Ordinanza cautelare 19 luglio 2023
Ordinanza collegiale 8 novembre 2023
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2024
Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 05/06/2025, n. 10959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10959 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10959/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08478/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8478 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14 novembre 2018 , comunicata dalla Commissione d'esame al termine della prova espletata in data 04 maggio 2023 e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione concorsi per il mancato superamento della stessa, a causa dell'insufficiente esecuzione dell'esercizio di cui all'allegato C del bando di concorso “MODULO 1 – lett. D” (effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete);
- del decreto, prot. n. 364 del 16 maggio 2023 con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14 novembre 2018;
- del verbale della Commissione d'esame del 04 maggio 2023 e della scheda di valutazione relativa al ricorrente;
- dell'art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14 novembre 2018) nella parte in cui richiama l'allegato “C” il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo.”
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
La procedura prevede che i partecipanti si sottopongano all’accertamento dell’idoneità psico–fisica e attitudinale, secondo le previsioni del bando e dei relativi allegati. Convocato per l’esecuzione delle prove fisiche, il giorno 4 maggio 2023, durante l’esecuzione del “Modulo 1 - lett. D” (effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete) - il ricorrente si è infortunato, riportando un trauma alla gamba destra, come da certificato dell’Ospedale dei Castelli, in Ariccia, in data 4 maggio 2023, riportante la diagnosi di un trauma distrattivo-contusivo spalla sinistra, con prognosi iniziale di giorni quattro per la guarigione, successivamente aumentati in giorni venti, a seguito del controllo ortopedico in seguito al quale gli è stato prescritto l’uso di un tutore.
L’infortunio occorso gli ha impedito di portare a termine la prova; pertanto il ricorrente, già nell’immediatezza, ha allertato l’istruttore ginnico, successivamente si è recato al Pronto soccorso, come sopra già riferito.
2. All’esito dell’esclusione il ricorrente si è dunque rivolto al Tribunale chiedendo l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi di censura:
“A) Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia della lex specialis nella parte in cui l’allegato C richiamato dall’art. 8 stabilisce che l’infortunio occorso durante l’esecuzione della prova determina il non superamento della prova stessa nel suo complesso – violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – contraddittorietà tra disposizioni del medesimo bando di concorso - violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa”” ;
“B) Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia del provvedimento di esclusione - violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. – Violazione di legge per violazione del bando di concorso - Violazione di legge ex art.3 Legge 241/1990 per difetto di motivazione – Causa di forza maggiore .”
“ C) Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia del provvedimento di esclusione - Causa di forza maggiore.”
“ D)Violazione del Decreto n.39 del 9/02/2023 emesso dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il quale regola la composizione ed il funzionamento della Commissione esaminatrice, nonché dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa ex art.1 L.241/90 .”
3. Si è costituita l’amministrazione, che, con memoria depositata il 15 luglio 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza del suo operato, dovendo fare applicazione dell’all. C, richiamato dall’art. 8 del Bando, che prevede che la mancata esecuzione della prova, anche in conseguenza di un infortunio occorso durante l’esecuzione della stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso, evidenziando che nel verbale della seduta, facente fede sino a querela di falso, non risulta riportato l’infortunio del ricorrente.
4. Con ord. Tar Lazio – sez. I quater – n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e riammesso il ricorrente alla procedura, disponendo la ripetizione della prova non superata nel precedente tentativo e, in caso di esito favorevole di quest’ultima, l’ammissione alle prove ulteriori non ancora sostenute, anche attraverso la riconvocazione della Commissione, fissando per la prosecuzione la camera di consiglio del 7 novembre 2023.
5. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, all’esito della camera di consiglio del 7 novembre 2023, - preso atto che il ricorrente aveva superato tutte le restanti prove– il collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio e ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, fissando per la prosecuzione la camera di consiglio del 7 febbraio 2024. Rinviata la suddetta camera di consiglio a quella del 3 giugno 2025 per acquisire l’esito delle restanti prove, acquisita la prova dell’integrazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso della sua possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7. Si deve premettere che il gravame è tempestivamente proposto, anche con riferimento ai motivi di impugnazione relativi all’art. 8, che richiama l’all. C al Bando di concorso. La clausola, infatti, risulta correttamente impugnata in uno al provvedimento di esclusione, posto che la previsione non ha evidentemente efficacia di per sé escludente, concretizzandosi la sua lesività all’esito dell’esclusione dalla procedura di stabilizzazione.
8. Ciò posto, l’all. C del Bando prevede: “ Fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”.
La previsione, con riferimento all’esclusione del candidato che non completi o superi la prova anche in conseguenza di un infortunio occorso durante la sua esecuzione, non è esente dai vizi denunciati.
Deve richiamarsi in proposito quando osservato dal Consiglio di Stato il quale ha condivisibilmente affermato che appaiono fondate “ le censure di violazione dei principi di imparzialità e buon andamento nonché di perplessità e contraddittorietà e di irragionevolezza e non proporzionalità dell’azione amministrativa, per la parte in cui la stabilizzazione di chi, come la ricorrente, da anni affronta e supera quotidianamente rischi operativi a tutela della pubblica incolumità, viene condizionata ad un evento occasionale e non prevedibile, che non incide direttamente sulla valutazione della prestanza fisica, che potrebbe accadere in ogni azione operativa a qualunque Vigile del fuoco, stabilizzato o meno, e che pertanto deve trovare una diversa risposta operativa volta ad affiancare e supportare tutti i componenti della squadra durante ogni intervento .” (cfr. Cons. Stato, sez. III, ord. 11 settembre 2020 n. 5188 e, nello stesso senso, seppur con riferimento ad altra procedura concorsuale si veda anche sentenza Tar Lazio, sez. II-ter, 10 febbraio 2021, n. 1656).
Ed invero, come correttamente evidenziato nel ricorso, la norma di cui all. C, richiamato dall’art. 8 del Bando di concorso – che commina l’esclusione dalla procedura del candidato che “ per qualsiasi motivo ”, compreso l’infortunio, non completi o non sostenga la prova di efficienza fisica – si appalesa palesemente irragionevole e sproporzionata rispetto alle finalità perseguite e conduce a conseguenze obiettivamente inique.
La previsione in esame, infatti, non appare proporzionata avuto riguardo alla comprensibile esigenza di contenere la tempistica necessaria alla conclusione dell’iter concorsuale; infatti, per come formulata, implica l’arbitrario e manifestamente ingiusto effetto, contrario ai basilari principi dell’ordinamento, di escludere la rilevanza di un impedimento oggettivo e temporaneo del candidato, anche qualora tale impedimento sia accertato mediante idonea documentazione medica.
Del resto le eventuali finalità di contingentamento dei tempi perseguite non sarebbero frustrate dalla previsione di una sessione di recupero nell’arco temporale della stessa procedura, considerato che le prove di concorso già non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, con l’ulteriore conseguenza che il differimento non comporta pregiudizio alla par condicio tra i concorrenti, né favorisce in alcun modo il candidato che recupera (cfr. per un caso analogo Tar Lazio n. 9829/2017).
In definitiva, in violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che implica anche la flessibilità dell’azione stessa, l’amministrazione ha adottato (ed applicato nella fattispecie) una regola che appare eccedente quanto era opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, omettendo la ponderazione delle contrapposte esigenze, che avrebbe dovuto consentire di individuare la soluzione che comportasse il minore sacrificio possibile per le legittime aspettative dei partecipanti alla procedura in stato di accertato temporaneo impedimento, assicurando lo svolgimento della stessa secondo criteri di razionalità, di legalità e di giustizia, in analogia, del resto, a quanto previsto dall’art. 9 del bando di concorso per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in occasione dei quali il riscontro di “ malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti ” viene giudicato compatibile con la ripetizione della visita sanitaria.
Ciò tanto più laddove si osservi che, nella specie, trattasi di una procedura per la “stabilizzazione” di personale che già svolge da anni il ruolo operativo per cui le prove sono state strutturate, il cui mancato superamento è dipeso da un evento occasionale e non prevedibile, da cui si fa, invece, dipendere la valutazione della prestanza fisica.
Deve quindi disporsi l’annullamento dell’all. C del Bando per la parte in cui, prevedendo che la prova si intende non superata “ anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa ”, riversa sul candidato gli effetti di un insuccesso a lui non imputabile.
9. Ciò posto, nel caso di specie, è sufficientemente provato il fatto che parte ricorrente si sia infortunata durante lo svolgimento della prova delle trazioni. Tale conclusione, infatti, trova conferma nel fatto che alcune ore dopo lo svolgimento della prova concorsuale parte ricorrente si è recata presso il P.S. dell’Ospedale dei Castelli, in Ariccia, in cui gli è stata diagnosticato un trauma distrattivo-contusivo spalla sinistra, con prognosi iniziale di giorni quattro per la guarigione, successivamente aumentati in giorni venti, a seguito del controllo ortopedico, (cfr. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo) e che detto infortunio appare compatibile con il tipo di prova – effettuazione di due trazioni complete alla sbarra – eseguita e non completata.
Ebbene tale evento integra, all’evidenza, una tipica ipotesi di forza maggiore da cui è derivata per il candidato l’impossibilità di proseguire e concludere le prove cui doveva sottoporsi.
A fronte dell’ infortunio occorso è quindi evidente che la p.a. – tenuto conto dell’illegittimità della previsione contenuta nell’all. C al Bando - aveva il dovere di consentirgli di ripetere la prova una volta superata la condizione di infortunio, tenuto conto della natura eccezionale dello stesso (che, proprio per la sua straordinarietà, non dimostra una inidoneità fisica del candidato, ma solo una temporanea inabilità, cfr. nello stesso senso Tar Lazio, sez. I-bis, 21 settembre 2020, n. 9620; sez. II-ter, 10 febbraio 2021, n. 1656; sez. I-quater, 15 febbraio 2023, n. 2720, sez. I – quater n. 19853/2023).
Con riferimento alla mancata indicazione a verbale dell’intervenuto infortunio (il cui effettivo accadimento, come si è detto, è stato comprovato con idonea documentazione sanitaria), si rileva che tale omissione non appare sufficiente a escludere che il ricorrente abbia effettivamente evidenziato alla Commissione tale circostanza, e ciò anche in ragione della sinteticità del verbale prodotto in atti, nel quale sono indicati solo gli esiti delle prove sostenute durante tale giorno senza che sia riportata alcuna indicazione, anche di senso negativo, in ordine alle eventuali dichiarazioni rese dai candidati.
10. In ragione delle considerazioni sopra espresse, il ricorso deve essere accolto, con conseguente:
- annullamento del provvedimento di esclusione gravato con il ricorso introduttivo e definitiva ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura;
- stabilizzazione degli esiti delle successive prove cui lo stesso ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare;
- ordine alla p.a. di provvedere all’inserimento del ricorrente in graduatoria a pieno titolo e senza riserva.
11. Le spese di lite, tenuto conto della materia oggetto del presente contenzioso e della peculiarità della vicenda, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.