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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OL OR
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3940/2024
Il Tribunale di OL OR , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3940 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 202 4, riservata in decisione il 31/3/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nato a Giugliano in [...] (N A) il Parte_1
31/10/1968 ed ivi residente a[...], C.F.
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18/10/1972, residente in [...] Arceviese, 12, C.F. ; elettivamente C.F._2 domiciliati in OL (NA) alla Via Pietro Castellino , 101, presso e nello studio dell'avvocato Maria Monetti, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17 ottobre 2024, gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso , del matrimonio celebratosi in OL (NA) il giorno 7/11/1991 dal quale sono nati due figli: nato a (OL il 20/3/1993 ) e Persona_1
(nata a [...] il [...] ), entrambi Persona_2
maggiorenni.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale definita dal Tribunale di OL con sentenza n. 9848/2012 pubblicata il 13/9/2012 (in atti), e che dalla data in cui le parti
Pag. 2 di 5 sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
In seguito ad un rinvio disposto per consentire alle parti di depositare l'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio, quest'ultime sono comparse figurativamente all'udienza del 19/3/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 31/3/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 1/4/2025.
Preliminarmente, il Collegio precisa che, sebbene le parti abbiano avanzato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ne deve essere dichiarato lo scioglimento.
Posto ciò, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente ( avvenuta il 24/11/2008) nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale definita dal
Tribunale di OL con sentenza n. 9848/2012 pubblicata il
13/9/2012 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pag. 3 di 5 I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono :
a) Il sig. e la sig.ra si accordano Parte_1 Parte_2
rispettivamente nel rinunciare all'assegno di mantenimento reciproco;
b) Inoltre, ai figli non verrà corrisposto alcun assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
c) I ricorrenti dichiarano che hanno già provveduto alla divisione dei rispettivi beni personali, nonché dei beni in comune all'atto della separazione personale.
Le spese del giudizio compensate tra le parti.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, lo scioglimento del matrimonio contratto in OL (NA), in data
7/11/1991, tra nato a [...] in Parte_1
Pag. 4 di 5 Campania (NA) il 31/10/1968 e , nata a [...] Parte_2
(NA) il 18/10/1972 – (Atto n. 57 Parte I, s. -, sez. W, Anno
1991);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
OL le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OL OR
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3940/2024
Il Tribunale di OL OR , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3940 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 202 4, riservata in decisione il 31/3/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nato a Giugliano in [...] (N A) il Parte_1
31/10/1968 ed ivi residente a[...], C.F.
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18/10/1972, residente in [...] Arceviese, 12, C.F. ; elettivamente C.F._2 domiciliati in OL (NA) alla Via Pietro Castellino , 101, presso e nello studio dell'avvocato Maria Monetti, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17 ottobre 2024, gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso , del matrimonio celebratosi in OL (NA) il giorno 7/11/1991 dal quale sono nati due figli: nato a (OL il 20/3/1993 ) e Persona_1
(nata a [...] il [...] ), entrambi Persona_2
maggiorenni.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale definita dal Tribunale di OL con sentenza n. 9848/2012 pubblicata il 13/9/2012 (in atti), e che dalla data in cui le parti
Pag. 2 di 5 sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
In seguito ad un rinvio disposto per consentire alle parti di depositare l'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio, quest'ultime sono comparse figurativamente all'udienza del 19/3/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 31/3/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 1/4/2025.
Preliminarmente, il Collegio precisa che, sebbene le parti abbiano avanzato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ne deve essere dichiarato lo scioglimento.
Posto ciò, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente ( avvenuta il 24/11/2008) nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale definita dal
Tribunale di OL con sentenza n. 9848/2012 pubblicata il
13/9/2012 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pag. 3 di 5 I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono :
a) Il sig. e la sig.ra si accordano Parte_1 Parte_2
rispettivamente nel rinunciare all'assegno di mantenimento reciproco;
b) Inoltre, ai figli non verrà corrisposto alcun assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
c) I ricorrenti dichiarano che hanno già provveduto alla divisione dei rispettivi beni personali, nonché dei beni in comune all'atto della separazione personale.
Le spese del giudizio compensate tra le parti.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, lo scioglimento del matrimonio contratto in OL (NA), in data
7/11/1991, tra nato a [...] in Parte_1
Pag. 4 di 5 Campania (NA) il 31/10/1968 e , nata a [...] Parte_2
(NA) il 18/10/1972 – (Atto n. 57 Parte I, s. -, sez. W, Anno
1991);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
OL le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 5 di 5