Sentenza 11 maggio 2000
Massime • 3
È utilizzabile la deposizione testimoniale dell'ufficiale di polizia giudiziaria italiano che abbia partecipato a operazioni di polizia di altro Stato e che, nel deporre, sia stato autorizzato a consultare documenti redatti dalla polizia dello Stato estero, da lui non firmati, atteso che nessuna norma, esclude la possibilità di una tale consultazione. (Nella specie si trattava di atti di verbalizzazione delle operazioni).
Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano nei confronti del cittadino straniero che, pur senza essere mai stato in Italia, abbia collaborato, nella consapevolezza che si dava esecuzione ad un reato deliberato sul territorio della Repubblica, con un cittadino italiano per l'acquisto di sostanze stupefacenti all'estero in vista della importazione in Italia, atteso che una porzione del fatto giuridicamente ascrivibile allo straniero si è, in tal caso, svolta nello Stato, con conseguente applicabilità dell'art. 6 cod. pen., potendosi qualificare il comportamento della persona che abbia svolto l'indicata attività all'estero quale concorso nell'esecuzione di un delitto plurisoggettivo, in cui le singole azioni perdono la loro individualità e di esse ciascun agente risponde per l'intero.
In tema di dichiarazioni dell'imputato, l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., la cui violazione è sanzionata con l'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni raccolte in difformità delle prescrizioni ivi contenute prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento della dichiarazione.
Commentario • 1
- 1. Corruzione, promessa, sufficienza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2000, n. 6605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6605 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi signori Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 11/05/2000
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
Dott. LUCIANO DI NOTO " N. 990
Dott. UGO SCELFO " REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ " N. 5210/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da AN AL contro la sentenza 1 marzo 1999 della Corte d'Appello di Milano. Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dr. RA Cosentino che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Uditi gli avv. Gabriele Fuga e Platon Tsulufas.
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe AN AL è stato ritenuto responsabile del tentativo di acquisto di ingente quantità di droga, perché, in concorso con HA TU, EL UI, AN EN e RA IN, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad acquisire 16 kg di cocaina pervenuta nel porto belga di Zeebrugge con la nave "Capitam Valente". La stessa sentenza ha assolto il AL, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di aver tentato di importare detta droga nello Stato.
2. Ricorre il AL sostenendo in primo luogo l'improcedibilità dell'azione penale. Infatti mal avrebbe ritenuto la Corte d'Appello sussistere la competenza dell'Autorità giudiziaria italiana, in base ad un accordo tra i concorrenti perfezionatosi in Italia. Risulterebbe invece che tutti gli accordi si sono conclusi all'estero ed al riguardo sarebbe ininfluente che DR OY, col quale il AL sarebbe stato in contatto, avesse trattato in Italia con i possibili acquirenti della droga.
3. Sostiene poi il ricorrente l'inutilizzabilità della deposizione del teste AN, poiché questi avrebbe consultato atti e documenti non a sua firma e relativi ad operazioni cui non aveva partecipato, cosi violando l'art. 514 comma 2 del codice di rito.
4. Sarebbero poi inutilizzabili anche le dichiarazioni del OY, perché costui avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito come indagato o come imputato nel medesimo procedimento. Al riguardo apparirebbe contraddittorio quanto la Corte d'Appello ha affermato circa l'inesistenza di qualunque connessione fra la posizione del OY e quella del AL, quando il medesimo giudice ha invece fatto leva proprio su tale connessione per affermare la competenza dell'Autorità giudiziaria italiana. Il OY insomma fin dall'inizio doveva essere considerato un concorrente nel reato.
5. La deposizione del AN sarebbe ancora inutilizzabile sotto altro profilo: egli è stato citato d'ufficio dal Tribunale quale teste di riferimento (e non ai sensi dell'art. 507 c.p.p.), nonostante la lista dei testimoni, che lo comprendeva, fosse stata dichiarata inammissibile perché presentata fuori termine dal p.m.. Sotto questo riguardo la sentenza impugnata difetterebbe per di più di motivazione.
6. Analogo difetto dovrebbe poi riscontarsi in ordine all'audizione dei testi svizzeri.
7. Nel merito la sentenza sarebbe illogica: le dichiarazioni del OY sarebbero state ritenute attendibili benché smentite, insicuro sarebbe il riconoscimento del ricorrente da parte del AN, contraddittorio sarebbe infine ritenere attendibile il OY con riferimento all'acquisto e "labile" quanto all'importazione.
8. Difetto di motivazione dovrebbe riscontrarsi in ordine alla riconosciuta aggravante dell'ingente quantità, mentre insussistente sarebbe la motivazione stessa in ordine al diniego delle attenuanti generiche (riferimento ad una capacità criminale priva di riscontri processuali).
Considerato in diritto l. La prima censura, di improcedibilità per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana, muove dall'osservazione che la condotta riferibile al AL consiste esclusivamente nell'aver trattato all'estero insieme al OY l'acquisto di una partita di stupefacenti. La sua posizione pertanto dovrebbe essere qualificata quale quella di venditore, estraneo al gruppo degli italiani acquirenti. Ci si troverebbe insomma dinanzi ad un delitto commesso all'estero da un cittadino straniero.
Ma la censura non merita accoglimento.
Occorre infatti considerare che al ricorrente si imputa di aver collaborato con il OY nella consapevolezza che quest'ultimo intendeva realizzare un patto concluso in Italia per l'acquisto di droga.
In tal modo il ruolo del AL si individua in quello di un concorrente nell'esecuzione di un delitto plurisoggettivo, in cui le singole azioni perdono la loro individualità e di esse ciascun agente risponde per l'intero. Ne deriva che, pur essendo stato storicamente circoscritto il contributo causale del ricorrente alla parte "estera" delle trattative con i trafficanti colombiani, una porzione del fatto giuridicamente ascrivibile al AL si è svolta nello Stato, con conseguente applicazione dell'art. 6 del codice penale.
2. Parimenti infondata è la seconda doglianza relativa alla inutilizzabilità della deposizione del AN per la consultazione di documenti non a sua firma. Si tratta di documenti redatti dalla polizia svizzera relativi ad operazione cui il teste ha partecipato nella qualità di ufficiale della polizia giudiziaria italiana, sicché, data l'equiparazione, ormai acquisita dalla giurisprudenza, tra partecipazione ad operazioni di equipe e relativa verbalizzazione nulla si opponeva alla consultazione di questi atti in aiuto della memoria.
3. Fondato è invece il motivo riguardante l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del OY e di quanto di esse ha riferito il teste AN. Ritiene la Corte che nella specie trovano applicazione gli artt. 62 e 63 c.p.p., nonostante l'opinione del giudice d'appello, secondo cui il OY si porrebbe in posizione di estraneità rispetto all'acquisto della droga ("il quale non è destinatario di una precisa accusa relativamente a un preciso fatto illecito, mentre riferisce di fatti e di comportamenti illeciti di terzi, i quali comportamenti, al momento, non possono essere collegati ai propri comportamenti").
Va in primo luogo osservato che per l'applicabilità di dette disposizioni (che prevedono un divieto valevole erga omnes) è ininfluente il dato formale dell'avvenuta imputazione (di qui l'irrilevanza del fatto di non essere "destinatario di una precisa accusa"), ma si deve considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento della dichiarazione.
Ora questa posizione, a quanto risulta dalla sentenza impugnata, va valutata osservando che agli inquirenti era noto:
che il OY aveva intenzione di far entrare in contatto il gruppo calabro turco con i fornitori sudamericani;
che lo stesso (essendo risultato impossibile eseguire l'operazione nel modo originariamente divisato) aggancia il trafficante internazionale AL e va ad incontrarlo in Grecia;
che, raccolti i fondi forniti dal gruppo, versa in Grecia la cauzione necessaria a liberare il AL nel frattempo incarcerato;
che decide col AL di recarsi in Colombia;
che si reca effettivamente in Colombia dove prende contatto col fornitore RA;
che propone agli acquirenti due soluzioni per la fornitura;
che, insieme a IN, EN e QU, si reca al porto di Zeebrugge per prelevare la merce dietro pagamento di 65 milioni di cui è in possesso;
che personalmente tratta con il marinaio che doveva consegnare 16 kg di cocaina.
In tal modo tutta la ricostruzione della vicenda operata nelle sedi di merito converge, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, nella conclusione del concorso del OY nell'operazione di acquisto, sia nella fase della sua ideazione che in quella della sua esecuzione, sicché appare addirittura paradossale sostenere che il OY riferisce fatti e comportamenti illeciti di terzi che non possono essere collegati a propri comportamenti.
D'altronde la Corte d'appello ha implicitamente escluso (e deve obbiettivamente escludersi) che al OY possa essere riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 l.s., la qualifica di agente provocatore o di longa manus di questo, come tale scriminato. Difettano nella specie tanto i requisiti soggettivi previsti dalla norma (ufficiale di polizia giudiziaria), quanto quelli oggettivi (operazione specificamente disposta dagli organi a ciò deputati).
4. L'accoglimento di questo motivo assorbe gli altri che sono stati proposti.
La Corte d'Appello di Milano, valendosi anche della deposizione del AN, per quanto da lui direttamente percepito, procederà a nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 2000