Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa AR Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 1539/2013 assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. alla pubblica udienza celebrata in data 18 dicembre 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nato a [...] il [...], c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 [...]
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore; c.f. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, c.f. tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati P.IVA_3
Amedeo e Fulvio Arpaia, nel cui studio in Napoli in via Emiciclo Capodimonte 156/d elettivamente domiciliano, come da procura allegata agli atti
APPELLANTI
E
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_3 CodiceFiscale_3
difeso dall'Avvocato AR AR (c.f. ), nel cui studio in CodiceFiscale_4
VI alla via Greco, n. 3 elettivamente domicilia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore, indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLANTE
CONTRO
- 1 -
nata a [...] il [...], c.f. e nata a CodiceFiscale_6 CP_5
Castellammare di Stabia il 16.02.1975, c.f. , tutte rappresentate e CodiceFiscale_7 difese dall'Avvocato Ciro Sesto con studio in VI alla via Vecchia Palma n. 29, come da procura allegata agli atti e la prima anche dall'Avvocato Francesco Ciaceri
APPELLATE
OGGETTO: appello alla sentenza del G.O.T. del Tribunale di Nola n. 628/2012 resa in data
1° marzo 2012 in materia di divisione ereditaria
CONCLUSIONI: come da udienza di conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. Con atto di citazione passato per la notifica in data 23 luglio 2007 e Pt_1 Pt_3
hanno evocato dinanzi al Tribunale di Nola le sorelle e CP_1 CP_4 CP_3
chiedendo la divisione giudiziale delle masse ereditarie (donato e relictum) CP_5 pervenute dai comuni genitori (mancato ai vivi il 31 luglio 2004) e AR Persona_1
AR (mancata ai vivi il 17 maggio 2006), entrambi deceduti ab intestato lasciando quali eredi sei MA, inclusi gli istanti.
Per accedere alla divisione giudiziale legittima hanno preliminarmente chiesto l'accertamento della risoluzione di diritto - ai sensi dell'art. 1456 c.c. - della scrittura privata denominata “di definizione rapporti familiari” del 20 febbraio 2005, sottoscritta in maniera non collegiale da tutti, inclusa la AR, contenente il progetto di divisione convenzionale della massa ereditaria di , contenente al suo interno disposizioni anche del Persona_1 patrimonio personale della vedova, destinataria, in virtù di una modifica successiva dell'intesa originariamente raggiunta, di un terzo delle somme del de cuius depositate in titoli e in denaro presso BA TE – filiale di San PP AN e da smobilitare ai sensi dell'art. 4 della scrittura, con previsione di conguagli a carico dei figli maschi in favore delle sorelle per remunerarle dell'avviamento al lavoro nel mondo dell'edilizia a loro mancato.
Gli attori hanno riferito che al decesso del padre - del quale hanno indicato i beni componenti l'asse e le donazioni eseguite in vita - su richiesta della madre che nell'occasione dichiarava di voler rinunciare totalmente alla sua quota per favorire la serenità familiare tutti i fratelli avevano previsto un'equa divisione dell'asse ereditario che considerasse
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'avviamento trasferito dal genitore tramite le società partecipi dell'accordo nel settore delle costruzioni edilizie. Hanno aggiunto che, nondimeno, l'impegno ivi contenuto non è stato mai trasfuso nelle forme stabilite dalla legge. Su questa premessa, hanno richiamato l'art. 17 della prefata scrittura, contente una clausola risolutiva espressa del seguente tenore: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le parti convengono che il presente contratto si risolva di diritto, nel caso di mancata stipula presso il notaio, anche di uno solo degli atti da sottoscrivere, ovvero nel caso di opposizione alla ripartizione delle somme di denaro depositate presso la BA TE ivi compreso l'indennizzo della polizza vita, di cui al precedente art. 4, nonché in caso di mancato rispetto del pagamento degli oneri pregressi e futuri di cui agli artt. 6 e 10. In questo caso tutti i beni, anche quelli precedentemente assegnati, cadranno in collazione e tutto l'asse ereditario del sig.
[...] compresi i beni assegnati dalle società con atti inter vivos, dovrà essere ripartito secondo Per_1
legge: 1/3 alla moglie e 1/6 ai figli”.
Hanno domandato, pertanto, al Tribunale, in via preliminare, di dichiarare risolta di diritto, ex art. 1456 c.c., la scrittura privata sottoscritta tra le parti il 20 febbraio 2005 e in subordine per inadempimento di AR AR, , e;
hanno CP_4 CP_3 CP_5 quindi chiesto di dichiarare aperte le successioni di (nato a [...] il Persona_1
21.10.1933 ed ivi deceduto il 31.07.2004), e di AR AR (nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 17.05.2006), entrambi con ultimo domicilio in VI e devolute per legge le eredità a favore dei loro figli: , e Pt_1 CP_4 CP_3 CP_5 Pt_3 CP_1
, non essendovi altri aventi diritto a quote di riserva o di legittima;
hanno sollecitato
[...]
tutti i consequenziali provvedimenti per la formazione delle masse ereditarie a dividersi, nominando un C.T.U. per la determinazione delle quote da attribuire agli eredi, valutando i cespiti caduti in successione, nonché i beni già donati in vita, da imputare in collazione, e quelli ceduti ad alcuni eredi dalla società di cui innanzi, determinando i Controparte_6
conguagli, anche con le somme di denaro e polizze assicurative già riscosse ed i beni già assegnati;
infine hanno invocato la delega ad un notaio per le assegnazioni a ciascun erede della propria quota in via definitiva, previo eventuale pagamento dei conguagli, con la concessione di un termine per il deposito da parte di ciascun erede del proprio rendiconto affinché possa procedersi all'approvazione; hanno da ultimo domandato di porre le spese della divisione a carico della massa e le spese del giudizio a carico delle convenute che con il loro comportamento ne hanno reso necessaria l'instaurazione.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
2. e , costituendosi tempestivamente, hanno eccepito il difetto CP_4 CP_3 CP_5
di giurisdizione e/o competenza del Tribunale adito, per effetto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 della scrittura privata, da loro qualificata di transazione divisoria, secondo la quale “In caso di controversia nascente dall'interpretazione ed esecuzione del presente atto le parti congiuntamente conferiscono mandato irrevocabile e nominano
l'Avvocato Angelo D'Alessandro arbitro unico ed amichevole compositore affinché, senza formalità di procedura e in via irrituale, rediga e comunichi loro un lodo conciliativo che avrà valore di transazione vincolante per tutti i sottoscrittori …”. Hanno riferito dell'accesso all'arbitrato, al tempo ancora in corso, con la notifica da parte loro e dalla madre all'epoca vivente ai fratelli odierni attori, in data 12 aprile 2006 (domanda trascritta in data 1° febbraio 2007). Hanno quindi obiettato l'inammissibilità dei capi a) e b) della citazione avversaria contenente domande di collazione e divisione dell'asse paterno per violazione del principio del ne bis in idem e opinato l'insuperabilità della scrittura tra le parti ai sensi dell'art. 2702 c.c. fino a querela di falso. Ad ogni modo, hanno spiegato domande riconvenzionali subordinate di corretta esecuzione degli impegni assunti in data 20 febbraio 2005 e di esatta ricostruzione dell'asse ereditario di . Persona_1
Hanno invece aderito alla domanda di dichiarazione di apertura della successione di
AR AR, con i consequenziali provvedimenti affinché il suo patrimonio sia devoluto in base alla legge, con la formazione dell'asse ereditario previo accertamento della quota disponibile in parte riservata a loro figlie femmine.
Nell'assificazione hanno chiesto di includere i canoni locativi e le indennità di occupazione dovute dai fratelli e per il locale commerciale e le abitazioni Pt_1 Pt_3 CP_1
da loro detenute nel fabbricato in San Gennarello di VI.
Hanno richiamato le intenzioni della genitrice di assegnare il vasto locale commerciale terraneo ai tre maschi e i quattro sovrastanti appartamenti a loro sorelle, in comunione.
Hanno poi indicato i movimenti di denaro – con i bonifici disposti a marzo 2005 e le polizze accese a novembre 2006 – a loro parere eseguiti a titolo di donazione in conto di legittima, che la AR ha eseguito una volta ricevute le somme già del coniuge premorto, in vista di assolvere all'impegno assunto con la prefata scrittura del febbraio 2005 ed il cui fallimento
è stato ascritto alla volontà del fratello di ottenere per sé l'intero locale commerciale. Pt_1
Secondo il loro assunto, appurata l'ostruzione dei figli maschi ad accogliere le volontà materne e a stipulare gli atti di trasferimento delle proprietà paterne in Comune di Tortora
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(CS) formalmente intestate alla Immobiliare Edil Mare di Pizzo Michele S.a.s. secondo quanto stabilito con la scrittura più volte indicata, l'anziana madre avrebbe proceduto a sistemare definitivamente le sue sostanze nel seguente modo: tramite l'accensione in data
11 novembre 2005 di cinque polizze My Life Capitale per i seguenti importi: € 50.000,00 a in conto di legittima;
€ 50.000,00 a in conto di legittima;
€ Parte_3 CP_1
200.000,00 a di cui € 50.000,00 in conto di legittima e il resto sulla disponibile;
€ CP_4
250.000,00 a di cui € 50.000,00 in conto di legittima e il resto sulla disponibile;
CP_3
€ 250.000,00 a in conto di legittima, avendo costei deciso di non ricevere CP_5 dalla madre alcun appartamento. Inoltre le quote si sarebbero dovute accrescere degli immobili nel seguente modo: a l'appartamento interno 4 al secondo piano Parte_3
(foglio 9, particella 1335 sub 10) da lui abitato da tempo;
a l'appartamento CP_1 interno 1 al primo piano (foglio 9, particella 1335 sub 7) da lui abitato da tempo;
a CP_4
l'appartamento interno 3 al secondo piano (foglio 9, particella 1335 sub 9); a CP_3
l'appartamento interno 2 al primo piano (foglio 9, particella 1335 sub 8); a , Parte_1 non destinatario di polizze, il locale commerciale al foglio 9 particella 1335 sub 5 e 6 destinato alla sua attività con l'intero piazzale antistante con obbligo di conguagli, atteso l'elevato suo valore. In ultimo, la madre avrebbe destinato le restanti sue somme componenti la disponibile per remunerare la figlia a lei dedita per l'assistenza CP_5
morale e materiale accendendole altra polizza My Life Gestione Più Gold direttamente intestatale di € 300.000,00 e realizzando, sempre con un prodotto assicurativo, la provvista al genero indicato mandatario collettivo degli eredi, a remunerazione dei Parte_4
suoi uffici e per tacitare ogni spesa e debito verso i professionisti incaricati in vita da nelle sue attività imprenditoriali. Persona_1
3. Nessuna attività istruttoria è stata effettuata mentre è stata disposta l'integrazione del contraddittorio verso le tre seguenti società: Controparte_2
e di
[...] Parte_2 Parte_3
cui le convenute hanno protestato il difetto di contraddittorio.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. la causa è stata riservata a sentenza sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e/o competenza.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE
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Con sentenza n. 628/2012 resa in data 1° marzo 2012 il G.O.T. del Tribunale di Nola ha dichiarato improcedibile la domanda e condannato gli attori e le tre società chiamate in causa alle spese di lite.
Il giudice di prime cure ha preso atto del lodo irrituale “traslativo” nelle more adottato in data 4 dicembre 2007 dall'Avvocato Angelo D'Alessandro versato in atti, reso all'esito della procedura arbitrale contenente un accertamento negoziale di una situazione incerta con conseguente rinuncia temporanea alla tutela giurisdizionale (oggetto d'impugnazione con citazione notificata il 28 febbraio 2008 ad istanza di e e delle Pt_1 Pt_3 CP_7 rispettive società).
Il Tribunale ha escluso l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 della predetta scrittura privata, ritenendo tale facoltà riservata esclusivamente all'arbitro (che sul punto si è espresso respingendo e dichiarando inammissibile la riconvenzionale proposta dai fratelli e già in sede di lodo, negando un loro interesse a Pt_1 Pt_3 CP_1
invocarla ai sensi dell'art. 100 c.p.c. ed escludendo ogni inadempimento dalle sorelle CP_4
e ). Ha anche respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva CP_3 CP_5
delle società, essendo esse parti della scrittura privata e riconducibili ad un unico dominus rappresentato dal genitore dei MA . CP_1
IL GIUDIZIO D'APPELLO E LA SENTENZA PARZIALE
1. , , l' CP_2 Parte_3 CP_1 Controparte_2
l' e l'
[...] Parte_2 Parte_3
anno impugnato la sentenza n. 628/2012 con cui il Tribunale di Nola ha dichiarato
[...]
improcedibile la domanda attorea, condannandoli in solido alle spese di lite.
Hanno contestato l'applicazione della clausola compromissoria di arbitrato irrituale prevista dall'art. 16 della scrittura privata tra le parti che, a loro parere, non avrebbe potuto riguardare la risoluzione del contratto, potendo solamente decidere in ordine alla sua esecuzione. Hanno quindi chiesto di accertare il diritto di tutti gli eredi a procedere allo scioglimento delle comunioni ereditarie;
di dichiarare la competenza del giudice, previo riconoscimento della risoluzione di diritto ex nunc della scrittura privata, con condanna alle spese di lite. Hanno opinato che il giudice di primo grado abbia erroneamente incluso nella scrittura privata la successione della madre: AR AR, al tempo della scrittura ancora in vita e parte della medesima. Infine hanno contestato il coinvolgimento nelle richieste di divisione delle tre società solo perché parti della prefata scrittura privata.
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2. , e hanno chiesto il rigetto dell'appello principale. CP_3 CP_5 CP_4
3. In data 4 ottobre 2019 la Corte d'Appello di Napoli ha pronunciato sentenza non definitiva n. 4830/2019 con cui, in parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato aperta la successione ab intestato di AR AR (nata il [...] e deceduta il 17 maggio
2006), disponendo la prosecuzione del giudizio per la divisione giudiziale del compendio ereditario, con spese rimandate al definitivo.
3.1. Il Collegio ha respinto il primo motivo d'appello osservando come tutti gli indici interpretativi e sistematici (clausola compromissoria di cui all'art 16 e clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17) inducano a ritenere che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della clausola risolutiva espressa in presenza di un dedotto inadempimento rientri nella fase di esecuzione dell'atto sottoscritto da tutte le parti il 20 febbraio 2005 e dunque nello scrutinio dell'arbitro unico. Secondo il ragionamento della
Corte, posto che l'arbitro unico aveva delibato in ordine alla eccezione di risoluzione per inadempimento, gli appellanti avrebbero dovuto impugnare il lodo arbitrale e il non averlo fatto ha consumato la loro azione.
3.2. Il Collegio ha accolto il secondo motivo di appello ritenendo che il Tribunale abbia errato nel dichiarare l'improcedibilità della domanda di divisione giudiziale della massa ereditaria di AR AR, a torto inclusa nella scrittura privata stipulata allorquando la donna era ancora in vita. Ha quindi riservato al seguito del giudizio la decisione sulla successione materna dei MA , regolata per legge in mancanza di un testamento e estranea alla CP_1
scrittura del 20 febbraio 2005.
3.3. Il terzo motivo di appello è stato valutato infondato essendo, a opinione del Collegio, le tre società giuste parti nel giudizio e nel lodo arbitrale.
3.4. La decisione sulle spese è stata riservata al definitivo.
IL SEGUITO DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Nel corso del giudizio – che non interessa più le società ma i sei fratelli - è stata quindi CP_1
disposta una consulenza tecnica demandata all'ing. al quale, con Persona_2 ordinanza del 26 settembre 2019, sono stati – tra gli altri - formulati i seguenti quesiti: a) esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, individui, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni oggetto della massa da dividere ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa specificando la misura di ciascuna quota;
b) descriva dettagliatamente i beni stessi completi
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda degli esatti confini e dei dati catastali e ne dia rappresentazione grafica e fotografica;
c) predisponga un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro;
d) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
e) determini il corrispettivo del godimento degli immobili da parte dei condividenti che ne abbiano avuto l'uso esclusivo.
Acquisita la relazione, dopo plurimi chiarimenti richiesti con le ordinanze del 21 luglio 2021
e del 12 luglio 2023 e vani tentativi di composizione bonaria della lite e integrazioni, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato all'udienza collegiale del 18 dicembre 2024 la
Corte ha assunto la causa a sentenza concedendo i termini dell'art. 190 c.p.c..
PREMESSA SULL'OGGETTO DELLA PRESENTE STATUIZIONE
La Corte prende atto che con la scrittura su cui è stata già resa la decisione anche AR
AR, al tempo vivente, ha consentito la divisione di beni – immobili - che diversamente le sarebbero pervenuti in eredità dal coniuge, in favore dei figli. Tanto ella ha fatto – con esclusione delle somme di denaro cui è dedicato l'art. 4 della scrittura, su cui oltre, la cui apprensione non consente di convenire sul principio che ella sia stata del tutto pretermessa
– nella speranza e con l'ambizione, purtroppo fallita, di risolvere la controversia che invece ugualmente li ha coinvolti. È piuttosto testuale nella scrittura in oggetto l'apprezzamento da parte dell'anziana donna per la bonaria ripartizione dei beni caduti nella successione del defunto marito tra i suoi sei figli. Essendo ella al tempo della scrittura su cui è stata declinata la giurisdizione vivente e avendo costei consentito che solamente i figli dividessero i beni immobili dell'asse paterno, ogni questione relativa a quanto da lei fatto non è sindacabile nel proseguito giudizio che ha riguardato solamente la divisione dei cespiti presenti nel suo patrimonio al tempo dell'apertura della successione.
Si vuol dire che la rinuncia ai diritti successori sul patrimonio immobiliare del coniuge recata dalla prefata scrittura è un fatto su cui non sussiste la competenza a decidere della
Corte che neanche quindi può valutare il modo in cui i figli - che si sono avvantaggiati della sua rinuncia - hanno distribuito i beni paterni, a loro esclusivamente pervenuti. Quello che rileva per la decisione è che AR AR abbia voluto e dato l'assenso a quanto tra costoro deciso e che per effetto della devoluzione ad arbitro ogni decisione dell'Autorità giudiziaria
è impedita. Solo l'eventuale risoluzione dell'accordo recato dalla scrittura – che ha costituito
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda oggetto del lodo dell'Avvocato D'Alessandro, impugnato per quanto dimostra la citazione in atti dinanzi al Tribunale di Nola senza che ne sia noto l'esito, nonché della sentenza oggetto d'appello e della sentenza non definitiva di questa Corte e che non consta sia stata ricorsa in Cassazione – avrebbe posto la questione della quota ereditaria del defunto alla moglie. Persona_1
L'intenzione che la medesima AR AR ha prospettato nella nota scrittura – art. 14 in cui è testualmente scritto: “La sig.ra AR AR, nell'esprimere tutta la soddisfazione per la bonaria ripartizione tra lei e i figli dei cespiti caduti in successione a seguito della morte del marito fa presente di avere intenzione di procedere a dividere, al momento della sottoscrizione degli atti definitivi presso il notaio, il fabbricato di sua esclusiva proprietà ubicato in San Gennarello di
VI alla via Prisco di Prisco n. 50 composto di locale commerciale al piano terra, due appartamenti al primo piano e due appartamenti al secondo piano. Il locale commerciale comprensivo di tutti gli spazi esterni antistanti sarà donato in comune e pro indiviso ai sig.ri CP_2 Pt_3
e mentre i quattro appartamenti saranno destinati esclusivamente alle sig.re
[...] CP_1
, e – di donare ai figli anche i beni del suo patrimonio CP_4 CP_3 CP_5 personale (quelli per cui è causa), non si è tradotta in nessun atto ed è notoriamente priva di valenza impegnativa. Così è per la nullità del contratto preliminare di donazione e l'invalidità di qualsivoglia obbligo a donare, contrario alla liberalità che è causa del contratto
(Cassazione civile, SS.UU. 18.12.1975, n. 4153; Cassazione civile, sez. III, 08.06.2017, n. 14262;
Cassazione civile, II sez., 04.03.2020, n. 6080).
Quello che di rilevante per la decisione che si evince dalla precitata scrittura è il fatto che a
AR AR siano pervenute le somme di denaro giacenti presso la filiale della BA
TE di San PP AN (conto corrente n. 10115516 collegato al deposito titoli e gestito da un agente finanziario) il cui importo del saldo attivo post smobilizzo, noto ai sottoscrittori, è stato con l'art. 4, così destinato: “tale importo dovrà essere immediatamente svincolato e ripartito, al netto delle spese e commissioni, come per legge tra gli eredi, cioè un terzo alla sig.ra AR AR, coniuge superstite del de cuius e due terzi in parti uguali tra tutti i figli” con la precisazione del capoverso della medesima disposizione che i congiunti hanno autorizzato la banca alle operazioni di smobilizzo di tutti gli investimenti mobiliari inclusa la polizza vita.
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
È dunque per tabulas la prova che tra i beni ereditari della de cuius AR AR vi siano le somme di denaro a lei pervenute dallo smobilizzo per cui è stata necessaria l'integrazione del primo elaborato tecnico richiesto dalla Corte al suo ausiliare.
L'intenzione di perequare, oltre che con i conguagli stabiliti tra fratelli con la prefata scrittura che ha regolato la successione paterna, anche con le donazioni materne le minori attribuzioni sull'eredità di , al pari delle assegnazioni dei beni di VI Persona_1
alla via Prisco de Prisco, è rimasta sulla carta e per le ragioni già dette non è possibile recuperare ad esse una validità vincolante, mancando in tutto la forma donativa.
Né è possibile intendere la scrittura come recante (anche) le ultime volontà della donna per assoluta mancanza della forma (neanche quella del testamento olografo) e non recando alcuna chiara ed univoca volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui ella avrà cessato di vivere.
La qualificazione della scrittura su cui la Corte si è già espressa, in termini coincidenti con quelli del Tribunale che ne ha parlato come di una transazione divisoria, non dà spazio per recuperare in essa manifestazioni d'ultime volontà della AR. Va piuttosto ribadita la distinzione - su cui recentemente è tornata la Suprema Corte - tra transazione divisoria e divisione transattiva. La prima, che secondo le appellate sarebbe contenuta nella scrittura privata devoluta ad arbitro e su cui è stata giudicata l'assenza della competenza della Corte
(qualificazione recepita dall'Avvocato D'Alessandro che ha scritto il lodo), contiene qualcosa di diverso ed ulteriore dalle operazioni di divisione per accedere all'apporzionamento dei beni componenti la massa in funzione tendenzialmente conservativa e ha un carattere decisamente novativo in quanto regolamenta l'attribuzione dei beni a prescindere dalle quote di spettanza. In altre parole, essa consacra la volontà delle parti di costituire un nuovo rapporto che non trova più titolo nella domanda di divisione
(in argomento, Cassazione civile sez. II, 07.01.2025, n. 210).
È consueto nella giurisprudenza di legittimità il riferimento al fatto che ricorre la divisione transattiva quando il comune intento delle parti nella realizzazione di un accordo divisorio consista nel risolvere la controversia insorta mediante lo scioglimento della comunione e l'assegnazione proporzionale delle quote, superando in tal modo in via amichevole le questioni afferenti alle operazioni divisorie. Ricorre, invece, una transazione divisionale, avente valore e portata novativa, quando l'accordo si fondi sulla consapevolezza delle parti della differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote e, dunque, quando non si sia
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda proceduto al calcolo delle proporzioni corrispondenti. In tale seconda ipotesi, non è necessario, ai fini della ricorrenza della transazione novativa, ai sensi dell'art. 1965 c.c., comma 2, che le parti palesino la volontà di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, perché elemento inequivoco per distinguere le due ipotesi di accordo è proprio la consapevolezza delle parti della differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote e, dunque, l'aver proceduto i condividenti, per porre fine alla comunione, ad attribuire le porzioni, senza procedere al calcolo delle proporzioni corrispondenti alle quote, al precipuo scopo di evitare le liti che potrebbero insorgere o di porre termine alle liti già sorte (così, costantemente, Cassazione civile, sez. II n. 1496 del
17.05.1972; Cassazione civile, sez. I, n. 4790 del 09.11.1977; Cassazione civile, sez. II, n. 4106 del 10.07.1985; Cassazione civile, sez. II, n. 7219 del 06.08.1997; Cassazione civile, sez. II, n.
20256 del 18.09.2009; Cassazione civile, sez. III, n. 13942 del 03.08/2012; Cassazione civile, sez. II, n. 8240 del 22.03.2019).
Il discrimine fra le due figure negoziali, dunque, non è soltanto la composizione di una controversia insorta in sede divisionale, ma, essenzialmente, l'obliterazione o non delle ragioni proporzionali di partecipazione alla comunione che comunque si intende, anche parzialmente, sciogliere: l'efficacia novativa della transazione presuppone, infatti, una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, per cui le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti;
in conseguenza, salvo che sussista un'espressa manifestazione di volontà conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti che trovavano titolo nella divisione in proporzione delle quote.
Per la qualificazione come transazione divisoria depone non solo l'art. 11 della scrittura del
20 febbraio 2005 con cui le parti hanno rinunciato a porre in discussione gli accordi presi, accettando così anche gli atti dispositivi compiuti in vita dal padre direttamente o tramite le sue società, ma anche quanto dagli stessi appellanti riferito con la citazione, ossia la volontà di definire ogni questione successoria e di regolare le complesse relazioni imprenditoriali tra il genitore e i figli maschi attraverso le società in titolarità di costoro che ne avrebbero favorito l'attività professionale senza analogo vantaggio per le sorelle.
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
A maggior ragione allora il fatto che AR AR abbia accondisceso a ricevere solo la terza parte del denaro e del controvalore dei titoli del defunto marito, senza ambire a nulla del suo patrimonio immobiliare, accrescendo le quote dei figli e che tutti abbiano raggiunto le loro intese senza una preliminare stima dei cespiti, conservando il donato e le vicende legate alle società nate dalla sua iniziativa imprenditoriale esclude che nell'occasione ella abbia potuto disporre delle sostanze proprie per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
LA COMUNIONE IN MORTE DI AR ON
All'esito di tutto il superiore ragionamento va dunque dato atto che la Corte ha già dichiarato aperta la successione legittima di AR AR.
Per effetto di questo si è venuta a costituire tra gli odierni contraddittori la comunione ereditaria che, notoriamente, è indipendente dalla volontà dei chiamati alla eredità (non si tratta infatti di una comunione volontaria, mancando un atto negoziale diretto a costituirla)
e che si qualifica incidentale (communio incidens), in quanto sorge per il verificarsi del mero fatto giuridico della pluralità di acquisti della medesima eredità; tale fatto è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto – quest'ultimo - solo a perfezionare l'acquisto dell'eredità (per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, Cassazione civile, sez. II n. 355 del 10.01.2011; Cassazione civile, sez. II, n. 1085 del 30.01.1995). Con l'apertura della successione e con l'accettazione, gli eredi subentrano in universum ius defuncti in modo indistinto e promiscuo, divenendo (con)titolari dell'intero patrimonio del de cuius e di tutte le attività che lo compongono.
Carattere peculiare della comunione ereditaria è il fatto che essa - a differenza della comunione ordinaria, la quale può avere ad oggetto solo i diritti reali, ma non quelli personali - comprende anche i crediti del de cuius, i quali - secondo quanto prevede l'art. 727
c.c. - vanno inclusi nelle porzioni da formare ai fini della divisione della eredità (Cassazione civile, SS.UU. n. 24657 del 28.11.2007; Cassazione civile, sez. II, n. 11128 del 13.10.1992;
Cassazione civile, sez. III n. 15894 del 11.07.2014). Non fanno parte della comunione ereditaria, invece, i debiti del defunto, i quali si ripartiscono automaticamente tra i coheredes in proporzione delle rispettive quote ereditarie (art. 752 c.c.), di modo che ognuno può esserne chiamato a rispondere solo nei limiti della propria quota (debita hereditaria ipso iure dividuntur).
La divisione - la cui disciplina codicistica, dettata con riferimento alla comunione ereditaria, si applica anche alla comunione ordinaria in quanto compatibile (art. 1116 c.c.) - può essere
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contrattuale, quando è conseguita attraverso l'accordo tra i tutti i partecipanti alla comunione, culminante nella stipulazione di un apposito contratto divisionale;
oppure, come nella fattispecie, giudiziale, quando è disposta con apposita pronuncia del giudice, a seguito dell'azione di divisione esercitata da uno dei partecipanti alla comunione.
Giova riferire per completezza che il negozio divisorio (che, quando concerne beni immobili, è soggetto alla forma scritta ad substantiam: art. 1350 c.c., n. 11) è un contratto plurilaterale, cui devono necessariamente prendere parte tutti i partecipanti alla comunione, con il quale la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una porzione concreta (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d. apporzionamento).
L'apporzionamento determina l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni divisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni.
Anche la divisione giudiziale, come quella contrattuale, esige la partecipazione al giudizio di tutti i compartecipi (l'art. 784 c.p.c. prevede espressamente che, nel giudizio divisorio, vi
è litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi o condomini: Cassazione civile, sez. II n. 4891 del 26.04.1993; Cassazione civile, sez. I, n. 7954 del 13.08.1998). Con essa alla contitolarità del diritto sopra i beni comuni si sostituisce il diritto esclusivo di ciascuno degli originari partecipanti su una parte di tali beni;
ma la legge prevede che, qualora i beni ereditari non possano essere divisi in natura, si possa procedere all'attribuzione congiunta (se più coeredi la chiedano) o alla vendita all'incanto con successiva divisione del ricavato (artt. 720 e 722
c.c.).
Nel ribadire che alcun negozio divisorio relativo all'asse di AR AR può individuarsi nella scrittura privata del febbraio 2005, cui ella - al tempo vivente - ha partecipato, essendo dalla legge vietati gli accordi con cui un soggetto dispone della propria successione, e nel dare di nuovo atto che AR AR non fatto testamento, si comprende come la successione de qua vertitur sia regolata unicamente dalla legge.
Eredi della de cuius sono i sei figli, tutti parti nel giudizio, latori dell'univoca volontà di dividerne l'asse, sebbene le posizioni tra loro divergano nel modus.
Nella massa non sono caduti debiti ereditari (avendo la stessa AR AR tacitato i creditori con i movimenti bancari e l'accensione di provvista al genero perché Pt_5
potesse provvedervi, come chiarito dagli odierni contendenti).
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
I figli maschi che hanno assunto l'iniziativa giudiziale hanno chiesto lo scioglimento della prefata comunione ereditaria.
Ad essa hanno accondisceso le sorelle fin dalla loro costituzione in primo grado.
Per accedere alla divisione del suo patrimonio e, ancor prima, alla individuazione dei beni componenti la massa, comprensiva di immobili e denaro, da eseguire secondo le disposizioni sulla successione legittima, una volta dichiarata aperta la successione e verificato il litisconsorzio tra i chiamati alla sue eredita (i soli sei figli) la Corte ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica.
Al consulente designato nella persona dell'ing. sono stati proposti i Persona_2
quesiti di cui si è già detto, successivamente integrati.
LA CONSULENZA TECNICA - DESCRIZIONE DEI CESPITI IMMOBILIARI OGGETTO
DELLA MASSA DA DIVIDERE
Rispondendo al primo quesito l'ing. ha identificato nella seguente maniera i Per_2
cespiti immobiliari caduti nella massa da dividere:
1) appezzamento di terreno riportato nel NCT del Comune di VI, particella n. 1328, qualità frutteto di classe 1, superficie are 6,73, reddito dominicale € 14,77, reddito agrario
9,04; proprietario AR AR in virtù di atto di compravendita per notaio Per_3
del 19 giugno 1969;
[...]
2) locale deposito sito in VI alla via Prisco Di Prisco n. 50, piano terra, riportato nel
NCEU del Comune di VI (NA) al foglio 9, particella 1335, subalterno n. 5, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 97, rendita catastale € 450,87;
3) locale deposito sito in VI alla via Prisco Di Prisco n. 50, piano terra, riportato nel
NCEU del Comune di VI (NA) al foglio n. 9, particella 1335, subalterno n. 6, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 93, rendita catastale € 432,27;
4) appartamento sito in VI alla via Prisco Di Prisco n. 50, piano primo, interno n. 1 riportato nel NCEU del Comune di VI (NA) al foglio 9, particella 1335, subalterno n. 7, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 6,0, rendita catastale € 464,81;
5) appartamento sito in VI alla via Prisco Di Prisco n. 50, piano primo, interno n. 2, riportato nel NCEU del Comune di VI (NA) al foglio 9, particella 1335, subalterno n. 8, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 5,0, rendita catastale € 387,34;
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6) appartamento sito in VI alla via Prisco Di Prisco n. 50, piano secondo, interno n.
3, riportato nel NCEU del Comune di VI (NA) al foglio 9, particella 1335, subalterno n. 9, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 6,0, rendita catastale € 464,81;
7) appartamento sito in VI alla via Prisco Di Prisco n. 50, piano secondo, interno n.
4, riportato nel NCEU del Comune di VI (NA) al foglio 9, particella 1335, subalterno n. 10, categoria A/2, classe 4, Consistenza vani 5,0, rendita catastale € 387,34;
8) appartamento sito in VI (frazione San Gennariello) alla via Spacconi n. 7, piano terra – primo, riportato nel NCEU del Comune di VI (NA) al foglio 37, particella
8, subalterno n. 1, categoria A/4, classe 3, consistenza vani 10,0, rendita catastale € 444,15;
9) terreno sito in VI (frazione San Gennariello) alla via Spacconi della superficie catastale di ca. 93,00 riportato nel NCT del Comune VI al foglio 37, particella n.
5, seminativo arborato, classe 3, ca. 93,00 r.d. € 0,89, r.a. € 0,55;
10) fabbricato rurale sito in VI (frazione San Gennariello) alla via Spacconi della superficie catastale di ca. 32,00 riportato nel NCT del Comune di VI al foglio 37, particella 10, fabbricato rurale, ca. 32, senza reddito;
11) appezzamento di terreno riportato nel NCT del Comune di IA (NA) al foglio 15, particella n. 423, qualità vigneto, classe 1, superficie are 17,75, reddito € 36,367, reddito agrario 17,42.
Sui cespiti da 8 a 11 i diritti di piena proprietà della de cuius AR AR sono risultati per ½ in virtù di in parte successione paterna in parte successione materna, mentre gli altri in elencazione sono risultati tutti in di piena proprietà di AR AR in virtù di atto di compravendita per notaio del 19 giugno 1962. Persona_3
Se quindi i beni di cui ai numeri da 1) a 7) sono pervenuti agli eredi , Pt_1 CP_1 Pt_3
e in parti uguali, non così i cespiti di cui ai numeri da 8) a 11) CP_4 CP_3 CP_5 che sono giunti agli eredi per la quota della metà, appartenendo l'altra a tale Per_4
che del giudizio non è parte né lo è stato nel precedente grado.
[...]
Richiesto di valutare la commerciabilità e dunque la divisibilità dei singoli beni componenti la massa l'ing. ha rilevato che l'appezzamento di terreno riportato al NCT del Per_2
Comune di VI (NA) al foglio 9, particella 1328, originariamente a frutteto ma divenuto un piazzale interamente pavimentato con un manto bituminoso, recintato lungo i lati sud ed est con un muro di tufo, sovrastato da una barriera metallica, che al suo interno
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ospita un capannone metallico e altri due corpi di fabbrica, non lo sarebbe in quanto per i beni sopra questo edificati manca totalmente il titolo autorizzativo.
Il consulente ha verificato che l'area accessibile dalla via Prisco di Prisco con quanto sopra Parte vi insiste è attualmente asservita all'attività commerciale edilizia della società di che utilizza l'area per la movimentazione e la manovra dei mezzi per il carico CP_8
e lo scarico delle merci e il capannone per il deposito del materiale edile. Inoltre un primo corpo di fabbrica è adibito a sale espositive per arredi bagno, pavimenti, parquet, rubinetteria et similia e un secondo per il medesimo fine e parte per uffici.
I due locali, enumerati sub 2 e 3, ai rilievi e alle indagini dal consulente effettuate presso gli
Uffici competenti, originariamente composti da locali separati e all'attualità fusi per formare un unico corpo adibito anch'esso a sala espositiva dalla , con un Controparte_9 cortile restro-stante sul quale è stato individuato un ampliamento mai assentito, sono risultati ugualmente non conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Dall'interpello dell'Ufficio tecnico del Comune di VI non è stato possibile reperire alcun titolo edilizio autorizzativo oltre quello avente ad oggetto il fabbricato, assentito con licenza edilizia n. Numer_1
Tenuto conto di questa complessa situazione di fatto il consulente è pervenuto a ritenere le unità immobiliari enumerate sub 2 e 3 commerciabili, tranne che per l'ampliamento eseguito senza titolo edilizio nella parte retrostante all'originario locale individuato con il subalterno n.
6. Così a differenza del capannone sull'area scoperta sub 1 nell'enumerazione che non ha titolo nella licenza edilizia n. 228/1967 del 13 ottobre 1967 e che ha omesso di valutare, limitandosi a considerare l'area esterna (pagina 35 dell'elaborato depositato a agosto 2024).
Il valore – che la difesa di vorrebbe ampiamente inferiore per i primi tre Parte_1
cespiti (area esterna e locali sub 5 e 6) richiamando la stima del primo elaborato peritale che l'ing. ha depositato il 17 giugno 2020 – si conferma invece quello riconosciuto Per_2
dall'ultima relazione del C.T.U. che meglio si confà alla pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte del 7 ottobre 2019, n. 25021 che richiama altra pronuncia, sempre a
Sezioni Unite del 22 marzo 2019, n. 8230 in cui è scritto che “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma II, costituendo la
- 16 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della «possibilità giuridica», e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”, facendo ritenere il contrario quando una licenza vi sia.
Ai fini della divisibilità dei beni immobili caduti in successione giova riferire che, nella citata occasione, in sede di composizione del contrasto, le Sezioni Unite hanno in qualche modo superato l'esegesi propugnata dalla teoria c.d. sostanziale in quanto, sebbene mossa da un intento commendevole, non è parsa collimante con gli specifici dati normativi di riferimento. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che l'art. 46 del d.P.R. n. 380 del
2001 dichiara invalidi quegli atti da cui non constino (ove da essi non risultino) gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività, con la precisazione che tali elementi devono risultare per dichiarazione dell'alienante. Nella disposizione di cui all'art. 17 della legge n. 47 del 1985, la dichiarazione deve avere ad oggetto, coerentemente alla disciplina abilitativa allora vigente, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria, laddove l'art. 40 della medesima legge n. 47/1985 consente di stipulare validamente, oltre che con l'indicazione degli estremi della licenza o della concessione in sanatoria, anche con l'allegazione della relativa domanda e versamento delle prime rate di oblazione, o con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 2 settembre 1967 .
In considerazione del tenore delle norme citate, la Corte regolatrice ha ritenuto che il principio generale di nullità riferita agli immobili non in regola urbanisticamente che la giurisprudenza c.d. sostanzialista ritiene di desumere dalle disposizioni, valorizzando l'intenzione del legislatore di renderli tout court incommerciabili, trascende il significato letterale e che non è, dunque, ossequiosa del fondamentale canone di cui all'art. 12, comma
1 delle preleggi, che impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione. La lettera della norma costituisce, infatti, un limite invalicabile dell'interpretazione, che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche correttivo o sostitutivo della voluntas legis (Cassazione civile n.
12144/2016), delineato dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale
(Cassazione civile, SS.UU. n. 15144/2011; idem n. 27341/2014). La tesi della nullità generalizzata, secondo le Sezioni Unite, non soddisfa neppure il criterio di interpretazione
- 17 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda teleologica, di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 12 citato, che non consente all'interprete di modificare il significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, ove ritenga che l'effetto che ne deriva sia inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (Cassazione civile n. 349571996; idem n. 9700/2004) e ciò in quanto la finalità di una norma va, a contrario, individuata in esito all'esegesi del testo oggetto di esame e non già, o al più in via complementare, in funzione dalle finalità ispiratrici del più ampio complesso normativo in cui quel testo è inserito (Cassazione civile n. 24165/2018).
Ebbene, la nullità in parola sarebbe comminata per specifici atti ad effetti reali inter vivos, sicché ne resterebbero fuori non solo quelli mortis causa, e gli atti ad effetti obbligatori, ma ne sarebbero esclusi i diritti reali di garanzia e le servitù, oltre agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, ai quali le nullità, appunto, non si applicano (artt. 46, co 5, T.U. n. 380 del 2001 e art. 17, comma 5° e 40, comma 5° della legge n. 47/1985).
Da tanto, consegue che la nullità comminata dalle disposizioni in esame non può esser sussunta nell'orbita della nullità c.d. virtuale di cui al comma 1 dell'art. 1418 c.c. che presupporrebbe l'esistenza di una norma imperativa ed il generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili,
e tale divieto non trova riscontro in seno allo jus positum che, piuttosto, enuncia specifiche ipotesi di nullità.
Muovendo doverosamente dal dato normativo, nel comporre il contrasto, il Supremo
Collegio ha, anzitutto, affermato che si è in presenza di una nullità che va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., secondo quanto ritenuto dalla teoria c.d. formale, con la precisazione essa ne costituisce una specifica declinazione, e va definita «testuale», essendo volta a colpire gli atti in essa menzionati.
Procedendo, poi, all'analisi congiunta dei commi primo e quarto dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 (ma il discorso vale in riferimento alle analoghe disposizioni dell'art. 17, co 1 e 4, della legge n. 47/1985 nonché dei commi 2 e 3 dell'art. 40 della medesima), emerge che, a fronte del primo comma che sanziona con la nullità specifici atti carenti della dovuta dichiarazione, il quarto comma ne prevede, come si è detto, la possibilità di “conferma”, id est di convalida, nella sola ipotesi in cui la mancata indicazione dei prescritti elementi non sia dipesa dalla insussistenza del titolo abilitativo.
- 18 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il dettato normativo indica, quindi, che il titolo deve realmente esistere e, quale corollario a valle, che l'informazione che lo riguarda, oggetto della dichiarazione, deve esser veritiera: ipotizzare, infatti, la validità del contratto in presenza di una dichiarazione dell'alienante che fosse mendace, e cioè attestasse la presenza di un titolo abilitativo invece inesistente, svuoterebbe di significato i termini in cui è ammessa la previsione di conferma e finirebbe con il trascurare la finalità di limite delle transazioni aventi ad oggetto gli immobili abusivi che la norma, pur senza ritenerli tout court incommerciabili, senz'altro persegue, mediante la comminatoria di nullità di alcuni atti che li riguardano. In altri termini, tale dichiarazione ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente, e, poiché la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce l'immobile contemplato nell'atto
(Cassazione civile n. 20258/2009 cit.), la dichiarazione oltre che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile. In costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
Le Sezioni Unite hanno pertanto ritenuto che la distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto preliminare, alla quale si era riferita l'ordinanza di rimessione, non era utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi, previsti in riferimento all'attività edilizia, genererebbe un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili.
- 19 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In conclusione, mentre la nullità del contratto è comminata per il solo caso della mancata inclusione degli estremi del titolo abilitativo, che abbia le connotazioni di cui si è detto,
l'interesse superindividuale ad un ordinato assetto di territorio resta salvaguardato dalle altre sanzioni previste dalla disciplina di settore e, nel caso degli abusi più gravi, dal provvedimento ripristinatorio della demolizione: in ipotesi di difformità sostanziale tra titolo abilitativo enunciato nell'atto e costruzione, l'acquirente non sarà esposto all'azione di nullità, con conseguente perdita di proprietà dell'immobile ed onere di provvedere al recupero di quanto pagato, ma, ricorrendone i presupposti, potrà soggiacere alle sanzioni previste a tutela dell'interesse generale connesso alle prescrizioni della disciplina urbanistica.
Da ciò, l'affermazione, a soluzione del contrasto, dei seguenti principi di diritto: “La nullità comminata dal d.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e dalla legge n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 va ricondotta nell'ambito dell''art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità testuale, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cassazione civile
SS.UU., n. 8230 del 22.03.2019).
Le conclusioni del C.T.U. di ritenere dunque passibili di divisione i beni assistiti dalla licenza edilizia e di omettere solo quelli del tutto privi di riferimenti ad essa è corretta.
Con questa precisazione si segue nella descrizione dei cespiti, secondo i rilievi che ne ha fatto l'ing. che, nei passi della sua consulenza da cui è estrapolata la sintetica Per_2 descrizione dei beni ulteriori componenti la massa, attesta l'insussistenza d'impedimenti alla divisione, mentre la stima ne rispecchia il valore.
Il locale di cui al n. 4 è l'appartamento adibito a civile abitazione posto al piano primo interno n. 1 dello stabile;
esso è posto sul lato destra del pianerottolo di piano. Tale unità attualmente è in uso a come abitazione. Dai rilievi eseguiti e dalle indagini CP_1
effettuate presso gli Uffici competenti, per tale locale non è stata riscontrata conformità tra
- 20 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda lo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ma esso è commerciabile perché sussiste licenza edilizia n. 228/1967 del 13 ottobre 1967.
Il locale di cui al n. 5 indica l'appartamento adibito a civile abitazione posto al piano primo interno n. 2 dello stabile;
esso è posto sul lato sinistro del pianerottolo di piano. Tale unità era adibita ad abitazione della de cuis AR AR e non è risultata in uso a nessuno dei suoi figli. Anche per essa non sussiste la conformità tra lo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ma in data 13 ottobre 1967 il Sindaco del Comune di VI ne ha autorizzato la realizzazione rilasciando la licenza edilizia n. con quanto ne Numer_1 consegue ai fini della commerciabilità.
Analogamente dicasi del cespite di cui al n. 6 che descrive l'appartamento adibito a civile abitazione posto al piano secondo interno n. 3 dello stabile, posto sul lato destro del pianerottolo di piano, attualmente non abitato.
Il locale di cui al n. 7, attualmente è in uso a che la ha adibito ad abitazione del Parte_3
proprio nucleo familiare, ugualmente non conforme, è assentito dalla prefata licenza edilizia n. 228/1967.
Il cespite in via Spacconi di cui al n. 8, in uso di (parte non in causa) si Persona_4 compone di due unità immobiliari poste al piano terra e al piano primo entrambe commerciabili.
Ai n. 9 e 10 corrisponde in parte un fabbricato rurale che altro non è che una fabbrica sotto sequestro, priva di titolo urbanistico edilizio e dunque non commerciabile.
Il terreno del n. 11 è un nocelleto coltivato e detenuto da (parte non in Persona_4
causa).
A questo punto il C.T.U. aveva inizialmente eseguito la valutazione dei cespiti all'apertura della successione in tale modo: totale area esterna via Prisco di Prisco n. 50 al foglio 9 particelle n. 1328 e 1335 € 65.780,80; corpo di fabbrica al foglio 9 particella 1335 locale piano terra – sub 5 € 88.250,24; locale piano terra – sub 6 € 86.712,78; appartamento al piano primo
– sub 7 € 109.999,60; appartamento al piano primo - sub 8 € 112.215,49; appartamento al piano secondo - sub 9 di € 114.835,68; appartamento al piano secondo - sub 10 di € 108.540,09, lastrico solare di € 15.018,00, vano sul lastrico solare € 2.285,65, vano interrato € 2.630,25.
Il valore complessivo degli immobili caduti in comunione è risultato pari ad € 706.232,58.
Nell'ultima relazione il valore dei cespiti, anche in ragione dei rilievi mossi dalle parti, sono stati attualizzati nei termini seguenti: totale area esterna via Prisco di Prisco n. 50 al foglio 9
- 21 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda particelle n. 1328 e 1335 di € 90.448,60; corpo di fabbrica al foglio 9 particella 1335 locale piano terra – sub 5 di € 94.588,66; locale piano terra – sub 6 di € 92.940,77; appartamento al piano primo – sub 7 di € 108.576,72; appartamento al piano primo - sub 8 di € 110.763,95; appartamento al piano secondo - sub 9 di € 113.350,24; appartamento al piano secondo - sub
10 di € 107.100,56, lastrico solare di € 20.649,75, vano sul lastrico solare di € 3.142,77, vano interrato di € 3.616,59.
Il valore complessivo degli immobili caduti in comunione è risultato pari ad € 745.178,60.
La quota spettante agli aventi diritto sugli immobili siti in VI alla via Prisco di Prisco
n. 50 risulta di € 124.196,43 per ciascun erede (1/6 di € 745.178,58). CP_1
Si tratta di stime condivisibili e che, quanto ai criteri per esse eseguite, applicano per le caratteristiche metriche ed il relativo calcolo della superficie commerciale la norma UNI
15733/2011 e il d.P.R. n. 138/1998. Con l'occasione l'ing. ha precisato che per le Per_2
unità immobiliari a destinazione abitativa e commerciali di tipo privato la superficie commerciale è stata calcolata come segue: il 100% delle superfici coperte calpestabili, comprensive delle pareti divisorie interne non portanti e di quelle esterne perimetrali (nella superficie di calcolo, i muri interni e quelli perimetrali esterni, computati per intero, sono stati considerati fino ad uno spessore massimo di 50 cm., mentre i muri in comunione sono stati computati nella misura massima del 50% e fino ad uno spessore massimo di cm. 25); per tali superfici e per le superfici scoperte e/o di ornamento sono state poi applicati i relativi coefficienti di omogeneizzazione (30% della superficie dei balconi e di quelle verandate). Invece i manufatti – quale capannone metallico e corpi di fabbrica n.1 e n. 2 e gli ampliamenti - privi di titolo urbanistico-edilizio sono stati considerati per il valore della loro area di sedime.
Al tempo dell'apertura della successione le medesime consistenze immobiliari e aree sono state valutate in € 706.232,58 (in base al calcolo ripetuto alle pagine da 44 a 48 dell'ultimo elaborato).
Per gli immobili in via Spacconi n. 26 - 28 e in IA – complessivamente valutati solo nella seconda perizia depositata il 21 maggio 2022 in € 175.617,75 (pagina 56), pur nell'impossibilità di scioglierne materialmente la comunione essendone la metà in titolarità di tale - gli eredi vantano complessivamente € 87.808,87 ciascuno Persona_4 CP_1
1/12 che è pari ad € 14.634,81.
IL CALCOLO DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI
- 22 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Avendo finora descritto i cespiti immobiliari componenti il relictum va anticipata la risposta al quesito tecnico occasionato, prendendo atto che gli stessi attori in citazione hanno chiesto che ciascun erede renda il conto perché possa essere approvato con i relativi conguagli
(conclusione sub f a pagina 9 della citazione notificata il 23 luglio 2007).
Al consulente è stato così richiesto di calcolare l'indennità dell'occupazione dei beni goduti soltanto da alcuni tra i chiamati all'eredità.
Ad esso si è dato ingresso nei termini formulati rispetto ai quali è stata congruente la risposta dell'ausiliare in quanto il Collegio condivide il principio - ripetutamente affermato dalla Suprema Corte - secondo cui il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, valutati secondo i prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (Cassazione civile, sez. II,
03.07.2019, n. 17876; Cassazione civile, sez. II, 05.09.2013, n. 20394; Cassazione civile, sez. II,
06.042011, n. 7881; Cassazione civile, 02.08.1990 n. 7716). Altrettanto è noto che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo pro quota del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cassazione civile, sez. I, 24.0.2005, n. 10896) avendo i frutti civili dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene caduto in comunione, ai sensi del III comma dell'art. 820 c.c., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa per cui possono essere liquidati in base al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cassazione civile, II sez., 05.04.2012, n. 5504).
Per il calcolo dei canoni locatizi, maturati dalla detenzione in via esclusiva dei cespiti da parte degli aventi diritto, il consulente ha fatto riferimento esattamente a tali criteri ed ha eseguito per ognuno degli immobili considerati la devalutazione degli attuali canoni locatizi alla data dell'apertura della successione di AR AR AR a maggio 2006, applicando ad essi il 75% dell'incremento medio degli indici Istat per le varie annualità esaminate.
L'esito è riportato dalle tavole di rendiconto n. 1 - 8: per il corpo di fabbrica a VI via Prisco di Prisco n. 50 locale piano terra – sub. 5
(detenuto da ) il canone locatizio devalutato a maggio 2006 risulta essere pari CP_2
a €/mese 350,64; il rendiconto maturato da allora fino al 29 febbraio 2020 risulta essere €
64.079,48 e la quota di rendiconto per tale appartamento, spettante ad ogni avente diritto, risulta essere pari a € 10.679,91;
- 23 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda per il locale a piano terra – sub. 6 (detenuto da ) il canone locatizio devalutato CP_2
a maggio 2006 risulta essere pari a €/mese 346,40; il rendiconto maturato da allora fino al
29 febbraio 2020 risulta essere € 63.293,76 e la quota di rendiconto per tale appartamento, spettante ad ogni avente diritto, risulta essere pari a € 10.548,96; per l'appartamento al primo piano sub. 7 (detenuto da ) il canone locatizio CP_1
devalutato a maggio 2006, risulta essere pari a €/mese 245,12; per l'appartamento al secondo piano – sub. 9 (indicato detenuto da che CP_2
tuttavia ha contestato la cosa) il canone locatizio devalutato a maggio 2006 risulta essere pari a €/mese 285,98; per l'appartamento al secondo piano – sub. 10 (detenuto da Pt_3
) il canone locatizio devalutato a maggio 2006 risulta essere pari a €/mese 243,83; per
[...]
l'area con capannone (detenuta da il canone locatizio devalutato a maggio CP_2
2006, risulta essere pari a €/mese 285,52.
Il calcolo sui beni detenuti da che non è parte nel giudizio e che detiene la Persona_4
metà non è utile in nulla parte al giudizio per cui se ne omette il riferimento.
Da quanto sopra dettagliato è emerso un quadro di indennizzi economici a seguito dei rendiconti maturati dai vari cespiti che a maggio 2022 è stato rivalutato.
Nell'occasione è stata eseguita anche una seconda versione di calcolo che ha espunto l'indennità a carico di per l'appartamento che costui ha dichiarato d'avere Parte_1
rilasciato ancor prima del decesso della madre, documentando la cosa con il certificato del cambio di residenza nel diverso Comune di Scafati.
Il quadro di riepilogo è a pagina da 89 a 92 della relazione del maggio 2022 che termina con l'indicazione di una plusvalenza di per € 191.300,18 e una minusvalenza per Parte_1
i MA negli importi a fianco di ognuno indicati: - € 5.790,14; CP_1 Parte_3
- € 6.072,29; - € 59.812,58; - € 59.812,58; - € 59.812,58. CP_4 CP_3 CP_5
Esso, cui solo generiche contestazioni sono state elevate, una volta escluso l'appartamento al secondo piano sub 9 rispetto al quale ha documentato di non risiedervi da Parte_1
epoca anteriore all'apertura della successione, può essere dunque approvato.
Tanto premesso, vanno verificate le conseguenze di detto calcolo sul giudizio.
Il Collegio osserva che l'azione – che è personale e che è stata rivolta solamente contro CP_4
e dai fratelli e che l'hanno proposta CP_3 CP_5 Pt_1 Pt_3 CP_1 congiuntamente – non ha prodotto risultato in quanto le convenute non sono risultate debitrici di alcunché, essendo piuttosto risultato un loro credito che, tuttavia, non hanno a
- 24 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda loro volta reclamato. Nella loro comparsa di costituzione non è contenuta alcuna richiesta di condanna dei congiunti avversari al pagamento di frutti (Cassazione civile, sez. II,
12.01.2024, n. 1319; Cassazione civile, sez. II, 08.06.2022, n. 18548; Cassazione civile, sez. II,
20.01.2022 n. 1738). Né tale domanda i fratelli maschi si sono vicendevolmente rivolta.
Di conseguenza, non essendo apprezzabile in questa sede la condanna che, per come rivolta, mai potrebbe attingere le convenute, odierne appellate, nulla può apprendersi ai fini dello scioglimento della comunione incidentale.
LA COLLAZIONE
La questione che ha maggiormente acceso il dibattito delle difese è l'inclusione nella massa comune delle somme bonificate e delle polizze che AR AR ha acceso sulla propria vita per i figli, nonché di quella direttamente a favore della figlia utilizzando il CP_5 denaro pervenutole dalla successione del coniuge a lei premorto e che è stata divisa con la scrittura oggetto di lodo di cui si è detto in principio.
Come già ricordato, in base all'art. 4 di detta scrittura (che gli attori hanno indicato frutto di una modifica successiva rispetto alle originarie intese) e che ha ricevuto pacificamente adempimento, al punto che il lodo non si è affatto occupato della cosa, la terza parte delle somme depositate presso BA TE (titoli e saldo del conto corrente) è stata assegnata alla de cuius.
Secondo quanto riportato in citazione si tratta della somma di € 2.198.626,85 che trova perfetta corrispondenza nell'atto di discarico a firma di tutti gli eredi di del Persona_1
1° marzo 2005.
Di essa ampia parte è uscita dal patrimonio, al punto che alla apertura della successione della AR il credito bancario di costei è risultato pari a € 114.859,97, come da documento in atti che alla stima più attuale del consulente è assurta alla somma di € 124.443,18.
Incidentalmente va detto che per rendere possibile eventuale divisione anche di quanto precedentemente uscito dal patrimonio della de cuius con liberalità, oltre che per tentare di favorire la conciliazione e dirimere residuali dubbi sulla consistenza e la valutazione dei beni dell'asse, con la già richiamata ordinanza del 12 luglio 2023 sono stati proposti al consulente quesiti integrativi. Tra questi è stato domandato al C.T.U. di procedere alla redazione di un secondo progetto divisionale, sulla base dei valori originariamente accertati così come delle indennità di occupazione originariamente accertate, contenente i beni mobili ed immobili oggetto della scrittura privata del febbraio 2005 con la quale la comune genitrice
- 25 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
AR AR ha attribuito i beni mobili ed immobili di cui era titolare nonché inserendo nel progetto divisionale anche il valore delle polizze assicurative e la somma giacente, all'epoca dell'apertura della successione, sul conto corrente n. 09000/6700/01051146 acceso presso BA TE.
Ebbene, l'ing. ha dato risposta. Per_2
Si tratta della stesura della relazione peritale completa della risposta ai chiarimenti dei tecnici di parte prodotta nel fascicolo telematico il 2 agosto 2024.
Essa, potendo il Collegio emendare le conclusioni che non persuadono, anche grazie all'invito alle parti di proporre a loro volta un progetto proprio, può essere considerata utile per la decisione nel merito del giudizio per terminare l'annosa lite e risolvere la questione della collazione c.d reale con il valore nominale delle donazioni in denaro.
A tal proposito va ricordato che nell'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state mosse critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dei difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di motivazione deve spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cassazione civile, sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147; Cassazione civile, sez. I, 21 novembre 2016, n. 23637; Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26694). Tuttavia, chi contesta la soluzione tecnica recepita in sentenza non può limitarsi a dolersi del vizio di motivazione per il solo fatto che il giudice abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio, senza affrontare e confutare lo specifico ragionamento ivi contenuto, ma deve individuare ed evidenziare i precisi fatti storici, sottoposti alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tali cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice abbia omesso di considerare
(Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 2022, n. 8584; Cassazione civile, sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22056).
Ebbene, le risposte del consulente paiono esaustive delle contestazioni dai consulenti di parte sulle valutazioni tecniche al primo domandate che la Corte fa proprie, con le debite precisazioni per il modus operandi dello scioglimento della comunione, su cui oltre.
Ma occorre tornare al tema controverso dal quale dipende anche la scelta tra le molte soluzioni divisionali prospettate dal consulente, prediligendo quella che maggiormente appaga e che non ha ricevuto significative contestazioni dai contraddittori.
La parte che massimamente diverge nelle possibili scelte tra progetti di divisione –
- 26 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda altrimenti comuni quanto all'assificazione del patrimonio immobiliare e alla stessa ricostruzione del patrimonio mobiliare della de cuius – riguarda la sottrazione o meno dal calcolo del netto utile da dividere di ciò che secondo la tesi delle sorelle sarebbe stato loro donato sulla disponibile.
In mancanza di testamento e di altra indicazione - però - tale ragionamento non è condivisibile e nulla depone nel senso di una deroga all'art. 566 c.c.: AR AR ha infatti lasciato suoi eredi i sei figli ai quali l'eredità si è devoluta in parti uguali di 1/6 cadauno.
Secondo la tesi delle appellate, invece, ad escludere dalla collazione le somme di denaro e a imputare almeno in parte le polizze che AR AR ha acceso in data 11 novembre 2005 alla disponibile vi sarebbe proprio la più vasta regolazione dei rapporti familiari della nota scrittura per la quale, con il conforto di quanto ritenuto dallo stesso arbitro, sarebbero state disciplinate con una transazione divisoria le complesse relazioni familiari l'indomani della morte di (il tema è stato già affrontato per escludere che in detta scrittura Persona_1
siano compresi atti d'ultima volontà della donna la cui successione è attualmente controversa).
L'opinione per la quale dovrebbe essere apprezzata nella superiore transazione divisoria anche la disposizione dei beni nell'eredità materna è impedita da quanto già detto riguardo all'invalidità d'ogni impegno a donare mai trasfuso in alcun atto e l'impossibilità di riconoscere valenza d'atti d'ultima volontà alla prefata scrittura. Ne consegue che non è percorribile la strada indicata dalle germane secondo cui nell'occasione le parti, in un CP_1
documento neppure olografo e di provenienza dalla sola AR AR, abbiano definito anche profili sulla successione di costei al tempo ancora vivente.
La questione si invera e diventa massimamente controversa quanto alle disposizioni delle somme di denaro che hanno seguito l'apprensione delle somme giacenti sul conto del marito
(art. 4 della scrittura) e alla destinazione dei beni di via Prisco di Prisco in VI che con la prefata scrittura AR AR si sarebbe impegnata (art. 14) a donare secondo una scelta ben precisa: il terraneo destinato all'attività commerciale ai figli maschi e gli appartamenti sovrastanti alle figlie femmine.
Posto che l'immobile di via di Prisco compone l'asse (insieme alle consistenze, comuni ad un terzo che non è parte nel giudizio), e che nessuna volontà di rispettare le intenzioni materne è stata espressa dalle parti, mentre non sussiste vincolo giuridico e coercibile in tal senso per quanto ripetutamente osservato, il tema è il destino delle somme di denaro, al
- 27 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda netto di quanto trasferito a terzi che non essendo eredi della donna non possono essere coinvolti nella questione (si tratta del bonifico al genero di cui si omette del tutto considerazione perché superflua alla decisione).
Ella, infatti, ha disposto in vita di ampia parte della somma a lei pervenuta in successione dal coniuge (non essendo quindi corretto affermare che AR AR abbia rinunciato totalmente ai suoi diritti di erede) attribuendola con donazioni ai figli, sia bonificando gli importi risultati al movimento contabile datato 22 marzo 2005, sia accendendo, in data 11 novembre 2005, le polizze (tutte a suo nome e per ciascuna delle quali ha indicato il beneficiario per il caso di morte e nel solo ultimo caso accendendola direttamente a nome della figlia ), prelevando le corrispondenti somme dal cospicuo saldo a lei CP_5
pervenuto dal denaro giacente in titoli e sul conto bancario del marito smobilizzato sull'accordo di tutti i chiamati all'eredità di questi.
La tesi degli attori odierni appellanti è che si tratti di donazione da collazionare.
La tesi delle convenute appellate è che le liberalità vadano inserite nel più vasto accordo tra loro raggiunto per perequare la successione paterna e dare continuità alle attività d'impresa proseguita dai soli fratelli maschi e da in particolare. Parte_1
Una volta chiarita la questione sui beni pervenuti dall'eredità di , occorre, Persona_1
in diverse parole, stabilire se gli atti dispositivi delle somme in denaro destinate con la scrittura a AR AR (il cui importo è stato indicato in € 2.198.626,85 senza contestazione tra le parti, di cui solamente € 114.859,97 o cifra parzialmente superiore sono risultati presenti in banca) siano da imputare o meno alla disponibile, tema strettamente connesso al modo d'operare la collazione.
La risposta è - per le ragioni parzialmente anticipate - negativa.
All'osservazione preliminare che nessuna disposizione testamentaria concorre a regolare la successione, totalmente disciplinata dalla legge, si aggiunga il fatto che le polizze e i bonifici non contengono in nessun caso riferimenti alla disponibile.
Si aggiunga l'esistenza certa di un relictum, l'assenza di debiti ereditari, il rispetto della condizione soggettiva per l'operatività dell'art. 737 c.c. e il fatto che le parti hanno agito quali eredi ai sensi dell'art. 566 c.c., senza necessità di spendere anche la qualità di legittimari, non esistendo ragioni di impugnare le donazioni o chiederne la riduzione, non venendo in risalto alcuna lesione di legittima.
Nondimeno, nella composizione dell'asse ereditario devono tornare i beni donati, quali
- 28 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda anticipazioni sull'eredità che la de cuius ha inteso fare ai figli che, in concreto, diminuiscono la quota spettante agli eredi donatari (Cassazione civile, 24.07.2012, n.12919) risolvendosi nei fatti in un minor prelievo rispetto a quanto altrimenti sarebbe spettato pro quota sull'intero asse (Cassazione civile, 08.09.2004, n. 18054).
Va con l'occasione ricordato che nella collazione, che nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c. pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi (nella fattispecie i discendenti del de cuius, donatario compreso) non ha riguardo la distinzione fra legittima e disponibile (Cass. n. 1481/1979). Inoltre essa opera sia nella successione legittima, sia nella successione testamentaria (Cassazione civile sez. II,
10.12.2020, n. 28196; Cassazione civile sez. II, 10.02.2006, n. 3013). La sua finalità è quella di porre il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi e in ciò esiste la distinzione dalla riduzione che, sacrificando i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrarne la legittima lesa, è imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile.
Nel caso di specie, nulla avendo previsto la donante (né negli atti donativi, né in un successivo testamento che non v'è mai stato), la collazione rimette in comunione l'intero valore delle donazioni che, per quanto in seguito si precisa, ha ad oggetto denaro, per cui si effettua secondo la previsione dell'art. 751 c.c. (Cassazione civile, 08.09.2004, n. 18054).
Non giova alla prospettazione delle appellate l'idea che la scrittura del febbraio 2005, in quanto contenente una rinuncia abdicativa alla quota di proprietà immobiliari che sarebbero diversamente pervenute a AR AR dalla successione legittima del coniuge, se non interpretabile nel senso di avere l'iniziativa della madre disposto una sorta di conguaglio tra le quote dei figli con il denaro a lei pervenuto, sia interpretabile, insieme alla condotta che ne è seguita, come dispensa implicita dalla collazione.
La tesi della dispensa che consentirebbe alle donatarie di trattenere (almeno per la somma superiore ad € 50.000,00, come indicato a pagina 25 e 26 della comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali delle sorelle in primo grado, ma senza migliore CP_1 chiarimento del perché in conto di legittima siano state versate alcune somme ed altre in conto di disponibile) la parte della donazione eventualmente imputabile alla disponibile non ha alcun addentellato nei documenti in atti.
La difesa delle germane ha valorizzato, per sostenere la dispensa – implicita o tacita, CP_1
anche solo parziale, per l'eccedenza rispetto alla misura di € 50.000,00 – dalla collazione
- 29 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ancora una volta lo spirito perequativo tra le ragioni dei sei figli con cui AR AR ha partecipato alla scrittura del 20 febbraio 2005. Ma il ragionamento si scontra con il principio per cui la dispensa dalla collazione – produttiva d'effetti nell'ambito della quota disponibile
- ancorché sia ipotizzabile tacita, qui sarebbe del tutto silente, nonché invocata per una successione disciplinata esclusivamente dalla legge.
Nessuno degli atti recanti le disposizioni liberali (dirette e indirette, su cui oltre) né un eventuale atto d'ultima volontà – che è del tutto mancato - contiene la invocata riserva.
Restando quindi nell'esclusivo ambito della collazione, nell'asse ereditario della de cuius devono certamente confluire le somme di denaro uscite in data 22 marzo 2005 con i bonifici bancari (DONAZIONI DIRETTE) per i seguenti importi:
- € 100.000,00 a con bonifico del 22 marzo 2005; Parte_1
- € 100.000,00 a con bonifico del 22 marzo 2005; Parte_3
- € 100.000,00 a con bonifico del 22 marzo 2005; CP_1
- € 100.000,00 a con bonifico del 22 marzo 2005; CP_4
- € 150.000,00 a con bonifico del 22 marzo 2005; CP_3
- € 150.000,00 a con bonifico del 22 marzo 2005. CP_5
In esso cadono anche le somme usate per accendere le cinque polizze Mylife Capitale tutte dell'11 novembre 2005 con cui AR AR ha designato i beneficiari (DONAZIONI
INDIRETTE, sic Cassazione civile, 19 febbraio 2016, n. 3263).
Si tratta dei seguenti atti di liberalità:
- € 50.000,00 a Pizzo;
Pt_3
- € 50.000,00 a;
CP_1
- € 200.000,00 a;
CP_4
- € 250.000,00 a;
CP_3
- € 250.000,00 a , destinataria anche d'altra polizza del medesimo tipo per CP_5
€ 300.000,00 a lei direttamente intestata.
Con riferimento alle polizze, giova aggiungere un richiamo al principio nomofilattico per cui la designazione dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), ancorché sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cassazione civile, sez. III, 19.02.2016, n. 3263 citata), il che significa che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cassazione civile, SS.UU., 0.04.2021, n. 11421;
- 30 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Cassazione civile, sez. IV, 15.10.2018, n. 25635; Cassazione civile, 02.12.2000, n. 15407).
Nondimeno, la designazione del beneficiario è un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua il destinatario della prestazione dell'assicuratore
(Cass. n. 4833/1978) cui si lega il principio dell'art. 1923 c.c., comma II, in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, per cui le norme sulla collazione (ed eventualmente quelle sulla riduzione che è un'ipotesi, come già detto, estranea al giudizio) sono fatte salve per i pagamenti dello stipulante (concetto diverso dalle somme percepite dal beneficiario). Nell'indicato senso è testuale la disposizione dell'art. 741 c.c. (in tema,
Cassazione civile, sez. II, 22.10.2021, n. 29583).
La Corte ha quindi chiesto al suo consulente tecnico, nella seconda occasione in cui sono stati formulati i quesiti, di conteggiare sia il denaro bonificato, sia le polizze che la de cuius ha fatto a beneficio dei sei figli: = € 0; : € 50.000,00; : Parte_1 CP_1 Parte_3
€ 50.000,00; : € 200.000,00; : € 250.000,00 e : € CP_4 CP_3 CP_5
250.000,00 + € 300.000,00 = € 550.000,00, per un totale del donatum agli eredi legittimi di €
1.100.000,00.
Ad esso importo va aggiunto quello di € 700.000,00 frutto di donazioni in denaro bonificato dal conto della de cuius ad ogni figlio per € 100.000,00 e alle sole e CP_3 CP_5
Sulla base di questi valori va dunque sciolta la comunione.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULL'ASSE EREDITARIO (RELICTUM + ) CP_10
Nella valutazione, eseguita all'attualità (applicando il principio secondo cui poiché la collazione mira ad assicurare la par condicio degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura, o per imputazione alla massa ereditaria va fatta con riferimento al valore di questi all'apertura della successione, mentre una volta che si è proceduto a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti compresi nella massa da dividere, va calcolato, ai fini dell'assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento della divisione) si prende a riferimento il quadro di riepilogo da pagina 60 in poi dell'ultima relazione dell'ing.
da cui si evincono i valori della tabella seguente. Per_2
Essa è integrata, sulla base delle indicazioni fornite dai difensori e verificate corrette al calcolo matematico, degli interessi legali sulle somme di denaro, doverosi dall'apertura della successione, in applicazione del principio nominalistico (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 14.02.2022, n. 4671; Cassazione civile, sez. II, 22.12.2020, n. 29247).
IMMOBILI IN PIENA PROPRIETÀ: € 745.178,60;
- 31 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
QUOTA PARI A ½ DEI BENI COMUNI CON UN TERZO: € 87.808,87 (€ 175.617,75 : 2)
C.C.: € 124.443,18; CP_11
BONIFICI: € 700.000,00;
INTERESSI SULLE SOMME BONIFICATE: € 201.463,00
POLIZZE: € 1.100.000,00
INTERESSI SULLE SOMME SPESE PER ACCENDERE LE POLIZZE: € 310.750,00
Totale € 3.269.643,65
Nel conteggio degli interessi si è semplicemente attualizzato il calcolo che l'ing. Per_2 ha fermato a maggio 2022 (pagina 60 e 61 della sua seconda perizia).
Il valore della quota è quindi pari a € 544.940,60.
Di questa ciascun erede ha già ricevuto tramite donazioni una parte.
Si tratta dei seguenti complessivi importi (bonifico + polizza + interessi)
€ 100.000,00 (bonifico) + € 28.250,00 (interessi) = € 128.250,00 Pt_1
Pasquale: € 100.000,00 (bonifico) + € 50.000,00 (polizza) + € 44.875,00 (interessi) = € 194.875,00
: € 100.000,00 (bonifico) + € 50.000,00 (polizza) + € 44.875,00 (interessi) = € 194.875,00 Pt_3
€ 100.000,00 (bonifico) + € 200.000,00 (polizza) + € 84.750,00 (interessi) = € 384.750,00 CP_4
: € 150.000,00 (bonifico) + € 250.000,00 (polizza) + € 113.000,00 (interessi) = € CP_3
513.000,00
€ 150.000,00 (bonifico) + 550.000,00 (polizze) + € 196.463,00 (interessi) = € CP_5
896.463,00
Va quindi calcolata la differenza tra la quota ideale e le somme ricevute da ciascun coerede:
- € 544.940,60 - € 128.250,00 = € 416.690,60; Parte_1
- € 544.940,60 - € 194.875,00 = € 350.065,60; Parte_3
- € 544.940,60 - € 194.375,00 = € 350.065,60; CP_1
- € 544.940,60 - € 384.750,00 = € 160.190,60; CP_4
- € 544.940,60 - € 513.000,00 = € 31.940,60; CP_3
- € 544.940,60 - € 896.463,00 = - 351.522,40. CP_5
È evidente come nel relitto non vi siano somme sufficienti per tutti, né più beni del medesimo genere.
Ogni erede sarebbe tenuto a riversare nella massa, ancorché solo idealmente (attraverso l'incremento delle quote dei coheredes, e a scapito della propria), parte del denaro ricevuto in donazione che ha diritto di trattenere se compreso nella quota ideale cui ambisce,
- 32 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dovendo il residuo essere oggetto di regolamentazione attraverso conguagli.
Riservatane al seguito delle operazioni la determinazione, va invece osservato che nell'ipotesi in cui il relictum non consenta altrimenti, i prelevamenti vanno operati stralciando da quest'ultimo la quota corrispondente al valore dei beni oggetto del conferimento per imputazione (e del denaro che segue la regola dell'art. 751 c.c.) e così in quanto la mancanza nell'asse ereditario di beni della stessa natura di quella che sono stati conferiti, a titolo di collazione, dagli eredi donatari non in natura, ma per imputazione, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari;
tale prelevamento a norma dell'art. 725 c.c., si forma solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura (Cassazione civile sez. II, 06.10.2016, n. 20041 che riporta nel testo richiami a Cassazione 17 ottobre 1961, n. 2184).
Dopo avere diviso allora il saldo del conto per i cinque coeredi che devono operare i prelevamenti, resta l'insufficienza di beni capienti perché possano operarsi prelevamenti in natura di valore equivalente a quello dei beni donati, se non attingendo ai conguagli. Agli eredi aventi diritto ai prelevamenti vanno assegnate in parti uguali (1/5) le somme presenti sul conto corrente. A ciascuno spetta quindi la somma di € 24.888,64.
Deve anche darsi atto che ai prelevamenti di denaro dal conto residuano i beni immobili.
Di essi le parti hanno chiesto la divisione materiale.
Ripetutamente ne è stato proposto un progetto di divisione che, sottoposto alle difese, nulla hanno osservato nel metodo che ha immediatamente evidenziato quote diseguali attribuibili secondo i diritti degli eredi non donatari che non sono tali in misura equivalente tra loro (se non e ). Pt_3 CP_1
Avendo tutte le parti chiesto la decisione e non ritenendo quindi opportuno rimettere la causa sul ruolo per eseguire altro tipo di divisione che soddisfi con i beni immobili tutti i coheredes secondo i loro analoghi diritti, perseverando così nell'indicazione di dividere il patrimonio immobiliare per quote diseguali, il Collegio recepisce il progetto indicato con il n. 4 pagina 61 e seguenti dell'ultima consulenza dell'ing. che si conferma Per_2 applicabile nonostante i diversi importi finali. Esso inoltre appare preferibile nella versione che predilige lo stato dei possessi su cui le parti che hanno ambizione ai cespiti immobiliari nulla hanno obiettato.
Ai valori per ciascuna quota indicati (secondo i calcoli ripetuti elaborati dall'ultima relazione peritale al netto però delle somme giacenti sul conto corrente) vanno aggiunti i
- 33 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda corrispettivi dei diritti di comunione sui cespiti in IA. Essi – valutati per la metà che si
è appartenuta alla de cuius in € 87.808,87 – competono 1/4 cadauno sulle prime quattro quote che per questo si accrescono per il valore singolare di € 17.561,77.
Si aggiunge anche che le modifiche al progetto richieste dalla difesa di negli Parte_3
scritti difensivi finali con la sostituzione di un appartamento tra la III e la IV quota non appaiono praticabili in quanto coinvolgenti altro coerede del quale non consta assenso e per il fatto che il C.T.U. è pervenuto alle sue determinazioni considerato lo stato dei possessi che è criterio valido.
Inoltre nelle quote non sono, a differenza di quanto stabilito dal C.T.U., contenute le somme giacenti sul conto in quanto oggetto di prelevamento.
QUOTA N. 1
Piazzale B : € 38.940,00
Piazzale B1 : € 2.778,60
Locale p.t. sub 5 : € 94.588,66
Area antistante sub 5 : € 1.760,00
Locale p.t. sub 6 : € 92.940,77
Area antistante sub 6 : € 1.760,00
TOTALE BENI IMMOBILI € 232.768,03
+ 1/8 dei beni comuni con per € 21.952,22 Persona_4
DUNQUE COMPLESSIVAMENTE € 254.720,25
QUOTA N. 2
Appartamento piano primo sub. 7 : € 108.576,72
Appartamento piano primo sub. 8 : € 110.763,95
Piazzale A (1/3) : € 15.070,23
TOTALE BENI IMMOBILI € 234.410,90
+ 1/8 dei beni comuni con per € 21.952,22 Persona_4
DUNQUE COMPLESSIVAMENTE € 256.363,12
QUOTA N. 3
Appartamento piano secondo sub. 10 : € 107.100,56
Appartamento piano secondo sub. 9 : € 113.350,24
Piazzale A (1/3) : € 15.070,00
TOTALE € 235.520,80
- 34 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
+ 1/8 dei beni comuni con per € 21.952,22 Persona_4
DUNQUE COMPLESSIVAMENTE € 257.473,02
QUOTA N. 4
Piazzale A (1/3) : € 15.070,00
Lastrico Solare : € 20.649,75
Vano lastrico solare : € 3.142,77
Vano interrato : € 3.616,59
TOTALE € 42.479,11
+ 1/8 dei beni comuni con per € 21.952,22 Persona_4
DUNQUE COMPLESSIVAMENTE € 64.431,33
Non è utile la formazione ulteriori quote perché le ragioni dell'ulteriore condividente si tacitano con il prelevamento dal conto e con i conguagli (fino alla concorrenza di €
31.940,60).
ASSEGNAZIONI
- a (€ 416.690,60) è assegnata la quota n. 1 € 254.720,25) Parte_1 Pt_7
- a (€ 350.065,60) è assegnata la quota n. 2 € 256.363,12) CP_1 Pt_7
- a (€ 350.065,60) è assegnata la quota n. 3 € 257.473,02) Parte_3 Pt_7
- a (€ 160.190,60) è assegnata la quota n. 4 (VALORE € 64.431,33) CP_4
La quota di è composta dai prelevamenti dal conto. CP_3
Tutti prefati coeredi sono creditori dei conguagli.
è obbligata ai conguagli per la somma da lei ricevuta in eccedenza rispetto CP_5
alla sua quota, ossia € 351.522,40. Ciascun coerede creditore dovrà a lei rivolgersi per escutere quanto dovuto fino alla concorrenza della somma cui ha diritto. La misura (che complessivamente corrisponde a quella per cui la germana è risultata donataria oltre la quota ereditaria) è pari alla differenza della somma di prelevamenti e corrispettivo dei beni assegnati a ciascuno al netto di quanto già ricevuto per donazione e la medesima quota.
Si tratta dei seguenti importi: in favore di € 137.081,70; in favore di Parte_1 CP_1
€ 68.813,84; in favore di € 67.703,24; in favore di € 70.870,63 e
[...] Parte_3 CP_4
in favore di € 7.051,96. CP_3
Quanto agli interessi sugli importi dovuti a titolo di conguagli, va precisato che le somme risultano liquidate in valori monetari attuali, considerata la prossimità della data di redazione dell'ultima consulenza tecnica d'ufficio rispetto a quella della presente pronuncia
- 35 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda e che hanno natura di debito di valore che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione del bene al condividente;
da tale momento, quindi, sulle somme relative sono dovuti gli interessi corrispettivi (Cassazione civile, sez. I, n. 9845 del 15.06.2012; idem 9659/2000; 2483/2004; 12818/2004).
CONCLUSIONI
La domanda di divisione va dunque accolta nei termini espressi.
Le spese del corposo giudizio relative alle operazioni ereditarie vanno poste a carico della massa, id est dei fratelli tutti concorrenti per quote uguali, mentre quelle per la parte di domanda definita in rito meritano d'essere compensate.
In questo senso depone, insieme alla qualità della questione, la decisione sulla divisione ereditaria del genitore sulla pregiudiziale in maniera conforme alle Persona_1 conclusioni delle convenute in primo grado.
Per il resto, depone nel senso prescelto l'esito complessivo dello scioglimento della comunione.
Si ribadisce, riguardo al secondo profilo, il principio in base al quale il giudizio di divisione
è svolto nell'interesse comune per cui gli oneri per affrontarlo vanno d'ordinario posti a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote (in tal senso dovendo intendersi l'espressione “a carico della massa”, come ha chiarito più recentemente la Corte regolatrice con l'ordinanza della VI sezione n. 3239 del 9 febbraio 2018).
Nella fattispecie, tutte le attività rivolte alla concreta assificazione e determinazione delle quote sono state svolte nel comune interesse delle parti. Nonostante la lunghezza del giudizio, non si sono registrate condotte anomale, né pretese inutili o eccessive, né resistenze alla divisione che possano recare deroga al principio (in tal senso, Cassazione civile, sez. II,
08.10.2013, n. 22903; Cassazione civile, sez. II, 12.02.2006, n. 3083; Cassazione civile, sez. II,
15.05.2002, n. 7059; Cassazione civile, sez. II, 22.11.1999 n. 12949).
Anche i costi delle consulenze vanno lasciate gravare su tutte le parti in misura uguale per ognuno essendo tutte operazioni utili alla divisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando tra le parti indicate, così provvede:
⎯ accoglie la domanda di scioglimento della comunione ereditaria in morte di AR
AR e dispone la divisione del compendio comune;
- 36 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
⎯ dispone che , , , e Parte_1 Parte_3 CP_1 CP_4 CP_3 prelevino ciascuno dal conto corrente la somma di € 24.888,64;
⎯ forma le seguenti quote secondo le indicazioni del C.T.U.: quota n. 1: piazzale B;
piazzale B1; locale deposito sito in VI alla via Prisco Di
Prisco n. 50, piano terra, riportato nel NCEU del Comune di VI (NA) al foglio 9, particella 1335, subalterno n. 5, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 97, rendita catastale € 450,87; area antistante sub 5; locale deposito sito in VI alla via Prisco
Di Prisco n. 50, piano terra, riportato nel NCEU del Comune di VI (NA) al foglio n. 9, particella 1335, subalterno n. 6, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 93, rendita catastale € 432,27; area antistante sub 6 + 1/8 dei beni di cui è titolare Persona_4
della quota di ½; quota n. 2: appartamento sito in VI alla via Prisco Di Prisco n. 50, piano primo, interno n. 1 riportato nel NCEU del Comune di VI (NA) al foglio 9, particella
1335, subalterno n. 7, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 6,0, rendita catastale €
464,81; appartamento sito in VI alla via Prisco Di Prisco n. 50, piano primo, interno n. 2, riportato nel NCEU del Comune di VI (NA) al foglio 9, particella
1335, subalterno n. 8, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 5,0, rendita catastale €
387,34; piazzale A (1/3) + 1/8 dei beni di cui è titolare della quota di Persona_4
½; quota n. 3: appartamento sito in VI alla via Prisco Di Prisco n. 50, piano secondo, interno n. 4, riportato nel NCEU del Comune di VI (NA) al foglio 9, particella
1335, subalterno n. 10, categoria A/2, classe 4, Consistenza vani 5,0, rendita catastale €
387,34; appartamento sito in VI alla via Prisco Di Prisco n. 50, piano secondo, interno n. 3, riportato nel NCEU del Comune di VI (NA) al foglio 9, particella
1335, subalterno n. 9, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 6,0, rendita catastale €
464,81 + 1/8 dei beni di cui è titolare della quota di ½; Persona_4
quota n. 4: piazzale A (1/3), lastrico solare, vano lastrico solare, vano interrato + 1/8 dei beni di cui è titolare della quota di ½; Persona_4
⎯ assegna a la quota n. 1; Parte_1
⎯ assegna a la quota n. 2; CP_1
⎯ assegna a la quota n. 3; Parte_3
⎯ assegna a la quota n. 4; CP_4
- 37 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
⎯ dà atto che la quota di è costituita dalle somme prelevate dal conto;
CP_3
⎯ condanna ai conguagli in favore di per € 137.081,70; in CP_5 Parte_1
favore di per € 68.813,84; in favore di per € 67.703,24; in CP_1 Parte_3
favore di per € 70.870,63 e in favore di per € 7.051,96, oltre CP_4 CP_3
interessi legali dalla presente decisione al saldo;
⎯ compensa tra le parti le spese giudizio;
⎯ pone le spese di consulenza definitivamente a carico delle parti in misura tra loro uguale
Così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa AR Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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