritenuto dal Giudice di 1 grado, che non risulta smentito, che il gruppo di cui era esponente di spicco abbia agevolato SA ST (le famiglie di Palermo, nel cui territorio doveva consecutivamente svolgersi lo smercio di droga importata), cui versava una tangente di L. 250 milioni per ogni 12 chilogrammi di cocaina importata, secondo precise indicazioni di RE T., altrimenti confortate da AN E., che pure sostiene l'appartenenza alla mafia della stessa organizzazione e dei suoi membri, tra cui "M ancorché quanto a GO RR tanto sia stato escluso;
e su questo aspetto la sentenza d'appello, a fronte della deduzione specifica, spiega perché non rileva che in altro processo l'aggravante non sia stata contestata;
l'altro argomento del motivo, che s'incentra inoltre sulla discussione con TA, di cui ripropone diversa lettura (in sentenza è intesa alla luce dei loro precedenti rapporti delinquenziali, e del mutamento di attività dell'imputato ignoti all'altro intanto detenuto), e che giunge a sostenere una minore capacità criminale dell'imputato, è non consentito, perché squisitamente di merito;
b) le altre doglianze sono generiche e puramente assertive di merito, confinandosi nella sostenuta ridotta capacità delinquenziale e pericolosità del ricorrente, nel comportamento processuale e nella misura elevata della pena, e dunque riproponendo indici alternativi di merito, con considerazioni inapprezzabili (il GUP, che ha inflitto la pena grave, sarebbe stato vanamente ricusato).
2.1 - DA UR è stato condannato, con l'attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7 e la continuazione per i reati di cui ai capi A ed O (più grave) alla pena, confermata in appello di a. 5 rec. ed Euro 30.000,00 di multa.
Il ricorso denuncia:
1 - violazione di legge, vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità per il reato associativo ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 2, perché, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, mancano gli elementi essenziali dell'associazione e non si può comunque evincere la responsabilità del ricorrente per reato associativo (capo A) dalle sue telefonate con la madre e la moglie, da cui anzi si desume il contrario, vieppiù che aveva negato l'esistenza dell'associazione, e si era limitato ad un solo viaggio per conseguire una somma di denaro;
2 - violazione D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7 e art.62 bis c.p. - art. 81 c.p., vizio di motivazione.
Il primo motivo è infondato.
L'argomentazione di insussistenza dell'associazione risulta generica, perché fondata su meri asserti, che non smentiscono gli elementi posti in campo nelle sentenze di merito, tratti in parte dalle stesse dichiarazioni e conversazioni del ricorrente, e smentita dalla concessiva finale a fronte della sostenuta mancata prova del suo vincolo con l'organizzazione.
Le sentenze spiegano che AZ M. non ha compiuto il solo viaggio nel corso del quale, fu arrestato in Brasile con la AN G., per la detenzione di 20 chili di droga occultati nelle valige. Ne aveva già compiuto altro con ON, CA, AT M., LL P. ed un ragazzo di Cerveteri, e non era servito all'importazione per via di una perquisizione alla partenza dall'Argentina. Inoltre il fatto che fosse al corrente di elementi rilevanti è dovuto proprio al rapporto di grande confidenza e complicità con EL S., GO RR, UP M. e OL S. e con altri prossimi all'associazione, La AT G., RE T.. La conferma definitiva è proprio nei suoi colloqui telefonici con la madre, che per parte sua si lamenta delle promesse non mantenute dei vertici dell'organizzazione di corrisponderle L. 1,000.000 al mese durante la sua detenzione in Brasile, ed alla quale riferisce della struttura organizzativa e della metodica d'importazione, e dei viaggi di RE T., ad uno dei quali ha preso parte.
Il 2 motivo è manifestamente infondato e non consentito. Pone in discussione la valutazione discrezionale del Giudice di merito nella determinazione della pena, in ragione del riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7, che avrebbe dovuto per ciò stesso determinare l'applicazione del minimo edittale se non delle generiche. 3.1 - IA MA è stato condannato con attenuanti generiche equivalenti e la continuazione per i reati di cui ai capi A, R, A1 e C1 (più grave), alla pena confermata in appello di a. 9 rec. ed Euro 80.000,00 di multa.
Il ricorso del difensore denuncia:
1 - vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato C1, ritenuta per la sua partecipazione circa la quale lo stesso ricorrente ha reso spontanee dichiarazioni, ma non integrante gli estremi della condotta concorsuale. Difatti nessun contatto risulta registrato con gli altri corrieri, è suggestiva la tesi accusatoria che abbia modificato la sua vettura per adattarla al trasporto di stupefacenti, e nessuna agevolazione ha reso all'associazione, dato che l'operazione è abortita;
2 - mancata assunzione di prova decisiva in relazione al capo R, circa l'uso del passaporto falso, per l'assenza di prova certa;
3 - in ogni caso queste valutazioni servono alla censura del trattamento sanzionatorio che, valutato il comportamento dell'imputato, in relazione alla reale entità dell'azione, doveva essere confinato nel minimo edittale premiale.
Il ricorso merita rigetto.
Il 1 motivo è infondato perché, incontestati i dati di fatto (la droga prelevata in Argentina è stata sequestrata a Vienna, e dunque AT M. non ha potuto trasportarla, ne' ha perciò ricevuto compenso), travisa la regola sul concorso di persone nel reato (art.110 c.p.), come spiega la sentenza impugnata. AT M. ha concordato con GO RR che i corrieri RE G., D'AL e NO avrebbero dovuto a Vienna consegnare la droga a lui ed a RE T., che l'avrebbero portata con le proprie autovetture a Palermo. Che l'operazione si sia interrotta a Vienna non toglie minimamente che la condotta tipica altrui sia compiuta e l'evento realizzato sino a Vienna, proprio perché aveva dato il suo consenso a recare contributo all'operazione e dunque apporto causale alla determinazione dei concorrenti.
Il 2 lo è manifestamente, perché la sentenza pone in luce l'uso in data corrispondente al viaggio del passaporto falsificato con la sua fotografia a nome Alosi Franco, presso l'Hotel Ispano, da cui partivano chiamate all'utenza telefonica del fratello e della nonna del ricorrente.
Il 3 è non consentito, perché richiede la valutazione discrezionale sostitutiva di quella del Giudice di merito (che ha posto in luce gl'indici adottati, dalla non completezza delle ammissioni, al ruolo collaborativo altrimenti tenuto con i capi dell'organizzazione, alla durata di tali rapporti, alla pluralità dei viaggi effettuati, ai precedenti penali).
4.1 - RA TO è stato condannato con attenuanti generiche prevalenti e la continuazione per i reati di cui ai capi A, E, F (più grave) e G, alla pena confermata in appello di a. 7 e m. 2 rec. ed Euro 80.000,00 di multa.
Il ricorso del difensore denuncia: violazione di legge - vizio di motivazione, 1 - in relazione in particolare al reato associativo (A) perché nel caso del corriere, di volta in volta incaricato e retribuito, non può per sè ritenersi il vincolo, ed egli è stato contattato solo due volte;
2 - in subordine, per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 7; 3 - in ulteriore subordine, per l'eccessività
della pena, soprattutto in relazione alla collaborazione fornita. Il ricorso merita rigetto.
Il 1 motivo è infondato. Pone come indice esclusivo del reato associativo il numero dei viaggi svolti. Ma la sentenza inquadra i viaggi in un contesto altrimenti significativo, sottolineando da un lato nella fiducia degli organizzatori a monte degl'incarichi la ragione di affidamento a lui e dall'altro la sua conoscenza di particolari molto delicati, riguardanti la vita dell'associazione, le fonti di finanziamento, i rapporti di complicità e coperture dei capi, ben oltre e del tutto estranei al compito specifico di esecuzione del delitto fine.
Orbene se i reati fine sono indice significativo del vincolo associativo, la loro stessa reiterazione, connessa ai legami personali nella specie emersi dalle sue stesse dichiarazioni rese in Francia e non ripetute in Italia (rifiuto di rispondere) per timore di ritorsioni, sono logicamente elementi adottati a fondamento del ragionamento di prova.
Il 2 e 3 motivo risultano non consentiti. A fronte dell'esclusione dell'attenuante speciale, richiede valutazione alternativa di fatto, circa il contributo reso, laddove la sentenza spiega il perché della concessione delle generiche prevalenti, in rapporto alle ammissioni di responsabilità personale, e non invece dell'attenuante, per parzialità della collaborazione incentrata soprattutto sul proprio ruolo, più che sull'identità dei correi di cui non ha inteso fornire i nomi. La rivalutazione di questo aspetto, riproposta come indice alternativo a quelli assunti in sentenza per la determinazione di pena (gravi precedenti penali, e personalità alla luce anche della specificità di alcuni) ripete il vizio.
5.1 - TI TO PL è stato condannato con attenuanti generiche prevalenti per il reato di cui al capo A, alla pena confermata in appello di a. 4 e m. 6 rec. ed Euro 28.000,00 di multa. Il ricorso del difensore denuncia:
1 - mancanza assoluta di motivazione relativamente al reato di cui al capo A, in sostanza perché gli indizi rimangono isolati (cfr.: Cass., Sez. 6, 336/95) e manca la prova dell'affectio societatis e del contributo effettivo alla vita dell'associazione, e di prova di permanenza dell'accordo (la questione è quella già proposta nel ricorso precedente, in relazione al fatto inteso sintomatico in sentenza, per il quale l'imputato è stato arrestato a Bruxelles, di cui il motivo procede all'analisi), significando che il vincolo associativo secondo frequenti pronunce non può essere desunto solo dai reati fine;
2 - vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 7, anche per il mancato riconoscimento che il contributo può
essere dato in via alternativa o per assicurare la prova o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti (Cass., Sez. 1, 9152/99), perché nella specie (e vi è la ricostruzione) IT S. P. ha fornito tutto quanto era a sua conoscenza al primo scopo;
3 - violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, per l'applicazione della pena pecuniaria, non prevista nel caso di specie, oltre che detentiva.
Il ricorso risulta fondato.
Quanto ai due primi motivi, in effetti complementari, la sentenza a prima vista motiva in termini analoghi a quelli adottati per AN E.. Sennonché la motivazione non dimostra che la funzione, che sostiene svolta in due casi (dunque è la mera ripetizione l'argomento fondante) dal ricorrente non resti comunque legati a ciascun caso e perciò la convergenza di questi dati nel rapporto e nell'affidamento reciproco per la disponibilità ad un compito necessario per la stessa esistenza dell'associazione, che implica l'affectio societatis.
Difatti, fermo che la partecipazione a più reati fine è sintomatica dell'affectio societatis (massima d'esprienza), checché dica la casistica giurisprudenziale, non costituisce affatto un criterio vincolante: il Giudice di merito è discrezionalmente libero nell'affidarsi per l'operazione induttiva a massime di esperienza riconoscibili desunte dal contesto particolare nel quale gli stessi reati si calano. Ma non può sostituire le stesse massime agl'indici per se stessi. E la ripetizione della condotta di reato fine è solo un indice del vincolo, per quanto concerne il reato associativo. Non basta perciò che il contesto in cui si calano tali delitti presuma la complessità della predisposizione di mezzi e la prassi per le operazioni relative ai singoli delitti programmati, e che non si tratti di spaccio al minuto, ma di importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica, la cui mancata realizzazione può porne in pericolo la stessa esistenza la conoscenza di questi aspetti enfatizza il ruolo chiave dell'esecutore svolto più volte. È necessario dimostrare che IT S. P. abbia dato il suo contributo in ciascun caso proprio per questa ragione, non potendo ciascun incarico essere affidato ad estranei all'organizzazione. Di tanto non si offrono esaurienti spiegazioni, sicché in effetti l'argomentazione è tautologica, cioè apodittica.
Il 3 motivo è assorbito, Ma è ulteriore indice dell'equivoco della Corte. Non s'intende il parametro punitivo: l'art. 73/2 DPR 309/90 non prevede la pena pecuniaria per il reato associativo. La sentenza va perciò annullata con rinvio per nuovo esame. 6.1 - LA TA GI è stato condannato con esclusione dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, generiche prevalenti e la continuazione per i reati di cui ai capi A, F (più grave) e H, alla pena confermata in appello di a. 6 rec. ed Euro 50.000,00 di multa. Il ricorso del difensore denuncia:
1 - violazione D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 2 e 3, perché il ricorrente ha effettuato un solo viaggio, peraltro senza positivo risultato e non può, sulla scorta di questo solo elemento ritenersi il suo vincolo associativo;
2 - vizio di motivazione (mancanza e manifesta illogicità) sempre in punto di partecipazione al reato associativo ed anche circa il diniego dell'attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7 per la erroneamente ritenuta parzialità e non originalità della collaborazione del ricorrente. In udienza il difensore ha oralmente sostenuto, quanto al capo H, non investito dai motivi di ricorso (uso del passaporto falso, con fotografia dell'imputato e confezionato in Italia), la possibilità di rilevare d'ufficio che il fatto è avvenuto all'estero, ed era necessaria come condizione del procedere, la richiesta del Ministro della Giustizia.
Preliminarmente si rileva che la deduzione orale del motivo in udienza è inammissibile, perché del tutto gratuita alla luce dell'art. 585 c.p.p., già perché il motivo nuovo deve concernere un capo o un punto investito dal ricorso, secondo diritto vivente (per tutte S.U. 4683/98). Ciò posto, la questione non è rilevabile d'ufficio perché è di fatto, perché comunque si sia motivato, la sentenza concerne un'imputazione alla quale non risulta apportata alcuna modifica, che asserisce il reato commesso in Italia. Il ricorso è infondato.
Il 1 motivo si integra con la prima parte del 2, nella censura di motivazione, che con affermazioni di principio incontroverse ed asserti apodittici di fatto rasenta la genericità. La sentenza risponde, spiegando che è ben vero che La AT ha svolto un solo viaggio, fermandosi a Parigi, per non aver avuto il coraggio di completarlo, ma che in contatto, tramite il coimputato IU con il reclutatore dell'organizzazione (EL S.), aveva coinvolto AZ M., la AN G. ed il RE T. perché svolgessero il compito di corrieri. Costoro appunto lo riferiscono (e la sentenza offre dettagli), e sono minuziosamente riscontrati, spiega la motivazione, anche ed in misura significativa dalle conversazioni di AZ M. con la madre, che coinvolge il ricorrente, inteso MO, nel gruppo ("la compagnia"), il quale si è fatto tramite con i capi dell'organizzazione con la donna che reclamava denaro dopo l'arresto del figlio (se ne' sopra riferito). La sentenza spiega che l'avvenimento è successivo di diversi mesi al viaggio di La AT G. in Sudamerica. E prosegue con ulteriori dettagliati riferimenti di non minor rilievo, tutti incontestati dal ricorso per concludere che, dopo il viaggio svolto come corriere, aveva optato per altra, meno compromettente e pericola collaborazione stabile con l'associazione. E dunque la motivazione risulta insuperata.
Quanto alla sostenuta collaborazione, la sentenza dimostra proprio, e già alla luce di quanto sopra osservato, la parzialità dei riferimenti dell'imputato, e l'assenza di un contributo sotto l'uno o l'altro dei profili rilevanti nella norma di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7. Per questo aspetto il ricorso dunque risulta manifestamente infondato.
7.1 - EC ET era stato condannato dal G.U.P. con generiche prevalenti e la continuazione per i reati di cui ai capi A, E1 ed F1 (più grave), alla pena di a. 6 e m. 8 rec. ed Euro 50.000,00 di multa, ridotta in appello ad a. 6 ed Euro 40.000,00.
Il ricorso del difensore denuncia:
1 - violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, perché a fronte dell'unico trasporto cui RE G. ha preso parte (con NO e D'AL, ciascuno portando 15 chili di cocaina, e tutti fermati a Vienna) mancano gli estremi per poter ritenere il suo vincolo con l'associazione, e dunque il dolo del reato, perché è irrilevante che sia stato avvicinato da EL S. all'ippodromo (tale MA), come ha riferito RE T. che è assai poco chiaro circa le modalità di reclutamento dei corrieri, ed è ininfluente il riferimento ad altro trasporto analogo, svolto nel 2000 di cui non è riscontro.
2 - violazione D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (F1), per l'assenza di elementi che non possono assolutamente consistere nel riferimento spontaneo ad un solo ulteriore viaggio, genericamente indicato al P.M..
Il ricorso è infondato. A fronte dell'analisi svolta in sentenza è evidente che è lo stesso imputato a riscontrare RE T., al di là di altri elementi esterni. Ed è del tutto irrilevante la sommarietà della sua ammissione, se l'insieme conduce proprio al reato di cui al capo F1. Ciò posto, anche l'induzione di responsabilità per il reato sub A assume costrutto non manifestamente illogico in una con gli altri elementi che il ricorso valorizza, per giungere alla conclusione che il rapporto di RE G. con l'associazione è stato interrotto forzosamente dal suo arresto a Vienna.
8.1 - LA ET è stato condannato per il reato di cui al capo S (falso in passaporto) alla pena di a. 1 e m. 2, confermata in appello.
Il ricorso del difensore denuncia, in unico motivo: violazione art.489 c.p. - vizio di motivazione, perché in effetti vi è prova,
proveniente da AZ M. che LL P., pur presente all'Hotel Ispano di Buenos Aires non ha fatto uso del passaporto falsificato a nome LU ET, laddove quel giorno vi era effettivamente in albergo un carrozziere di Palermo con tali generalità. Il ricorso è inammissibile (entrambi i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 3). La sentenza conviene che AZ M. lo ha indicato come carrozziere invece che elettricista, ma aggiunge che la P.G. ha riscontrato che si trattava proprio di lui, per via di telefonate indirizzate dall'albergo alla sorella dell'imputato, con cui non era in contatto nessun'altro di coloro che erano giunti da Palermo per fare come lui da corrieri di droga (ON, CA, AT M., AZ M. ed altro ragazzo di Cerveteri). Insomma non vi era proprio nessun vero LU P. nell'albergo. Il ricorso non si sofferma minimamente su tanto, e quant'altro ritenuto nello stesso contesto, per ripetere la tesi difensiva di merito.
9.1 - UR ON è stato condannato per i reati di cui ai capi A, E, F (più grave) e G, ritenuta la continuazione con il reato di cui a sentenza della Corte di Palermo, alla pena di a. 3 rec. ed Euro 20.000,00 di multa, confermata in appello.
Il ricorso del difensore denuncia:
1 - nullità della sentenza, per violazione dell'art. 523 c.p.p. e art. 602 c.p.p., comma 4, perché emessa senza previe conclusioni del difensore, che all'udienza del 25.5.06 aveva prima proposto accordo al P.G. per la pena di a. 2 e m. 4 ed Euro 20.000,00, con riserva della Corte, che aveva rinviato all'udienza successiva del 21.9.06, nella quale il suo sostituto all'uopo delegato dichiarava di non poter partecipare perché l'organo centrale dell'associazione aveva proclamato astensione dalle udienze;
2 - idem, perché emessa senza previa citazione dell'imputato a dibattimento all'udienza di rinvio;
3 - violazione di legge e vizio di motivazione, per mancata concessione di generiche prevalenti, motivando che il riconoscimento della continuazione già costituisce un beneficio.
Il 1 e 2 motivo sono infondati.
Giusto S.U. 31461/06, che limita la necessità di presenza del difensore all'udienza camerale, solo se si tratti di quella preliminare, ai sensi dell'art. 420 c.p.p. "al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello, disciplinato dagli artt. 599 e 127 c.p.p., non si applica l'art. 420 ter c.p.p., comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore", per la ragione che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa, salvo quella dell'imputato, che abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, onde deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento, come è espressamente previsto, dall'art. 599 c.p.p., comma 2. Nella specie, alla prima udienza il difensore era presente, ed a nulla rileva che nell'udienza alla quale era stato disposto il rinvio, il suo delegato allegasse la sua volontà di aderire all'estensione dei difensori dalle udienze. Semplicemente, pur intesa l'allegazione come impedimento, era irrilevante non essendo richiesta necessariamente la sua presenza.
Quanto, all'imputato, il rigetto della richiesta concorde di accoglimento della pena non rendeva affatto applicabile l'art. l'art.599 c.p.p., comma 5 che prevede che, in caso di rigetto della richiesta, il giudice debba ordinare la citazione al dibattimento. Semplicemente, il processo, trattandosi di appello per rito abbreviato, proseguiva nella camera di consiglio secondo il rito prescelto. E la censura non è sorretta da alcuna dimostrazione dell'altro summenzionata condizione relativa all'imputato. Il 3 motivo è manifestamente infondato. Il riconoscimento della continuazione costituisce proprio un beneficio, laddove consente un cumulo giuridico da quantificare discrezionalmente e non materiale di pene, se contenuto. Ma soprattutto il rilievo costituisce meramente una considerazione preliminare, cui seguono una serie di ragioni poste a fondamento della determinazione dell'aumento di pena e del perché del diniego di generiche, su cui il ricorso non si sofferma minimamente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza nei confronti di IT TO PL per nuovo esame con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2007