Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 gennaio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 aprile 2026 |
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- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/02/2026, n. 6565Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da SI NI, nato a [...] 1'11/06/1946 avverso la ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Filippo Casa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 6565 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 20 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta presentata da NI SI avverso il provvedimento del 23 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L'attivita' di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attivita' puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 .
3. Sono escluse dall'attivita' di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalita' di carattere terapeutico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
La legge n. 713/1986 reca: "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici". - Art. 2.
1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , o nel Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . L'esercizio dell'attivita' di estetista e' soggetto a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ai sensi dell' ((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all ' articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . - Art. 3. 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica. Il responsabile tecnico e' iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.
L'impresa puo' indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni.
Il periodo in cui il sostituto e' adibito all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico ((delle attivita' produttive)) (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovra' essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attivita' lavorativa qualificata in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attivita' di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.