Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 2
La richiesta di procedimento di cui agli artt. 9, terzo comma, cod. pen. e 342 cod. proc. pen. - al pari del rifiuto di dar corso ad una rogatoria dall'estero o per l'estero e del decreto di estradizione - seppure connotata da una larga discrezionalità, riveste natura giuridica di atto amministrativo, sottoposto all'obbligo di motivazione e alla gerarchia delle fonti normative e perciò suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo per i tipici vizi di legittimità propri del procedimento amministrativo. Tale provvedimento infatti non può essere definito come atto politico, in quanto non inerisce all'esercizio della direzione suprema degli affari dello Stato ne' concerne la formulazione in via generale e al massimo livello dell'indirizzo politico e programmatico del Governo, conseguendo invece essa ad una scelta vincolata al perseguimento dei fini determinati di politica criminale e connotata altresì dal requisito dell'irretrattabilità. Ne consegue che l'esercizio del potere di firma di tale provvedimento può essere delegato dal Ministro della Giustizia al dirigente dell'articolazione ministeriale competente in materia- direttore generale o capo dipartimento- secondo le specifiche direttive dell'organo di vertice politico (ad es. quella di informare il Ministro della natura e del contenuto del singolo atto).
Sono utilizzabili ai fini della decisione, perché non in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano, ed in particolare con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio, le prove dichiarative assunte all'estero nella fase dibattimentale mediante rogatoria internazionale, con l'assistenza e la rappresentanza defensionale, ma senza la presenza dell'imputato, detenuto in Italia, la cui istanza di trasferimento temporaneo, pur regolarmente inoltrata dallo Stato richiedente, sia stata respinta dallo Stato richiesto in base alla normativa pattizia. (Nella specie la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata il 20 aprile 1959).
Commentari • 3
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In tema di applicazione della legge penale, il principio di territorialità ex artt. 3 e 6 c.p. è derogabile nei soli casi tassativi previsti dagli artt. 7–10 c.p., fondati sui criteri della personalità, della difesa e dell'universalità, nel rispetto del principio di legalità e della sovranità degli Stati. La presenza del cittadino nel territorio dello Stato integra condizione di procedibilità per i delitti comuni commessi all'estero ex art. 9 c.p., anche quando ricorrono le ulteriori condizioni di cui ai commi 2 e 3. Per i delitti comuni commessi all'estero in danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di uno straniero, la perseguibilità in Italia ai sensi dell'art. 9, comma 3, …
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Nel sistema delineato dalla Direttiva OEI, per l'acquisizione dei risultati di un'intercettazione già svolta all'estero, non è sufficiente che tale prova sia stata autorizzata da un giudice di uno Stato membro nel rispetto della legislazione di tale Stato, ma occorre il controllo - che non può essere affidato che al giudice nazionale dello Stato di emissione - sull'ammissibilità e sulla utilizzazione della prova stessa (l'intercettazione) secondo la legislazione italiana. La Direttiva OEI non ha disciplinato la utilizzabilità della prova acquisita con l'o.e.i., rinviando per tale aspetto al diritto dello Stato di emissione, fatti salvi in ogni caso "i diritti della difesa" e le garanzie …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2003, n. 19678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19678 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE CONSIGLIERE
2. Dott. CHIEFFI SEVERO "
3. Dctt. CAMPO STEFANO "
4. Dott. CANZIO GIOVANNI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) IN AL N. IL 05/10/1957;
avverso SENTENZA del 19/09/2000 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione letta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Alfredo Gatto, il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - La Corte d'assise di Varese, con sentenza del 28/2/1999, dichiarava SO FI (già definitivamente condannato in separato giudizio per imputazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti) colpevole, in concorso con NI OL -entrambi nel ruolo di mandanti- e FF UY -come esecutore materiale-, di due delitti di omicidio premeditato commessi all'estero, il primo in NG (Lussemburgo) il 26/9/1988 in danno di NI LO e il secondo in NT (Belgio) la notte fra il 9 e il 10/3/1990 in danno di IN TO, condannandolo per ciascuno di essi alla pena LL ergastolo. Ai fini della ricostruzione storica delle due vicende omicidiarie, dello specifico ruolo svolto in ciascuna di esse dall'imputato e LL affermazione di responsabilità delle) stesso, la Corte di primo grado, tenuto conto delle motivazioni in fatto delle statuizioni di condanna adottate dai giudici lussemburghesi nei confronti di NI, FF e NE (nelle quali si dà atto del ruolo di "intermediario" del FI in relazione ad entrambi gli omicidi) e LListruzione probatoria rogatoriale in Lussemburgo, valorizzava innanzi tutto le dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie del NI che aveva ampiamente collaborato con gli inquirenti, ritenute attendibili, siccome-precise, coerenti e, quanto al nucleo essenziale del narrato e alla logica consistenza del movente (assicurarsi l'incolumità personale, la sicurezza economica e l'immunità giudiziaria contro il pericolo costituito dai comportamenti minacciosi e ricattatori delle due vittime), confermate da riscontri esterni, quali le dichiarazioni rese da taluni protagonisti e testimoni. Fra i primi si sottolineava la rilevanza delle propalazioni del EN (il quale aveva dichiarato che il FF, nel corso del secondo incontro col FI a casa LLRE -visite da questa confermate-, gli aveva espressamente riferito del mandato ricevuto dal FI e dal NI di "uccidere a pagamento l'NI"), di NA ER (circa la custodia da parte sua di una carabina per conto del FF e sulla intenzione palesatagli da costui di sopprimere con essa uno slavo legato da rapporti , con il proprietario di un bar-discoteca a NG e con un'altra persona sottoposta a ricatto) e LLNE (sugli effettivi rapporti di conoscenza col FI). Fra i secondi assumevano rilievo le deposizioni di TI RE e IN BE (accompagnatrici del FF e del FI nell'incontro dei due col NI al parco Galgenberg, le quali erano state prima indotte a mentire dal FI circa la loro pregressa conoscenza e poi avevano riferito l'accaduto), nonché dei testi LA, IO, DR, ON, convivente del IN, KL, LL e RT (circa le preoccupazioni del FI per le rivelazioni che il IN minacciava di fare al giudice lussemburghese sulla droga e sul fatto omicidiario di NG). Il FF invece ha sempre proclamato la sua estraneità ai fatti contestatigli.
La Corte d'assise d'appello di Milano, con sentenza in data 19/9/2000 depositata il 20/3/2002, dopo avere analiticamente ripercorso la ricostruzione probatoria dei due fatti omicidiari alla luce dei complessi e articolati motivi di gravame, ne ribadiva la valutazione in termini di responsabilità LLimputato, confermando le statuizioni di condanna della decisione appellata e rideterminando la pena ex art. 72 comma 2 c.p. in quella LLunico ergastolo con isolamento diurno per mesi sei.
2. - Le Corti di primo e di secondo grado hanno peraltro esaminato e motivatamente disatteso, talune questioni in rito, in punto di: a) improcedibilità, per essere stata la richiesta ex art. 9 c.p. sottoscritta non dal Ministro della Giustizia, bensì il 10/12/1991 dal Direttore Generale degli Affari Penali in forza di delega generale conferitagli il 18/3/1991; b) nullità e inutilizzabilità delle prove rogatoriali, per essere state acquisite nonostante la mancata partecipazione LLimputato che ne aveva fatto istanza;
e) mancato avvertimento al NI della facoltà di astenersi dal rispondere nell'interrogatorio rogatoriale del 28/11/1992; d) confronto fra il FI e il NI e fra il FI e le testi RE e BE, ripetutamente richiesto dal primo. 3. - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del FI articolando plurimi motivi di gravame e illustrandone la portata anche con successive memorie difensive, mentre l'imputato ha fatto pervenire tramite il difensore un "memoriale" che ripercorre, in fatto, l'intera vicenda e ne contesta la versione accusatoria fornita dal NI.
La difesa LLimputato, dopo avere sollevato "dubbi" sul rispetto del principio di immediatezza per essere stata indicata sul frontespizio della sentenza d'appello, quale giudice togato, il cons. Erminia La Bruna, mentre nel verbale di dibattimento in data 18/9/2000 è indicato corre giudice togato il cons. Paola Fazio, ha riproposto sia l'eccezione di improcedibilità per mancanza di valida richiesta ex artt. 9 c.p. e 342 c.p.p., siccome sottoscritta non dal Ministro della Giustizia bensì dal Direttore Generale degli Affari Penali in forza di delega generale conferitagli dal Ministro, che quella d'inutilizzabilità e nullità delle prove rogatoriali, per essere state acquisite nonostante la mancata partecipazione LLimputato che ne aveva fatto istanza, e in particolare delle dichiarazioni etero-accusatorie del NI a causa del mancato avvertimento allo stesso della facoltà di astenersi dal rispondere nell'interrogatorio rogatoriale del 28/11/1992.
Sulla prima questione, osserva il difensore che la richiesta di procedimento per delitto commesso all'estero costituisce atto ampiamente discrezionale di carattere politico, riservato all'autorità politico-governativa, che non ammette equipollenti e non è delegabile ad altro organo amministrativo, neppure quando si versi, come nella specie, in materia di delitto "comune" commesso dal cittadino italiano all'estero e in danno di stranieri. Quanto alla dedotta inutilizzabilità e nullità delle prove dichiarative, assunte nel Granducato, di Lussemburgo mediante commissioni rogatorie senza la partecipazione personale LLimputato che ne aveva fatto espressa richiesta, rileva la difesa la natura fondamentale e inderogabile del diritto LLimputato di assistere personalmente alla fase dibattimentale di formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, la cui effettività non sarebbe assicurata dalla presenza del solo difensore tecnico: la lex loci, secondo le regole delle convenzioni internazionali in materia di assistenza giudiziaria, si limiterebbe a disciplinare le modalità di acquisizione della prova nel territorio di uno Stato estero, mentre spetta al giudice nazionale di verificare la conformità della prova così assunta ai principi fondamentali LLordinamento costituzionale interno, con speciale riferimento all'art. 24 Cost. ed ai principi del giusto processo secondo il novellato art. 111 Cost., onde inferirne la legittima utilizzabilità ai fini della decisione.
D'altra parte, l'omesso compimento delle formalità preliminari di cui al terzo comma LLart. 64 c.p.p., in spregio della garanzia dello jus tacendi, renderebbe parimenti inutilizzabili anche contra alios, e non sanabili da successivi comportamenti, le dichiarazioni rese dal coimputato NI, interrogato su fatti che concernevano la responsabilità di altri, giusta la sanzione processuale stabilita dal novellato art. 64 comma 3-bis c.p.p. Il difensore ha denunziato inoltre, anche mediante analitici richiami delle prove dichiarative assunte, la violazione della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, dubitandosi della credibilità del NI e LLeffettiva attendibilità del racconto d'accusa, in difetto sia di riscontri estrinseci individualizzanti, attinenti cioè alla partecipazione LLimputato a ciascuno degli episodi criminosi, che di una causale certa per i delitti omicidiari addebitatigli.
Lamenta infine il ricorrente che, in violazione del diritto alla controprova e della garanzia di un effettivo contraddittorio, è stata illegittimamente respinta dai giudici di merito la richiesta di un confronto, non irrilevante né superfluo, con l'accusatore, atteso l'insanabile contrasto fra le rispettive versioni: e così al FI, da un lato. è stata negata la possibilità di presenziare alla formazione della prova dichiarativa rogatoriale, mentre, dall'altro, non è stato garantito il concreto esercizio del diritto costituzionale di confrontarsi direttamente e personalmente con l'accusatore e con i testimoni RE e BE nel merito della ricostruzione dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - La difesa LLimputato, la quale aveva sollevato "dubbi" sul rispetto del principio di immediatezza per essere stata indicata nel frontespizio della impugnata sentenza, . quale giudice togato, il cons. Erminia La Bruna, mentre nel verbale di dibattimento in data 18/9/2000 é indicata come tale il cons. Paola Fazio. ha convenuto con il Procuratore Generale, nel corso della discussione orale dinanzi a questa Corte, che trattasi di mero errore materiale nella redazione del frontespizio della sentenza impugnata, privo di alcun rilievo esterno, poiché dai verbali delle udienze dibattimentali (ivi compresa quella finale del 19/9/2000, conclusasi con la lettura del dispositivo della sentenza) risulta avere rivestito le funzioni di giudice togato per l'intera durata del giudizio d'appello il cons. Paola Fazio.
2. - Con il primo motivo di gravame é stata nuovamente sottoposta al vaglio della Corte di cassazione la controversa questione giuridica "se la richiesta di procedimento del Ministro della Giustizia, prevista dagli artt. 9, comma 3, cod pen. e 342 cod. proc. pen. come condizione di procedibilità per il delitto comune del cittadino commesso all'estero a danno di uno straniero, si configuri come atto di natura politica o amministrativa, e se l'esercizio del potere di firma in materia sia riservato alla personale ed esclusiva competenza del Ministro ovvero possa essere da questi delegato, anche in via generale, al Direttore Generale degli Affari Penali". I giudici di merito hanno già esaminato e disatteso l'eccezione difensiva di improcedibilità, per essere stata la richiesta di procedimento sottoscritta non dal Ministro della Giustizia, bensì il 10/12/1991 dal Direttore Generale degli Affari Penali, in forza di delega generale conferitagli dal Ministro il 18/3/1991, osservando che la richiesta di procedimento, giacché non costituisce atto politico ma amministrativo, non é riservata all'esclusivo e discrezionale apprezzamento del Ministro ed è perciò legittimamente delegabile al Direttore Generale, specie quando trattasi, come nella specie, di delitto comune commesso all'estero da cittadino italiano in danno di straniero.
Ritiene il Collegio, condividendo l'assunto dei giudici di merito e l'opinione sicuramente prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, 12/5/1972, Piccinni, rv. 121607; Sez. I, 12/4/1980, Manzoni, rv. 144966; Sez. III, 15.4.1993; AL, rv. 194721; Sez. 11, 5/3/1999, D'AM, rv. 212980; Sez. I. 27/11/2002, D'NO, rv. 223179), che il provvedimento ministeriale de quo, al pari del rifiuto - c.d. blocco della rogatoria penale - di dar corso ad una rogatoria dall'estero o per l'estero e del decreto di estradizione (per il quale può definirsi consolidato l'indirizzo del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, a partire dalla nota sentenza Cons. St., Sez. IV, 11/5/1966, Accardo), seppure connotato da una larga discrezionalità, riveste pur sempre natura giuridica di atto amministrativo, sottoposto all'obbligo di motivazione e alla gerarchia delle fonti normative e perciò suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo per i tipici vizi di legittimità propri del procedimento amministrativo.
Ed invero, la richiesta di procedimento - a differenza LLatto politico in senso proprio, caratterizzato da una libertà di scelta dei fini, tendenzialmente svincolata da regole predeterminate, a fronte della quale non sono configurabili posizioni soggettive tutelate - non inerisce affatto all'esercizio della direzione suprema degli affari dello Stato, né concerne la formulazione in via generale e al massimo livello LLindirizzo politico e programmatico del Governo, conseguendo invece essa "ad una scelta vincolata al perseguimento dei fini, legislativamente determinati, di politica criminale" (Corte costit., ord. n. 289 del 1989) e connotata altresì dal requisito LLirretrattabilità. Di talché deve convenirsi che, giusta i criteri di riparto tra la competenza politica e di direzione politico-amministrativa riservata al Ministro e quelle amministrative attribuite alla dirigenza, l'esercizio del potere di firma del provvedimento col quale è richiesto il promovimento LLesercizio LLazione penale - com'è generalmente prassi ministeriale - possa essere delegato dal Ministro della Giustizia, cui è normativamente attribuito, al dirigente LL articolazione ministeriale competente in materia - direttore generale o capo del dipartimento - secondo le specifiche direttive LLorgano di vertice politico, quale ad esempio quella di informare il Ministro della natura e del contenuto del singolo atto (cfr., in senso conforme sullo specifico punto, le citate decisioni nei casi AL, D'AM e D'NO).
3. - La difesa LLimputato ha inoltre ribadito l'eccezione, già proposta e respinta dai giudici di merito, di inutilizzabilità delle dichiarazioni etero-accusatorie di OL NI a causa del mancato avvertimento allo stesso della facoltà di astenersi dal rispondere nell'interrogatorio rogatoriale del 28/11/1992: l'omesso compimento delle formalità preliminari di cui al terzo comma LLart. 64 c.p.p., in spregio della garanzia dello jus tacendi, renderebbe inutilizzabili anche erga alios, e non sanabili da successivi comportamenti, le dichiarazioni rese dal coimputato NI, interrogato su fatti che concernevano la responsabilità di altri, giusta la sanzione processuale stabilita dal novellato art. 64.3-bis c.p.p. Si é affermato in giurisprudenza che l'omissione LLavvertimento della facoltà di non rispondere alla persona sottoposta alle indagini. prima che abbia inizio l'interrogatorio, costituisce una mera irregolarità formale ma non causa di nullità LLatto, perché, da un lato, l'art. 64.3 c.p.p. non prescrive espressamente siffatta conseguenza sanzionatoria e, dall'altro, la sua inosservanza non rientra nelle nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c), non concernendo essa l'intervento. l'assistenza e la rappresentanza LLimputato (Cass., Sez. VI, 12/11/1991, Marino, rv. 188836). Tale indirizzo interpretativo;
risalente alla giurisprudenza formatasi nel vigore LLart. 78, comma 3, LLabrogato codice di rito. non é stato condiviso dalla dottrina e da una più recente decisione della Sez. I, 20/7/1997. Masone, rv. 208597, che ha individuato in tale ipotesi una nullità di ordine generale a regime intermedio prevista dall'art. 178 lett. c) e 180 c.p.p. in relazione all'intervento LLimputato. sul rilievo che l'avvertimento preliminare, siccome presupposto per la scelta in chiave difensiva LLesercizio effettivo dello jus tacendi, attiene al corretto esercizio del diritto di difesa materiale LLindagato, il quale dev'essere reso edotto della propria posizione giuridica perché risulti compiutamente assicurato il principio "nemo tenetur se detegere".
L'art. 64, comma 3-bis, c.p.p., inserito ad opera LLart. 2 L. n.63 del 2001 attuativa dei principi del giusto processo, superando gli opposti orientamenti giurisprudenziali in ordine alle conseguenze LLomesso avvertimento della facoltà di non rispondere. dispone sotto il profilo sanzionatorio che l'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 comporta la "inutilizzabilità" assoluta delle dichiarazioni rese dalla persona interrogata, anche nei confronti dei terzi per i fatti che concernono la loro responsabilità. Osserva il Collegio che sono controversi nella giurisprudenza di legittimità tanto il profilo della immediata applicabilità (in base alla disposizione transitoria LLart.
2.6 L. n. 63 del 2001 cit.) della sanzione LLinutilizzabilità ad un atto probatorio viziato, ma compiuto nel vigore della precedente disciplina normativa, quanto l'aspetto LLeffettiva contrarietà ai principi fondamentali LLordinamento giuridico nazionale di siffatta modalità di assunzione LLatto all'estero mediante rogatoria secondo la lex loci (ad opposte conclusioni su quest'ultima questione sono pervenute Cass., Sez. I. 1/12/2000, Rondinella, rv. 218214 e, rispettivamente, Sez. VI, 14/1/1999, Faiani, rv. 212733). E però, la pur diffusa e argomentata critica della difesa in ordine alla soluzione della complessa quaestio iuris nei termini sopra delineati, non coglie nel segno. dovendosi pregiudizialmente rilevare che la versione essenziale dei fatti nella prospettazione accusatoria fornita dal NI è stata tratta dalle Corti di merito - come si avverte esplicitamente nelle relative motivazioni sul punto, in risposta all'eccezione difensiva -, non già dalle dichiarazioni rese nel primo interrogatorio del 28/11/1992. quando il NI era stato definitivamente condannato in Lussemburgo come mandante di entrambi gli omicidi, nel quale questi non fu avvertito della facoltà di non rispondere, bensì dal memoriale e dai successivi esami rogatoriali dello stesso, in particolare da quello del 15/11/1995, non inficiati da detta omissione. che ne hanno ripercorso integralmente il percorso narrativo.
4. - Il difensore LLimputato ha nuovamente dedotto l'inutilizzabilità e la nullità delle prove rogatoriali, per essere state assunte nel Granducato di Lussemburgo mediante commissioni rogatorie ed acquisite ai fini della decisione. nonostante la mancata partecipazione personale LLimputato che ne aveva fatto espressa richiesta, in violazione, pertanto, del diritto fondamentale e inderogabile dello stesso di assistere nella fase dibattimentale all'attività di formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, la cui effettività non sarebbe assicurata dalla presenza del solo difensore tecnico. I giudici di merito hanno respinto l'eccezione difensiva, osservando che la partecipazione LLimputato alle rogatorie dibattimentali, non dovendo egli essere sentito o posto a confronto con altri ai sensi LLart. 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, era stata espressamente e drasticamente ricusata dal Granducato di Lussemburgo, Stato richiesto della commissione rogatoriale, in forza LLart. 4 della medesima Convenzione, mentre l'utilizzazione processuale della prova orale così formata non era contraria ai diritti fondamentali ed inderogabili LLimputato, essendogli stata comunque garantita l'effettiva assistenza del difensore nel corso di dette rogatorie dibattimentali.
4.1. - Premesso che il rilievo fattuale dei giudici di merito, in ordine alla tempestiva richiesta di traduzione temporanea LLimputato detenuto ed al tenore negativo della risposta data dal Ministro della Giustizia del Granducato di Lussemburgo con atto del 12.6.1997, siccome analiticamente e puntigliosamente argomentato, è insindacabile da parte del giudice di legittimità, osserva il Collegio che é stata sottoposta all'esame di questa Corte la questione giuridica controversa "se siano in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili LLordinamento giuridico italiano, in particolare con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio, perciò inutilizzabili ai fini della decisione, le prove dichiarative assunte all'estero nella fase dibattimentale, secondo la lex loci mediante rogatoria internazionale, con l'assistenza e la rappresentanza defensionale, ma senza la presenza LLimputato, detenuto in Italia, la cui istanza di trasferimento temporaneo, pur regolarmente inoltrata dallo Stato richiedente, sia stata respinta dallo Stato richiesto (Lussemburgo) in base agli art. 3 e 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata il 20/4/1959". In materia di cooperazione giudiziaria internazionale e, più specificamente, in ordine al regime probatorio delle rogatorie attive in fase dibattimentale., occorre prendere le mosse dai seguenti principi di diritto enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 379 del 1995:
a) la sfera di operatività della lex luci, secondo le regole della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20/4/1959 e resa esecutiva in Italia con l'art. 2 della L. 23/2/1961 n. 215 (annoverata altresì espressamente fra le fonti primarie regolatrici del fenomeno dall'art. 696 c.p.p... modif. dall'art.
9.1 L. n. 367 del 2001), si limita a disciplinare le modalità di materiale acquisizione della prova nel territorio dello Stato estero richiesto (art. 3 "The requested Party shall execute in the manner provided for by its law any letters rogatory ... "; art. 4 "... Officials and interested persons may be present if the requested Party consents");
b) al giudice italiano non è tuttavia precluso, prima LLespletamento LLatto probatorio, di avvalersi di ogni facoltà riconosciutagli dalla norma pattizia per ottenere il consenso dello Stato richiesto alla presenza delle parti interessate e dei rispettivi difensori (nonché più in generale, ai sensi del comma 5-bis LLart. 727 c.p.p. aggiunto dall'art. 12.1 L. n. 367 del 2001, all'esecuzione della domanda di assistenza secondo modalità
previste dall'ordinamento interno, "indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti"), e ciò perché lo svolgimento LLatto non si configuri geneticamente incompatibile con le fondamentali regole del nostro sistema processuale e, in difetto delle condizioni minime per acquistare efficacia ai fini decisori, addirittura superfluo;
c) spetta comunque allo stesso giudice di verificare, caso per caso, l'eventuale contrarietà delle modalità di formazione e del contenuto della prova assunta per rogatoria ai principi fondamentali del nostro ordinamento processuale, costituenti il limite inderogabile per l'utilizzabilità della prova medesima ex art. 191 c.p.p., con speciale riferimento alle garanzie LLinviolabile diritto di difesa ex art. 24 comma 2 Cost. (ma -occorre aggiungere- anche a quelle del contraddittorio per la prova secondo il modello del giusto processo, disegnato prima dall'art.
6.3 della Convenzione europea dei diritti LLuomo e dall'art. 14.3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. ed oggi dal novellato art. 111 Cost.), onde inferirne la legittima utilizzabilità, o non, ai fini della decisione (anche a norma LLart. 729 c.p.p., come riformulato dall'art. 13 L. n. 367 del 2001). Nel tentativo di dare concretezza ai principi cardine LLordinamento italiano, segnatamente LLinderogabile diritto di difesa, ai quali l'atto probatorio deve conformarsi secondo la cennata interpretazione costituzionalmente vincolata, la giurisprudenza di legittimità ha, da un lato, escluso la pretesa -invero eccessiva- di un pedissequo e quasi integrale adattamento della fattispecie tipica LLatto rogato alle linee del modello processuale interno, ovvero LLautomatica trasposizione in materia di cooperazione giudiziaria internazionale di ogni regola o divieto probatorio provvisti dal codice di rito della sanzione LLinutilizzabilità; e però, d'altra parte, ha costantemente affermato che la presenza del difensore LLimputato si pone come irrinunciabile garanzia ai fini della valida ed efficace assunzione di una prova rogatoriale all'estero nella fase dibattimentale.
4.2. La Suprema Corte ha tuttavia sostenuto che tra i principi fondamentali e inderogabili del nostro ordinamento processuale non rientra, ai fini del legittimo espletamento della rogatoria dibattimentale all'estero, la garanzia della presenza fisica LLimputato, manifestazione pur essa del più generale ed inviolabile diritto di difesa, le cui concrete modalità di esercizio sono però rimesse alle scelte discrezionali del legislatore "che può graduare il diritto, nei molteplici momenti processuali. sia come tutela piena nell'endiadi LLautodifesa e della difesa tecnica, sia soltanto come assistenza e rappresentanza defensionale" (Cass., Sez. V. 14/10/1996, P.G. in proc. Colecchia. rv. 206902; Sez. VI 13/7/1999, P.G. in proc. Pafumi, rv. 214338). Talune, singolari, determinazioni normative (in tema di contumacia, rinunzia o allontanamento dall'udienza, volontario o coattivo, di consenso alla celebrazione del processo in assenza, LLesame a domicilio dei testimoni, periti e consulenti tecnici ex art. 502 c.p.p., fattispecie quest'ultima quanto mai significativa per la prossimità assiologica alla sagoma della prova assunta all'estero) confermano infatti che la presenza fisica e la partecipazione personale e consapevole LLimputato all'acquisizione probatoria per l'intero arco del dibattimento, pure inerendo ontologicamente ad un rilevante aspetto del diritto dello stesso di difendersi dall'accusa, non corrispondono tuttavia ad un principio assoluto ed inscindibile. sempre che la garanzia di un adeguato ed effettivo esercizio del diritto di difesa sia assicurata dall'assistenza tecnica e dallo ius postulandi del difensore, che lo esercita anche in forza di un potere di rappresentanza, legale e convenzionale. Di talché, a maggior ragione, non può definirsi requisito di legittimità e di utilizzabilità della prova rogatoriale assunta all'estero la presenza fisica LLimputato il quale, versando in stato di detenzione, non può essere, nel rispetto della sovranità dei singoli Stati e del principio di ragionevolezza, né disposta unilateralmente dallo Stato richiedente, né imposta allo Stato richiesto.
Com'è già stato rilevato per altri aspetti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.. Sez. I, 16/5/2001, Celotti, rv. 219740; Sez. I, 28/11/2002, Acri, rv. 223202), financo il quinto comma LLarticolo 111 Cost. ammette la derogabilità al pur fondamentale principio del contraddittorio per la prova nei casi di "accertata impossibilità di natura oggettiva", e tra essi ben può annoverarsi quello concernente taluni profili di fori-ria e modalità di assunzione della prova all'estero mediante rogatoria dibattimentale, non rientranti fra quelli assolutamente ineludibile, posto che non può ragionevolmente pretendersi che l'ordinamento processuale straniero si conformi integralmente a quello italiano.
Quest'ultima soluzione interpretativa, condivisa dal Collegio, risulta indubbiamente coerente con lo statuto del principio del contraddittorio (in senso soggettivo ed oggettivo) per la formazione della prova dichiarativa in sede dibattimentale, laddove, da un lato, l'art. 431.1 lett. f c.p.p., sost. dall'art. 26 L. n. 479 del 1999, subordina il preventivo inserimento nel fascicolo per 1.1
dibattimento degli atti, diversi dai documenti e da quelli non ripetibili, assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale, alla condizione che "i difensori siano stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana" e, dall'altro, l'art. 526.1-bis c.p.p., aggiunto dall'art. 19 L. n. 63 del 2001 attuativa del giusto processo, nel disegnare il perimetro delle prove utilizzabili ai fini della deliberazione e per ciò LLorizzonte valutativo del giudice del dibattimento, sancisce che la colpevolezza LLimputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontaria-inerite sottratto `all'esame da parte LLimputato o del suo difensore".
Orbene, una volta escluso - com'è già stato rilevato dalla prevalente dottrina - che quest'ultima formula. nel riprodurre fedelmente il secondo periodo del novellato art. 111 comma 4 Cost., strettamente collegato a sua volta all'ulteriore principio stabilito dal precedente comma 3 ("Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato ... abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico"), configuri un'autonoma potestà LLimputato, concorrente con quella del difensore, di condurre personalmente l'esame della fonte dichiarativa a suo carico, tenuto conto soprattutto LLassenza di un'analitica regolamentazione LLesercizio di siffatto diritto, la suddetta presa di posizione del legislatore, mediante l'uso della disgiuntiva "o", conferma che il right of confrontation è in realtà esercitabile dall'imputato per il necessario tramite del difensore tecnico, salvi i tradizionali spazi riservati al "confronto" in senso stretto, mezzo di prova assoggettato dagli artt. 211 e 212 c.p.p. a ben noti limiti e presupposti.
E che in tal senso debba essere intesa la portata della garanzia fondamentale e inderogabile del contraddittorio per la prova lo si desume altresì dall'univoca applicazione da parte della giurisprudenza della Corte europea dei diritti LLuomo LLidentica regola generale fissata, ancor prima, dagli artt.
6.3 lett. d) della relativa Convenzione e 14.3 lett. e) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, i quali "require that the defendant be given an adequate and proper opportunity to challenge and question a witness against him", sì che la decisione di condanna non può basarsi esclusivamente o in forma decisiva sulle dichiarazioni di una fonte d'accusa "whom the accused has had no opportunity to examine or to have examined either during the investigation or at trial" (cfr. esattamente in termini, da ultimo, Corte eur. dir. uomo. 14/12/1999, A.M. c. Italia, e 27/2/2001, Lucà c. Italia).
4.3. - Se, dunque, nella garanzia del contraddittorio s'identifica il vero nucleo centrale del fondamento di legittimità e di utilizzabilità della prova dichiarativa assunta .all'estero mediante rogatoria nella fase dibattimentale, appare tuttavia opportuno evidenziare come si vada profilando un più moderno ordinamento della cooperazione internazionale (ma vedi. già oggi, l'art. 14 del Trattato italo-statunitense di mutua assistenza del 9/11/1982). diretto a superare le restrittive disposizioni degli artt. 3 e 4 della Convenzione europea per l'assistenza giudiziaria del 1959 ed a consentire, ben oltre i limiti imposti dalla lex loci actus, la presenza fisica e l'effettiva partecipazione personale LLimputato - in un inscindibile binomio con la difesa tecnica (secondo la formula suggerita da Corte costit., sent. n. 342 del 1999) - all'espletamento della prova rogatoriale all'estero, assecondandosi le formalità e le procedure di esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria indicate dallo Stato richiedente e agevolandosi pertanto la successiva, proficua, utilizzabilità della medesima prova ai fini della decisione.
In conformità a quanto previsto, nel quadro del Trattato di Amsterdam, dalla nuova Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale (v., in particolare, l'art. 4), adottata a Bruxelles il 29/5/2000 dal Consiglio LLUnione Europea ad integrazione e completamento di quella "madre" del 1959, il Secondo Protocollo addizionale aperto alla firma l'8/11/2001 a Strasburgo, ma non ancora ratificato dallo Stato italiano, prescrive infatti che "Requests for the presence of ... interested persons should not be refused where that presence is likely to render the execution of the request for assistance more responsive to the needs of the requesting Party " (art. 2) e che "Where requests specify formalities or procedures which are necessary under the law of the requesting Party, even if unfamiliar to the requested Party, the latter shall comply with such requests to the extent that the action sought is not contrary to fundamental principles of its law, unless otherwise provided in this Protocol" (art. 8); inoltre, é consentito "the temporary transfer of detained persons to the requested Party", al fine di assicurare, ove necessaria, "the presence of a person held in custody" (art. 13).
4.4. - In definitiva, poiché l'esame delle fonti dichiarative di accusa è avvenuto nell'ambito di una rogatoria all'estero nella fase del dibattimento, con l'attiva presenza della difesa LLimputato e per ciò con la garanzia del contraddittorio per la prova, secondo un modello procedurale che appare conforme ai principi fondamentali ed inderogabili LLordinamento giuridico italiano, ed essendosi altresì rigorosamente verificato che la Parte richiedente ha posto in essere ogni opportuna iniziativa per assicurare la traduzione temporanea e la partecipazione LLimputato. in stato di detenzione, all'assunzione della prova all'estero, espressamente rifiutate dalla Parte richiesta in base al vigente strumento normativo di collaborazione giudiziaria internazionale (cfr., sul punto, Cass., Sez. VI, 12/4/2002. Daneluzzi. rv. 222743, nonché Corte eur. dir. uomo, 14/12/1999, A.M. c. Italia, citata), il motivo di ricorso per cassazione con il quale il difensore del ricorrente deduce la nullità e l'inutilizzabilità di tali prove dichiarative risulta infondato.
5. - Lamenta infine il ricorrente che, in violazione del diritto alla controprova e della garanzia di un effettivo contraddittorio, è stata illegittimamente respinta dai giudici di merito la richiesta del "confronto", non irrilevante né superfluo, con l'accusatore, atteso l'insanabile contrasto fra le rispettive versioni: e così al FI, da un lato. sarebbe stata negata la possibilità di partecipare alla formazione della prova dichiarativa rogatoriale, mentre, dall'altro, non sarebbe stato garantito neppure il concreto esercizio del diritto costituzionale di confrontarsi direttamente e personalmente con l'accusatore e con i testimoni RE e BE nel merito della ricostruzione dei fatti.
Osserva innanzi tutto il Collegio che i giudici del merito, nel negare l'ammissibilità del confronto fra il FI e il NI e fra il FI e le testi RE e BE, ripetutamente richiesto dal primo, hanno rilevato che le contrapposte versioni sono state reiteratamente espresse e tenute ferme dai coimputati e dai testi nel corso degli anni, consolidandosi definitivamente senza alcuna possibilità di composizione e rendendo superfluo il richiesto atto di confronto.
Orbene, la garanzia del contraddittorio posta dal novellato art. 111 Cost. (il cui sostanziale rispetto, come si è detto, è stato assicurato dall'efficace ed attiva presenza della difesa LLimputato nella fase dibattimentale di formazione della prova dichiarativa all'estero) non esime il giudice di merito dal compito di verificare la legalità della prova richiesta dalle parti per i profili di eventuale irrilevanza o manifesta superfluità della stessa. giusta il disposto degli artt. 190.1, 495.1 e 603.2 c.p.p.. anche in relazione all'aspetto, di rilievo sistematico parimenti primario ai sensi del novellato art. 111 comma 2 Cost., della ragionevole durata del processo.
D'altra parte, il confronto, come mezzo di prova disciplinato dagli artt. 211 e 212 c.p.p., non inerisce affatto - come riti e vece la difesa del ricorrente - all'area del più pregnante diritto alla prova contraria o controprova riconosciuto all'imputato dall'art. 495.2, di cui debba esser vagliata la decisività in caso di mancata assunzione, ai fini e per gli effetti LLerror in procedendo delineato come specifico motivo di ricorso per cassazione dall'art. 606.1 lett. d) c.p.p..
Ciò posto, la giustificazione del diniego data dal giudice di merito - come ha esattamente sostenuto il P.G. nella discussione orale - appare logica, avendo questi contemplato la vicenda e i connotati del disaccordo fra le suindicate persone precedentemente esaminate, non staticamente bensì nel suo dinamico e progressivo formarsi nel corso LLintero arco processuale dal 1991 al 1997, inferendo motivatamente dal progressivo cristallizzarsi delle contrapposte versioni su fatti e circostanze importanti la non proficuità di ulteriori, reciproche;
contestazioni.
L'ordinanza istruttoria reiettiva del confronto risulta dunque fondata su considerazioni di merito, puntualmente e adeguatamente argomentate, per ciò non sindacabili in sede di controllo di legittimità della decisione impugnata.
6. - Il difensore ha denunziato inoltre, anche mediante analitici richiami delle prove dichiarative assunte, la violazione della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, dubitandosi della credibilità del NI e LLeffettiva attendibilità del racconto d'accusa, in difetto sia di riscontri estrinseci individualizzanti, attinenti cioè alla partecipazione LLimputato a ciascuno degli episodi criminosi, che di una causale certa per i delitti omicidiari addebitatigli. Anche l'imputato personalmente ha fatto pervenire tramite il difensore un "memoriale" che ripercorre, in fatto, l'intera vicenda e contesta la versione accusatoria fornita dal NI, denunziandone il sostanziale travisamento dei fatti e l'incoerenza delle contraddittorie propalazioni accusatorie. Le doglianze sono destituite di fondamento.
La duplice vicenda omicidiaria è stata storicamente ricostruita dalla Corte di primo grado nei seguenti termini, quanto alla dinamica degli avvenimenti, al movente dei delitti e allo specifico ruolo svolto in ciascuno di essi dall'imputato.
Il FI, tornato in Lussemburgo nel settembre 1988 dopo avere scontato una condanna per traffico illegale di sostanze stupefacenti,, incontrava il FF, suo ex compagno di detenzione, il quale lo metteva in contatto con MA EN, fornitore di cocaina:, all'esito ai un duplice incontro svoltosi a Mamer presso l'abitazione di IN RE, convivente del FF, fu raggiunta un'intesa per la quale il EN avrebbe consegnato al FI la droga che il FI avrebbe smerciato in Italia ed in effetti il EN consegnò una prima partita di 1 Kg. di cocaina al FI ricevendo un acconto di fr. 300.000 sul maggior valore di fr.
1.200.000. anche se il FI ebbe difficoltà nello smerciare la droga. Nello stesso tempo, il FI, vecchio amico di OL NI, si rivolse a questi per reperire l'eventuale corriere per il trasporto in Italia della droga che gli sarebbe stata fornita di volta in volta dal EN;
il NI fece il nome di LO NI. che versava in una difficile situazione economica e psicologica per via dei debiti contratti col primo nella gestione di un locale;
l'NI, incontratosi col FI, avrebbe prima mostrato di accettarne la proposta ma poi avrebbe rinunziato, minacciando anzi di rivelare l'affare alla polizia lussemburghese e ricattando il FI con la richiesta di fr. 200.000; nel contempo lo stesso pretendeva risarcimenti dal NI per gli errati investimenti nella gestione del locale e ne minacciava gravemente la famiglia. Sia il FI che il NI decisero a questo punto di dare una lezione all'NI, diventato per entrambi un soggetto pericoloso, e, su proposta del FI. si rivolsero al FF, il quale, nel corso di un incontro svoltosi al parco Galgenberg di Esch-Alzette, convinse i due di eliminare fisicamente il pericoloso antagonista per la somma fr. 500.000, ricevendone fr. 200.000 in acconto;
Il FF eseguì l'omicidio esplodendo un colpo alla gola LLNI con una carabina automatica presso l'abitazione di quest'ultimo nella notte del 26/9/1988 e predispose l'appartamento in modo da fare apparire l'evento come se si fosse trattato di un suicidio, ricevendo il giorno successivo dal NI il residuo compenso di fr. 300.000. Anche il secondo episodio omicidiario nasce in un contesto di traffico di droga. TO IN, domiciliato in un appartamento locatogli dal NI e in strettissimi rapporti col FI sia nel campo della droga che in quello dei furti di preziosi, arrestato a Perpignan in possesso di gr. 400 di cocaina, evitò dopo un colloquio col FI di coinvolgerlo nei fatti di cui all'arresto; ma il FI. tornato in Lussemburgo, s'impossessò del contenuto di una cassetta di sicurezza. del IN, prelevando fr. 400.000 e talune pietre preziose e ne alienò gli arredi LLappartamento affittato dal NI ad altre persone;
il IN, una volta scarcerato il 23/9/1989, aprì una seria controversia col NI per via della cessione LLappartamento e degli arredi, lo minacciò gravemente di farlo gambizzare e lo percosse violentemente al volto, e nel contempo pretendeva dal FI la restituzione del contenuto della cassetta di sicurezza;
il IN, appreso che egli era coinvolto in un prossimo processo per droga a causa di talune accuse mossegli dal FI, si recò dal giudice lussemburghese per dichiarare che il FI continuava nel traffico di droga munito di passaporto falso e minacciò che al processo avrebbe fatto ulteriori rivelazioni compromettenti. Il NI e il FI, preso atto del grave pericolo ormai costituito dal IN, decisero a questo punto di sopprimerlo e il NI si rivolse per conto di entrambi nuovamente al FF per un secondo incarico omicidiario, da eseguire per un compenso di fr. 600.000 anche con l'intervento di AR NE, buon conoscente del IN;
l'NE convinse quest'ultimo a partecipare ad un furto di notte in una casa isolata di Arlon insieme con un terzo complice, rivelatosi poi per il FF pure conosciuto dal IN: il FF, portatosi in territorio belga nell'autoveicolo guidato dal IN, lo uccideva mediante alcuni colpi di fucile e di pistola, appiccando poi il fuoco alla vettura che venne rinvenuta dalla polizia col cadavere bruciato la mattina del 10/3/1990; il giorno dopo il FF raccontò la vicenda al NI ricevendo il residuo compenso.
Ai fini della delineata ricostruzione storica delle due vicende omicidiarie e LLaffermazione di responsabilità LLimputato, la Corte d'assise di Varese, tenuto conto delle motivazioni in fatto delle statuizioni di condanna adottate dai giudici lussemburghesi nei confronti di NI, FF e NE (nelle quali si dà atto del ruolo di "intermediario" del FI in relazione ad entrambi gli omicidi) e LListruzione probatoria rogatoriale in Lussemburgo, ha valorizzato innanzi tutto le dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie del NI che aveva ampiamente collaborato con gli inquirenti, ritenute attendibili, siccome precise, coerenti e, quanto al nucleo essenziale del narrato e alla logica consistenza del movente (assicurarsi l'incolumità personale, la sicurezza economica e l'immunità giudiziaria contro il pericolo costituito dai comportamenti minacciosi e ricattatori delle due vittime), confermate da riscontri esterni, quali le dichiarazioni rese da taluni protagonisti e testimoni.
Tra i prini si sottolineava la rilevanza delle propalazioni del EN (il quale aveva dichiarato che il FF, nel corso del secondo incontro col FI a casa LLRE - visite da questa confermate-, gli aveva espressamente riferito del mandato ricevuto dal FI e dal NI di "ccidere a pagamento l'NI"), di NA ER (circa la custodia da parte sua di una carabina per conto del FF e sulla intenzione palesatagli da costui di sopprimere con essa uno slavo legato da rapporti con il proprietario di un bar-discoteca a NG e con un'altra persona sottoposta a ricatto) e LLNE (sugli effettivi rapporti di conoscenza col FI). Tra i secondi assumevano rilievo le deposizioni di IN RE e IN BE (accompagnatrici del FF e del FI nell'incontro dei due col NI al parco Galgenberg, le quali erano state prima indotte a mentire dal FI circa la loro pregressa conoscenza e poi avevano riferito l'accaduto), nonché dei testi LA, IO, DR, ON, convivente del IN. KL, LL e RT (circa le preoccupazioni del FI per le rivelazioni che il IN minacciava di fare al giudice lussemburghese sulla droga e sul fatto omicidiario di NG). Il FF invece ha sempre proclamato la sua estraneità ai fatti contestatigli.
La Corte d'assise d'appello di Milano, con sentenza in data 19/9/2000 depositata il 20/3/2002, dopo avere analiticamente ripercorso la ricostruzione probatoria dei due fatti omicidiari alla luce dei complessi e articolati motivi di gravame, ne ribadiva la valutazione in termini di responsabilità LLimputato, confermando le statuizioni di condanna della decisione appellata. Orbene, ritiene il Collegio che le Corti di merito (essendo le decisioni di primo e di secondo grado concordanti nella puntigliosa analisi e nella scrupolosa valutazione degli elementi probatori posti a fondamento LLaffermazione di colpevolezza, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo), analiticamente soffermandosi sulla posizione LLimputato ed enucleando gli elementi di fatto raccolti a suo carico, abbiano adeguatamente valorizzato, ai fini LLidentificazione della condotta di partecipazione del ricorrente ai fatti omicidiari de quibus, il contenuto accusatorio delle attendibili. convergenti e riscontrate fonti di prova dichiarativa;
dalle quali hanno desunto, con puntuale apparato argomentativo, che lo stesso avesse svolto lo specifico ruolo analiticamente delineato nella duplice imputazione elevata a suo carico.
E, attesa l'inammissibilità della postulata rilettura del quadro probatorio e, con essa, del sostanziale riesame nel merito in sede di scrutinio di legittimità del discorso giustificativo della decisione. le richiamate conclusioni del giudice di merito si rivelano insindacabili, perché aderenti ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di chiamata in reità ed inoltre sorrette da logica e puntuale motivazione, saldamente ancorata alle risultanze del quadro probatorio, essendosi data ragione delle scelte eseguite e concluso senza contraddizioni o salti logici per la responsabilità LLimputato.
7. - In definitiva, tutte le censure mosse dalla difesa del ricorrente in merito all'affermazione di responsabilità per i delitti omicidiari risultano infondate. Il ricorso dev'essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 marzo 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 APRILE 2003.