Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2025, n. 210
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Sentenza 7 gennaio 2025

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In tema di transazione divisoria novativa, è indispensabile che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle già sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontà di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario.

La transazione divisoria differisce dalla divisione transattiva per l'obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai condividenti ed ha efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo; ne consegue che, salva un'espressa manifestazione di volontà conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica dell'intento delle parti di comporre la res litigiosa, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto, sostitutivo del preesistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2025, n. 210
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 210
    Data del deposito : 7 gennaio 2025

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