Cass. civ., sez. II, sentenza 22/12/2020, n. 29247
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Sentenza 22 dicembre 2020

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 4 novembre 2020. Le parti in causa, ricorrenti e controricorrente, contestavano la decisione della Corte d'Appello di Venezia riguardante la collazione di donazioni effettuate dal de cuius. Le ricorrenti sostenevano che le donazioni dovessero essere portate in collazione e che, in mancanza di ciò, si dovesse procedere alla riduzione delle stesse per lesione della quota di legittima. Il controricorrente, invece, contestava l'operatività della collazione e richiedeva di detrarre le migliorie apportate ai beni donati.

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata avesse correttamente applicato il principio secondo cui il donatario nudo proprietario ha diritto a dedurre le migliorie apportate al bene donato, anche in presenza di usufrutto riservato. Tuttavia, ha accolto il sesto motivo, stabilendo che sugli importi dovuti a titolo di collazione dovessero decorrere gli interessi legali dall'apertura della successione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a questo aspetto, compensando integralmente le spese di giudizio. La decisione si fonda su un'interpretazione evolutiva della normativa, che mira a evitare ingiustificate locupletazioni a danno dei coeredi.

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In tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.

In tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de cuius" con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/12/2020, n. 29247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29247
    Data del deposito : 22 dicembre 2020

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