Sentenza 21 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9964 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' EL POPOLO TALIANO9964 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 487/99 .25568 Consigliere Cron Dott. Pietro CUOCO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 10/05/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: NG NI, OF TI, NN CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE FORNACI 126, presso lo studio dell'avvocato GINEFRA ANTONIA, rappresentati e difesi dall'avvocato GRECO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI (ENPAV), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA D. AZUNI 9, rappresentato e difeso 2001 in dall'avvocato DE CAMELIS PAOLO, giusta delega in atti;
2310 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 281/98 del Tribunale di COSENZA, emessa il 09/01/98 R.G.N. 859/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato GRECO PIETRO per delega GRECO FRANCESCO;
udito l'Avvocato DE CARMELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, rigetto nel merito. -2- 1 487/99 Svolgimento del processo Con distinti ricorsi al Pretore di Cosenza, depositati il 1.3.1994, gli attuali ricorrenti esponevano di prestare attività professionale veterinaria alle dipendenze della USL n. 4 della Regione Calabria e di aver rinunziato all'iscrizione ENPAV avvalendosi della facoltà loro concessa dalla legge n. 136 del 1991. Riferivano, quindi, che l'art. 11 comma 26 della legge n. 537 del 1993 aveva disposto il venire meno, con effetto retroattivo, della predetta rinunzia. Deducevano la incostituzionalità della norma e chiedevano che il Pretore, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale, dichiarasse non dovuta all'ENPAV alcuna somma a titolo di contributi per il periodo compreso tra la data di cancellazione DAS ed il 31.12.1993. L'ENPAV non si costituiva. Il Pretore, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 544 del 1996 dichiarava non dovuti i contributi per gli anni 1991/1993, ritenendo che la norma di cui all'art. 11 comma 26 della legge n. 537 del 1993 non avesse effetto retroattivo. A seguito di impugnazione dell'ENPAV il Tribunale di Cosenza, in riforma della decisione pretorile, rigettava le domande dei veterinari, ritenendo che l'art. 11 comma 26 della legge n. 537 del 1993, prevedendo espressamente la sussistenza, per i veterinari già obbligatoriamente iscritti all'ente, dell'obbligo contributivo nei confronti dell'ente previdenziale anche per il periodo successivo alla cancellazione, avesse carattere retroattivo per volontà del legislatore. Avverso questa sentenza gli attuali ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. L'ENPAV ha 2 resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione insufficiente eCon il primo motivo, denunciando omessa, contraddittoria motivazione, i ricorrenti lamentano che il avrebbe omesso di prendere in considerazione la Tribunale circostanza che l'ENPAV, con lettera dell'8.10.1996, prodotta nel giudizio di appello, ha disposto lo sgravio, senza riserva alcuna, delle somme richieste agli attuali deducenti, oggetto del presente giudizio, implicitamente confessando in tal modo la infondatezza della sua pretesa. violazione degli articoliCon il secondo motivo, denunciando 11 comma 26 della legge 24.12.1993 n. 537 e degli articoli 32 e D'Ag 24 della legge 12.4.1991 n. 136, i ricorrenti sostengono che il legislatore, sotto mentite spoglie di legge interpretativa, avrebbe introdotto una legge innovativa con effetti retroattivi incorrendo in tal modo nel vizio di eccesso di potere legislativo, così violando i principi di buona fede e di tutela dell'affidamento dei cittadini. Di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto accertare il carattere fittiziamente interpretativo e realmente innovativo della norma in questione e negare la retroattività della norma medesima. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato che l'efficacia retroattiva della legge trova comunque un limite nell'esaurimento dei rapporti giuridici e che nella specie il rapporto contributivo e previdenziale tra gli attuali deducenti e 1' ENPAV si era estinto a seguito dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente previdenziale. è infondato. Contrariamente aIl primo motivo di ricorso quanto ritenuto dai ricorrenti, infatti, il Tribunale non ha 3 omesso di valutare circostanze decisive ai fini della decisione. Nessun valore confessorio, infatti, può attribuirsi all'ordine di sgravio all'Esattoria comunale delle somme per le quali era stata già avviata la procedura esecutiva, ordine emesso dall'ENPAV in data 8.10.1996, in quanto lo sgravio, secondo le affermazioni dell'attuale resistente, si era reso necessario a seguito del pagamento dei contributi da parte dei ricorrenti direttamente all'ente. Peraltro, dalle conclusioni prese in appello, trascritte nella intestazione della sentenza impugnata, non risulta che la questione del preteso riconoscimento del diritto degli appellati, fosse stata sottoposta alla valutazione del giudice del gravame. Il secondo motivo di ricorso, con il quale sostanzialmente 1.Ag. viene riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 26 della legge n. 537 del 1993, è anch'esso infondato. Con legge 15 febbraio 1958 n. 91, istitutiva dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei veterinari (ENPAV), fu originariamente previsto che a detto ente partecipassero tutti i veterinari iscritti agli albi professionali provinciali con obbligo di versamento di un contributo fisso mensile. La successiva legge 18 agosto 1962 n. 1357, in sede di riordino del settore, confermò il generalizzato obbligo di iscrizione dei veterinari all'Ente fino al 65° anno di età. La generalità dell'obbligo di iscrizione comportava che i veterinari, che svolgessero la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e pertanto fossero iscritti al relativo ente previdenziale, avevano una doppia posizione contributiva. 4 Con legge 12 aprile 1991 n. 136, il legislatore, al fine di della "doppia previdenza", ha previsto contenere il fenomeno (all'art. 24) un doppio regime di iscrizione: quella obbligatoria, per tutti i veterinari iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati, e quella facoltativa, per i veterinari iscritti negli albi professionali che esercitino esclusivamente attività di lavoro dipendente, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. I primi sono tenuti al pagamento degli ordinari contributi previdenziali;
i secondi, ancorchè fuori sistema previdenziale del settore, partecipano egualmente dal al suo finanziamento con un contributo di solidarietà (art. 11 legge 136/1991). In particolare l'art. 32 della legge 136/1991, D'Ag stabilisce che il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 1357/1962 (che prevedeva il generale obbligo di iscrizione all'Ente di tutti i veterinari iscritti all'albo professionale) è abrogato a partire dall'entrata in vigore della entrata in vigore della medesima legge 136. Come ha rilevato la Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 88 del 1995, quest'ultima disposizione poteva ragionevolmente essere interpretata anche nel senso che solo a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 136/1991 dell'iscrizione obbligatorietà veniva meno la generale confermandosi connotazione di la all'ENPAV, così obbligatorietà per quelle iscrizioni effettuate in precedenza. Per dare più chiaro contenuto alla norma, il legislatore, con legge 24 dicembre 1993 n. 537, ha stabilito all'art. 11, comma 26: "la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991 n. 136, deve essere interpretata nel senso S che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivano per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 24 della medesima;
i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto". Il giudice delle leggi, con la citata sentenza n. 88/1995, ribadita dalla successiva sentenza n. 248 del 1997, ha dichiarato non fondate tutte le questioni di illegittimità costituzionale della norma predetta sollevate da vari giudici di merito. Ag In di DAS particolare la Corte ha rilevato che, al fine riconoscere o negare il carattere interpretativo o innovativo della disposizione, deve verificarsi, con giudizio riflesso contesto normativo di retrospettivamente e tenendo conto del riferimento, se la disposizione interpretata poteva, tra i vari significati plausibili secondo gli ordinari canoni ermeneutici, esprimere anche il dato precettivo successivamente meglio esplicitato dalla disposizione di interpretazione;
la Corte ha quindi Osservato che nella fattispecie la piena plausibilità della successivamente tradotta in chiarointerpretazione risulta dalla lettura congiunta degli articoli 24 e 32 della legge di riforma del 1991, secondo quanto sopra già esposto;
ha plausibilità quindi concluso che la riscontrata dell'interpretazione recepita nella disposizione censurata riconoscerne il carattere di interpretazionesufficiente per autentica, sicchè è da ritenere infondata la censura di 6 irragionevolezza che si regga esclusivamente sulla asserita (ma insussistente) contraddittorietà tra la sua dichiarata finalità interpretativa e la reale natura innovativa. Da queste motivate conclusioni del giudice delle leggi il Collegio non ha ragione di discostarsi, non essendo stati addotti dai ricorrenti nuovi elementi di valutazione sotto il profilo della asserita irragionevolezza della norma in esame per il suo carattere sostanzialmente innovativo. Parimenti destituiti di fondamento si rivelano, peraltro, anche i profili di incostituzionalità della norma prospettati dai ricorrenti nella nota depositata ex art. 378 c.p.c., per asserita violazione del principio della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico D.Ag. e del principio del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Va subito detto che del tutto fuori luogo è il richiamo a quest'ultimo principio, posto che nella fattispecie in esame non è intervenuta alcuna decisione definitiva che sarebbe pregiudicata dalla interpretazione autentica in esame. Quanto poi al principio generale di affidamento del cittadino nella certezza giuridica, come limite generale alla portata retroattiva di una legge, la cui formulazione da parte della Corte Costituzionale risale ad epoca certamente precedente la sentenza n. 525 del 2000 invocata dai ricorrenti ( la stessa Corte in motivazione cita come propri precedenti, ex plurimis, le sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), va Osservato di giustificato affidamento da parte dei cittadini puòche parlarsi solo in presenza di una norma di univoca interpretazione, non certo in relazione a norma che, come quella in esame, si prestava ragionevolmente ad una diversità 7 di interpretazioni, rispetto alla quale, pertanto, per definizione era da escludere qualsiasi obbiettiva certezza giuridica. Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 maggio 2001 Il Cons. estensore Il Presidente Rosario be upu'sUfmis Granule Delpitia IL CANCELLIEREN Depositato in Cancelleria 21 LUG. 2001 M oggi, E R P IL CANCELLIEREPricel U S T R N I O A Z O C I , D LLO BO SSA I 10 D A , T T. ITA SA R E 'A 3 ELL 3 5 D . N