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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/07/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 859/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Licia Tomay Presidente
- dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
- dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 859/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al
9.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANNA MARIA CARAMIA (C.F.: ), giusta procura C.F._2 in atti, elettivamente domiciliata in Massafra (TA) alla via Santa Caterina n. 1/c presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-ATTRICE-
E
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, elettivamente domiciliata ope legis in Potenza al Corso XVIII
Agosto n. 46 presso la sede degli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pec:
Email_2
-CONVENUTA-
1 R.G. N. 859/2019
OGGETTO: risarcimento dei danni da responsabilità civile dei magistrati;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, ai sensi della Legge n. 117/1988, la Controparte_1 formulando la seguente domanda:
«Piaccia all'onorevole Tribunale di Potenza adito, contrariis reiectis, così giudicare:
I. IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento della doglianza in narrativa, voglia
ACCERTARE e DICHIARARE la violazione dell'art. 111 della Costituzione da parte del giudice dell'esecuzione, dott. Andrea Paiano - ed anche quella posta in essere dai signori dottori , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
ed (componenti dei collegi sui reclami) - nonché Controparte_6 Controparte_7 la conseguente lesione dei diritti costituzionali ed inviolabili della signora Parte_1
al giusto processo, con un giudice terzo ed imparziale, e, per l'effetto,
[...] condannare parte convenuta al ristoro dei danni, soprattutto morali, che si quantificano nella somma onnicomprensiva di euro 250.000,00, ovvero gradatamente si rimettono, nella determinazione, all'equità dell'adita Giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;
II. CON OGNI CONSEGUENZA DI LEGGE E DI RAGIONE, anche in ordine alle spese, pure tributarie, alle competenze e agli onorari di difesa».
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
1. che presso il Tribunale di Taranto pendeva a suo carico, nonché a carico di tale
, procedura espropriativa R.G.E. n. 215/1993 promossa originariamente Parte_2 dal NC e poi proseguita dalla CP_8 Controparte_9
, alla quale era stata riunita la procedura esecutiva R.G.E. n. 449/2005
[...] promossa dalla società ; Parte_3
2. che «nel corso degli anni, nell'ambito della procedura espropriativa di cui sopra, erano stati venduti cespiti immobiliari della signora e del signor Pt_1
, soddisfatti creditori ed onorati i molteplici e lauti compensi degli Parte_2 ausiliari del giudice»;
3. che «nessuna ragione di difesa, né sostanziale e neppure formale, aveva trovato accoglimento in favore della deducente attrice nell'ambito dell'espropriazione in cui
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era esecutata ed ogni tutela, anche cautelare, richiesta da ella era stata disattesa, pure con carattere di definitività»;
4. che, in ordine alla questione della liberazione della propria abitazione, «in violazione di quanto statuiva l'art. 560 cod. proc. civ. in tema di liberazione di immobile, le Par chiavi della sua casa erano state pretese dall' , incaricato dello sgombero, e immediatamente consegnate all'aggiudicatario, che, così, era entrato nel possesso non solo dell'immobile ma anche dei beni mobili altrui che non dovevano essere consegnati alla procedura (doc. 5); G. […] aveva potuto riprendersi i propri effetti personali e le cose mobili che non dovevano essere consegnate alla procedura - con eccezione del denaro, non più reperito - entro il mese successivo e sempre elemosinando una disponibilità da parte dell'aggiudicatario che non sempre c'era stata (lasciando l' e il signor , anziani di età, come dei Pt_1 Parte_2 mendicanti, al di fuori dei cancelli della propria casa e in più di un'occasione)»;
5. che «la procedura espropriativa era stata condotta senza imparzialità da parte del
G.E., dott. Paiano, e senza alcuna attenzione ai diritti di parte esecutata, puntualmente e palesemente violati»;
6. che «la parte magistratura aveva persino consentito ad uno dei creditori,
[...]
di dare impulso alla procedura espropriativa, liquidando cospicue spese CP_10 legali, nonostante il dubbio documentale che detta parte non fosse ancora creditrice e nonostante fosse emerso il dato certo dell'aver percetto, la parte medesima,
l'importo di circa euro 300 mila: mai dichiarato come percetto (nemmeno dopo un'espressa richiesta in tal senso), e poi richiesto con applicazione di interessi contrattuali al tasso soglia»;
7. che, in ordine alla “questione S.G.A.”, «rispetto a vendite (anzi svendite) del patrimonio immobiliare di e AR, con istanza del 24 febbraio Pt_1
2014, il difensore di aveva evidenziato che, a suo opinare, la procedura CP_10 esecutiva immobiliare 215/1993 R.G.E. si sarebbe pure potuta estinguere e che se non si estingueva era solo perché ad essa risultava riunita la numero 449/2005, promossa da (doc. 6); […] in particolare, nel punto E) Controparte_11 della suddetta istanza, l'Avv. Di Serio aveva asserito che i mutui de quibus (per cui era sorta la procedura esecutiva numero 215/1993 R.G.E.) risultavano assistiti da garanzia SGFA (ex FIG), di tal che era interesse dell'Istituto bancario recuperare
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quanto prima le somme spettanti in virtù dell'espropriazione (o meglio delle vendite intervenute sino ad allora), in modo da attivare la garanzia che avrebbe CP_12 dovuto 'rimborsare la differenza tra l'importo incassato dalla procedura e quello risultante dalle iscrizioni ipotecarie pari ad oltre euro 512.000,00' (doc. 6); CHE in data 27 febbraio 2017, in occasione della discussione dell'opposizione promossa dall'attrice e dal signor avverso il decreto di trasferimento e Parte_2
l'espropriazione tutta, richiamando l'istanza del Di Serio, la difesa di parte ricorrente aveva evidenziato il dubbio della sussistenza di ragioni creditorie in capo ad aveva chiesto di sapere se i signori ed fossero CP_10 Parte_2 Pt_1 ancora debitori di […] pur sollecitata, nessuna risposta era giunta alle CP_10 parti dall'istituto di credito, mentre dal G.E., lungi dal chiedere lumi a CP_10 era giunta una pesantissima condanna alle spese in danno dell' , nella Pt_1 misura di euro 5.000,00 oltre accessori: e ciò pur nella permanenza del dubbio che Cont parte non fosse più creditrice degli esecutati (doc. 2); CHE, a seguito di accesso agli atti presso (doc. 8), si era appreso che nel dicembre 2015 vi era stata CP_13
Cont erogazione, in favore del NC di NA (a cui era succeduta), di poco meno di euro 300 mila (in particolare erano stati erogati gli importi di euro 86.762,49 ed euro 196.397,54 (doc. 9); CHE, nella medesima nota, l' aveva precisato che CP_13 essa interveniva a procedura esecutiva conclusa e che la procedura numero
215/1993 (a cui era stata riunita la numero 449/2005) R.G.E. si era conclusa con piano di riparto del 21 maggio 2014 (doc. 9); […] nonostante la logica e il buon senso facesse ben ritenere che la non fosse titolare di ulteriori ragioni CP_10 creditorie, in data 9 maggio 2018, il suo procuratore, acclarando la qualità di creditore ipotecario privilegiato in virtù dei mutui degli anni novanta, quantificava il suo credito in ulteriori euro 592.628,04 (oltre le somme relative alla condanna alle spese di cui all'ordinanza del G.E. Paiano nella misura di euro 5.000,00) (doc.
6)… della serie prima dice che si può chiudere la procedura, di tal che è verosimile che non gli spetti più nulla, e subito dopo dice di essere creditore di altri 600 mila;
CHE, nel corso dell'udienza di approvazione del riparto - udienza del 29 gennaio
2018 - parte e si erano opposti all'approvazione di esso ed Pt_1 Parte_2 era stato acclarato, al centesimo, la percezione di somme da parte del soggetto
[...]
ma nemmeno in presenza di ciò, era stata invitata parte assertivamente CP_10
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creditrice ad acclarare quelle che erano le proprie ragioni creditorie, né costei ne quantificava l'ammontare, lasciando i debitori nel dubbio di dover ancora corrispondere i quasi 600 mila euro richiesti solo pochi mesi prima;
CHE, nel corso dell'udienza del 11 giugno 2018, fissata per discutere altro ricorso oppositivo dei signori e , a fronte delle difese di temerarie sino Pt_1 Parte_2 CP_10 al punto di richiedere condanna per responsabilità aggravata degli esecutati
(evidentemente nella certezza di poterlo fare), espressa la perplessità di questa difesa a tenor della quale parte non fosse titolata a permanere nella CP_10 procedura, il magistrato evidenziava che non risultava fosse stata mai proposta opposizione all'esecuzione nei confronti di così lasciando chiaramente CP_10 intendere la necessità formale di un tale ricorso in opposizione;
CHE, il giorno successivo, ovvero il 12 giugno 2018, in ossequio all'invito del G.E., i signori ed avevano presentato ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. Parte_2 Pt_1 contro la sola onde ottenere la di lei estromissione dalla procedura CP_10
(poiché verosimilmente non più titolare di ragioni creditorie), previa tutela cautelare di sospensiva (doc. 10); CHE pur sollecitata dal G.E., dott. Paiano,
l'opposizione all'esecuzione contro era stata rigettata poiché a parere CP_10 del medesimo G.E. (che l'aveva espressamente sollecitata) non era possibile accordare sospensiva in presenza di altri creditori;
CHE, tuttavia, al giudice dell'esecuzione può richiedersi solo la sospensiva e nulla di più… ed il giudice dell'esecuzione di cui trattasi ben sapeva che nella procedura de qua c'erano altri creditori;
CHE l'ordinanza di rigetto della tutela cautelare (sollecitata dal G.E.
Paiano), apparendo una vera e propria canzonatura, veniva gravata da reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. (doc. 11); CHE durante la discussione del reclamo, il difensore di parte reclamante aveva invitato il Collegio a trasmettere gli Pt_1 atti alla Procura della Repubblica onde si vagliasse la condotta della controparte,
(che aveva percetto denaro, non lo aveva dichiarato e lo aveva richiesto CP_10 con applicazione di interessi), mentre il difensore di rispetto agli aspetti CP_10 penali, non proferiva alcuna per sé ed evidenziava che gli aspetti penali riguardavano piuttosto il difensore di , ovvero l'avvocato Caramia, per Pt_1 alcune espressioni un po' forti del suo atto di reclamo nei confronti del Persona_1
(del tipo di assenza di imparzialità); CHE il Collegio aveva accolto immediatamente
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l'indicazione del difensore di ed il reclamo si era concluso con un folle CP_10 rigetto, con condanna alle spese dell' (in favore di e con il Pt_1 CP_10 deferimento alla Procura della Repubblica e all'Ordine degli Avvocati per il difensore di (mentre l'avvocato di - che pure aveva Parte_1 CP_10 percetto denaro nell'ingente importo di euro 300 mila, che non lo aveva mai dichiarato, nemmeno a seguito di richiesta, e lo aveva poi preteso nuovamente con applicazione di interessi contrattuali al tasso soglia - non solo non era stato deferito alla Procura della Repubblica, ma era stato premiato con la liquidazione delle spese legali) (doc. 12)»;
8. che «aveva accumulato un danno patrimoniale a titolo di spese legali pari ad oltre euro 40 mila (danno che si andava ad aggiungere allo svilimento di valore del patrimonio immobiliare)»;
9. che «sintomatico dell'assenza di imparzialità della parte giudicante era il contegno dei signori dottori e (rispettivamente relatore e CP_5 Controparte_6 presidente del collegio che aveva emesso l'ordinanza datata 4 settembre 2018), che, omettendo un atto dovuto (ovvero la trasmissione alla Procura degli atti nei confronti del difensore di per la certa apprensione di denaro mai CP_10 dichiarato e poi richiesto con maggiorazione di interessi), avevano deferito alla
Procura della Repubblica il difensore della signora e per fatti Parte_1 che, ove veritieri, sarebbero stati di gran lunga meno gravi del contegno del difensore da essi tutelato»;
10. che tanto era accaduto nell'ambito della stessa vicenda processuale e nel corso della stessa udienza;
11. che, oltre al detto danno patrimoniale, «aveva dovuto subire lo sberleffo dell'essere stata sbattuta per strada, da un'istante all'altro, con tutte le sue cose ancora in casa,
e con tutte le difficoltà conseguenti alla pessima reputazione di un tale fatto in un piccolo centro urbano (doc. 5)»;
12. che «non erano nemmeno mancate interferenze illecite, ad opera di soggetti notoriamente avvezzi agli acquisti all'asta ed alle turbative (come segnalato alle competenti Autorità Penali), e, ciò nonostante, si era proceduto con l'espropriazione senza alcuna valutazione delle tante ragioni in diritto avanzate nel tempo».
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Talché, secondo l'attrice, «era palmare la violazione da parte del G.E., dott. Paiano
Andrea - ed anche da parte dei signori dottori , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ed (componenti dei collegi che
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 avevano deciso i reclami) - dell'art. 111 della Costituzione che, disciplinando il giusto processo, recitava che “ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”».
II In data 25.6.2019 si è costituita in giudizio la Controparte_1 la quale ha contestato le avverse deduzioni e -per l'effetto- ha
[...] domandato, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa domanda risarcitoria e, nel merito, respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno dell'inammissibilità della domanda attorea, parte convenuta ha sostenuto che l'atto introduttivo «era assolutamente generico, non avendo parte attrice indicato in cosa consistesse la violazione del principio di imparzialità dei Giudici che a vario titolo si erano occupati delle questioni sollevate dalla stessa nel corso della procedura;
più specificamente la sig.ra non aveva indicato quale fosse la Pt_1 manifesta violazione di legge posta in essere, ovvero il travisamento del fatto o delle prove ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza era incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risultava incontrastabilmente dagli atti del procedimento, requisiti necessari previsti dalla legge per l'insorgenza dell'invocata fattispecie risarcitoria».
Avuto riguardo al merito della vicenda espropriativa, la convenuta ha rappresentato che «La sig.ra risultava debitrice esecutata, unitamente al Pt_1 proprio coniuge (AR ) nella procedura R.G.E. 215/1993 Trib. Taranto, Per_2 promossa da NC di NA S.p.A. (a cui è succeduta a cui era stata CP_10 riunita, con provvedimento dell'8 febbraio 2006, la procedura R.G.E. 449/2005 promossa - nei confronti degli stessi debitori - da Intesa Gestione Crediti S.p.A. (a cui era succeduta . Nel corso della procedura, a seguito Controparte_14 dell'aggiudicazione e del successivo trasferimento di una parte dei beni soggetti al vincolo del pignoramento, era stato disposto un primo piano di riparto parziale. A seguito dell'approvazione di tale piano di riparto, avvenuto senza alcuna contestazione
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dei debitori, il giudice dell'esecuzione aveva autorizzato il prosieguo dell'attività di liquidazione dei residui beni rimasti invenduti (beni che erano stati pignorati nella procedura R.G.E. 449/2005 da Intesa Gestione Crediti S.p.A., cui era subentrata e non ancora aggiudicati alla data di approvazione del riparto Controparte_14 parziale) in ragione della persistente posizione debitoria degli esecutati rispetto ai vari creditori, pignoranti ed intervenuti. Nel corso dell'attività liquidatoria erano stati aggiudicati ulteriori beni (tanto che allo stato residuava solo un ultimo bene ancora da aggiudicare), e tra questi anche l'immobile - richiamato nell'atto di citazione - di residenza dei debitori;
in particolare il suddetto immobile era stato aggiudicato a seguito dell'asta tenutasi innanzi al delegato alla vendita in data 13 giugno 2016.
All'esito di tale aggiudicazione e nell'imminenza dell'emissione del decreto di trasferimento -in data 19 settembre 2016- il Giudice dell'esecuzione, in attuazione dell'art. 560 c.p.c. ratione temporis vigente, aveva correttamente e necessariamente adottato l'ordine di liberazione del suddetto bene, incaricando a tal fine l'avv. Carlo
Russo, che in quel momento era il custode giudiziario. Come risultava dalla relazione depositata dall'avv. Russo in data 19.12.2016, l'ordine di liberazione era stato notificato ai debitori (rispettivamente in data 5 e 10 ottobre 2016) senza che questi ultimi avessero proposto, nel termine di 20 giorni fissato dall'art. 617 c.p.c., alcuna opposizione. Il custode - pertanto - aveva fissato l'accesso presso il suddetto bene per il
15 dicembre 2016, previa ulteriore comunicazione inviata ai debitori il 2 dicembre 2016.
In quella data (v. relazione del custode e i relativi allegati), con l'assistenza della Forza
Pubblica si era proceduto forzatamente ad accedere presso l'immobile aggiudicato, provvedendo altresì ad inventariare i beni mobili ivi rinvenuti. Si evidenziava che l'avv.
Russo con relazione del 19.12.2016 aveva lamentato minacce e aggressioni subite nel corso delle operazioni di rilascio ad opera del coniuge della sig.ra e dei figli Pt_1 della stessa. Poche ore dopo aver terminato le operazioni di rilascio del bene, al custode era pervenuta segnalazione di occupazione abusiva della struttura liberata, tanto che quest'ultimo aveva provveduto immediatamente a sporgere denuncia - querela presso la Stazione dei Carabinieri di Palagiano. Successivamente l'avv. Russo aveva rinunciato all'incarico di custode e di professionista delegato. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, con ordinanza del 31 dicembre 2016, aveva nominato quale nuovo delegato alla vendita l'avv. Fabrizio Nastri e quale nuovo custode l'Istituto Vendite Giudiziarie di Taranto,
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autorizzando quest'ultimo a liberare definitivamente il bene aggiudicato, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza. Sulla base del provvedimento del G.E. il custode giudiziario aveva effettuato un primo accesso in data 13 gennaio 2017 (v. relazione del 16 gennaio 2017) e, preso atto della mancanza della volontà di rilasciare l'immobile spontaneamente da parte dei debitori e dei loro familiari, aveva previsto un ulteriore accesso con le Forze dell'Ordine. In data 20 gennaio 2017 era stato effettuato un secondo accesso, nel corso del quale il nuovo custode aveva invitato - ancora una volta - i familiari della sig.ra a Pt_1 sgomberare l'immobile. In data 31 gennaio 2017, con l'ausilio della Forza Pubblica
l'immobile era stato definitivamente liberato, con contestuale immissione in possesso dell'aggiudicatario, ordinando agli esecutati - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 560 c.p.c. ratione temporis vigente di asportare i beni mobili presenti nel termine di 30 giorni. Tale attività di asporto si era conclusa il 28 febbraio 2017 come da verbali che si allegavano: premeva sottolineare che - in senso assolutamente difforme da quanto sostenuto dall'attrice con l'atto di citazione - i familiari della sig.ra avevano Pt_1 dichiarato di aver provveduto all'asporto di tutti i beni mobili di loro proprietà, salvo alcune cassette che “a loro non servivano”. Pur volendo prescindere dalla diversità soggettiva degli occupanti l'immobile con l'attrice, in nessuno dei verbali sottoscritti dai familiari dell'attrice vi era un minimo riferimento alle somme di denaro non più reperite. Anzi, nell'informativa al giudice da parte dell'IVG (31.01.2017) si dava atto che dichiarava che nei due appartamenti non vi erano né denaro Persona_3 né oggetti preziosi».
In ordine alla contestata fondatezza nel merito del ricorso, parte convenuta ha argomentato «richiamando in primo luogo il verbale d'udienza del 27 febbraio 2017, fissata per la discussione sul ricorso agli atti esecutivi proposta dai debitori, (ricorso del 9 febbraio 2017) con il quale questi ultimi si erano limitati a contestare l'attività di liberazione effettata dall'IVG, nonché l'emissione del decreto di trasferimento di uno dei beni aggiudicati, per violazione dell'art. 586 c.p.c., dell'art. 4 della legge 9/2016, dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., dell'art. 503 e 591 c.p.c. Sotto altro profilo, la condanna alle spese per le opposizioni all'esecuzione concluse con esito negativo, era correttamente derivata dall'applicazione del principio di soccombenza conseguente al rigetto dei motivi di ricorso proposti in quella sede;
rigetto avvenuto con ordinanza del
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31 marzo 2017 e fondato su principi reiteratamente affermati sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità, peraltro richiamata nel corpo della motivazione.
Avverso detta ordinanza del 31.03.2017 i debitori esecutai avevano proposto reclamo, che era stato rigettato con provvedimento del collegio depositato 06.12.2017, con il quale era stata rilevata la infondatezza dei motivi addotti. Inoltre, sempre con riferimento alle spese di lite, dal tenore dell'atto di reclamo non si evinceva uno specifico motivo di doglianza con riguardo al capo delle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione, se si considerava che tale non poteva essere ritenuta la generica affermazione contenuta nell'ultimo paragrafo che precedeva le conclusioni».
La convenuta ha -altresì- sostenuto che «con l'ordinanza del 10 febbraio 2018, le contestazioni al progetto (riferite a erano state rigettate perché ritenute CP_10 irrilevanti ai fini della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati nella 449/2005, in ragione del fatto - facilmente evincibile dal progetto di distribuzione - che tutte le somme a disposizione della procedura esecutiva erano state assegnate in favore di e di Agenzia delle Entrate - Riscossione e Controparte_14 rispetto ai quali alcuna contestazione era stata formulata dai debitori. Era opportuno precisare, altresì, che avverso l'ordinanza che aveva reso esecutivo il piano di riparto la sig.ra non aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, così dimostrando Pt_1 acquiescenza rispetto alle determinazioni contenute nell'ordinanza sopra richiamata e soprattutto mancando di esperire possibili rimedi giudiziali, necessari ai fini dell'accesso alla tutela risarcitoria invocata».
In via ulteriore, parte convenuta ha evidenziato che, «con riferimento all'opposizione all'esecuzione del 12.6.2018, ancora una volta proposta avverso la posizione di […] come non corrispondesse al vero l'affermazione secondo CP_10 cui tale creditore stesse dando impulso alla procedura esecutiva, in quanto la richiesta di proseguire nelle operazioni di liquidazione dell'ultimo bene ancora non aggiudicato era stata formulata da ossia dal creditore che aveva pignorato Controparte_14 tale bene nella procedura R.G.E. 449/2005 (riunita alla 215/1993), che aveva privilegio su tale immobile e che non risultava integralmente soddisfatto all'esito dei riparti già intervenuti (in questo senso v. il verbale d'udienza del 29 gennaio 2018 e la successiva ordinanza del 10 febbraio 2018, nella quale il prosieguo delle operazioni di vendita, sull'ultimo lotto ancora invenduto, era stato fondato proprio sulla richiesta
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avanzata da ). Proprio questo aspetto - ossia la presenza di altri creditori CP_14 che non risultavano soddisfatti (essendovi un'incapienza complessiva - per questi ultimi - di oltre € 300.000,00) e i cui crediti non erano in contestazione - era stato posto a fondamento del rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, chiesta dalla sig.ra con il ricorso ex art. 615 c.p.c del 12 giungo 2018 e giammai Pt_1 sollecitata dal giudice dell'esecuzione.
In senso conforme alla decisione del G.E. si era altresì espresso il Collegio in sede di reclamo, il quale oltre ad aver ribadito l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'esecuzione, in ragione dell'incontestata esistenza di altri creditori muniti di titolo esecutivo, aveva evidenziato come - sulla base della documentazione in atti - risultasse evidente la persistenza di un credito anche in favore di sia CP_10 pur ridimensionato a seguito dei pagamenti effettuati da (successore del fondo CP_13 ex FIG) di circa € 250.000,00 ed escludendo - infine - anche la possibilità che tale credito potesse ritenersi estinto in ragione della paventata violazione, da parte del creditore, delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto».
Orbene, ne conseguiva che:
«a) la procedura esecutiva era […] pendente e dunque ai sensi dell'art. 4 comma 2 l.
117/88 non era ammissibile ogni domanda fondata su provvedimenti adottati nell'ambito della stessa;
b) in relazione a provvedimenti resi a definizione delle opposizioni all'esecuzione posti a fondamento del danno paventato, non erano stati esperiti i rimedi giudiziali previsti dalla legge ed in particolare non era stato avviato il giudizio di merito;
c) come recentemente ribadito da Cass. Civ., SS.UU. n. 11747/19, l'attività interpretativa non poteva mai essere fonte di responsabilità civile, neppure quando si discostasse motivatamente da orientamenti consolidati. Nel caso particolare i provvedimenti resi a definizione delle opposizioni all'esecuzione erano perfettamente logici e coerenti ed in linea con gli ordinari canoni interpretativi, nonché congruamente motivati e dunque non potevano in nessun caso essere fonte di responsabilità civile per l'attività dei giudici;
d) in ogni caso l'azione di responsabilità civile per danni cagionati nell'esercizio dell'attività giudiziaria non era una forma per chiedere un nuovo vaglio su provvedimenti che non soddisfacevano la parte a causa del loro esito negativo, ma
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esclusivamente uno strumento per ristorare di specifiche e gravi inadempienze nell'amministrazione della giustizia. Pertanto, la generica indicazione della violazione dell'art. 11 della Costituzione era insufficiente ad individuare un ammissibile causa petendi».
III Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 24.5.2021 il Giudice, rilevato che non risultavano esser state effettuate le comunicazioni ai magistrati interessati nella causa, dott. Andrea Paiano (Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Taranto, quale autore dell'ordinanza del
31.3.2017 e dell'ordinanza del 10.7.2018 rese nella procedura R.G.E. n. 215/1993), dott.ri , (quali componenti del Collegio Controparte_2 Controparte_3 CP_4 che aveva emesso l'ordinanza del 6.12.2017 nel procedimento R.G. n. 3630/2017),
, , (quali componenti del Collegio che Controparte_6 Controparte_7 CP_5 aveva emesso l'ordinanza del 4.9.2018), tutti Giudici presso il Tribunale di Taranto, ha rinviato la causa all'udienza del 24.11.2021 ordinando disporsi le comunicazioni ex art. 6 Legge n. 177/1988 ai magistrati così come individuati.
Constatato il buon esito delle disposte comunicazioni nei confronti dei magistrati interessati nel presente giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione, attesa l'irrilevanza delle prove testimoniali articolate dall'attrice (cfr. ordinanza del
26.10.2022), è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Successivamente, dopo il deposito di note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Soltanto parte attrice ha depositato la comparsa conclusionale.
IV Orbene, al fine di risolvere la presente causa occorre principiare il ragionamento dall'art. 4, comma 2, Legge n. 117/1988, il quale recita: «L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.
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La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile».
In merito alle impugnazioni o agli altri rimedi che necessita esperire per poter poi promuovere l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato, la Corte di
Cassazione ha chiarito: «In tema di responsabilità civile dei magistrati, ai fini della ammissibilità dell'azione proposta ai sensi dell'art. 4 n. 2, della l. n. 117 del 1988 assume rilievo esclusivo la circostanza che siano stati, o meno, esperite tutte le impugnazioni o, comunque, i rimedi previsti per i provvedimenti di urgenza, dovendo colui che si assuma ingiustamente leso dal provvedimento del giudice preventivamente
(ed inutilmente) percorrere le vie che la legge processuale predispone per rimuovere gli errori e le violazioni di legge in ipotesi realizzatesi, con la conseguenza che l'azione de qua dovrà dirsi inammissibile tutte le volte in cui, a seguito della emanazione di un provvedimento di urgenza, e della conseguente instaurazione della fase di merito, le parti abbiano, poi, convenuto una soluzione extraprocessuale della lite, con ciò impedendo ogni possibilità di revisione o di revoca della decisione posta, poi, a base della richiesta risarcitoria» (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 8.5.1998, n. 4682).
Segnatamente, nella parte motiva della citata sentenza, in un caso che per eadem ratio si ritiene sovrapponibile a quello di specie, il Giudice della nomofilachia ha osservato che «ai fini della ammissibilità della azione di responsabilità, così come regolata dall'art. 4 n. 2, in questione ciò che rileva è, puramente e semplicemente, il fatto che siano stati esperiti oppure no le impugnazioni ovvero i rimedi previsti per i provvedimenti urgenti. Rileva dunque che colui il quale si assume leso ingiustamente dal provvedimento del giudice abbia preventivamente ed inutilmente percorso le vie che la legge processuale predispone per rimuovere gli errori e le violazioni di legge da parte del giudice. Nella specie è pacifico che ciò non avvenne a seguito di scelta delle stesse odierne ricorrenti di togliere il giudizio di merito intrapreso, dopo della fase urgente, e dunque di togliere ogni possibilità di revisione o di revoca della decisione del pretore (sent. 12787 del 93), giacché esse ritennero di addivenire ad una soluzione della lite extraprocessuale, come la Corte di merito ha affermato. Non esclude la esattezza di tale conclusione la considerazione ripetuta senza alcuna contraddizione dalla stessa Corte, circa la strumentalità del procedimento ex art. 700
c.p.c., verso il conseguimento pratico del bene della vita, che sarebbe compromesso
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dalla necessità di attendere il tempo del giudizio. Tale strumentalità non toglie che avendo la legge predisposto rimedi specifici per il caso di uso giudiziario che si pretenda errato, o peggio, dei poteri di urgenza da parte del pretore, gli stessi debbano essere sperimentati da chi pretenda poi di convenire lo Stato nella speciale azione di responsabilità di cui alla legge n. 117 del 1988».
Il mancato esperimento da parte dell'attrice degli “altri rimedi previsti” dalla
Legge, che nel caso concreto -trattandosi di procedura espropriativa- si individuano nell'introduzione del giudizio di merito, senza che ciò sia rilevante ai fini della decisione spettando al Giudice il controllo sui requisiti legali dell'ammissibilità dell'azione risarcitoria ex Legge n. 117/1988 (cfr. Cass. civ, sez. I, 3.12.2001, n.15246;
Cass. civ., sez. I, 12.10.1999, n.11438), è stato eccepito dalla parte convenuta.
Invero, a pagina 7 e seguente della comparsa di costituzione e risposta si legge:
«E' opportuno precisare, altresì, che avverso l'ordinanza che ha reso esecutivo il piano di riparto la sig.ra non ha proposto opposizione agli atti esecutivi, così Pt_1 dimostrando acquiescenza rispetto alle determinazioni contenute nell'ordinanza sopra richiamata e soprattutto mancando di esperire possibili rimedi giudiziali, necessari ai fini dell'accesso alla tutela risarcitoria invocata. […] b) in relazione a provvedimenti resi a definizione delle opposizioni all'esecuzione posti a fondamento del danno paventato, non sono stati esperiti i rimedi giudiziali previsti dalla legge ed in particolare non è stato avviato il giudizio di merito».
Nel caso di specie, l'attrice, che ha lamentato -tra l'altro- la mancanza di imparzialità in capo al Giudice dell'esecuzione in persona del magistrato dottor Andrea
Paiano, nonché dei magistrati che costituirono i collegi per la pronuncia sui proposti reclami (cfr. ordinanza collegiale depositata il 6.12.2017 di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del G.E. del 31.3.2017 - DOC 4 allegato all'atto di citazione;
ordinanza collegiale del 4.9.2018 di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del
G.E. del 10.7.2018 - DOC 12 allegato all'atto di citazione), non ha dedotto né dato prova, e la circostanza non emerge ex actis alla luce della documentazione depositata da parte convenuta, di aver introdotto il giudizio di merito a fronte dell'ordinanza del
31.3.2017 di rigetto dell'istanza di sospensione, con la quale il G.E. assegnò «alle parti termine perentorio di gg. 30, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'instaurazione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in
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ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà». Né a fronte dell'ordinanza del 10.7.2018 di rigetto dell'istanza di sospensione, con la quale il G.E. assegnò «alle parti termine perentorio di giorni 30, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'instaurazione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata ed osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis o altri se previsti, ridotti».
La mancata prova circa l'introduzione del giudizio di merito da parte dell'attrice, nel quale avrebbero potuto (in astratto) esser vagliate tutte le ragioni della debitrice con cognizione piena, soprattutto quelle riguardanti la “questione S.G.A.” diffusamente rappresentata nell'atto introduttivo, rende inammissibile la domanda risarcitoria avanzata, fatta eccezione che per la doglianza relativa all'aver il collegio che emise l'ordinanza del 4.9.2018 omesso un atto dovuto, «ovvero la trasmissione alla Procura degli atti nei confronti del difensore di per la certa CP_10 apprensione di denaro mai dichiarato e poi richiesto con maggiorazione di interessi»
(cfr. pag. 7 dell'atto di citazione).
Dagli atti di causa emerge esclusivamente (è bene precisare nell'ambito di una procedura espropriativa risalente al 1993, dunque con nessuna preclusione per l'esecutato nel promuovere opposizioni all'esecuzione) che l'attrice presentò due opposizioni, quella di cui al ricorso intitolato “RICORSO IN OPPOSIZIONE
AVVERSO L'ATTIVITÀ DI SGOMBERO DELL'IVG E IL DECRETO DI
TRASFERIMENTO E TUTTA L'ESECUZIONE IMMOBILIARE 215/1993 (E
449/2005) R.G.E.” del 9.2.2017 e quella di cui al “RICORSO IN OPPOSIZIONE EX
ART. 615 COD. PROC. CIV.” del 12.6.2018; e che poi, avverso le ordinanze del G.E. di rigetto di cui si è poc'anzi detto, propose reclamo. Anche in sede di reclamo, le istanze dell'attrice non trovarono accoglimento. Mai l'attrice, al fine di perorare le sue ragioni, ha inteso promuovere giudizio di merito (o di ciò non vi è prova in atti).
La mancata introduzione del giudizio di merito è rilevantissima, atteso che la
Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che «in favore di un'interpretazione estensiva della disposizione di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, primo periodo, depone non solo il suo tenore letterale (si parla, oltre che dei "mezzi ordinari
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di impugnazione", anche di tutti "gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari") ma anche la sua ratio, atteso che essa trova fondamento, come
è stato recentemente ribadito da questa Corte, nell'intento di "dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno" (Cass. n. 7924/15).
Se sotto il profilo soggettivo, l'esperimento del rimedio costituisce adempimento del dovere di evitare il danno previsto dall'art. 1227 c.c., comma 2 e art. 2056 c.c., sotto il profilo oggettivo, esso costituisce una forma obbligatoria di risarcimento del danno in forma specifica che esclude la possibilità di invocare il risarcimento per equivalente, per modo che non assumono rilevanza le distinzioni di carattere processuale tra rimedi impugnatori e non impugnatori, endo ed extra procedimentali ecc., ma rileva esclusivamente il dato sostanziale che l'esercizio del rimedio consenta la rimozione dell'atto lesivo» (cfr. Cass. civ., sez. III, sent.,
17.1.2017, n. 932).
Per le esposte ragioni la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile con riguardo alla maggior parte delle doglianze, fatta eccezione, come già esposto, per quanto lamentato a pag. 7 dell'atto di citazione.
V Avuto riguardo alla doglianza da ultimo citata, non coperta dalla dichiarazione di inammissibilità poiché si ritiene che avverso la dedotta omissione di mancata trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, affinché si procedesse penalmente
«nei confronti del difensore di per la certa apprensione di denaro mai CP_10 dichiarato e poi richiesto con maggiorazione di interessi», omissione operata dei magistrati componenti il collegio emittente l'ordinanza del 4.9.2018, non vi era alcun rimedio che l'attrice doveva proporre ai fini dell'ammissibilità della domanda risarcitoria ex Legge n. 117/1988, si osserva quanto segue.
Nell'ordinanza collegiale del 4.9.2018, circa il credito vantato da e alle CP_10 doglianze avanzate in quella sede dall'attrice, si legge:
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Dunque, il collegio diede conto dell'esistenza di un credito, seppur riducendolo, in capo a Ne consegue che mai avrebbe potuto ipotizzare un reato (secondo CP_10 quanto sostenuto dall'attrice) per il quale si imponeva la trasmissione degli atti alla CP_1 Procura della Repubblica (e -tra l'altro- imputabile al difensore di ).
In maniera assorbente si osserva che l'attrice (sicché non rilevano denunce presentate da soggetti estranei al presente giudizio, atteso che ha Parte_1 proposto l'azione risarcitoria oggetto di causa) aveva apposito strumento processuale CP_1 per denunciare all' condotte ritenute illecite riconducibili a S.G.A. In ogni caso, dalla dedotta omissione alcun danno, imputabile ai magistrati componenti il collegio, può causalmente discendere nei confronti di Parte_1
Sicché, la domanda attorea, avuto riguardo alla doglianza da ultimo scrutinata, deve essere disattesa.
VI Le spese di lite seguono la soccombenza e -pertanto- devono essere poste in capo all'attrice e in favore di parte convenuta. Esse si liquidano, in applicazione del D.M.
55/2014 e successive modificazioni, per le fasi di giudizio studio, introduttiva e di istruzione o trattazione, dunque con esclusione della fase decisionale poiché parte convenuta non ha svolto attività difensiva riconducibile alla detta fase, considerato il valore della causa tenuto conto del domandato (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00), secondo i parametri minimi per la definizione in rito con riguardo alla maggior parte delle doglianze dell'attrice, in complessivi euro 4.925,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 859 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2019, vertente tra Parte_1
e definitivamente
[...] Controparte_1 pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 4, comma 2,
Legge n. 117/1988;
2) rigetta per manifesta infondatezza la domanda attorea avuto riguardo alla doglianza di cui a pagina 7 dell'atto di citazione relativa all'omessa trasmissione
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da parte del collegio giudicante degli atti alla Procura della Repubblica con riguardo alla posizione di S.G.A.;
3) condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 4.925,00, oltre al 15% forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Licia Tomay Presidente
- dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
- dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 859/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al
9.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANNA MARIA CARAMIA (C.F.: ), giusta procura C.F._2 in atti, elettivamente domiciliata in Massafra (TA) alla via Santa Caterina n. 1/c presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-ATTRICE-
E
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, elettivamente domiciliata ope legis in Potenza al Corso XVIII
Agosto n. 46 presso la sede degli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pec:
Email_2
-CONVENUTA-
1 R.G. N. 859/2019
OGGETTO: risarcimento dei danni da responsabilità civile dei magistrati;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, ai sensi della Legge n. 117/1988, la Controparte_1 formulando la seguente domanda:
«Piaccia all'onorevole Tribunale di Potenza adito, contrariis reiectis, così giudicare:
I. IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento della doglianza in narrativa, voglia
ACCERTARE e DICHIARARE la violazione dell'art. 111 della Costituzione da parte del giudice dell'esecuzione, dott. Andrea Paiano - ed anche quella posta in essere dai signori dottori , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
ed (componenti dei collegi sui reclami) - nonché Controparte_6 Controparte_7 la conseguente lesione dei diritti costituzionali ed inviolabili della signora Parte_1
al giusto processo, con un giudice terzo ed imparziale, e, per l'effetto,
[...] condannare parte convenuta al ristoro dei danni, soprattutto morali, che si quantificano nella somma onnicomprensiva di euro 250.000,00, ovvero gradatamente si rimettono, nella determinazione, all'equità dell'adita Giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;
II. CON OGNI CONSEGUENZA DI LEGGE E DI RAGIONE, anche in ordine alle spese, pure tributarie, alle competenze e agli onorari di difesa».
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
1. che presso il Tribunale di Taranto pendeva a suo carico, nonché a carico di tale
, procedura espropriativa R.G.E. n. 215/1993 promossa originariamente Parte_2 dal NC e poi proseguita dalla CP_8 Controparte_9
, alla quale era stata riunita la procedura esecutiva R.G.E. n. 449/2005
[...] promossa dalla società ; Parte_3
2. che «nel corso degli anni, nell'ambito della procedura espropriativa di cui sopra, erano stati venduti cespiti immobiliari della signora e del signor Pt_1
, soddisfatti creditori ed onorati i molteplici e lauti compensi degli Parte_2 ausiliari del giudice»;
3. che «nessuna ragione di difesa, né sostanziale e neppure formale, aveva trovato accoglimento in favore della deducente attrice nell'ambito dell'espropriazione in cui
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era esecutata ed ogni tutela, anche cautelare, richiesta da ella era stata disattesa, pure con carattere di definitività»;
4. che, in ordine alla questione della liberazione della propria abitazione, «in violazione di quanto statuiva l'art. 560 cod. proc. civ. in tema di liberazione di immobile, le Par chiavi della sua casa erano state pretese dall' , incaricato dello sgombero, e immediatamente consegnate all'aggiudicatario, che, così, era entrato nel possesso non solo dell'immobile ma anche dei beni mobili altrui che non dovevano essere consegnati alla procedura (doc. 5); G. […] aveva potuto riprendersi i propri effetti personali e le cose mobili che non dovevano essere consegnate alla procedura - con eccezione del denaro, non più reperito - entro il mese successivo e sempre elemosinando una disponibilità da parte dell'aggiudicatario che non sempre c'era stata (lasciando l' e il signor , anziani di età, come dei Pt_1 Parte_2 mendicanti, al di fuori dei cancelli della propria casa e in più di un'occasione)»;
5. che «la procedura espropriativa era stata condotta senza imparzialità da parte del
G.E., dott. Paiano, e senza alcuna attenzione ai diritti di parte esecutata, puntualmente e palesemente violati»;
6. che «la parte magistratura aveva persino consentito ad uno dei creditori,
[...]
di dare impulso alla procedura espropriativa, liquidando cospicue spese CP_10 legali, nonostante il dubbio documentale che detta parte non fosse ancora creditrice e nonostante fosse emerso il dato certo dell'aver percetto, la parte medesima,
l'importo di circa euro 300 mila: mai dichiarato come percetto (nemmeno dopo un'espressa richiesta in tal senso), e poi richiesto con applicazione di interessi contrattuali al tasso soglia»;
7. che, in ordine alla “questione S.G.A.”, «rispetto a vendite (anzi svendite) del patrimonio immobiliare di e AR, con istanza del 24 febbraio Pt_1
2014, il difensore di aveva evidenziato che, a suo opinare, la procedura CP_10 esecutiva immobiliare 215/1993 R.G.E. si sarebbe pure potuta estinguere e che se non si estingueva era solo perché ad essa risultava riunita la numero 449/2005, promossa da (doc. 6); […] in particolare, nel punto E) Controparte_11 della suddetta istanza, l'Avv. Di Serio aveva asserito che i mutui de quibus (per cui era sorta la procedura esecutiva numero 215/1993 R.G.E.) risultavano assistiti da garanzia SGFA (ex FIG), di tal che era interesse dell'Istituto bancario recuperare
3 R.G. N. 859/2019
quanto prima le somme spettanti in virtù dell'espropriazione (o meglio delle vendite intervenute sino ad allora), in modo da attivare la garanzia che avrebbe CP_12 dovuto 'rimborsare la differenza tra l'importo incassato dalla procedura e quello risultante dalle iscrizioni ipotecarie pari ad oltre euro 512.000,00' (doc. 6); CHE in data 27 febbraio 2017, in occasione della discussione dell'opposizione promossa dall'attrice e dal signor avverso il decreto di trasferimento e Parte_2
l'espropriazione tutta, richiamando l'istanza del Di Serio, la difesa di parte ricorrente aveva evidenziato il dubbio della sussistenza di ragioni creditorie in capo ad aveva chiesto di sapere se i signori ed fossero CP_10 Parte_2 Pt_1 ancora debitori di […] pur sollecitata, nessuna risposta era giunta alle CP_10 parti dall'istituto di credito, mentre dal G.E., lungi dal chiedere lumi a CP_10 era giunta una pesantissima condanna alle spese in danno dell' , nella Pt_1 misura di euro 5.000,00 oltre accessori: e ciò pur nella permanenza del dubbio che Cont parte non fosse più creditrice degli esecutati (doc. 2); CHE, a seguito di accesso agli atti presso (doc. 8), si era appreso che nel dicembre 2015 vi era stata CP_13
Cont erogazione, in favore del NC di NA (a cui era succeduta), di poco meno di euro 300 mila (in particolare erano stati erogati gli importi di euro 86.762,49 ed euro 196.397,54 (doc. 9); CHE, nella medesima nota, l' aveva precisato che CP_13 essa interveniva a procedura esecutiva conclusa e che la procedura numero
215/1993 (a cui era stata riunita la numero 449/2005) R.G.E. si era conclusa con piano di riparto del 21 maggio 2014 (doc. 9); […] nonostante la logica e il buon senso facesse ben ritenere che la non fosse titolare di ulteriori ragioni CP_10 creditorie, in data 9 maggio 2018, il suo procuratore, acclarando la qualità di creditore ipotecario privilegiato in virtù dei mutui degli anni novanta, quantificava il suo credito in ulteriori euro 592.628,04 (oltre le somme relative alla condanna alle spese di cui all'ordinanza del G.E. Paiano nella misura di euro 5.000,00) (doc.
6)… della serie prima dice che si può chiudere la procedura, di tal che è verosimile che non gli spetti più nulla, e subito dopo dice di essere creditore di altri 600 mila;
CHE, nel corso dell'udienza di approvazione del riparto - udienza del 29 gennaio
2018 - parte e si erano opposti all'approvazione di esso ed Pt_1 Parte_2 era stato acclarato, al centesimo, la percezione di somme da parte del soggetto
[...]
ma nemmeno in presenza di ciò, era stata invitata parte assertivamente CP_10
4 R.G. N. 859/2019
creditrice ad acclarare quelle che erano le proprie ragioni creditorie, né costei ne quantificava l'ammontare, lasciando i debitori nel dubbio di dover ancora corrispondere i quasi 600 mila euro richiesti solo pochi mesi prima;
CHE, nel corso dell'udienza del 11 giugno 2018, fissata per discutere altro ricorso oppositivo dei signori e , a fronte delle difese di temerarie sino Pt_1 Parte_2 CP_10 al punto di richiedere condanna per responsabilità aggravata degli esecutati
(evidentemente nella certezza di poterlo fare), espressa la perplessità di questa difesa a tenor della quale parte non fosse titolata a permanere nella CP_10 procedura, il magistrato evidenziava che non risultava fosse stata mai proposta opposizione all'esecuzione nei confronti di così lasciando chiaramente CP_10 intendere la necessità formale di un tale ricorso in opposizione;
CHE, il giorno successivo, ovvero il 12 giugno 2018, in ossequio all'invito del G.E., i signori ed avevano presentato ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. Parte_2 Pt_1 contro la sola onde ottenere la di lei estromissione dalla procedura CP_10
(poiché verosimilmente non più titolare di ragioni creditorie), previa tutela cautelare di sospensiva (doc. 10); CHE pur sollecitata dal G.E., dott. Paiano,
l'opposizione all'esecuzione contro era stata rigettata poiché a parere CP_10 del medesimo G.E. (che l'aveva espressamente sollecitata) non era possibile accordare sospensiva in presenza di altri creditori;
CHE, tuttavia, al giudice dell'esecuzione può richiedersi solo la sospensiva e nulla di più… ed il giudice dell'esecuzione di cui trattasi ben sapeva che nella procedura de qua c'erano altri creditori;
CHE l'ordinanza di rigetto della tutela cautelare (sollecitata dal G.E.
Paiano), apparendo una vera e propria canzonatura, veniva gravata da reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. (doc. 11); CHE durante la discussione del reclamo, il difensore di parte reclamante aveva invitato il Collegio a trasmettere gli Pt_1 atti alla Procura della Repubblica onde si vagliasse la condotta della controparte,
(che aveva percetto denaro, non lo aveva dichiarato e lo aveva richiesto CP_10 con applicazione di interessi), mentre il difensore di rispetto agli aspetti CP_10 penali, non proferiva alcuna per sé ed evidenziava che gli aspetti penali riguardavano piuttosto il difensore di , ovvero l'avvocato Caramia, per Pt_1 alcune espressioni un po' forti del suo atto di reclamo nei confronti del Persona_1
(del tipo di assenza di imparzialità); CHE il Collegio aveva accolto immediatamente
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l'indicazione del difensore di ed il reclamo si era concluso con un folle CP_10 rigetto, con condanna alle spese dell' (in favore di e con il Pt_1 CP_10 deferimento alla Procura della Repubblica e all'Ordine degli Avvocati per il difensore di (mentre l'avvocato di - che pure aveva Parte_1 CP_10 percetto denaro nell'ingente importo di euro 300 mila, che non lo aveva mai dichiarato, nemmeno a seguito di richiesta, e lo aveva poi preteso nuovamente con applicazione di interessi contrattuali al tasso soglia - non solo non era stato deferito alla Procura della Repubblica, ma era stato premiato con la liquidazione delle spese legali) (doc. 12)»;
8. che «aveva accumulato un danno patrimoniale a titolo di spese legali pari ad oltre euro 40 mila (danno che si andava ad aggiungere allo svilimento di valore del patrimonio immobiliare)»;
9. che «sintomatico dell'assenza di imparzialità della parte giudicante era il contegno dei signori dottori e (rispettivamente relatore e CP_5 Controparte_6 presidente del collegio che aveva emesso l'ordinanza datata 4 settembre 2018), che, omettendo un atto dovuto (ovvero la trasmissione alla Procura degli atti nei confronti del difensore di per la certa apprensione di denaro mai CP_10 dichiarato e poi richiesto con maggiorazione di interessi), avevano deferito alla
Procura della Repubblica il difensore della signora e per fatti Parte_1 che, ove veritieri, sarebbero stati di gran lunga meno gravi del contegno del difensore da essi tutelato»;
10. che tanto era accaduto nell'ambito della stessa vicenda processuale e nel corso della stessa udienza;
11. che, oltre al detto danno patrimoniale, «aveva dovuto subire lo sberleffo dell'essere stata sbattuta per strada, da un'istante all'altro, con tutte le sue cose ancora in casa,
e con tutte le difficoltà conseguenti alla pessima reputazione di un tale fatto in un piccolo centro urbano (doc. 5)»;
12. che «non erano nemmeno mancate interferenze illecite, ad opera di soggetti notoriamente avvezzi agli acquisti all'asta ed alle turbative (come segnalato alle competenti Autorità Penali), e, ciò nonostante, si era proceduto con l'espropriazione senza alcuna valutazione delle tante ragioni in diritto avanzate nel tempo».
6 R.G. N. 859/2019
Talché, secondo l'attrice, «era palmare la violazione da parte del G.E., dott. Paiano
Andrea - ed anche da parte dei signori dottori , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ed (componenti dei collegi che
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 avevano deciso i reclami) - dell'art. 111 della Costituzione che, disciplinando il giusto processo, recitava che “ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”».
II In data 25.6.2019 si è costituita in giudizio la Controparte_1 la quale ha contestato le avverse deduzioni e -per l'effetto- ha
[...] domandato, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa domanda risarcitoria e, nel merito, respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno dell'inammissibilità della domanda attorea, parte convenuta ha sostenuto che l'atto introduttivo «era assolutamente generico, non avendo parte attrice indicato in cosa consistesse la violazione del principio di imparzialità dei Giudici che a vario titolo si erano occupati delle questioni sollevate dalla stessa nel corso della procedura;
più specificamente la sig.ra non aveva indicato quale fosse la Pt_1 manifesta violazione di legge posta in essere, ovvero il travisamento del fatto o delle prove ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza era incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risultava incontrastabilmente dagli atti del procedimento, requisiti necessari previsti dalla legge per l'insorgenza dell'invocata fattispecie risarcitoria».
Avuto riguardo al merito della vicenda espropriativa, la convenuta ha rappresentato che «La sig.ra risultava debitrice esecutata, unitamente al Pt_1 proprio coniuge (AR ) nella procedura R.G.E. 215/1993 Trib. Taranto, Per_2 promossa da NC di NA S.p.A. (a cui è succeduta a cui era stata CP_10 riunita, con provvedimento dell'8 febbraio 2006, la procedura R.G.E. 449/2005 promossa - nei confronti degli stessi debitori - da Intesa Gestione Crediti S.p.A. (a cui era succeduta . Nel corso della procedura, a seguito Controparte_14 dell'aggiudicazione e del successivo trasferimento di una parte dei beni soggetti al vincolo del pignoramento, era stato disposto un primo piano di riparto parziale. A seguito dell'approvazione di tale piano di riparto, avvenuto senza alcuna contestazione
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dei debitori, il giudice dell'esecuzione aveva autorizzato il prosieguo dell'attività di liquidazione dei residui beni rimasti invenduti (beni che erano stati pignorati nella procedura R.G.E. 449/2005 da Intesa Gestione Crediti S.p.A., cui era subentrata e non ancora aggiudicati alla data di approvazione del riparto Controparte_14 parziale) in ragione della persistente posizione debitoria degli esecutati rispetto ai vari creditori, pignoranti ed intervenuti. Nel corso dell'attività liquidatoria erano stati aggiudicati ulteriori beni (tanto che allo stato residuava solo un ultimo bene ancora da aggiudicare), e tra questi anche l'immobile - richiamato nell'atto di citazione - di residenza dei debitori;
in particolare il suddetto immobile era stato aggiudicato a seguito dell'asta tenutasi innanzi al delegato alla vendita in data 13 giugno 2016.
All'esito di tale aggiudicazione e nell'imminenza dell'emissione del decreto di trasferimento -in data 19 settembre 2016- il Giudice dell'esecuzione, in attuazione dell'art. 560 c.p.c. ratione temporis vigente, aveva correttamente e necessariamente adottato l'ordine di liberazione del suddetto bene, incaricando a tal fine l'avv. Carlo
Russo, che in quel momento era il custode giudiziario. Come risultava dalla relazione depositata dall'avv. Russo in data 19.12.2016, l'ordine di liberazione era stato notificato ai debitori (rispettivamente in data 5 e 10 ottobre 2016) senza che questi ultimi avessero proposto, nel termine di 20 giorni fissato dall'art. 617 c.p.c., alcuna opposizione. Il custode - pertanto - aveva fissato l'accesso presso il suddetto bene per il
15 dicembre 2016, previa ulteriore comunicazione inviata ai debitori il 2 dicembre 2016.
In quella data (v. relazione del custode e i relativi allegati), con l'assistenza della Forza
Pubblica si era proceduto forzatamente ad accedere presso l'immobile aggiudicato, provvedendo altresì ad inventariare i beni mobili ivi rinvenuti. Si evidenziava che l'avv.
Russo con relazione del 19.12.2016 aveva lamentato minacce e aggressioni subite nel corso delle operazioni di rilascio ad opera del coniuge della sig.ra e dei figli Pt_1 della stessa. Poche ore dopo aver terminato le operazioni di rilascio del bene, al custode era pervenuta segnalazione di occupazione abusiva della struttura liberata, tanto che quest'ultimo aveva provveduto immediatamente a sporgere denuncia - querela presso la Stazione dei Carabinieri di Palagiano. Successivamente l'avv. Russo aveva rinunciato all'incarico di custode e di professionista delegato. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, con ordinanza del 31 dicembre 2016, aveva nominato quale nuovo delegato alla vendita l'avv. Fabrizio Nastri e quale nuovo custode l'Istituto Vendite Giudiziarie di Taranto,
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autorizzando quest'ultimo a liberare definitivamente il bene aggiudicato, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza. Sulla base del provvedimento del G.E. il custode giudiziario aveva effettuato un primo accesso in data 13 gennaio 2017 (v. relazione del 16 gennaio 2017) e, preso atto della mancanza della volontà di rilasciare l'immobile spontaneamente da parte dei debitori e dei loro familiari, aveva previsto un ulteriore accesso con le Forze dell'Ordine. In data 20 gennaio 2017 era stato effettuato un secondo accesso, nel corso del quale il nuovo custode aveva invitato - ancora una volta - i familiari della sig.ra a Pt_1 sgomberare l'immobile. In data 31 gennaio 2017, con l'ausilio della Forza Pubblica
l'immobile era stato definitivamente liberato, con contestuale immissione in possesso dell'aggiudicatario, ordinando agli esecutati - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 560 c.p.c. ratione temporis vigente di asportare i beni mobili presenti nel termine di 30 giorni. Tale attività di asporto si era conclusa il 28 febbraio 2017 come da verbali che si allegavano: premeva sottolineare che - in senso assolutamente difforme da quanto sostenuto dall'attrice con l'atto di citazione - i familiari della sig.ra avevano Pt_1 dichiarato di aver provveduto all'asporto di tutti i beni mobili di loro proprietà, salvo alcune cassette che “a loro non servivano”. Pur volendo prescindere dalla diversità soggettiva degli occupanti l'immobile con l'attrice, in nessuno dei verbali sottoscritti dai familiari dell'attrice vi era un minimo riferimento alle somme di denaro non più reperite. Anzi, nell'informativa al giudice da parte dell'IVG (31.01.2017) si dava atto che dichiarava che nei due appartamenti non vi erano né denaro Persona_3 né oggetti preziosi».
In ordine alla contestata fondatezza nel merito del ricorso, parte convenuta ha argomentato «richiamando in primo luogo il verbale d'udienza del 27 febbraio 2017, fissata per la discussione sul ricorso agli atti esecutivi proposta dai debitori, (ricorso del 9 febbraio 2017) con il quale questi ultimi si erano limitati a contestare l'attività di liberazione effettata dall'IVG, nonché l'emissione del decreto di trasferimento di uno dei beni aggiudicati, per violazione dell'art. 586 c.p.c., dell'art. 4 della legge 9/2016, dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., dell'art. 503 e 591 c.p.c. Sotto altro profilo, la condanna alle spese per le opposizioni all'esecuzione concluse con esito negativo, era correttamente derivata dall'applicazione del principio di soccombenza conseguente al rigetto dei motivi di ricorso proposti in quella sede;
rigetto avvenuto con ordinanza del
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31 marzo 2017 e fondato su principi reiteratamente affermati sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità, peraltro richiamata nel corpo della motivazione.
Avverso detta ordinanza del 31.03.2017 i debitori esecutai avevano proposto reclamo, che era stato rigettato con provvedimento del collegio depositato 06.12.2017, con il quale era stata rilevata la infondatezza dei motivi addotti. Inoltre, sempre con riferimento alle spese di lite, dal tenore dell'atto di reclamo non si evinceva uno specifico motivo di doglianza con riguardo al capo delle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione, se si considerava che tale non poteva essere ritenuta la generica affermazione contenuta nell'ultimo paragrafo che precedeva le conclusioni».
La convenuta ha -altresì- sostenuto che «con l'ordinanza del 10 febbraio 2018, le contestazioni al progetto (riferite a erano state rigettate perché ritenute CP_10 irrilevanti ai fini della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati nella 449/2005, in ragione del fatto - facilmente evincibile dal progetto di distribuzione - che tutte le somme a disposizione della procedura esecutiva erano state assegnate in favore di e di Agenzia delle Entrate - Riscossione e Controparte_14 rispetto ai quali alcuna contestazione era stata formulata dai debitori. Era opportuno precisare, altresì, che avverso l'ordinanza che aveva reso esecutivo il piano di riparto la sig.ra non aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, così dimostrando Pt_1 acquiescenza rispetto alle determinazioni contenute nell'ordinanza sopra richiamata e soprattutto mancando di esperire possibili rimedi giudiziali, necessari ai fini dell'accesso alla tutela risarcitoria invocata».
In via ulteriore, parte convenuta ha evidenziato che, «con riferimento all'opposizione all'esecuzione del 12.6.2018, ancora una volta proposta avverso la posizione di […] come non corrispondesse al vero l'affermazione secondo CP_10 cui tale creditore stesse dando impulso alla procedura esecutiva, in quanto la richiesta di proseguire nelle operazioni di liquidazione dell'ultimo bene ancora non aggiudicato era stata formulata da ossia dal creditore che aveva pignorato Controparte_14 tale bene nella procedura R.G.E. 449/2005 (riunita alla 215/1993), che aveva privilegio su tale immobile e che non risultava integralmente soddisfatto all'esito dei riparti già intervenuti (in questo senso v. il verbale d'udienza del 29 gennaio 2018 e la successiva ordinanza del 10 febbraio 2018, nella quale il prosieguo delle operazioni di vendita, sull'ultimo lotto ancora invenduto, era stato fondato proprio sulla richiesta
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avanzata da ). Proprio questo aspetto - ossia la presenza di altri creditori CP_14 che non risultavano soddisfatti (essendovi un'incapienza complessiva - per questi ultimi - di oltre € 300.000,00) e i cui crediti non erano in contestazione - era stato posto a fondamento del rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, chiesta dalla sig.ra con il ricorso ex art. 615 c.p.c del 12 giungo 2018 e giammai Pt_1 sollecitata dal giudice dell'esecuzione.
In senso conforme alla decisione del G.E. si era altresì espresso il Collegio in sede di reclamo, il quale oltre ad aver ribadito l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'esecuzione, in ragione dell'incontestata esistenza di altri creditori muniti di titolo esecutivo, aveva evidenziato come - sulla base della documentazione in atti - risultasse evidente la persistenza di un credito anche in favore di sia CP_10 pur ridimensionato a seguito dei pagamenti effettuati da (successore del fondo CP_13 ex FIG) di circa € 250.000,00 ed escludendo - infine - anche la possibilità che tale credito potesse ritenersi estinto in ragione della paventata violazione, da parte del creditore, delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto».
Orbene, ne conseguiva che:
«a) la procedura esecutiva era […] pendente e dunque ai sensi dell'art. 4 comma 2 l.
117/88 non era ammissibile ogni domanda fondata su provvedimenti adottati nell'ambito della stessa;
b) in relazione a provvedimenti resi a definizione delle opposizioni all'esecuzione posti a fondamento del danno paventato, non erano stati esperiti i rimedi giudiziali previsti dalla legge ed in particolare non era stato avviato il giudizio di merito;
c) come recentemente ribadito da Cass. Civ., SS.UU. n. 11747/19, l'attività interpretativa non poteva mai essere fonte di responsabilità civile, neppure quando si discostasse motivatamente da orientamenti consolidati. Nel caso particolare i provvedimenti resi a definizione delle opposizioni all'esecuzione erano perfettamente logici e coerenti ed in linea con gli ordinari canoni interpretativi, nonché congruamente motivati e dunque non potevano in nessun caso essere fonte di responsabilità civile per l'attività dei giudici;
d) in ogni caso l'azione di responsabilità civile per danni cagionati nell'esercizio dell'attività giudiziaria non era una forma per chiedere un nuovo vaglio su provvedimenti che non soddisfacevano la parte a causa del loro esito negativo, ma
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esclusivamente uno strumento per ristorare di specifiche e gravi inadempienze nell'amministrazione della giustizia. Pertanto, la generica indicazione della violazione dell'art. 11 della Costituzione era insufficiente ad individuare un ammissibile causa petendi».
III Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 24.5.2021 il Giudice, rilevato che non risultavano esser state effettuate le comunicazioni ai magistrati interessati nella causa, dott. Andrea Paiano (Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Taranto, quale autore dell'ordinanza del
31.3.2017 e dell'ordinanza del 10.7.2018 rese nella procedura R.G.E. n. 215/1993), dott.ri , (quali componenti del Collegio Controparte_2 Controparte_3 CP_4 che aveva emesso l'ordinanza del 6.12.2017 nel procedimento R.G. n. 3630/2017),
, , (quali componenti del Collegio che Controparte_6 Controparte_7 CP_5 aveva emesso l'ordinanza del 4.9.2018), tutti Giudici presso il Tribunale di Taranto, ha rinviato la causa all'udienza del 24.11.2021 ordinando disporsi le comunicazioni ex art. 6 Legge n. 177/1988 ai magistrati così come individuati.
Constatato il buon esito delle disposte comunicazioni nei confronti dei magistrati interessati nel presente giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione, attesa l'irrilevanza delle prove testimoniali articolate dall'attrice (cfr. ordinanza del
26.10.2022), è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Successivamente, dopo il deposito di note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Soltanto parte attrice ha depositato la comparsa conclusionale.
IV Orbene, al fine di risolvere la presente causa occorre principiare il ragionamento dall'art. 4, comma 2, Legge n. 117/1988, il quale recita: «L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.
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La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile».
In merito alle impugnazioni o agli altri rimedi che necessita esperire per poter poi promuovere l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato, la Corte di
Cassazione ha chiarito: «In tema di responsabilità civile dei magistrati, ai fini della ammissibilità dell'azione proposta ai sensi dell'art. 4 n. 2, della l. n. 117 del 1988 assume rilievo esclusivo la circostanza che siano stati, o meno, esperite tutte le impugnazioni o, comunque, i rimedi previsti per i provvedimenti di urgenza, dovendo colui che si assuma ingiustamente leso dal provvedimento del giudice preventivamente
(ed inutilmente) percorrere le vie che la legge processuale predispone per rimuovere gli errori e le violazioni di legge in ipotesi realizzatesi, con la conseguenza che l'azione de qua dovrà dirsi inammissibile tutte le volte in cui, a seguito della emanazione di un provvedimento di urgenza, e della conseguente instaurazione della fase di merito, le parti abbiano, poi, convenuto una soluzione extraprocessuale della lite, con ciò impedendo ogni possibilità di revisione o di revoca della decisione posta, poi, a base della richiesta risarcitoria» (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 8.5.1998, n. 4682).
Segnatamente, nella parte motiva della citata sentenza, in un caso che per eadem ratio si ritiene sovrapponibile a quello di specie, il Giudice della nomofilachia ha osservato che «ai fini della ammissibilità della azione di responsabilità, così come regolata dall'art. 4 n. 2, in questione ciò che rileva è, puramente e semplicemente, il fatto che siano stati esperiti oppure no le impugnazioni ovvero i rimedi previsti per i provvedimenti urgenti. Rileva dunque che colui il quale si assume leso ingiustamente dal provvedimento del giudice abbia preventivamente ed inutilmente percorso le vie che la legge processuale predispone per rimuovere gli errori e le violazioni di legge da parte del giudice. Nella specie è pacifico che ciò non avvenne a seguito di scelta delle stesse odierne ricorrenti di togliere il giudizio di merito intrapreso, dopo della fase urgente, e dunque di togliere ogni possibilità di revisione o di revoca della decisione del pretore (sent. 12787 del 93), giacché esse ritennero di addivenire ad una soluzione della lite extraprocessuale, come la Corte di merito ha affermato. Non esclude la esattezza di tale conclusione la considerazione ripetuta senza alcuna contraddizione dalla stessa Corte, circa la strumentalità del procedimento ex art. 700
c.p.c., verso il conseguimento pratico del bene della vita, che sarebbe compromesso
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dalla necessità di attendere il tempo del giudizio. Tale strumentalità non toglie che avendo la legge predisposto rimedi specifici per il caso di uso giudiziario che si pretenda errato, o peggio, dei poteri di urgenza da parte del pretore, gli stessi debbano essere sperimentati da chi pretenda poi di convenire lo Stato nella speciale azione di responsabilità di cui alla legge n. 117 del 1988».
Il mancato esperimento da parte dell'attrice degli “altri rimedi previsti” dalla
Legge, che nel caso concreto -trattandosi di procedura espropriativa- si individuano nell'introduzione del giudizio di merito, senza che ciò sia rilevante ai fini della decisione spettando al Giudice il controllo sui requisiti legali dell'ammissibilità dell'azione risarcitoria ex Legge n. 117/1988 (cfr. Cass. civ, sez. I, 3.12.2001, n.15246;
Cass. civ., sez. I, 12.10.1999, n.11438), è stato eccepito dalla parte convenuta.
Invero, a pagina 7 e seguente della comparsa di costituzione e risposta si legge:
«E' opportuno precisare, altresì, che avverso l'ordinanza che ha reso esecutivo il piano di riparto la sig.ra non ha proposto opposizione agli atti esecutivi, così Pt_1 dimostrando acquiescenza rispetto alle determinazioni contenute nell'ordinanza sopra richiamata e soprattutto mancando di esperire possibili rimedi giudiziali, necessari ai fini dell'accesso alla tutela risarcitoria invocata. […] b) in relazione a provvedimenti resi a definizione delle opposizioni all'esecuzione posti a fondamento del danno paventato, non sono stati esperiti i rimedi giudiziali previsti dalla legge ed in particolare non è stato avviato il giudizio di merito».
Nel caso di specie, l'attrice, che ha lamentato -tra l'altro- la mancanza di imparzialità in capo al Giudice dell'esecuzione in persona del magistrato dottor Andrea
Paiano, nonché dei magistrati che costituirono i collegi per la pronuncia sui proposti reclami (cfr. ordinanza collegiale depositata il 6.12.2017 di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del G.E. del 31.3.2017 - DOC 4 allegato all'atto di citazione;
ordinanza collegiale del 4.9.2018 di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del
G.E. del 10.7.2018 - DOC 12 allegato all'atto di citazione), non ha dedotto né dato prova, e la circostanza non emerge ex actis alla luce della documentazione depositata da parte convenuta, di aver introdotto il giudizio di merito a fronte dell'ordinanza del
31.3.2017 di rigetto dell'istanza di sospensione, con la quale il G.E. assegnò «alle parti termine perentorio di gg. 30, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'instaurazione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in
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ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà». Né a fronte dell'ordinanza del 10.7.2018 di rigetto dell'istanza di sospensione, con la quale il G.E. assegnò «alle parti termine perentorio di giorni 30, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'instaurazione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata ed osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis o altri se previsti, ridotti».
La mancata prova circa l'introduzione del giudizio di merito da parte dell'attrice, nel quale avrebbero potuto (in astratto) esser vagliate tutte le ragioni della debitrice con cognizione piena, soprattutto quelle riguardanti la “questione S.G.A.” diffusamente rappresentata nell'atto introduttivo, rende inammissibile la domanda risarcitoria avanzata, fatta eccezione che per la doglianza relativa all'aver il collegio che emise l'ordinanza del 4.9.2018 omesso un atto dovuto, «ovvero la trasmissione alla Procura degli atti nei confronti del difensore di per la certa CP_10 apprensione di denaro mai dichiarato e poi richiesto con maggiorazione di interessi»
(cfr. pag. 7 dell'atto di citazione).
Dagli atti di causa emerge esclusivamente (è bene precisare nell'ambito di una procedura espropriativa risalente al 1993, dunque con nessuna preclusione per l'esecutato nel promuovere opposizioni all'esecuzione) che l'attrice presentò due opposizioni, quella di cui al ricorso intitolato “RICORSO IN OPPOSIZIONE
AVVERSO L'ATTIVITÀ DI SGOMBERO DELL'IVG E IL DECRETO DI
TRASFERIMENTO E TUTTA L'ESECUZIONE IMMOBILIARE 215/1993 (E
449/2005) R.G.E.” del 9.2.2017 e quella di cui al “RICORSO IN OPPOSIZIONE EX
ART. 615 COD. PROC. CIV.” del 12.6.2018; e che poi, avverso le ordinanze del G.E. di rigetto di cui si è poc'anzi detto, propose reclamo. Anche in sede di reclamo, le istanze dell'attrice non trovarono accoglimento. Mai l'attrice, al fine di perorare le sue ragioni, ha inteso promuovere giudizio di merito (o di ciò non vi è prova in atti).
La mancata introduzione del giudizio di merito è rilevantissima, atteso che la
Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che «in favore di un'interpretazione estensiva della disposizione di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, primo periodo, depone non solo il suo tenore letterale (si parla, oltre che dei "mezzi ordinari
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di impugnazione", anche di tutti "gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari") ma anche la sua ratio, atteso che essa trova fondamento, come
è stato recentemente ribadito da questa Corte, nell'intento di "dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno" (Cass. n. 7924/15).
Se sotto il profilo soggettivo, l'esperimento del rimedio costituisce adempimento del dovere di evitare il danno previsto dall'art. 1227 c.c., comma 2 e art. 2056 c.c., sotto il profilo oggettivo, esso costituisce una forma obbligatoria di risarcimento del danno in forma specifica che esclude la possibilità di invocare il risarcimento per equivalente, per modo che non assumono rilevanza le distinzioni di carattere processuale tra rimedi impugnatori e non impugnatori, endo ed extra procedimentali ecc., ma rileva esclusivamente il dato sostanziale che l'esercizio del rimedio consenta la rimozione dell'atto lesivo» (cfr. Cass. civ., sez. III, sent.,
17.1.2017, n. 932).
Per le esposte ragioni la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile con riguardo alla maggior parte delle doglianze, fatta eccezione, come già esposto, per quanto lamentato a pag. 7 dell'atto di citazione.
V Avuto riguardo alla doglianza da ultimo citata, non coperta dalla dichiarazione di inammissibilità poiché si ritiene che avverso la dedotta omissione di mancata trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, affinché si procedesse penalmente
«nei confronti del difensore di per la certa apprensione di denaro mai CP_10 dichiarato e poi richiesto con maggiorazione di interessi», omissione operata dei magistrati componenti il collegio emittente l'ordinanza del 4.9.2018, non vi era alcun rimedio che l'attrice doveva proporre ai fini dell'ammissibilità della domanda risarcitoria ex Legge n. 117/1988, si osserva quanto segue.
Nell'ordinanza collegiale del 4.9.2018, circa il credito vantato da e alle CP_10 doglianze avanzate in quella sede dall'attrice, si legge:
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Dunque, il collegio diede conto dell'esistenza di un credito, seppur riducendolo, in capo a Ne consegue che mai avrebbe potuto ipotizzare un reato (secondo CP_10 quanto sostenuto dall'attrice) per il quale si imponeva la trasmissione degli atti alla CP_1 Procura della Repubblica (e -tra l'altro- imputabile al difensore di ).
In maniera assorbente si osserva che l'attrice (sicché non rilevano denunce presentate da soggetti estranei al presente giudizio, atteso che ha Parte_1 proposto l'azione risarcitoria oggetto di causa) aveva apposito strumento processuale CP_1 per denunciare all' condotte ritenute illecite riconducibili a S.G.A. In ogni caso, dalla dedotta omissione alcun danno, imputabile ai magistrati componenti il collegio, può causalmente discendere nei confronti di Parte_1
Sicché, la domanda attorea, avuto riguardo alla doglianza da ultimo scrutinata, deve essere disattesa.
VI Le spese di lite seguono la soccombenza e -pertanto- devono essere poste in capo all'attrice e in favore di parte convenuta. Esse si liquidano, in applicazione del D.M.
55/2014 e successive modificazioni, per le fasi di giudizio studio, introduttiva e di istruzione o trattazione, dunque con esclusione della fase decisionale poiché parte convenuta non ha svolto attività difensiva riconducibile alla detta fase, considerato il valore della causa tenuto conto del domandato (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00), secondo i parametri minimi per la definizione in rito con riguardo alla maggior parte delle doglianze dell'attrice, in complessivi euro 4.925,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 859 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2019, vertente tra Parte_1
e definitivamente
[...] Controparte_1 pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 4, comma 2,
Legge n. 117/1988;
2) rigetta per manifesta infondatezza la domanda attorea avuto riguardo alla doglianza di cui a pagina 7 dell'atto di citazione relativa all'omessa trasmissione
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da parte del collegio giudicante degli atti alla Procura della Repubblica con riguardo alla posizione di S.G.A.;
3) condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 4.925,00, oltre al 15% forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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