Art. 19. 1. All' articolo 526 del codice di procedura penale , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore".
Note all'art. 19:
- Si trascrive il testo dell' art. 526 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 526 (Prove utilizzabili ai fini della deliberazione). - 1. Il giudice non puo' utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (496 ss.).
1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.".
1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore".
Note all'art. 19:
- Si trascrive il testo dell' art. 526 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 526 (Prove utilizzabili ai fini della deliberazione). - 1. Il giudice non puo' utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (496 ss.).
1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.".