Legge 4 gennaio 1990, n. 1

Commentari83

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  • 1Trattamenti estetici non efficaci: si può chiedere il rimborso?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 novembre 2024

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …

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  • 3Le modifiche allo Statuto della Regione Liguria: dalla prorogatio all’aumento del numero di Assessori regionali, passando per la disciplina delle deleghe (3
    Simone Frega · https://www.osservatoriosullefonti.it/

    1. Premessa Il Consiglio regionale della Liguria, nella seduta del 16 settembre 2025, ha approvato, in seconda lettura[1], la modifica dello Statuto ligure intervenendo, in particolare, sul numero massimo di Consiglieri e Assessori, sulla disciplina delle deleghe e sulla prorogatio della Giunta regionale[2]. La modifica statutaria è volta a «introdurre alcune innovazioni di natura organizzativa e funzionale»[3] e trae origine dalla volontà della maggioranza di estendere il numero di Assessori, affinché le deleghe (ed il relativo carico di lavoro) possano esser meglio distribuite tra più persone, precisare le funzioni del Vice Presidente e prevedere l'istituto della prorogatio della …

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  • 4Le modifiche allo Statuto della Regione Liguria: dalla prorogatio all’aumento del numero di Assessori regionali, passando per la disciplina delle deleghe (3
    Simone Frega · https://www.osservatoriosullefonti.it/

    1. Premessa Il Consiglio regionale della Liguria, nella seduta del 16 settembre 2025, ha approvato, in seconda lettura[1], la modifica dello Statuto ligure intervenendo, in particolare, sul numero massimo di Consiglieri e Assessori, sulla disciplina delle deleghe e sulla prorogatio della Giunta regionale[2]. La modifica statutaria è volta a «introdurre alcune innovazioni di natura organizzativa e funzionale»[3] e trae origine dalla volontà della maggioranza di estendere il numero di Assessori, affinché le deleghe (ed il relativo carico di lavoro) possano esser meglio distribuite tra più persone, precisare le funzioni del Vice Presidente e prevedere l'istituto della prorogatio della …

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  • 5Approvato il decreto legge che prevede misure urgenti per il rilancio economico del Paese, il c.d. “Decreto Fare”
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Il Consiglio dei ministri ha approvato, anzitutto, un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita. Il presidente del Consiglio ha sottolineato, in apertura, che questo provvedimento – unitamente al disegno di legge in materia di semplificazioni che verrà discusso la prossima settimana in Consiglio dei ministri – ha come base le 6 Raccomandazioni rivolte all'Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”). In particolare, i diversi interventi rispondono alle raccomandazioni di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/02/2026, n. 6565
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da SI NI, nato a [...] 1'11/06/1946 avverso la ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Filippo Casa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 6565 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 20 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta presentata da NI SI avverso il provvedimento del 23 …
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    • art. 3 e 24 Cost.·
    • processo penale telematico·
    • art. 87-bis d.lgs. 150/2022·
    • inammissibilità impugnazione·
    • raggiungimento dello scopo·
    • art. 24 d.l. 137/2020·
    • Sezioni Unite penali·
    • deposito telematico·
    • giurisprudenza contrastante·
    • art. 97 Cost.·
    • art. 591 cod. proc. pen.·
    • art. 6 CEDU·
    • art. 111 Cost.·
    • posta elettronica certificata·
    • art. 111-bis cod. proc. pen.

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2023, n. 12570
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 18257-2017 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 12570 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 10/05/2023 2 di 46 ENEL PRODUZIONE S.P.A., E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di NE s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che le rappresenta e difende; - ricorrente e ricorrente successivo - contro COMUNE DI ALFEDENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio …
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    • assoggettabilità ad espropriazione per pubblica utilità·
    • conseguenze·
    • condizioni·
    • previa formale sdemanializzazione·
    • irrilevanza·
    • bene gravato da uso civico di dominio della collettività·
    • necessità·
    • dichiarazione di pubblica utilità o provvedimento di espropriazione·
    • usi civici

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2023, n. 12570
    Provvedimento: iere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18257-2017 proposto da: ENEL PRODUZIONE S.P.A., E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di EN s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che le rappresenta e difende; -ricorrente e ricorrente successivo - contro COMUNE DI ALFEDENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COLAGRANDE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO …
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    • espropriazione per pubblica utilità·
    • demanio civico·
    • inalienabilità·
    • art. 12 legge n. 1766/1927·
    • vincolo paesaggistico·
    • giurisdizione commissariale·
    • sdemanializzazione·
    • proprietà collettiva·
    • usi civici·
    • indisponibilità relativa

  • 4Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/01/2025, n. 2
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Lavoro N.R.G. 546/2019 Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 08/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da , ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to MUZZU MARCELLA ricorrente contro ( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to PINNA ROSSELLA resistente OGGETTO: opposizione iscrizione ipoteca Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza. RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE Con ricorso depositato in data 4/11/2019 Parte_1 ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, …
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    • illegittimità iscrizione ipotecaria·
    • opposizione iscrizione ipoteca·
    • prescrizione quinquennale·
    • giurisdizione giudice del lavoro·
    • tutela del credito·
    • art. 77 D.P.R. 602/1973·
    • notifica PEC·
    • espropriazione immobiliare·
    • sanatoria vizi notifica·
    • crediti previdenziali

  • 5Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/08/2024, n. 534
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA sezione civile composta dai seguenti Magistrati: Dott.sa Claudia Matteini Presidente Dott.Simone Salcerini Consigliere Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore § § § Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 539/2022 del ruolo generale promossa da: E_ [...] Appellanti (Avv.ti Lorenzo Morosi e Leonardo Gorbi) Contro Controparte_1 Appellate (Avv.Franco Matarangolo) 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto dell'Aprile 2008, , dante causa degli odierni appellanti, si CP_2 rivolgeva al Tribunale di Perugia al fine di ottenere la divisione dei beni …
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    • possesso esclusivo·
    • art. 789 c.p.c.·
    • art. 785 c.p.c.·
    • art. 582 c.c.·
    • divisione ereditaria·
    • spese successione·
    • comunione ereditaria·
    • art. 192 c.c.·
    • indennità di occupazione·
    • appello incidentale
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. L'attivita' di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
    2. Tale attivita' puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 .
    3. Sono escluse dall'attivita' di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalita' di carattere terapeutico.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all' art. 1:
    La legge n. 713/1986 reca: "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici".
  • Art. 2.
    1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , o nel Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . L'esercizio dell'attivita' di estetista e' soggetto a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ai sensi dell' ((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all ' articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
  • Art. 3. 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica. Il responsabile tecnico e' iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.
    L'impresa puo' indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni.
    Il periodo in cui il sostituto e' adibito all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico ((delle attivita' produttive)) (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
    1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
    a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovra' essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
    b) oppure di un anno di attivita' lavorativa qualificata in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
    c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attivita' di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
    2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.