Articolo 24 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 maggio 2004
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Versione
10 ottobre 2023
Articolo 24
Interventi su beni pubblici 1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo' essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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