Sentenza 3 maggio 2010
Decreto collegiale 7 marzo 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, decreto collegiale 07/03/2013, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso n. 261 del 2007 proposto da AR AL, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Maria Gandolfo, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale;
contro
la Prefettura di Bologna, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Bologna prot. n. 12655/2003/SPI, recante il rigetto di istanza di emersione.
Vista la richiesta di “liquidazione delle spese legali a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, presentata in data 27 aprile 2012 dall’avv. Anna Maria Gandolfo;
Nominato relatore il dott. Italo Caso alla Camera di Consiglio del 7 marzo 2013;
Considerato che nella seduta del 6 marzo 2007 la Commissione costituita presso il T.A.R. Emilia-Romagna accoglieva l’istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
che il successivo 8 marzo veniva depositato il ricorso, poi respinto con sentenza n. 4099 del 3 maggio 2010;
che in data 27 aprile 2012 l’avv. Anna Maria Gandolfo, difensore del ricorrente, ha presentato richiesta di “liquidazione delle spese legali a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”;
che alla Camera di Consiglio del 7 marzo 2013 è passata in decisione la richiesta di liquidazione dei compensi professionali;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 80 del d.P.R. n. 115 del 2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), il soggetto “ ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti …”;
che, fissando l’obbligo di individuazione del difensore di fiducia nell’ambito dell’elenco appositamente costituito, la norma ha inteso da un lato salvaguardare il soggetto assistibile, che potrà così usufruire di una maggiore esperienza e capacità professionale assicurata dal possesso dei requisiti richiesti per l’accesso a tale elenco, e ha inteso dall’altro lato tutelare gli interessi erariali, posto che la maggiore esperienza posseduta dai professionisti che abbiano avuto accesso all’elenco speciale implementa le possibilità di esito vittorioso del giudizio, con una conseguente economia nella utilizzazione delle risorse pubbliche (in questi termini Cass. pen., Sez. IV, 19 novembre 2003 n. 698);
che neppure è possibile che l’iscrizione successivamente intervenuta sani con effetto ex tunc l’incarico conferito all’avvocato non inserito nell’elenco speciale, alla luce della regola generale secondo cui, allorquando l’accesso ad un servizio sia sottoposto alla condizione di una particolare legittimazione (nel caso data dall’inserimento dell’avvocato nell’elenco dei difensori di ufficio), detta legittimazione deve essere posseduta al momento in cui l’accesso si verifichi, senza possibilità di successiva ratifica o di effetto retroattivo dell’atto amministrativo che tale accesso legittima (v. Cass. pen., Sez. IV, n. 698/2003 cit.);
che, pertanto, la circostanza che l’avv. Gandolfo risulti inserita nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato solo a decorrere dal 1° marzo 2010 evidenzia come, al momento dell’assunzione dell’incarico e della proposizione del ricorso, ella difettasse dei requisiti per essere nominata difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente automatica preclusione della liquidazione del compenso a carico dell’erario (v., ex multis , Cass. pen. Sez. IV, 4 febbraio 2009 n. 19648);
che è irrilevante, poi, che in data 24 marzo 2010 la Commissione costituita presso il T.A.R. Emilia-Romagna abbia disposto il non luogo a provvedere sulla nuova istanza del ricorrente – in ragione della già avvenuta concessione del beneficio nel 2007 –, non derivandone l’attribuzione ex novo del beneficio, rimasto evidentemente ancorato all’originaria decisione e comunque correlato al conferimento dell’incarico professionale risalente al momento di instaurazione del giudizio, quando l’avv. Gandolfo non aveva titolo ad essere nominata difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
che, in conclusione, l’istanza di “liquidazione delle spese legali a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato” va respinta
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, respinge la richiesta di “liquidazione delle spese legali a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, presentata in data 27 aprile 2012 dall’avv. Anna Maria Gandolfo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO