Articolo 1920 del Codice civile
Articolo 1919Articolo 1921
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19 aprile 1942
Art. 1920.

(Assicurazione a favore di un terzo).

E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La designazione del beneficiario puo' essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa e' efficace anche se il beneficiario e' determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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