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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1029/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai SInori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1029/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 maggio 2025 da parte di:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Loberti (cod. fisc.
- indirizzo PEC ) e dall'Avv. Roberto C.F._3 Email_1
Montagnani (cod. fisc. - indirizzo PEC C.F._4
) – i quali, ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. Email_2
133, 134 e 176 c.p.c., indicano che le stesse potranno essere effettuate al seguente indirizzo PEC:
–, giusta mandato in atti, con domicilio eletto presso il loro Email_1
studio in Ferrara 44122 (FE), Via J.F. Kennedy n. 37
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 a) I coniugi vivranno separati. Invero, al momento della sottoscrizione del ricorso, il SI. Parte_1
, in accordo con il coniuge, ha già provveduto a trasferire il proprio domicilio in
[...]
Ferrara (FE), Via Modena n. 92/b laddove stabilirà la propria residenza allorquando la separazione verrà omologata dall'intestato Tribunale.
Ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c., si espone il seguente piano genitoriale. Diritti dei figli
1) I figli, e soprattutto la minore , hanno il diritto a non essere coinvolti nelle Persona_1
discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usati come dei messaggeri, ovvero come un mezzo di consegna o un mezzo di comunicazione tra i genitori.
2) La figlia minorenne rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con dimora privilegiata ed Per_1 abituale assieme alla madre, presso l'attuale casa coniugale in Ferrara (FE), fraz. Porotto, Via
Giuseppe Ungaretti n.
9. Il figlio maggiorenne non autonomo economicamente, vivrà Per_2
stabilmente con la madre e gestirà il rapporto con i genitori come meglio riterrà opportuno.
3) I genitori concordano che la figlia minore trascorrerà indicativamente due settimane al Per_1 mese presso l'abitazione di ogni ognuno dei genitori;
ovviamente i genitori manterranno la possibilità di concordare eventualmente dei cambi di giornata o di alternanza settimanale di permanenza della minore presso ciascun genitore, possibilmente con un preavviso di almeno 24 ore ed in relazione agli impegni professionali e personali di ciascuno.
4) Per quanto concerne i periodi delle festività scolastiche (natalizie, pasquali ed estive), le parti saranno libere di gestire la figlia minore anche diversamente da quanto definito al punto che precede, purché sempre previo accordo anticipato (in tempi adeguati all'eventuale prenotazione di soggiorni vacanza, ecc.), non senza tenere conto della volontà e dei desideri che saranno eventualmente manifestati dalla fanciulla. In ogni caso, il padre avrà diritto di tenere la figlia per un periodo di sette giorni, consecutivi o non consecutivi, durante le festività natalizie (periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno); avrà inoltre diritto di tenere la figlia per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali (periodo che comprenderà, ad anni alterni, sia il giorno di Pasqua sia il Lunedì dell'Angelo), nonché per un periodo di quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, durante le ferie estive di sospensione delle attività scolastiche.
5) Il SI. sarà tenuto a versare, entro il giorno 05 di ogni mese, alla SI.ra Pt_1 Parte_2
l'importo complessivo di € 750,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
detta somma è così determinata: € 250,00 ciascuno a titolo di contributo al mantenimento dei due figli entrami economicamente non autosufficienti;
€ 250,00 in favore della moglie che pur avendo la disponibilità di un reddito di lavoro dipendente non è in grado di affrontare tutte le spese mensili in via autonoma.
2 6) Oltre al contributo al mantenimento di cui al punto che precede, entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, concordate o meno (nei termini di cui al punto seguente), che saranno sostenute per i due figli. In ogni caso, poiché tutte le spese straordinarie necessitano di essere documentate, il rimborso delle stesse sarà sempre subordinato all'esibizione della ricevuta di pagamento e dovrà essere corrisposto al massimo entro i 30 giorni successivi all'esibizione.
7) Nel novero delle spese straordinarie, secondo le linee guida adottate dall'intestato Tribunale, quelle che dovranno essere previamente concordate per iscritto dai genitori sono specificamente le seguenti: spese mediche dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione e scuole di formazione;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi-vacanze studio;
corsi di recupero, ripetizioni scolastiche e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche per attività sportive, ricreative, artistiche e ludiche (comprese le pertinenti attrezzature) che eccedano la complessiva spesa di € 400,00 annui per ciascun figlio (la spesa eccedente, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente); spese per celebrazioni e festeggiamenti per i figli;
patente e acquisto mezzi di trasporto. Non sarà invece necessario il preventivo accordo dei genitori in relazione alle spese straordinarie afferenti a: visite specialistiche prescritte dal medico curante, ticket per prestazioni sanitarie erogate dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
acquisto libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
trasporto pubblico;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola senza pernottamento;
spese extrascolastiche per attività sportive, ricreative, artistiche e ludiche
(comprese le pertinenti attrezzature) fino al tetto di spesa complessiva pari ad € 400,00 annui per ciascun figlio (la spesa eccedente, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente).
8) Rispetto alle spese straordinarie da concordare, di fronte ad una espressa richiesta scritta avanzata dall'altro genitore (anche in maniera informale, con WhatsApp, e-mail PEC) l'eventuale dissenso dovrà essere motivato e manifestato sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, poiché, in caso di mancata risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla spesa.
9) Le decisioni afferenti alla salute dei figli saranno sempre condivise fra i genitori in virtù dell'affidamento congiunto.
3 b) L'abitazione coniugale, sita in Ferrara (FE), fraz. Porotto, Via Giuseppe Ungaretti n. 9, del tipo quadrifamiliare con vano ad uso autorimessa, nonché area cortiliva di proprietà esclusiva, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al Foglio 131, Mappali 1145/2 (abitazione Cat. A/2 - cl.
2 - vani 6,5), 1145/1 (autorimessa Cat. C/6 - Cl.
4 - mq. 15) e 1145/3 (corte), di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno (come risulta dall'atto di compravendita a ministero Notaio
Dott. di Ferrara, Rep. n. 42491 - Racc. n. 22686, registrato in Ferrara il Persona_3
24.03.2005 al n. 1866 e trascritto a Ferrara il 25.03.2005 al part. 6744-3704 - doc. 2), resterà nella disponibilità della SI.ra , che vi abiterà assieme ai due figli. È riconosciuto alla Parte_2 SI.ra un diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 c.c. che verrà trascritto nei Parte_2
Pubblici Registri Immobiliari.
c) I mobili e gli arredi dell'abitazione coniugale rimangono nell'abitazione coniugale di Via Giuseppe
Ungaretti n. 9 e verranno eventualmente suddivisi fra i due coniugi all'atto del divorzio.
d) I rapporti economici fra i coniugi sono stati integralmente regolati prima d'ora e il conto corrente
Banca Unicredit n. 10884104 cointestato verrà estinto successivamente alla omologa della separazione con assegnazione delle somme presenti sul conto al 50% ad ognuno dei due coniugi.
e) Le utenze dell'abitazione di Via Ungaretti n. 9 rimarranno a carico della SI.ra che se ne Parte_2 accollerà i futuri pagamenti trasferendo sul conto personale l'addebito delle relative utenze.
f) L'autovettura CI US (targa FS106HX) permarrà, come già attualmente, di proprietà esclusiva del SI. (doc. 3), mentre la SI.ra manterrà la proprietà Parte_1 Parte_2
esclusiva della autovettura VO AN (targa DN312JW) (doc. 4).
g) I coniugi dichiarano, in relazione agli ulteriori aspetti patrimoniali, che il SI. Parte_1 corrisponderà in favore della SI.ra la somma di € 6.000,00 (seimila) a far data Parte_2
dal mese di giugno 2025 in 20 rate di pari importo di € 300,00 cadauna e, ad avvenuto integrale pagamento di detta somma, non avranno null'altro a che pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 maggio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 giugno 2025.
In data 10 giugno 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.12.1972, e , nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a Ferrara il 9 settembre 2001 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Ferrara: Atto n. 178 Parte II Serie A - Anno 2001).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai SInori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1029/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 maggio 2025 da parte di:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Loberti (cod. fisc.
- indirizzo PEC ) e dall'Avv. Roberto C.F._3 Email_1
Montagnani (cod. fisc. - indirizzo PEC C.F._4
) – i quali, ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. Email_2
133, 134 e 176 c.p.c., indicano che le stesse potranno essere effettuate al seguente indirizzo PEC:
–, giusta mandato in atti, con domicilio eletto presso il loro Email_1
studio in Ferrara 44122 (FE), Via J.F. Kennedy n. 37
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 a) I coniugi vivranno separati. Invero, al momento della sottoscrizione del ricorso, il SI. Parte_1
, in accordo con il coniuge, ha già provveduto a trasferire il proprio domicilio in
[...]
Ferrara (FE), Via Modena n. 92/b laddove stabilirà la propria residenza allorquando la separazione verrà omologata dall'intestato Tribunale.
Ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c., si espone il seguente piano genitoriale. Diritti dei figli
1) I figli, e soprattutto la minore , hanno il diritto a non essere coinvolti nelle Persona_1
discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usati come dei messaggeri, ovvero come un mezzo di consegna o un mezzo di comunicazione tra i genitori.
2) La figlia minorenne rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con dimora privilegiata ed Per_1 abituale assieme alla madre, presso l'attuale casa coniugale in Ferrara (FE), fraz. Porotto, Via
Giuseppe Ungaretti n.
9. Il figlio maggiorenne non autonomo economicamente, vivrà Per_2
stabilmente con la madre e gestirà il rapporto con i genitori come meglio riterrà opportuno.
3) I genitori concordano che la figlia minore trascorrerà indicativamente due settimane al Per_1 mese presso l'abitazione di ogni ognuno dei genitori;
ovviamente i genitori manterranno la possibilità di concordare eventualmente dei cambi di giornata o di alternanza settimanale di permanenza della minore presso ciascun genitore, possibilmente con un preavviso di almeno 24 ore ed in relazione agli impegni professionali e personali di ciascuno.
4) Per quanto concerne i periodi delle festività scolastiche (natalizie, pasquali ed estive), le parti saranno libere di gestire la figlia minore anche diversamente da quanto definito al punto che precede, purché sempre previo accordo anticipato (in tempi adeguati all'eventuale prenotazione di soggiorni vacanza, ecc.), non senza tenere conto della volontà e dei desideri che saranno eventualmente manifestati dalla fanciulla. In ogni caso, il padre avrà diritto di tenere la figlia per un periodo di sette giorni, consecutivi o non consecutivi, durante le festività natalizie (periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno); avrà inoltre diritto di tenere la figlia per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali (periodo che comprenderà, ad anni alterni, sia il giorno di Pasqua sia il Lunedì dell'Angelo), nonché per un periodo di quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, durante le ferie estive di sospensione delle attività scolastiche.
5) Il SI. sarà tenuto a versare, entro il giorno 05 di ogni mese, alla SI.ra Pt_1 Parte_2
l'importo complessivo di € 750,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
detta somma è così determinata: € 250,00 ciascuno a titolo di contributo al mantenimento dei due figli entrami economicamente non autosufficienti;
€ 250,00 in favore della moglie che pur avendo la disponibilità di un reddito di lavoro dipendente non è in grado di affrontare tutte le spese mensili in via autonoma.
2 6) Oltre al contributo al mantenimento di cui al punto che precede, entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, concordate o meno (nei termini di cui al punto seguente), che saranno sostenute per i due figli. In ogni caso, poiché tutte le spese straordinarie necessitano di essere documentate, il rimborso delle stesse sarà sempre subordinato all'esibizione della ricevuta di pagamento e dovrà essere corrisposto al massimo entro i 30 giorni successivi all'esibizione.
7) Nel novero delle spese straordinarie, secondo le linee guida adottate dall'intestato Tribunale, quelle che dovranno essere previamente concordate per iscritto dai genitori sono specificamente le seguenti: spese mediche dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione e scuole di formazione;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi-vacanze studio;
corsi di recupero, ripetizioni scolastiche e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche per attività sportive, ricreative, artistiche e ludiche (comprese le pertinenti attrezzature) che eccedano la complessiva spesa di € 400,00 annui per ciascun figlio (la spesa eccedente, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente); spese per celebrazioni e festeggiamenti per i figli;
patente e acquisto mezzi di trasporto. Non sarà invece necessario il preventivo accordo dei genitori in relazione alle spese straordinarie afferenti a: visite specialistiche prescritte dal medico curante, ticket per prestazioni sanitarie erogate dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
acquisto libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
trasporto pubblico;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola senza pernottamento;
spese extrascolastiche per attività sportive, ricreative, artistiche e ludiche
(comprese le pertinenti attrezzature) fino al tetto di spesa complessiva pari ad € 400,00 annui per ciascun figlio (la spesa eccedente, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente).
8) Rispetto alle spese straordinarie da concordare, di fronte ad una espressa richiesta scritta avanzata dall'altro genitore (anche in maniera informale, con WhatsApp, e-mail PEC) l'eventuale dissenso dovrà essere motivato e manifestato sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, poiché, in caso di mancata risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla spesa.
9) Le decisioni afferenti alla salute dei figli saranno sempre condivise fra i genitori in virtù dell'affidamento congiunto.
3 b) L'abitazione coniugale, sita in Ferrara (FE), fraz. Porotto, Via Giuseppe Ungaretti n. 9, del tipo quadrifamiliare con vano ad uso autorimessa, nonché area cortiliva di proprietà esclusiva, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al Foglio 131, Mappali 1145/2 (abitazione Cat. A/2 - cl.
2 - vani 6,5), 1145/1 (autorimessa Cat. C/6 - Cl.
4 - mq. 15) e 1145/3 (corte), di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno (come risulta dall'atto di compravendita a ministero Notaio
Dott. di Ferrara, Rep. n. 42491 - Racc. n. 22686, registrato in Ferrara il Persona_3
24.03.2005 al n. 1866 e trascritto a Ferrara il 25.03.2005 al part. 6744-3704 - doc. 2), resterà nella disponibilità della SI.ra , che vi abiterà assieme ai due figli. È riconosciuto alla Parte_2 SI.ra un diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 c.c. che verrà trascritto nei Parte_2
Pubblici Registri Immobiliari.
c) I mobili e gli arredi dell'abitazione coniugale rimangono nell'abitazione coniugale di Via Giuseppe
Ungaretti n. 9 e verranno eventualmente suddivisi fra i due coniugi all'atto del divorzio.
d) I rapporti economici fra i coniugi sono stati integralmente regolati prima d'ora e il conto corrente
Banca Unicredit n. 10884104 cointestato verrà estinto successivamente alla omologa della separazione con assegnazione delle somme presenti sul conto al 50% ad ognuno dei due coniugi.
e) Le utenze dell'abitazione di Via Ungaretti n. 9 rimarranno a carico della SI.ra che se ne Parte_2 accollerà i futuri pagamenti trasferendo sul conto personale l'addebito delle relative utenze.
f) L'autovettura CI US (targa FS106HX) permarrà, come già attualmente, di proprietà esclusiva del SI. (doc. 3), mentre la SI.ra manterrà la proprietà Parte_1 Parte_2
esclusiva della autovettura VO AN (targa DN312JW) (doc. 4).
g) I coniugi dichiarano, in relazione agli ulteriori aspetti patrimoniali, che il SI. Parte_1 corrisponderà in favore della SI.ra la somma di € 6.000,00 (seimila) a far data Parte_2
dal mese di giugno 2025 in 20 rate di pari importo di € 300,00 cadauna e, ad avvenuto integrale pagamento di detta somma, non avranno null'altro a che pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 maggio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 giugno 2025.
In data 10 giugno 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.12.1972, e , nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a Ferrara il 9 settembre 2001 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Ferrara: Atto n. 178 Parte II Serie A - Anno 2001).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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