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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1769/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECCARELLI LUCA per la parte visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 19/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1769 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1
6 resi-d a intermezzi 27 ed elettivamente do- miciliato in Perugia, Via XIV Settembre n. 73, presso lo studio legale dall'Avv. Luca Ceccarelli ( ) che lo rappresenta e difende giusta delega stesa su foglio separato la cui C.F._2 copia informatica autenticata e sottoscritta digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 cpc, è stata deposita in uno con il ricorso introduttivo. Il procuratore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, avviso e notificazione afferente il presente procedimento ai seguenti recapiti: PEC FAX 0753721786. Email_1 RICORRENTE E (C.F./P.IVA = ) Controparte_1 P.IVA_1
Viterbo (VT), 9 in persona del suo legale rappresentante pt RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione licenziamento, risarcimento danni e differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data19.11.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_2 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società conve- nuta, con la qualifica di operaio comune di livello 1 del CCNL Edilizia, dal 14/9/2023 al 30/3/2024; che nella settimana dal 26/2/2024 al 1/3/2024 era stato impegnato con il fratello (anch'esso dipendente) ed il titolare dell'azienda EL AR, nell'attività lavorativa presso un cliente a Lucca;
che la sera di venerdì 1/3/2024 era stato invitato dal titolare a recarsi con il fratello il giorno successivo a Civitavecchia per imbarcarsi alla volta della Sardegna dove avreb- bero dovuto iniziare un altro lavoro presso un cliente a Porto Cervo;
di essersi imbarcati entrambi per Olbia il 2/3/2024 ove erano arrivati alle ore 6.30 circa e da dove si erano diretti a Porto Cervo, dove erano giunti prima delle 8.00; di aver svolto regolarmente il proprio lavoro;
che in data 4/3/2024 si erano trasferiti come da direttive a Sassari per effettuare un altro montaggio di mobili presso la caserma di aver anche in questo caso svolto regolarmente il proprio servi- Per_1 zio;
di essere stati giunti dal sig. AR in data 7/3/2024 e, concluso il lavoro, il 12/3/2024 tutti e tre si erano imbarcati ad Olbia alla volta di Civitavecchia, dove erano giunti la mattina del 13/3/2024; che lo stesso giorno di arrivo il datore di lavoro aveva comunicato ad entrambi la sospensione cautelativa e preannunciato l'invio di una lettera di contestazione disci- plinare, effettivamente recapitata il 18/3/2024; che la lettera racc. A/R datata 13/3/2024 era stata del seguente tenore "in data 11/03/2024 è pervenuta alla società scrivente, una lettera di diffida da parte di una nostra ditta committente con la quale quest'ultima ci comunica che Lei non ha completato i Parte_3 lavori che le sono stati affidati, svolgendoli in maniera approssimativa, sui cantieri di Lucca e Olbia. Inoltre, comunica che Lei si è presentato palesemente ubriaco sul posto di lavoro”; di aver inoltrato lettera di giustifi- cazione in data 27/3/2024 recapitata l'8/4/2024, contestando tutti gli addebiti;
che in pari data gli era stata recapitata lettera di licenziamento, spedita con Racc. AR del 24/5/2024; di aver im- pugnato stragiudizialmente il licenziamento. Tutto ciò esposto e ritenuta l'illegittimità della riso- luzione, per insussistenza del fatto materiale e per esistenza di una sanzione conservativa per i fatti contestati, nonché per mancata affissione del codice disciplinare ha concluso chiedendo "… accertare e dichiarare l'illegittimità / inefficacia/nullità del licenziamento intimato all'odierno ricorrente con effetto dal 30/3/2023 per l'insussistenza materiale del fatto contestato e in ogni caso per la mancata applicazione della sanzione disciplinare conservativa della multa prevista dal CCNL Edilizia applicato al rapporto e comunque in violazione dell'art. 7 della L. 300/1970 e per l'effetto, - in via principale ordinare alla società Controparte_1 in persona del legale rap-presentante pt, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente ricoperto e di corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima re-tribuzione globale di fatto, pari ad € 2.212,58 lordi mensili, dal giorno del licen-ziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o la diversa maggiore o mi- nore somma che riterrà dovuta come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effet-tiva reintegrazione;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato al lavoratore per mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo e, pur dichiarando estinto il rapporto di lavoro, ai sensi del comma 1 art. 3 D.lgs 23/2015, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria, non as-soggettata a contribuzione previdenziale, in misura pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 2.212,58 lordi mensili, o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 6 mensilità; - in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irro-gato al lavoratore per violazione delle norme procedurali di cui all'art. 7 L. 300/1970 e pur dichiarando estinto il rapporto di lavoro alla data del licenzia- mento, ex art. 4 del D.lgs 23/2015 condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pt a corrispondere al sig. a titol isarcitoria una somma pari a dodici Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, € 2.212,58 lordi mensili, o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a due mensilità; - in ogni caso condannare la resistente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio". La società convenuta è rimasta contumace benché regolarmente citata. La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali è stata decisa in data odierna moti- vazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Occorre innanzitutto premettere che nell'ipotesi di impugnativa del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per presunta violazione di un obbligo contrattuale, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che inte- grano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato. Il datore di lavoro è dunque gra- vato dell'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, sia con riferimento al fatto giustificativo del provvedimento espulsivo, sia con riferimento, in linea di principio, alla proporzionalità della sanzione, e ciò anche quando quest'ultima non sia di particolare entità. Alla luce di tali principi la S.C. ha quindi ritenuto che in caso di licenziamento, incombe al datore di lavoro l'onere di riscontrare rigorosamente e di provare giudizialmente i comportamenti attra- verso i quali si sarebbe realizzata l'infrazione del dipendente, come pure, la gravità della condotta tale da legittimare la sanzione del licenziamento (in tal senso Sez. L, Sent. n. 13063 del 26/04/2022). La Corte ha inoltre chiarito che "In tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificar-si, ai motivi e all'intensità dell'ele- mento intenzionale o di quello colposo" sicché "L'onere della prova del fatto contestato al lavoratore, che spetta al datore di lavoro, deve riguardare quindi la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario" (cfr. Cass. Civ. Sez. L. n. 13188 del 9.9.2003 rv. 566688). Nel caso di specie la società convenuta rimasta contumace non ha offerto alcun elemento a so- stegno delle contestazioni e degli addebiti mossi al lavoratore. Deve conseguentemente concludersi per l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale addebitato al ricorrente. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 "… nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità …". Tuttavia "… nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribu- zione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva rein- tegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3". Nel caso in esame il licenziamento va conseguentemente annullato e alla società convenuta va ordinata la reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro. La società va altresì con- dannata al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferi- mento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi pre- videnziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Non vi sono elementi da cui desumere la percezione nel corrispondente periodo di emolumenti derivanti dallo svolgimento di diversa attività lavorativa, né l'esistenza di offerte lavorative. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti dei Parte_1 [...] accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con effetto CP_2
per l'insussistenza materiale del fatto contestato e per l'effetto ordina alla società in persona del legale rappresentante pt, di reintegrare il ricor- Controparte_1 rente nel posto di l temente ricoperto e di corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.212,58 lordi mensili), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
condanna, inoltre, la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
condanna infine la società resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi
€ 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 19 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1769/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECCARELLI LUCA per la parte visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 19/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1769 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1
6 resi-d a intermezzi 27 ed elettivamente do- miciliato in Perugia, Via XIV Settembre n. 73, presso lo studio legale dall'Avv. Luca Ceccarelli ( ) che lo rappresenta e difende giusta delega stesa su foglio separato la cui C.F._2 copia informatica autenticata e sottoscritta digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 cpc, è stata deposita in uno con il ricorso introduttivo. Il procuratore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, avviso e notificazione afferente il presente procedimento ai seguenti recapiti: PEC FAX 0753721786. Email_1 RICORRENTE E (C.F./P.IVA = ) Controparte_1 P.IVA_1
Viterbo (VT), 9 in persona del suo legale rappresentante pt RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione licenziamento, risarcimento danni e differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data19.11.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_2 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società conve- nuta, con la qualifica di operaio comune di livello 1 del CCNL Edilizia, dal 14/9/2023 al 30/3/2024; che nella settimana dal 26/2/2024 al 1/3/2024 era stato impegnato con il fratello (anch'esso dipendente) ed il titolare dell'azienda EL AR, nell'attività lavorativa presso un cliente a Lucca;
che la sera di venerdì 1/3/2024 era stato invitato dal titolare a recarsi con il fratello il giorno successivo a Civitavecchia per imbarcarsi alla volta della Sardegna dove avreb- bero dovuto iniziare un altro lavoro presso un cliente a Porto Cervo;
di essersi imbarcati entrambi per Olbia il 2/3/2024 ove erano arrivati alle ore 6.30 circa e da dove si erano diretti a Porto Cervo, dove erano giunti prima delle 8.00; di aver svolto regolarmente il proprio lavoro;
che in data 4/3/2024 si erano trasferiti come da direttive a Sassari per effettuare un altro montaggio di mobili presso la caserma di aver anche in questo caso svolto regolarmente il proprio servi- Per_1 zio;
di essere stati giunti dal sig. AR in data 7/3/2024 e, concluso il lavoro, il 12/3/2024 tutti e tre si erano imbarcati ad Olbia alla volta di Civitavecchia, dove erano giunti la mattina del 13/3/2024; che lo stesso giorno di arrivo il datore di lavoro aveva comunicato ad entrambi la sospensione cautelativa e preannunciato l'invio di una lettera di contestazione disci- plinare, effettivamente recapitata il 18/3/2024; che la lettera racc. A/R datata 13/3/2024 era stata del seguente tenore "in data 11/03/2024 è pervenuta alla società scrivente, una lettera di diffida da parte di una nostra ditta committente con la quale quest'ultima ci comunica che Lei non ha completato i Parte_3 lavori che le sono stati affidati, svolgendoli in maniera approssimativa, sui cantieri di Lucca e Olbia. Inoltre, comunica che Lei si è presentato palesemente ubriaco sul posto di lavoro”; di aver inoltrato lettera di giustifi- cazione in data 27/3/2024 recapitata l'8/4/2024, contestando tutti gli addebiti;
che in pari data gli era stata recapitata lettera di licenziamento, spedita con Racc. AR del 24/5/2024; di aver im- pugnato stragiudizialmente il licenziamento. Tutto ciò esposto e ritenuta l'illegittimità della riso- luzione, per insussistenza del fatto materiale e per esistenza di una sanzione conservativa per i fatti contestati, nonché per mancata affissione del codice disciplinare ha concluso chiedendo "… accertare e dichiarare l'illegittimità / inefficacia/nullità del licenziamento intimato all'odierno ricorrente con effetto dal 30/3/2023 per l'insussistenza materiale del fatto contestato e in ogni caso per la mancata applicazione della sanzione disciplinare conservativa della multa prevista dal CCNL Edilizia applicato al rapporto e comunque in violazione dell'art. 7 della L. 300/1970 e per l'effetto, - in via principale ordinare alla società Controparte_1 in persona del legale rap-presentante pt, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente ricoperto e di corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima re-tribuzione globale di fatto, pari ad € 2.212,58 lordi mensili, dal giorno del licen-ziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o la diversa maggiore o mi- nore somma che riterrà dovuta come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effet-tiva reintegrazione;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato al lavoratore per mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo e, pur dichiarando estinto il rapporto di lavoro, ai sensi del comma 1 art. 3 D.lgs 23/2015, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria, non as-soggettata a contribuzione previdenziale, in misura pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 2.212,58 lordi mensili, o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 6 mensilità; - in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irro-gato al lavoratore per violazione delle norme procedurali di cui all'art. 7 L. 300/1970 e pur dichiarando estinto il rapporto di lavoro alla data del licenzia- mento, ex art. 4 del D.lgs 23/2015 condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pt a corrispondere al sig. a titol isarcitoria una somma pari a dodici Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, € 2.212,58 lordi mensili, o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a due mensilità; - in ogni caso condannare la resistente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio". La società convenuta è rimasta contumace benché regolarmente citata. La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali è stata decisa in data odierna moti- vazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Occorre innanzitutto premettere che nell'ipotesi di impugnativa del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per presunta violazione di un obbligo contrattuale, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che inte- grano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato. Il datore di lavoro è dunque gra- vato dell'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, sia con riferimento al fatto giustificativo del provvedimento espulsivo, sia con riferimento, in linea di principio, alla proporzionalità della sanzione, e ciò anche quando quest'ultima non sia di particolare entità. Alla luce di tali principi la S.C. ha quindi ritenuto che in caso di licenziamento, incombe al datore di lavoro l'onere di riscontrare rigorosamente e di provare giudizialmente i comportamenti attra- verso i quali si sarebbe realizzata l'infrazione del dipendente, come pure, la gravità della condotta tale da legittimare la sanzione del licenziamento (in tal senso Sez. L, Sent. n. 13063 del 26/04/2022). La Corte ha inoltre chiarito che "In tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificar-si, ai motivi e all'intensità dell'ele- mento intenzionale o di quello colposo" sicché "L'onere della prova del fatto contestato al lavoratore, che spetta al datore di lavoro, deve riguardare quindi la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario" (cfr. Cass. Civ. Sez. L. n. 13188 del 9.9.2003 rv. 566688). Nel caso di specie la società convenuta rimasta contumace non ha offerto alcun elemento a so- stegno delle contestazioni e degli addebiti mossi al lavoratore. Deve conseguentemente concludersi per l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale addebitato al ricorrente. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 "… nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità …". Tuttavia "… nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribu- zione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva rein- tegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3". Nel caso in esame il licenziamento va conseguentemente annullato e alla società convenuta va ordinata la reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro. La società va altresì con- dannata al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferi- mento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi pre- videnziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Non vi sono elementi da cui desumere la percezione nel corrispondente periodo di emolumenti derivanti dallo svolgimento di diversa attività lavorativa, né l'esistenza di offerte lavorative. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti dei Parte_1 [...] accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con effetto CP_2
per l'insussistenza materiale del fatto contestato e per l'effetto ordina alla società in persona del legale rappresentante pt, di reintegrare il ricor- Controparte_1 rente nel posto di l temente ricoperto e di corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.212,58 lordi mensili), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
condanna, inoltre, la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
condanna infine la società resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi
€ 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 19 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO