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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/07/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 212/2023, avente ad oggetto lo
“scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. STRADE GIUSEPPA KATIUSCIA
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio civile con in data Controparte_1
5.11.2018, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune
pagina 1 di 10 di Trapani, al n. 55, parte I, ufficio 1, anno 2018, ed altresì che dalla loro unione era nato un unico figlio: (4.04.2016). Per_1
Esponeva che il Tribunale di Trapani, in data 22.10.2021, aveva pronunciato la loro separazione personale con sentenza n. 819/2021 (in seno al procedimento recante r.g. n. 318/2020).
Aggiungeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni cristallizzate nella sentenza di separazione, di seguito riportate:
“
1. affidamento esclusivo del figlio minore della coppia, , alla Per_1 madre, con facoltà del padre di incontrare il figlio in Spazio Neutro, alla presenza degli operatori dei Servizi Sociali competenti, secondo un calendario da questi stilato;
2. disposizione ai Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo familiare, con onere di relazionare al G.T. con cadenza semestrale;
3. obbligo a carico del resistente di Controparte_1
corrispondere in favore della ricorrente, la complessiva somma di euro
250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici oltre agli assegni familiari versati sul conto della madre;
4. obbligo al pagamento del 50% per ciascuna delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, da individuarsi in base al
Protocollo siglato dal Tribunale di Trapani con il COA in Sede”.
*****
All'udienza di prima comparizione, sebbene non costituito, compariva personalmente anche , che dichiarava di Controparte_1 essere molto legato al figlio e di vederlo a cadenza settimanale;
detta pagina 2 di 10 circostanza veniva confermata dalla ricorrente che – a modifica delle richieste originarie – chiedeva l'affidamento condiviso di “visto che Per_1
i rapporti sono ormai rasserenati e vede ogni settimana di CP_1 Per_1
sabato a casa mia” (cfr. verb. ud. del 31.05.2023).
Nella stessa sede, il Presidente conferiva mandato ai Servizi sociali territorialmente competenti affinché riferissero in ordine alla presa in carico del figlio minore della coppia.
Con note del 18.07.2023, la ricorrente modificava nuovamente la richiesta di affido, chiedendo la conferma della modalità esclusiva già vigente, sulla scorta di nuovi episodi di violenze e minacce agiti dal dinanzi al figlioletto ed oggetto di denuncia-querela. CP_1
*****
Si costituiva tardivamente il resistente , aderendo Controparte_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio, tuttavia contestando le ulteriori richieste e deduzioni, specialmente quelle afferenti alle asserite condotte aggressive.
Esponeva di aver incontrato liberamente il figlio dopo la separazione e di aver costituito un nuovo nucleo familiare, aggiungendo che Per_1 aveva instaurato un legame affettivo sia con la sua nuova compagna che con il fratellino consanguineo di appena due anni ( ), oltre ad aver Per_2
mantenuto una regolare frequentazione con i nonni paterni.
Riferiva che la ricorrente, a seguito di una discussione avente ad oggetto la festa di compleanno del figlio, aveva ingiustificatamente negato ulteriori incontri con il minore.
Chiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, e di poter riprendere ad incontrarlo e a tenerlo con sé nel fine settimana (dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 20.00 della domenica).
pagina 3 di 10 Si dichiarava disponibile a versare € 250,00 al mese come contributo al mantenimento della prole ed a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Escludeva di dover provvedere al mantenimento della ricorrente, sostenendo l'indipedenza economica di entrambe le parti.
*****
Dato ulteriore corso al giudizio, veniva disposta la prosecuzione dei monitoraggi sociosanitari già avviati e, nelle more, confermato l'assetto in vigore a far data dalla separazione.
All'esito, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale n. 318/2020, conclusosi con sentenza n. 819/2021.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento del figlio minore , si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione Per_1
legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, il suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo
pagina 4 di 10 interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, gli operatori sociosanitari coinvolti hanno concluso suggerendo la conferma dell'assetto già vigente, di affidamento esclusivo alla madre, “la quale tra l'altro se ne fa carico sotto ogni aspetto senza contributi da parte dell'ex marito, con la prescrizione di incontri protetti quantomeno fino ad una valutazione del sig. da parte dei CP_1
servizi specialistici e nelle more di eventuali misure restrittive a carico dello stesso in seguito alla denuncia sporta dalla ex moglie” (cfr. rel. S.S. del
20.10.2023).
Occorre infatti valorizzare l'esito dei demandati approfondimenti, che, innanzitutto, rende conto della solo labiale intenzione di collaborazione del resistente (che tuttavia è risultato irreperibile o scarsamente partecipativo1) e da cui è conclusivamente emersa l'opportunità di confermare l'affido monogenitoriale alla madre temporaneamente disposto ed attualmente vigente.
pagina 5 di 10 , nell'ottica di una responsabilizzazione delle parti, appare CP_2
opportuno mantenere condiviso il regime decisionale quantomeno relativamente alle scelte scolastiche, sanitarie di maggiore importanza
(eventuali terapie invasive, interventi chirurgici) e attinenti alla residenza abituale, rimanendo le restanti tutte concentrate sulla madre.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario, è stato suggerito e considerato confacente l'avvio di incontri in Spazio neutro.
Del resto, il quadro suesposto non può che suggerire il condizionamento della futura ripresa di incontri liberi all'esito positivo di un percorso di rivisitazione delle modalità di esercizio della propria responsabilità genitoriale e alla sottoposizione volontaria ai test tossicologici
(qualora aventi esito negativo).
Ancora, al fine di consentire ad di coltivare il legame con il Per_1 padre e con il fratellino (nato dalla nuova relazione intrapresa dal ), CP_1
si può introdurre la facoltà della resistente di effettuare brevi videochiamate quotidiane, in una fascia oraria compresa tra le 19 e le 20, se gradite dal minore.
Tali conclusioni consentono l'ossequio al canone del superiore interesse del minore nonché ai più recenti approdi della giurisprudenza
CEDU e di legittimità, contenenti riflessioni del seguente tenore: «La giurisprudenza convenzionale si è trovata ad affermare il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte. L'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato infatti a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione che, in materia non può che essere limitato nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte
pagina 6 di 10 e in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione CEDU…A fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente, il giudice di merito…deve valutare anche il fattore tempo. La corte di appello ha
..correttamente valorizzato l'interesse della minore, all'epoca quindicenne, rispettando le sue esigenze personali e sociali e la manifestata in sede di ascolto sua capacità di autodeterminarsi nei rapporti con il padre, segnati da una interruzione protrattasi per lungo tempo” (Cass. ord, 7.6.2019 n.
2134; sulla impossibilità per il giudice di merito di adottare interventi potenzialmente traumatici per il minore come l'allontanamento dal genitore convivente solo al fine di ripristinare la bigenitorialità e la frequentazione con l'altro genitore cfr. anche Cass. ord. 9691 del 24.3.2022).
È dunque anche una corretta interpretazione dell'art. 8 della
Convenzione ad impedire di adottare misure che danneggerebbero la salute e lo sviluppo del bambino (Elsholz c. Germania [GC], § 50; e . CP_3 CP_4
Regno Unito [GC] § 71; c. Romania, § 94; c. Parte_3 CP_5
Finlandia, § 128: guida all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione
Europea dei diritti dell'Uomo che tutela la vita privata e familiare (“Article
8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life”, approvata il 31 agosto 2021 reperibile nel sito istituzionale), beni da tutelare in specifiche fasi di sviluppo neuropsicologico, sì che, a determinate condizioni, la decisione di rifiutare il contatto con il padre può essere considerata come presa nell'interesse del bambino” (Sommerfeld c. Germania [GC], §§ 64-65; Buscemi c. Italia, §
55).
Il diritto di visita del padre non va certo categoricamente escluso, ma potrà essere organizzato in modalità protetta, e, all'esito positivo di tali percorsi, eventualmente in modalità libera: infatti, le decisioni sopra richiamate rammentano che anche nella concreta articolazione del regime di pagina 7 di 10 contatti ogni scelta debba riposare su una solida riflessione sull'interesse del minore e sulla valutazione delle capacità genitoriale del genitore stesso:
“Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio
(Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso CA c. Romania, sentenza
17.4.2012; Caso CU c. Romania sentenza del 10.1.2012).”(cfr.
Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017; Tribunale di Terni 3 marzo
2022).
Ciò perché (sia consentito rinvio alle articolate e diffuse argomentazioni di Trib. Terni, 14.12.22) “tra le componenti della capacità genitoriale vi è anche la capacità di ascoltare le richieste dei figli, dovendo la frustrazione legata alla mancata relazione, cedere rispetto alla necessità di rispettare le volontà di un figlio che abbia manifestato specifiche fragilità. Solo la capacità di attesa, e il porsi in posizione di accoglienza dei bisogni del figlio (anche a prezzo dell'esclusione delle frequentazioni) può sostenere il minore, nella speranza che i percorsi individuali possono ricucire una relazione compromessa”. Proprio in relazione a detti percorsi, specialmente il genitore rifiutato è chiamato a compiere quelli ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
Gli operatori sociosanitari monitoreranno l'andamento del regime di visita, lo stato di benessere del minore, supporteranno i genitori anche nella eventuale proposta di modifiche in senso ampliativo, ove conformi al superiore interesse della prole. Riferiranno a mesi 9 anche sul grado di adesione assicurato da entrambe le parti ai percorsi suggeriti dagli operatori.
pagina 8 di 10 *****
In punto di mantenimento della prole minore, data la sostanziale convergenza delle posizioni delle parti circa il quantum dell'assegno mensile posto a carico del , il Tribunale ritiene di confermare, CP_1 anche sotto questo profilo, le disposizioni già vigenti, sulla concorde richiesta avanzate dalle parti (€ 250,00). L'assegno unico verrà erogato esclusivamente alla madre considerata la assoluta prevalenza dei compiti di cura.
Inoltre, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio , Per_1
nella misura del 50% ciascuno e secondo protocollo in uso presso il
Tribunale adito.
*****
Infine, le spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, seguono la preminente soccombenza e possono essere compensate al 50% avuto riguardo alla disponibilità manifestata sul piano economico..
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in data Parte_1 Controparte_1
5.11.2018, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trapani, al n. 55, parte I, ufficio 1, anno 2018;
- affida il minore in via esclusiva alla madre, con Per_1
condivisione delle sole decisioni relative alle scelte scolastiche, sanitarie di maggiore importanza (eventuali terapie invasive, interventi chirurgici) e residenza abituale;
pagina 9 di 10 - condiziona e regola il diritto di visita come in parte motiva, con onere per i servizi delegati di verificare il benessere del minore nella vigenza del presente regime e riferire a mesi 9 al G.T.;
- obbliga il resistente a contribuire al mantenimento CP_1
della prole tramite la corresponsione mensile di € 250,00 rivalutabili, oltre che al concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- compensa al 50% le spese di lite che liquida per intero in €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a., condannando il resistente alla rifusione della restante frazione in favore dell'Erario.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.7.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nonostante il padre non veda più il figlio ha continuato a non attivarsi in alcun modo per poterlo incontrare in Spazio neutro” (cfr. rel. S.S. del 20.10.2023); “…si comunica che il sig.
è stato contattato telefonicamente tre volte nel mese di maggio 2024 ed un Controparte_1 ulteriore tentativo di convocazione è stato effettuato nel mese di gennaio 2025 senza ricevere alcuna risposta…” (cfr. nota del 16.01.2025). Pt_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 212/2023, avente ad oggetto lo
“scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. STRADE GIUSEPPA KATIUSCIA
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio civile con in data Controparte_1
5.11.2018, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune
pagina 1 di 10 di Trapani, al n. 55, parte I, ufficio 1, anno 2018, ed altresì che dalla loro unione era nato un unico figlio: (4.04.2016). Per_1
Esponeva che il Tribunale di Trapani, in data 22.10.2021, aveva pronunciato la loro separazione personale con sentenza n. 819/2021 (in seno al procedimento recante r.g. n. 318/2020).
Aggiungeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni cristallizzate nella sentenza di separazione, di seguito riportate:
“
1. affidamento esclusivo del figlio minore della coppia, , alla Per_1 madre, con facoltà del padre di incontrare il figlio in Spazio Neutro, alla presenza degli operatori dei Servizi Sociali competenti, secondo un calendario da questi stilato;
2. disposizione ai Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo familiare, con onere di relazionare al G.T. con cadenza semestrale;
3. obbligo a carico del resistente di Controparte_1
corrispondere in favore della ricorrente, la complessiva somma di euro
250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici oltre agli assegni familiari versati sul conto della madre;
4. obbligo al pagamento del 50% per ciascuna delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, da individuarsi in base al
Protocollo siglato dal Tribunale di Trapani con il COA in Sede”.
*****
All'udienza di prima comparizione, sebbene non costituito, compariva personalmente anche , che dichiarava di Controparte_1 essere molto legato al figlio e di vederlo a cadenza settimanale;
detta pagina 2 di 10 circostanza veniva confermata dalla ricorrente che – a modifica delle richieste originarie – chiedeva l'affidamento condiviso di “visto che Per_1
i rapporti sono ormai rasserenati e vede ogni settimana di CP_1 Per_1
sabato a casa mia” (cfr. verb. ud. del 31.05.2023).
Nella stessa sede, il Presidente conferiva mandato ai Servizi sociali territorialmente competenti affinché riferissero in ordine alla presa in carico del figlio minore della coppia.
Con note del 18.07.2023, la ricorrente modificava nuovamente la richiesta di affido, chiedendo la conferma della modalità esclusiva già vigente, sulla scorta di nuovi episodi di violenze e minacce agiti dal dinanzi al figlioletto ed oggetto di denuncia-querela. CP_1
*****
Si costituiva tardivamente il resistente , aderendo Controparte_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio, tuttavia contestando le ulteriori richieste e deduzioni, specialmente quelle afferenti alle asserite condotte aggressive.
Esponeva di aver incontrato liberamente il figlio dopo la separazione e di aver costituito un nuovo nucleo familiare, aggiungendo che Per_1 aveva instaurato un legame affettivo sia con la sua nuova compagna che con il fratellino consanguineo di appena due anni ( ), oltre ad aver Per_2
mantenuto una regolare frequentazione con i nonni paterni.
Riferiva che la ricorrente, a seguito di una discussione avente ad oggetto la festa di compleanno del figlio, aveva ingiustificatamente negato ulteriori incontri con il minore.
Chiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, e di poter riprendere ad incontrarlo e a tenerlo con sé nel fine settimana (dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 20.00 della domenica).
pagina 3 di 10 Si dichiarava disponibile a versare € 250,00 al mese come contributo al mantenimento della prole ed a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Escludeva di dover provvedere al mantenimento della ricorrente, sostenendo l'indipedenza economica di entrambe le parti.
*****
Dato ulteriore corso al giudizio, veniva disposta la prosecuzione dei monitoraggi sociosanitari già avviati e, nelle more, confermato l'assetto in vigore a far data dalla separazione.
All'esito, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale n. 318/2020, conclusosi con sentenza n. 819/2021.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento del figlio minore , si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione Per_1
legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, il suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo
pagina 4 di 10 interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, gli operatori sociosanitari coinvolti hanno concluso suggerendo la conferma dell'assetto già vigente, di affidamento esclusivo alla madre, “la quale tra l'altro se ne fa carico sotto ogni aspetto senza contributi da parte dell'ex marito, con la prescrizione di incontri protetti quantomeno fino ad una valutazione del sig. da parte dei CP_1
servizi specialistici e nelle more di eventuali misure restrittive a carico dello stesso in seguito alla denuncia sporta dalla ex moglie” (cfr. rel. S.S. del
20.10.2023).
Occorre infatti valorizzare l'esito dei demandati approfondimenti, che, innanzitutto, rende conto della solo labiale intenzione di collaborazione del resistente (che tuttavia è risultato irreperibile o scarsamente partecipativo1) e da cui è conclusivamente emersa l'opportunità di confermare l'affido monogenitoriale alla madre temporaneamente disposto ed attualmente vigente.
pagina 5 di 10 , nell'ottica di una responsabilizzazione delle parti, appare CP_2
opportuno mantenere condiviso il regime decisionale quantomeno relativamente alle scelte scolastiche, sanitarie di maggiore importanza
(eventuali terapie invasive, interventi chirurgici) e attinenti alla residenza abituale, rimanendo le restanti tutte concentrate sulla madre.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario, è stato suggerito e considerato confacente l'avvio di incontri in Spazio neutro.
Del resto, il quadro suesposto non può che suggerire il condizionamento della futura ripresa di incontri liberi all'esito positivo di un percorso di rivisitazione delle modalità di esercizio della propria responsabilità genitoriale e alla sottoposizione volontaria ai test tossicologici
(qualora aventi esito negativo).
Ancora, al fine di consentire ad di coltivare il legame con il Per_1 padre e con il fratellino (nato dalla nuova relazione intrapresa dal ), CP_1
si può introdurre la facoltà della resistente di effettuare brevi videochiamate quotidiane, in una fascia oraria compresa tra le 19 e le 20, se gradite dal minore.
Tali conclusioni consentono l'ossequio al canone del superiore interesse del minore nonché ai più recenti approdi della giurisprudenza
CEDU e di legittimità, contenenti riflessioni del seguente tenore: «La giurisprudenza convenzionale si è trovata ad affermare il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte. L'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato infatti a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione che, in materia non può che essere limitato nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte
pagina 6 di 10 e in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione CEDU…A fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente, il giudice di merito…deve valutare anche il fattore tempo. La corte di appello ha
..correttamente valorizzato l'interesse della minore, all'epoca quindicenne, rispettando le sue esigenze personali e sociali e la manifestata in sede di ascolto sua capacità di autodeterminarsi nei rapporti con il padre, segnati da una interruzione protrattasi per lungo tempo” (Cass. ord, 7.6.2019 n.
2134; sulla impossibilità per il giudice di merito di adottare interventi potenzialmente traumatici per il minore come l'allontanamento dal genitore convivente solo al fine di ripristinare la bigenitorialità e la frequentazione con l'altro genitore cfr. anche Cass. ord. 9691 del 24.3.2022).
È dunque anche una corretta interpretazione dell'art. 8 della
Convenzione ad impedire di adottare misure che danneggerebbero la salute e lo sviluppo del bambino (Elsholz c. Germania [GC], § 50; e . CP_3 CP_4
Regno Unito [GC] § 71; c. Romania, § 94; c. Parte_3 CP_5
Finlandia, § 128: guida all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione
Europea dei diritti dell'Uomo che tutela la vita privata e familiare (“Article
8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life”, approvata il 31 agosto 2021 reperibile nel sito istituzionale), beni da tutelare in specifiche fasi di sviluppo neuropsicologico, sì che, a determinate condizioni, la decisione di rifiutare il contatto con il padre può essere considerata come presa nell'interesse del bambino” (Sommerfeld c. Germania [GC], §§ 64-65; Buscemi c. Italia, §
55).
Il diritto di visita del padre non va certo categoricamente escluso, ma potrà essere organizzato in modalità protetta, e, all'esito positivo di tali percorsi, eventualmente in modalità libera: infatti, le decisioni sopra richiamate rammentano che anche nella concreta articolazione del regime di pagina 7 di 10 contatti ogni scelta debba riposare su una solida riflessione sull'interesse del minore e sulla valutazione delle capacità genitoriale del genitore stesso:
“Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio
(Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso CA c. Romania, sentenza
17.4.2012; Caso CU c. Romania sentenza del 10.1.2012).”(cfr.
Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017; Tribunale di Terni 3 marzo
2022).
Ciò perché (sia consentito rinvio alle articolate e diffuse argomentazioni di Trib. Terni, 14.12.22) “tra le componenti della capacità genitoriale vi è anche la capacità di ascoltare le richieste dei figli, dovendo la frustrazione legata alla mancata relazione, cedere rispetto alla necessità di rispettare le volontà di un figlio che abbia manifestato specifiche fragilità. Solo la capacità di attesa, e il porsi in posizione di accoglienza dei bisogni del figlio (anche a prezzo dell'esclusione delle frequentazioni) può sostenere il minore, nella speranza che i percorsi individuali possono ricucire una relazione compromessa”. Proprio in relazione a detti percorsi, specialmente il genitore rifiutato è chiamato a compiere quelli ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
Gli operatori sociosanitari monitoreranno l'andamento del regime di visita, lo stato di benessere del minore, supporteranno i genitori anche nella eventuale proposta di modifiche in senso ampliativo, ove conformi al superiore interesse della prole. Riferiranno a mesi 9 anche sul grado di adesione assicurato da entrambe le parti ai percorsi suggeriti dagli operatori.
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In punto di mantenimento della prole minore, data la sostanziale convergenza delle posizioni delle parti circa il quantum dell'assegno mensile posto a carico del , il Tribunale ritiene di confermare, CP_1 anche sotto questo profilo, le disposizioni già vigenti, sulla concorde richiesta avanzate dalle parti (€ 250,00). L'assegno unico verrà erogato esclusivamente alla madre considerata la assoluta prevalenza dei compiti di cura.
Inoltre, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio , Per_1
nella misura del 50% ciascuno e secondo protocollo in uso presso il
Tribunale adito.
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Infine, le spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, seguono la preminente soccombenza e possono essere compensate al 50% avuto riguardo alla disponibilità manifestata sul piano economico..
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in data Parte_1 Controparte_1
5.11.2018, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trapani, al n. 55, parte I, ufficio 1, anno 2018;
- affida il minore in via esclusiva alla madre, con Per_1
condivisione delle sole decisioni relative alle scelte scolastiche, sanitarie di maggiore importanza (eventuali terapie invasive, interventi chirurgici) e residenza abituale;
pagina 9 di 10 - condiziona e regola il diritto di visita come in parte motiva, con onere per i servizi delegati di verificare il benessere del minore nella vigenza del presente regime e riferire a mesi 9 al G.T.;
- obbliga il resistente a contribuire al mantenimento CP_1
della prole tramite la corresponsione mensile di € 250,00 rivalutabili, oltre che al concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- compensa al 50% le spese di lite che liquida per intero in €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a., condannando il resistente alla rifusione della restante frazione in favore dell'Erario.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.7.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nonostante il padre non veda più il figlio ha continuato a non attivarsi in alcun modo per poterlo incontrare in Spazio neutro” (cfr. rel. S.S. del 20.10.2023); “…si comunica che il sig.
è stato contattato telefonicamente tre volte nel mese di maggio 2024 ed un Controparte_1 ulteriore tentativo di convocazione è stato effettuato nel mese di gennaio 2025 senza ricevere alcuna risposta…” (cfr. nota del 16.01.2025). Pt_2