Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1920.
(Assicurazione a favore di un terzo).
E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario puo' essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa e' efficace anche se il beneficiario e' determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
(Assicurazione a favore di un terzo).
E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario puo' essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa e' efficace anche se il beneficiario e' determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Commentari • 298
- 1. assicurazione a favore di un terzohttps://www.brocardi.it/ · 259.8767
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Giurisprudenza • +500
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- uguaglianza·
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- fondamento·
- assicurazione·
- designazione del beneficiario·
- a favore di un terzo