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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2024, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2486/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 2486/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, difeso ed assistito dall'Avv. Fabrizio Lavatelli del Foro di Novara
[...]
RICORRENTE CONTRO nata a [...], C.F.: , difesa ed assistita dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Chiara Cimino del Foro di Novara RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, IN VIA PRINCIPALE a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1978 n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Brno (Repubblica Ceca) il 19/06/2004 tra e e Parte_1 Controparte_2 trascritto presso l'Ufficio di Stato Ci-vile del Comune di Novara nell'anno 2004 al n. 85 parte II serie C ordinando all'Ufficiale dello stato civile di detto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
Per_ b) considerata la maggiore età di , confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori;
Per_2
Pag. 1 c) disporre che entrambi i figli vengano collocati presso il padre anche ai fini della residenza in Novara Via Conti di Biandrate n. 2; d) considerata l'età dei figli disporre che la madre possa vedere e tenere con sé gli stessi tutte le volte che lo vorrà e sarà Per_ possibile nel rispetto delle esigenze primarie di salute, scolastiche, sportive etc. di e Per quanto concerne Per_2 le modalità di frequentazione dei genitori con in caso dell'insorgenza di dissidi fra questi ultimi, le modalità Per_2 andranno disciplinate secondo quanto previsto nel progetto genitoriale proposto, parte integrante del piano genitoriale (doc. 9) allegato al presente atto, lo stesso piano regolamenterà pure le vacanze estive, le altre vacanze e i ponti;
e) disporre che il mantenimento ordinario dei figli venga posto a carico interamente del padre, mentre le spese straordinarie afferenti ai figli, così come indicate dal Protocollo in essere tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, vengano divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
f) confermare, come previsto dall'accordo di separazione, che la Sig.ra mantenga l'usufrutto dell'immobile CP_2 sito a Novara in Via Monte Grappa n. 19/A, ove attualmente risiede, sino al 14/06/2040; g) dichiarare non dovuto alcun mantenimento reciproco a favore dei coniugi essendosi gli stessi dichiarati in sede di separazione autosufficienti, nel contempo rinunziando alle reciproche obbligazioni alimentari, in considerazione del fatto che non è mutata la loro condizione economica;
h) disporre che i genitori si diano reciproco ed anticipato assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del Per_ figlio minore e di quanto eventualmente possa occorrere per o loro stessi. Per_2
IN SUBORDINE Per_ qualora il Tribunale ritenesse di confermare il collocamento anche ai fini della residenza di e presso la Per_2 madre in Novara Via Monte Grappa n. 19/A:
1) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1978 n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Brno (Repubblica Ceca) il 19/06/2004 tra e e Parte_1 Controparte_2 trascritto presso l'Ufficio di Stato Ci-vile del Comune di Novara nell'anno 2004 al n. 85 parte II serie C ordinando all'Ufficiale dello stato civile di detto Comune di procedere all'annotazione della sen-tenza;
2) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori;
3) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, anche in ragione della loro età, tutte le volte che lo vorrà e Per_ sarà possibile nel rispetto delle esigenze primarie di sa-lute, scolastiche, sportive ed etc. di e Per quanto Per_2 concerne le modalità di frequentazione dei genitori con in caso dell'insorgenza di dissidi fra questi ultimi, le Per_2 modalità andranno disciplinate secondo quanto previsto ai punti 2 e 3 del progetto genitoriale proposto, parte integrante del piano genitoriale (doc. 9) allegato al presente atto, lo stesso piano regolamenterà pure le vacanze estive, le altre vacanze e i ponti;
Per_
4) confermare l'importo complessivo di € 800,00 (€ 400,00 per ed € 400,00 per ) quale concorso al Per_2 Per_ mantenimento dei figli, disponendo che l'importo di € 400,00 destinato a venga versato direttamente alla figlia su conto corrente bancario alla stessa intestato;
5) disporre che le spese straordinarie afferenti ai figli, come indicate dal Protocollo in essere tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, vengano divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, considerato l'apporto morale e materiale del padre di cui si dà conto in narrativa;
6) dichiarare non dovuto alcun mantenimento reciproco a favore dei coniugi essendosi gli stessi dichiarati in sede di separazione autosufficienti, nel contempo rinunziando alle reciproche obbligazioni alimentari, in considerazione del fatto che non è mutata la loro condizione;
7) disporre che i genitori si diano reciproco ed anticipato assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del Per_ figlio minore e di quanto eventualmente possa occorrere per o loro stessi. Per_2
- Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Pag. 2 Il ricorrente, qualora insorgessero contestazioni su quanto riferito in narrativa, chiede sin d'ora di essere ammesso a provare per testi le circostanze di cui ai seguenti capitoli: Per_
1) Vero che nel periodo ricompreso fra il mese di marzo 2020 e il mese di aprile 2022 e hanno Per_2 trascorso tutti i sabati e le domeniche con il padre;
2) Vero che, compresi il sabato e la domenica, fino al novembre 2022 nell'arco della settimana i figli hanno trascorso mediamente 3/4 giorni con pernottamento presso il padre;
3) Vero che fino al momento in cui è stato necessario in ragione dell'età, i nonni paterni hanno tenuto presso di loro Per_
e nei periodi non impegnati dalla scuola, dallo sport o da attività extrascolastiche;
Per_2
4) Vero che il pranzo di mezzogiorno dei figli, quando non consumato a scuola o a casa in autonomia, viene consumato dagli stessi con i nonni paterni. Si indicano a testi sui sovra estesi capitoli di prova i Sigg.ri e entrambi residenti Testimone_1 Testimone_2 in Novara alla Via Lagrange n. 23.
- Con riserva di eventuali ulteriori articolazioni probatorie sia in prova diretta sia in pro-va contraria, presa visione delle avverse difese.
Per il resistente: Voglia Codesto Ecc.mo Giudice, contrariis reiectis:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto dai signori e in Controparte_1 Parte_1
Brno il 19 giugno 2004 e trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di Novara al n. 85, parte II, serie C, dell'anno 2004, ordinando all'Ufficiale di detto Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di Legge;
- Dichiarare che la sig.ra perde il cognome CP_1 Parte_1
- Disporre, confermando quanto stabilito nell'accordo di separazione consensuale, l'affidamento congiunto dei figli (minorenne) e (maggiorenne non economicamente autosufficiente); Persona_3 Persona_4
- Confermare, come stabilito nell'accordo di separazione consensuale, che i figli (minorenne) e Persona_3
(maggiorenne non economicamente autosufficiente), continueranno a risiedere, con la madre, Persona_4 nell'abitazione di Novara, Monte Grappa n. 19/A, che incontreranno il padre ogni qual volta lo desidereranno, in affidamento congiunto di padre e madre;
- Disporre, come da piano e progetto genitoriale allegati alla presente comparsa sub doc. 13, che il sig. Parte_1 trascorra con il figlio dalla sera del mercoledì sino al lunedì mattina (quando durante l'anno scolastico lo Per_2 Per_ accompagnerà a scuola), ogni due settimane, con pernottamento compreso, possibilmente anche con la sorella , qualora quanto dianzi indicato sia condiviso anche dalla stessa, ormai maggiorenne, con individuazione di quali settimane concordata sulla base delle incombenze di ciascuno, ma di norma la prima e la terza di ciascun mese.
- Disporre, come da piano e progetto genitoriale allegati alla presente comparsa sub doc. 13, che le vacanze estive vengano trascorse con i genitori secondo un piano che verrà concordato entro il 31 maggio di ogni anno, che preveda che trascorra il mese di agosto di ciascun anno con la mamma, e i rimanenti mesi estivi con la seguente Per_2 modalità: due settimane di giugno e due settimane di luglio con il padre, le restanti con la madre.
- Disporre, come da piano e progetto genitoriale allegati alla presente comparsa sub doc. 13, che le altre vacanze, i ponti e le festività seguano l'alternanza con i genitori, fatto salvo ogni miglior accordo tra i genitori nell'interesse di
Per_2
- Disporre che il sig. versi mensilmente alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento indiretto dei figli minorenne, nonché di maggiorenne Persona_3 Persona_4 economicamente non indipendente, conviventi con la madre, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, l'importo omnicomprensivo di € 800,00, indicizzabile annualmente, direttamente sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra CP_1
Pag. 3 - Disporre che il sig. versi mensilmente alla sig.ra Euro 500,00, indicizzabili annualmente, o Parte_1 CP_1 diversa somma stabilita da Codesto ecc.mo Giudice, a titolo di mantenimento diretto in ragione delle mutate condizioni economiche;
- Confermare, come stabilito nell'accordo di separazione consensuale, che il sig. continuerà a contribuire in Parte_1 misura del 100% alle spese di carattere straordinario occorrenti per i figli precedentemente concordate e documentate a fronte della presentazione da parte della sig.ra delle relative ricevute;
CP_1
- Confermare, come stabilito nell'accordo di separazione consensuale, che la sig.ra mantenga l'usufrutto CP_1 Per_ dell'unità immobiliare sita in Novara, Via Monte Grappa n. 19/A, ove risiede insieme ai figli e , Per_2 sino al 14.6.2040;
- Dichiarare che i coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio;
- Dare atto del fatto che i coniugi, salvo quanto stabilito ai punti che precedono, hanno risolto ogni rapporto di carattere economico patrimoniale e non hanno null'altro a pretendere reciprocamente;
Con vittoria di spesi e onorari del giudizio.
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 7.12.2023, chiedeva lo scioglimento Parte_1 del matrimonio civile contratto con in Repubblica Ceca in data 19.6.2004, Controparte_1 con atto trascritto nell'anno 2004 al n. 85 Parte II Serie C presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Novara. Per_ Dalla relazione nascevano i figli in data 7 ottobre 2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e il 14 giugno 2010 Per_2
A causa delle incompatibilità caratteriali, i coniugi sottoscrivevano accordo di negoziazione assistita per la separazione (cfr. doc. 4 allegato al ricorso). In merito alla prole, il ricorrente rappresentava che i figli trascorrevano molto più tempo con lui e, dunque, chiedeva l'affidamento condiviso di entrambi e la collocazione prevalente presso di lui. Chiedeva, altresì, la suddivisione delle spese straordinarie al 50% e di provvedere al mantenimento diretto dei due figli;
in subordine, chiedeva la conferma del mantenimento come previsto negli accordi di negoziazione assistita. Rappresentava che i figli vivevano unitamente alla madre, in un immobile di proprietà degli stessi e le cui spese del mutuo gravano interamente sul ricorrente. L'usufrutto, invece, era in favore della madre, a seguito degli accordi di separazione. Circa la propria situazione patrimoniale rappresentava di essere medico presso l'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, con retribuzione media mensile di € 3.500,00. Rappresentava di sostenere le seguenti spese: € 800,00 quale contributo al mantenimento ordinario Per_ di e oltre ad € 500,00 mensili circa per le spese straordinarie ed € 700,00 per il mutuo. Per_2
*
Pag. 4 Si costituiva tempestivamente parte resistente, che contestava che i figli trascorressero la maggior parte del tempo con il padre e si opponeva alla modifica della collocazione del figlio minorenne della coppia, chiedendo la conferma delle condizioni previste nella separazione. In merito alla propria condizione economica, la resistente rappresentava di essere istruttrice di yoga e pilates, ma che a seguito di neoplasia mammaria alla mammella sinistra e dei necessari interventi chirurgici negli anni 2020 e 2022, l'attività lavorativa si era contratta ed i redditi si erano ridotti a circa 7.000,00 € annui. Inoltre, la resistente rappresentava di godere esclusivamente dell'usufrutto generale sino al Per_ 14.6.2040 dell'abitazione la cui nuda proprietà è dei figli e al 50%, di essere Per_2 proprietaria di un veicolo e di avere importi investiti in Repubblica Cieca, derivanti dall'eredità del padre, dell'importo di € 40.000,00. Chiedeva, quindi, il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore dell'importo di € 200,00.
* In data 14.3.2024, su richiesta delle parti veniva emessa sentenza parziale in punto di status. All'udienza del 9.5.2024 veniva sentito dal Giudice il figlio minorenne della coppia, il quale Per_2 dichiarava di vivere con la madre e la sorella. Riferiva di aver un buon rapporto, sia con la resistente, che con la propria sorella. Circa il rapporto con il padre riferiva di vedere lo egolarmente e di trovarsi bene Parte_1 anche con lui: “Con papà vado d'accordo, come con mia mamma, facciamo delle cose insieme, anche con lui il rapporto è sereno”. In merito all'attuale organizzazione del collocamento e delle visite, il minore dichiarava di trovarsi bene così e di non volersi trasferire presso il padre: “A me così piace, mi trovo bene, la scuola è più vicina alla mamma quindi sono più comodo a mangiare da lei, mi trovo bene così, anche il sarà lì vicino. Tanto Per_5 se la mamma non c'è qualche volta posso sempre andare dal papà, per me questa organizzazione va bene”. Sulla scorta di quanto sopra e all'udienza di discussione orale della causa, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di collocamento presso di sé del figlio minore Per_2
*
2. Sul compendio probatorio
In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Sotto questo profilo, si condividono le determinazioni del G.I., che con ordinanza del 9.5.2024, ha respinto la richiesta di assunzione di prove orali di parte ricorrente. Ed invero, le prove orali articolate da parte ricorrente si mostrano superflue alla luce dell'audizione del figlio minore della coppia e della rinuncia alla domanda del ricorrente del collocamento della prole presso di sé.
3. L'affido del figlio minorenne Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità
Pag. 5 dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, il Collegio non ravvede ragioni per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, non essendo emersa alcuna criticità nel rapporto di con i genitori. Deve, quindi, essere disposto l'affido condiviso del minore ad Per_2 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente -anche a fini anagrafici- presso l'abitazione materna. Ed invero, sul punto, giova evidenziare che il ricorrente ha rinunciato alla domanda di collocazione presso di sé del minore, il quale, in sede di audizione, ha dichiarato di non voler cambiare il suo attuale collocamento. Il padre potrà tenere liberamente il minore, secondo gli accordi intercorsi con la madre. In mancanza di diverso accordo, si deve prevedere che, secondo quanto affermato dal minore, il minore trascorra le giornate di martedì e giovedì con il padre, con pernotto, oltre a weekend alternati, dal venerdì al lunedì. Devono, confermarsi, nel resto gli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita per quanto concerne le festività e le ferie. Non è possibile accogliere, sul punto, quanto richiesto da parte resistente nel proprio piano genitoriale, non apparendo corrispondente agli interessi del minore, che ha chiesto di mantenere l'attuale assetto di visita. Nulla deve essere disposto, invece, con riferimento alla figlia maggiorenne della coppia.
4. Il mantenimento dei figli Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento dei figli della coppia. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Non vi sono ragioni per modificare l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
il padre dovrà, dunque, versare l'importo di € 400,00 per ciascun figlio e così per € 800,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT.
Pag. 6 La domanda di versamento diretto del mantenimento in favore della figlia maggiorenne, avanzata da parte ricorrente è inammissibile;
ed invero, la Corte di Cassazione, con orientamento condiviso dal Collegio ha evidenziato che: “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cass. n. 34100/21). Deve, altresì, confermarsi che il padre contribuisca al 100% delle spese straordinarie sostenute per i figli, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino. Ed invero, a fronte della pacifica ed incontestata disparità patrimoniale tra i coniugi, deve osservarsi che per l'accordo delle parti il padre è percettore dell'Assegno Unico per il figlio (punto n. 16).
5. L'assegno divorzile Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. Pare, peraltro, necessario osservare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione
Pag. 7 assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta,
o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (sul punto, vedi in particolare, Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019). Ciò premesso, risulta, dunque, necessario valutare se parte resistente goda di adeguati redditi propri o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. In particolare, risulta svolgere attività lavorativa, con redditi tuttavia Controparte_1 estremamente ridotti. Dalla documentazione prodotta da parte resistente, e non contestata dal ricorrente, emerge che la a subito tra il 2020 ed il 2022 interventi chirurgici gravi Pt_2 problemi di salute. Dalla documentazione reddituale emerge un reddito di € 10.351,00 per l'anno 2020, di € 4.000,00 per l'anno 2021 e di € 7.680,00 per l'anno 2021. La resistente ha dichiarato di avere investimenti in Repubblica Cieca per circa 40.000,00 €; l'esame dei conti-corrente attesta, poi, una giacenza media di circa 70.000,00 €. Parte ricorrente ha redditi dichiarati lordi di € 90.865,00 per l'anno 2020, € 94.540 per l'anno 2021 ed € 97.065,00 per l'anno 2022, con una imposta di poco superiore ad € 30.000. L'esame degli estratti conto non fa emergere ulteriori entrate economiche o anomalie. Il Tribunale ritiene di poter affermare la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire assegno divorzile. In primo luogo, non è contestato quanto dichiarato dalla ricorrente in ordine al sacrificio dalla stessa prestato sotto il profilo lavorativo per la gestione della vita familiare. Va, poi, considerata la durata del matrimonio di circa sedici anni e l'attuale difficoltà, a causa di problemi di salute, per la resistente, di far fronte autonomamente ed integralmente alle proprie esigenze di vita. Viste le rispettive capacità economiche e reddituali delle parti, e anche i risparmi accumulati da parte resistente, il Collegio ritiene equo disporre un contributo al mantenimento a titolo di assegno di divorzio limitato alla misura di € 200,00 mensili.
6. Spese di lite Le spese di lite devono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla necessaria pronuncia sullo status e alla parziale soccombenza reciproca;
in particolare, il ricorrente è soccombente circa la domanda di assegno divorzile, mentre la ricorrente è soccombente per quanto concerne la regolamentazione delle visite del padre con il minore.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. affida il minore in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocazione prevalente presso la madre, anche a fini anagrafici;
Pag. 8
2. dispone che possa vedere liberamente il figlio minorenne e Parte_1 Parte_1 comunque secondo il seguente calendario: infrasettimanalmente il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo, con pernotto;
a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina;
nel resto devono essere confermati gli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita;
3. obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento Parte_1 per entrambi i figli, l'importo mensile di 800,00 euro (pari ad € 400,00 per ciascuno), da versare entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
4. pone a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 100% Parte_1 delle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
5. obbliga a corrispondere a in via anticipata Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile (che sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI);
6. prende atto dell'accordo delle parti in ordine all'usufrutto da parte della ricorrente sull'immobile sito a Novara in Via Monte Grappa n. 19/A, ove attualmente risiede, sino al 14/06/2040.
7. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 5.12.2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 2486/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, difeso ed assistito dall'Avv. Fabrizio Lavatelli del Foro di Novara
[...]
RICORRENTE CONTRO nata a [...], C.F.: , difesa ed assistita dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Chiara Cimino del Foro di Novara RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, IN VIA PRINCIPALE a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1978 n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Brno (Repubblica Ceca) il 19/06/2004 tra e e Parte_1 Controparte_2 trascritto presso l'Ufficio di Stato Ci-vile del Comune di Novara nell'anno 2004 al n. 85 parte II serie C ordinando all'Ufficiale dello stato civile di detto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
Per_ b) considerata la maggiore età di , confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori;
Per_2
Pag. 1 c) disporre che entrambi i figli vengano collocati presso il padre anche ai fini della residenza in Novara Via Conti di Biandrate n. 2; d) considerata l'età dei figli disporre che la madre possa vedere e tenere con sé gli stessi tutte le volte che lo vorrà e sarà Per_ possibile nel rispetto delle esigenze primarie di salute, scolastiche, sportive etc. di e Per quanto concerne Per_2 le modalità di frequentazione dei genitori con in caso dell'insorgenza di dissidi fra questi ultimi, le modalità Per_2 andranno disciplinate secondo quanto previsto nel progetto genitoriale proposto, parte integrante del piano genitoriale (doc. 9) allegato al presente atto, lo stesso piano regolamenterà pure le vacanze estive, le altre vacanze e i ponti;
e) disporre che il mantenimento ordinario dei figli venga posto a carico interamente del padre, mentre le spese straordinarie afferenti ai figli, così come indicate dal Protocollo in essere tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, vengano divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
f) confermare, come previsto dall'accordo di separazione, che la Sig.ra mantenga l'usufrutto dell'immobile CP_2 sito a Novara in Via Monte Grappa n. 19/A, ove attualmente risiede, sino al 14/06/2040; g) dichiarare non dovuto alcun mantenimento reciproco a favore dei coniugi essendosi gli stessi dichiarati in sede di separazione autosufficienti, nel contempo rinunziando alle reciproche obbligazioni alimentari, in considerazione del fatto che non è mutata la loro condizione economica;
h) disporre che i genitori si diano reciproco ed anticipato assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del Per_ figlio minore e di quanto eventualmente possa occorrere per o loro stessi. Per_2
IN SUBORDINE Per_ qualora il Tribunale ritenesse di confermare il collocamento anche ai fini della residenza di e presso la Per_2 madre in Novara Via Monte Grappa n. 19/A:
1) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1978 n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Brno (Repubblica Ceca) il 19/06/2004 tra e e Parte_1 Controparte_2 trascritto presso l'Ufficio di Stato Ci-vile del Comune di Novara nell'anno 2004 al n. 85 parte II serie C ordinando all'Ufficiale dello stato civile di detto Comune di procedere all'annotazione della sen-tenza;
2) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori;
3) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, anche in ragione della loro età, tutte le volte che lo vorrà e Per_ sarà possibile nel rispetto delle esigenze primarie di sa-lute, scolastiche, sportive ed etc. di e Per quanto Per_2 concerne le modalità di frequentazione dei genitori con in caso dell'insorgenza di dissidi fra questi ultimi, le Per_2 modalità andranno disciplinate secondo quanto previsto ai punti 2 e 3 del progetto genitoriale proposto, parte integrante del piano genitoriale (doc. 9) allegato al presente atto, lo stesso piano regolamenterà pure le vacanze estive, le altre vacanze e i ponti;
Per_
4) confermare l'importo complessivo di € 800,00 (€ 400,00 per ed € 400,00 per ) quale concorso al Per_2 Per_ mantenimento dei figli, disponendo che l'importo di € 400,00 destinato a venga versato direttamente alla figlia su conto corrente bancario alla stessa intestato;
5) disporre che le spese straordinarie afferenti ai figli, come indicate dal Protocollo in essere tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, vengano divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, considerato l'apporto morale e materiale del padre di cui si dà conto in narrativa;
6) dichiarare non dovuto alcun mantenimento reciproco a favore dei coniugi essendosi gli stessi dichiarati in sede di separazione autosufficienti, nel contempo rinunziando alle reciproche obbligazioni alimentari, in considerazione del fatto che non è mutata la loro condizione;
7) disporre che i genitori si diano reciproco ed anticipato assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del Per_ figlio minore e di quanto eventualmente possa occorrere per o loro stessi. Per_2
- Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Pag. 2 Il ricorrente, qualora insorgessero contestazioni su quanto riferito in narrativa, chiede sin d'ora di essere ammesso a provare per testi le circostanze di cui ai seguenti capitoli: Per_
1) Vero che nel periodo ricompreso fra il mese di marzo 2020 e il mese di aprile 2022 e hanno Per_2 trascorso tutti i sabati e le domeniche con il padre;
2) Vero che, compresi il sabato e la domenica, fino al novembre 2022 nell'arco della settimana i figli hanno trascorso mediamente 3/4 giorni con pernottamento presso il padre;
3) Vero che fino al momento in cui è stato necessario in ragione dell'età, i nonni paterni hanno tenuto presso di loro Per_
e nei periodi non impegnati dalla scuola, dallo sport o da attività extrascolastiche;
Per_2
4) Vero che il pranzo di mezzogiorno dei figli, quando non consumato a scuola o a casa in autonomia, viene consumato dagli stessi con i nonni paterni. Si indicano a testi sui sovra estesi capitoli di prova i Sigg.ri e entrambi residenti Testimone_1 Testimone_2 in Novara alla Via Lagrange n. 23.
- Con riserva di eventuali ulteriori articolazioni probatorie sia in prova diretta sia in pro-va contraria, presa visione delle avverse difese.
Per il resistente: Voglia Codesto Ecc.mo Giudice, contrariis reiectis:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto dai signori e in Controparte_1 Parte_1
Brno il 19 giugno 2004 e trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di Novara al n. 85, parte II, serie C, dell'anno 2004, ordinando all'Ufficiale di detto Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di Legge;
- Dichiarare che la sig.ra perde il cognome CP_1 Parte_1
- Disporre, confermando quanto stabilito nell'accordo di separazione consensuale, l'affidamento congiunto dei figli (minorenne) e (maggiorenne non economicamente autosufficiente); Persona_3 Persona_4
- Confermare, come stabilito nell'accordo di separazione consensuale, che i figli (minorenne) e Persona_3
(maggiorenne non economicamente autosufficiente), continueranno a risiedere, con la madre, Persona_4 nell'abitazione di Novara, Monte Grappa n. 19/A, che incontreranno il padre ogni qual volta lo desidereranno, in affidamento congiunto di padre e madre;
- Disporre, come da piano e progetto genitoriale allegati alla presente comparsa sub doc. 13, che il sig. Parte_1 trascorra con il figlio dalla sera del mercoledì sino al lunedì mattina (quando durante l'anno scolastico lo Per_2 Per_ accompagnerà a scuola), ogni due settimane, con pernottamento compreso, possibilmente anche con la sorella , qualora quanto dianzi indicato sia condiviso anche dalla stessa, ormai maggiorenne, con individuazione di quali settimane concordata sulla base delle incombenze di ciascuno, ma di norma la prima e la terza di ciascun mese.
- Disporre, come da piano e progetto genitoriale allegati alla presente comparsa sub doc. 13, che le vacanze estive vengano trascorse con i genitori secondo un piano che verrà concordato entro il 31 maggio di ogni anno, che preveda che trascorra il mese di agosto di ciascun anno con la mamma, e i rimanenti mesi estivi con la seguente Per_2 modalità: due settimane di giugno e due settimane di luglio con il padre, le restanti con la madre.
- Disporre, come da piano e progetto genitoriale allegati alla presente comparsa sub doc. 13, che le altre vacanze, i ponti e le festività seguano l'alternanza con i genitori, fatto salvo ogni miglior accordo tra i genitori nell'interesse di
Per_2
- Disporre che il sig. versi mensilmente alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento indiretto dei figli minorenne, nonché di maggiorenne Persona_3 Persona_4 economicamente non indipendente, conviventi con la madre, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, l'importo omnicomprensivo di € 800,00, indicizzabile annualmente, direttamente sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra CP_1
Pag. 3 - Disporre che il sig. versi mensilmente alla sig.ra Euro 500,00, indicizzabili annualmente, o Parte_1 CP_1 diversa somma stabilita da Codesto ecc.mo Giudice, a titolo di mantenimento diretto in ragione delle mutate condizioni economiche;
- Confermare, come stabilito nell'accordo di separazione consensuale, che il sig. continuerà a contribuire in Parte_1 misura del 100% alle spese di carattere straordinario occorrenti per i figli precedentemente concordate e documentate a fronte della presentazione da parte della sig.ra delle relative ricevute;
CP_1
- Confermare, come stabilito nell'accordo di separazione consensuale, che la sig.ra mantenga l'usufrutto CP_1 Per_ dell'unità immobiliare sita in Novara, Via Monte Grappa n. 19/A, ove risiede insieme ai figli e , Per_2 sino al 14.6.2040;
- Dichiarare che i coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio;
- Dare atto del fatto che i coniugi, salvo quanto stabilito ai punti che precedono, hanno risolto ogni rapporto di carattere economico patrimoniale e non hanno null'altro a pretendere reciprocamente;
Con vittoria di spesi e onorari del giudizio.
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 7.12.2023, chiedeva lo scioglimento Parte_1 del matrimonio civile contratto con in Repubblica Ceca in data 19.6.2004, Controparte_1 con atto trascritto nell'anno 2004 al n. 85 Parte II Serie C presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Novara. Per_ Dalla relazione nascevano i figli in data 7 ottobre 2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e il 14 giugno 2010 Per_2
A causa delle incompatibilità caratteriali, i coniugi sottoscrivevano accordo di negoziazione assistita per la separazione (cfr. doc. 4 allegato al ricorso). In merito alla prole, il ricorrente rappresentava che i figli trascorrevano molto più tempo con lui e, dunque, chiedeva l'affidamento condiviso di entrambi e la collocazione prevalente presso di lui. Chiedeva, altresì, la suddivisione delle spese straordinarie al 50% e di provvedere al mantenimento diretto dei due figli;
in subordine, chiedeva la conferma del mantenimento come previsto negli accordi di negoziazione assistita. Rappresentava che i figli vivevano unitamente alla madre, in un immobile di proprietà degli stessi e le cui spese del mutuo gravano interamente sul ricorrente. L'usufrutto, invece, era in favore della madre, a seguito degli accordi di separazione. Circa la propria situazione patrimoniale rappresentava di essere medico presso l'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, con retribuzione media mensile di € 3.500,00. Rappresentava di sostenere le seguenti spese: € 800,00 quale contributo al mantenimento ordinario Per_ di e oltre ad € 500,00 mensili circa per le spese straordinarie ed € 700,00 per il mutuo. Per_2
*
Pag. 4 Si costituiva tempestivamente parte resistente, che contestava che i figli trascorressero la maggior parte del tempo con il padre e si opponeva alla modifica della collocazione del figlio minorenne della coppia, chiedendo la conferma delle condizioni previste nella separazione. In merito alla propria condizione economica, la resistente rappresentava di essere istruttrice di yoga e pilates, ma che a seguito di neoplasia mammaria alla mammella sinistra e dei necessari interventi chirurgici negli anni 2020 e 2022, l'attività lavorativa si era contratta ed i redditi si erano ridotti a circa 7.000,00 € annui. Inoltre, la resistente rappresentava di godere esclusivamente dell'usufrutto generale sino al Per_ 14.6.2040 dell'abitazione la cui nuda proprietà è dei figli e al 50%, di essere Per_2 proprietaria di un veicolo e di avere importi investiti in Repubblica Cieca, derivanti dall'eredità del padre, dell'importo di € 40.000,00. Chiedeva, quindi, il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore dell'importo di € 200,00.
* In data 14.3.2024, su richiesta delle parti veniva emessa sentenza parziale in punto di status. All'udienza del 9.5.2024 veniva sentito dal Giudice il figlio minorenne della coppia, il quale Per_2 dichiarava di vivere con la madre e la sorella. Riferiva di aver un buon rapporto, sia con la resistente, che con la propria sorella. Circa il rapporto con il padre riferiva di vedere lo egolarmente e di trovarsi bene Parte_1 anche con lui: “Con papà vado d'accordo, come con mia mamma, facciamo delle cose insieme, anche con lui il rapporto è sereno”. In merito all'attuale organizzazione del collocamento e delle visite, il minore dichiarava di trovarsi bene così e di non volersi trasferire presso il padre: “A me così piace, mi trovo bene, la scuola è più vicina alla mamma quindi sono più comodo a mangiare da lei, mi trovo bene così, anche il sarà lì vicino. Tanto Per_5 se la mamma non c'è qualche volta posso sempre andare dal papà, per me questa organizzazione va bene”. Sulla scorta di quanto sopra e all'udienza di discussione orale della causa, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di collocamento presso di sé del figlio minore Per_2
*
2. Sul compendio probatorio
In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Sotto questo profilo, si condividono le determinazioni del G.I., che con ordinanza del 9.5.2024, ha respinto la richiesta di assunzione di prove orali di parte ricorrente. Ed invero, le prove orali articolate da parte ricorrente si mostrano superflue alla luce dell'audizione del figlio minore della coppia e della rinuncia alla domanda del ricorrente del collocamento della prole presso di sé.
3. L'affido del figlio minorenne Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità
Pag. 5 dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, il Collegio non ravvede ragioni per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, non essendo emersa alcuna criticità nel rapporto di con i genitori. Deve, quindi, essere disposto l'affido condiviso del minore ad Per_2 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente -anche a fini anagrafici- presso l'abitazione materna. Ed invero, sul punto, giova evidenziare che il ricorrente ha rinunciato alla domanda di collocazione presso di sé del minore, il quale, in sede di audizione, ha dichiarato di non voler cambiare il suo attuale collocamento. Il padre potrà tenere liberamente il minore, secondo gli accordi intercorsi con la madre. In mancanza di diverso accordo, si deve prevedere che, secondo quanto affermato dal minore, il minore trascorra le giornate di martedì e giovedì con il padre, con pernotto, oltre a weekend alternati, dal venerdì al lunedì. Devono, confermarsi, nel resto gli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita per quanto concerne le festività e le ferie. Non è possibile accogliere, sul punto, quanto richiesto da parte resistente nel proprio piano genitoriale, non apparendo corrispondente agli interessi del minore, che ha chiesto di mantenere l'attuale assetto di visita. Nulla deve essere disposto, invece, con riferimento alla figlia maggiorenne della coppia.
4. Il mantenimento dei figli Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento dei figli della coppia. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Non vi sono ragioni per modificare l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
il padre dovrà, dunque, versare l'importo di € 400,00 per ciascun figlio e così per € 800,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT.
Pag. 6 La domanda di versamento diretto del mantenimento in favore della figlia maggiorenne, avanzata da parte ricorrente è inammissibile;
ed invero, la Corte di Cassazione, con orientamento condiviso dal Collegio ha evidenziato che: “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cass. n. 34100/21). Deve, altresì, confermarsi che il padre contribuisca al 100% delle spese straordinarie sostenute per i figli, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino. Ed invero, a fronte della pacifica ed incontestata disparità patrimoniale tra i coniugi, deve osservarsi che per l'accordo delle parti il padre è percettore dell'Assegno Unico per il figlio (punto n. 16).
5. L'assegno divorzile Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. Pare, peraltro, necessario osservare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione
Pag. 7 assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta,
o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (sul punto, vedi in particolare, Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019). Ciò premesso, risulta, dunque, necessario valutare se parte resistente goda di adeguati redditi propri o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. In particolare, risulta svolgere attività lavorativa, con redditi tuttavia Controparte_1 estremamente ridotti. Dalla documentazione prodotta da parte resistente, e non contestata dal ricorrente, emerge che la a subito tra il 2020 ed il 2022 interventi chirurgici gravi Pt_2 problemi di salute. Dalla documentazione reddituale emerge un reddito di € 10.351,00 per l'anno 2020, di € 4.000,00 per l'anno 2021 e di € 7.680,00 per l'anno 2021. La resistente ha dichiarato di avere investimenti in Repubblica Cieca per circa 40.000,00 €; l'esame dei conti-corrente attesta, poi, una giacenza media di circa 70.000,00 €. Parte ricorrente ha redditi dichiarati lordi di € 90.865,00 per l'anno 2020, € 94.540 per l'anno 2021 ed € 97.065,00 per l'anno 2022, con una imposta di poco superiore ad € 30.000. L'esame degli estratti conto non fa emergere ulteriori entrate economiche o anomalie. Il Tribunale ritiene di poter affermare la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire assegno divorzile. In primo luogo, non è contestato quanto dichiarato dalla ricorrente in ordine al sacrificio dalla stessa prestato sotto il profilo lavorativo per la gestione della vita familiare. Va, poi, considerata la durata del matrimonio di circa sedici anni e l'attuale difficoltà, a causa di problemi di salute, per la resistente, di far fronte autonomamente ed integralmente alle proprie esigenze di vita. Viste le rispettive capacità economiche e reddituali delle parti, e anche i risparmi accumulati da parte resistente, il Collegio ritiene equo disporre un contributo al mantenimento a titolo di assegno di divorzio limitato alla misura di € 200,00 mensili.
6. Spese di lite Le spese di lite devono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla necessaria pronuncia sullo status e alla parziale soccombenza reciproca;
in particolare, il ricorrente è soccombente circa la domanda di assegno divorzile, mentre la ricorrente è soccombente per quanto concerne la regolamentazione delle visite del padre con il minore.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. affida il minore in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocazione prevalente presso la madre, anche a fini anagrafici;
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2. dispone che possa vedere liberamente il figlio minorenne e Parte_1 Parte_1 comunque secondo il seguente calendario: infrasettimanalmente il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo, con pernotto;
a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina;
nel resto devono essere confermati gli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita;
3. obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento Parte_1 per entrambi i figli, l'importo mensile di 800,00 euro (pari ad € 400,00 per ciascuno), da versare entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
4. pone a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 100% Parte_1 delle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
5. obbliga a corrispondere a in via anticipata Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile (che sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI);
6. prende atto dell'accordo delle parti in ordine all'usufrutto da parte della ricorrente sull'immobile sito a Novara in Via Monte Grappa n. 19/A, ove attualmente risiede, sino al 14/06/2040.
7. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 5.12.2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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