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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3050/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3050/2019, riservata in decisione all'udienza del 07.11.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Messina, presso il cui studio elettivamente domicilia, in al Viale A. Gramsci n. 19, il tutto come da procura in calce all'atto di Pt_1
citazione
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
CONVENUTO contumace
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 07.11.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che la (nel prosieguo, per brevità, solo Parte_1
ha convenuto in giudizio il deducendo: di essere una società Parte_1 Controparte_1
interamente partecipata dalla (oggi e di essere affidataria Parte_1 Controparte_2
dal 2010 “di tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti” (cfr. decreto n.
144/2010 del Presidente della Provincia di in all. n. 3 della produzione attorea); che il socio unico, Pt_1
in sede di assemblea ordinaria del 25.9.2013, le faceva carico di “intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni comunali … provvedendo alla stipula di appositi contratti con i singoli comuni” (cfr. all. n. 6 della medesima produzione); di aver invitato alla suddetta stipula contrattuale tutti i Comuni che beneficiavano del servizio svolto;
che il non sottoscriveva il contratto de quo; che, pertanto, la S.A.P.NA. Controparte_1
diffidava il convenuto a sottoscrivere il contratto per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti per CP_1
l'anno 2017 e, conseguentemente, a corrispondere gli importi come da servizio erogato e fatturato, per il periodo 01.01.2017/31.8.2017, per l'importo complessivo di € 56.404,63; che siffatto importo scaturiva dalla sommatoria delle seguenti fatture: - n. 108-E del 15.3.2017 di € 16.618,02; - n. 201-E del 18.4.2017 di
€ 9.229,50; - n. 294-E del 17.5.2017 di € 8.193,33; - n. 388-E del 19.7.2017 di € 19.121,06; - n. 488-E del
05.10.2017 di € 66.888,09; che dall'importo complessivo andavano detratte le somme scaturenti dalle seguenti note di credito: - NC n. 13 E del 29.6.2017 di € 10.483,45; - NC n. 110 E del 18.10.2017 di €
53.161,92; che il – pur non avendo sottoscritto il contratto – aveva riconosciuto di Controparte_1
aver beneficiato dei servizi resi dalla e, quindi, il diritto di credito vantato dalla medesima, Parte_1
avendo provveduto, in data 04.5.2018, al pagamento degli importi richiesti con le fatture nn. 201 e 388; che, pertanto, la somma dovuta alla da parte del si riduceva ad € 28.054,07, Pt_1 CP_1
corrispondente agli importi dovuti per il servizio erogato dall'1.01.2017 al 31.8.2017. Pertanto, con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società attrice ha chiesto condannarsi il convenuto al CP_1
pagamento della suindicata cifra oltre al risarcimento per il maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma
2 2, c.c., ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero, in via subordinata, condannarlo al pagamento della suddetta somma a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio il di cui va pertanto dichiarata la CP_1
contumacia.
Dopo taluni rinvii per bonario componimento richiesti dall'attrice, quest'ultima allegava e documentava che, in corso di causa, il aveva provveduto al pagamento dell'intero importo Controparte_1
dovuto come sorte capitale, pari ad € 28.054,07: cfr. documentazione depositata in allegato alle note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 10.5.2022.
Pertanto, l'attrice ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento della somma di € 28.054,07, dato che il relativo importo è stato interamente versato, con condanna, tuttavia, del convenuto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria CP_1
maturati dalla data di esecuzione della prestazione e sino alla sentenza, oltre al risarcimento del danno da ritardo ed al rimborso delle spese ed onorari di causa.
All'udienza del 07.11.2024, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione del solo termine per il deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia del convenuto.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, come richiesto dall'attrice, vada dichiarata la cessata materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento dell'importo d € 28.054,07, domandato in citazione e corrisposto dal convenuto in corso di giudizio.
Ed infatti, la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale. La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In particolare, si tratta di una definizione “atipica” della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinuncia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (cfr.
3 Tribunale Imperia sez. I, 07.02.2022, n. 77, in BDR).
Passando, allora, alla domanda residua, di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati dalla data di esecuzione della prestazione e sino alla sentenza, oltre alla richiesta di condanna del al CP_1
risarcimento del danno da ritardo ed al rimborso delle spese ed onorari di causa, osserva il Tribunale che, avendo la stessa parte attrice dedotto l'assenza di contratto stipulato con il occorre fare CP_1
applicazione della disciplina in tema di contratti con la p.A., che impone la redazione per iscritto di qualsivoglia vincolo contrattuale, con conseguente nullità dei contratti stipulati solo “verbis” o per “facta concludentia”.
La necessità della forma scritta, del resto, è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass., sez. I, 26.10.2007, n. 22537), anche in punto di necessaria copertura finanziaria (cfr., in tema: Cass. 14.4.2011, n. 8539; Cass. 19.9.2013, n. 21477; Cass. ord. 24.02.2015, n. 3721;
Cass. 11.11.2015, n. 22994; Cass. 22.12.2015, n. 25798; Cass. 17.6.2016, n. 12540; Cass. 13.10.2016, n.
20690; Cass. ord. 27.10.2017, n. 25631; Cass. 23.01.2018, n. 1549; Cass. 28.6.2018, n. 17016).
Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (perfino se protrattisi per anni: cfr. Cass. 11.11.2015, n. 22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 c.c.: cfr. Cass. 15.6.2015, n. 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass., Sez. un., 28.11.1991, n. 12769; Cass. 24.6.2002, n. 9165; Cass. 21.5.2003, n. 7962; Cass. ord.
09.5.2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass. 30.5.2002, n. 7913; Cass. 19.9.2013, n.
21477).
Per tale ragione la domanda principale proposta da fondata su titolo contrattuale, era Parte_1
certamente infondata.
4 Al contrario era fondata la domanda, formulata in via subordinata dall'attrice, proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Anzitutto, giova rammentare, in termini di inquadramento generale della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c., che l'azione generale di arricchimento, in ragione del suo carattere sussidiario, risulta esperibile solo in mancanza di una specifica azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata: il carattere residuale e sussidiario dell'azione risulta infatti cristallizzato nell'articolo 2042 c.c., secondo il cui disposto “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
In particolare, quanto al rapporto dell'azione ex art. 2041 c.c. con l'azione contrattuale, deve richiamarsi l'orientamento espresso, da ultimo, dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20521 del 2023 (e, prima ancora, da Cass. sent. n. 2350 del 2017; Cass. sent. n. 11682 del 2018; Cass. n. 14944 del 2022), secondo il quale «L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento».
Tale impostazione appare coerente con la ratio del requisito della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c., che risiede: «a) nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi duplicazioni di tutela;
b) nella
necessità di evitare che l'avente diritto, mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l'ordinamento gli concede a tutela del diritto;
c) nella esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo» (Cassazione civile sez. III,
15.5.2023, n. 13203).
Ebbene, facendo applicazione dei richiamati principi pretori, può affermarsi che nella fattispecie in analisi, nella quale il rigetto della domanda di adempimento dell'obbligazione di pagamento a carico del CP_1
5 convenuto deriva dalla assenza ab origine del titolo contrattuale posto a suo fondamento (e non già dall'omesso assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c. in ordine ai fatti costitutivi della domanda contrattuale), l'azione ex art. 2041 c.c. era ammissibile.
Posta l'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, la stessa deve essere vagliata in punto di
“an”.
A tal fine, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche nel suo massimo
Consesso, secondo cui «il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto”, potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis» (Cassazione civile sez. un., 26.5.2015, n. 10798; cfr., in termini, anche
Cass. n. 15937 del 27.6.2017; Cass. n. 16793 del 26.6.2018; Cass., Sez. Lav., n. 22902 del 21.7.2022).
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di aver eseguito attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l'anno 2017.
Il convenuto, rimanendo contumace, nulla ha dedotto in contrario ma, soprattutto, con il CP_1
pagamento effettuato in corso di causa, della sorte capitale richiesta dall'attrice, ha dimostrato nei fatti la fondatezza della pretesa, dando luogo ad una forma, sia pur “atecnica”, di riconoscimento del debito.
E', perciò, indubbio che vi sia stato un arricchimento del , a cui è corrisposto un Controparte_1
impoverimento della S.A.P.NA.
Da tanto consegue che, trattandosi di credito indennitario, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. integra un credito di valore e, pertanto, il Giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio
6 dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo (Cass. Civ.,
n. 1889 del 2013; Cass., sent. n. 28930 del 2022; Cass. Civ., n. 35480 del 2022).
Pertanto, l'importo corrisposto, di € 28.054,07, va rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI), dal momento dell'arricchimento del e fino alla presente pronuncia;
nello specifico, il dies a quo per la rivalutazione va individuato, CP_1
nella fattispecie, nella data del 31.8.2017, ossia la data in cui è terminata la prestazione il cui pagamento è stato chiesto in giudizio, come allegato in citazione dalla stessa attrice, e fino al momento del deposito della presente sentenza.
In merito al danno da ritardo, la relativa liquidazione va operata mediante il riconoscimento degli interessi compensativi e secondo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, per cui «Il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore» (Cassazione civile sez. VI, 02.12.2022, n. 35480).
Ai fini della relativa liquidazione, vanno recepiti i noti principi – estensibili anche alla fattispecie de qua, per identità di ratio -di cui alla sentenza n. 1712 del 17.02.1995 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 04.7.1997/22.01.1998, n. 605 e, più di recente,
Cass., sez. III, 07.7.2009, n. 15928), secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale (cui può equipararsi la liquidazione di indennizzo, quale quello della fattispecie in analisi) sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del
7 mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso.
In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data del fatto sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, ma vanno determinati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio.
Nella fattispecie appare congruo, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura dell'indennizzo, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al tasso di cui al codice civile: questi ultimi vanno calcolati sull'importo di €
28.054,07 progressivamente rivalutato, di anno in anno, a decorrere dal 31.8.2017, secondo gli indici
ISTAT; sull'importo come determinato all'attualità sono, infine, dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite sono a carico di parte convenuta, in applicazione del principio della soccombenza cd.
“virtuale”, con riguardo alla somma di € 28.054,07, pagata in corso di causa, ed in applicazione del principio della soccombenza cd. “effettiva”, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con riguardo alla liquidazione di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma già corrisposta e si liquidano in favore di Parte_1
come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, leggermente ridotti tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del . Controparte_1
2. Dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento della somma di €
28.054,07;
3. Accoglie la domanda di pagamento della rivalutazione e degli interessi e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della rivalutazione maturata sulla
[...]
somma di € 28.054,07 a far data dal 31.8.2017 secondo l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino al momento del deposito della presente sentenza, nonché oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
4. Condanna il alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si
[...]
liquidano in € 555,00 per spese ed in € 4.500,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 25.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3050/2019, riservata in decisione all'udienza del 07.11.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Messina, presso il cui studio elettivamente domicilia, in al Viale A. Gramsci n. 19, il tutto come da procura in calce all'atto di Pt_1
citazione
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
CONVENUTO contumace
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 07.11.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che la (nel prosieguo, per brevità, solo Parte_1
ha convenuto in giudizio il deducendo: di essere una società Parte_1 Controparte_1
interamente partecipata dalla (oggi e di essere affidataria Parte_1 Controparte_2
dal 2010 “di tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti” (cfr. decreto n.
144/2010 del Presidente della Provincia di in all. n. 3 della produzione attorea); che il socio unico, Pt_1
in sede di assemblea ordinaria del 25.9.2013, le faceva carico di “intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni comunali … provvedendo alla stipula di appositi contratti con i singoli comuni” (cfr. all. n. 6 della medesima produzione); di aver invitato alla suddetta stipula contrattuale tutti i Comuni che beneficiavano del servizio svolto;
che il non sottoscriveva il contratto de quo; che, pertanto, la S.A.P.NA. Controparte_1
diffidava il convenuto a sottoscrivere il contratto per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti per CP_1
l'anno 2017 e, conseguentemente, a corrispondere gli importi come da servizio erogato e fatturato, per il periodo 01.01.2017/31.8.2017, per l'importo complessivo di € 56.404,63; che siffatto importo scaturiva dalla sommatoria delle seguenti fatture: - n. 108-E del 15.3.2017 di € 16.618,02; - n. 201-E del 18.4.2017 di
€ 9.229,50; - n. 294-E del 17.5.2017 di € 8.193,33; - n. 388-E del 19.7.2017 di € 19.121,06; - n. 488-E del
05.10.2017 di € 66.888,09; che dall'importo complessivo andavano detratte le somme scaturenti dalle seguenti note di credito: - NC n. 13 E del 29.6.2017 di € 10.483,45; - NC n. 110 E del 18.10.2017 di €
53.161,92; che il – pur non avendo sottoscritto il contratto – aveva riconosciuto di Controparte_1
aver beneficiato dei servizi resi dalla e, quindi, il diritto di credito vantato dalla medesima, Parte_1
avendo provveduto, in data 04.5.2018, al pagamento degli importi richiesti con le fatture nn. 201 e 388; che, pertanto, la somma dovuta alla da parte del si riduceva ad € 28.054,07, Pt_1 CP_1
corrispondente agli importi dovuti per il servizio erogato dall'1.01.2017 al 31.8.2017. Pertanto, con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società attrice ha chiesto condannarsi il convenuto al CP_1
pagamento della suindicata cifra oltre al risarcimento per il maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma
2 2, c.c., ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero, in via subordinata, condannarlo al pagamento della suddetta somma a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio il di cui va pertanto dichiarata la CP_1
contumacia.
Dopo taluni rinvii per bonario componimento richiesti dall'attrice, quest'ultima allegava e documentava che, in corso di causa, il aveva provveduto al pagamento dell'intero importo Controparte_1
dovuto come sorte capitale, pari ad € 28.054,07: cfr. documentazione depositata in allegato alle note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 10.5.2022.
Pertanto, l'attrice ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento della somma di € 28.054,07, dato che il relativo importo è stato interamente versato, con condanna, tuttavia, del convenuto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria CP_1
maturati dalla data di esecuzione della prestazione e sino alla sentenza, oltre al risarcimento del danno da ritardo ed al rimborso delle spese ed onorari di causa.
All'udienza del 07.11.2024, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione del solo termine per il deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia del convenuto.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, come richiesto dall'attrice, vada dichiarata la cessata materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento dell'importo d € 28.054,07, domandato in citazione e corrisposto dal convenuto in corso di giudizio.
Ed infatti, la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale. La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In particolare, si tratta di una definizione “atipica” della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinuncia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (cfr.
3 Tribunale Imperia sez. I, 07.02.2022, n. 77, in BDR).
Passando, allora, alla domanda residua, di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati dalla data di esecuzione della prestazione e sino alla sentenza, oltre alla richiesta di condanna del al CP_1
risarcimento del danno da ritardo ed al rimborso delle spese ed onorari di causa, osserva il Tribunale che, avendo la stessa parte attrice dedotto l'assenza di contratto stipulato con il occorre fare CP_1
applicazione della disciplina in tema di contratti con la p.A., che impone la redazione per iscritto di qualsivoglia vincolo contrattuale, con conseguente nullità dei contratti stipulati solo “verbis” o per “facta concludentia”.
La necessità della forma scritta, del resto, è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass., sez. I, 26.10.2007, n. 22537), anche in punto di necessaria copertura finanziaria (cfr., in tema: Cass. 14.4.2011, n. 8539; Cass. 19.9.2013, n. 21477; Cass. ord. 24.02.2015, n. 3721;
Cass. 11.11.2015, n. 22994; Cass. 22.12.2015, n. 25798; Cass. 17.6.2016, n. 12540; Cass. 13.10.2016, n.
20690; Cass. ord. 27.10.2017, n. 25631; Cass. 23.01.2018, n. 1549; Cass. 28.6.2018, n. 17016).
Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (perfino se protrattisi per anni: cfr. Cass. 11.11.2015, n. 22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 c.c.: cfr. Cass. 15.6.2015, n. 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass., Sez. un., 28.11.1991, n. 12769; Cass. 24.6.2002, n. 9165; Cass. 21.5.2003, n. 7962; Cass. ord.
09.5.2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass. 30.5.2002, n. 7913; Cass. 19.9.2013, n.
21477).
Per tale ragione la domanda principale proposta da fondata su titolo contrattuale, era Parte_1
certamente infondata.
4 Al contrario era fondata la domanda, formulata in via subordinata dall'attrice, proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Anzitutto, giova rammentare, in termini di inquadramento generale della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c., che l'azione generale di arricchimento, in ragione del suo carattere sussidiario, risulta esperibile solo in mancanza di una specifica azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata: il carattere residuale e sussidiario dell'azione risulta infatti cristallizzato nell'articolo 2042 c.c., secondo il cui disposto “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
In particolare, quanto al rapporto dell'azione ex art. 2041 c.c. con l'azione contrattuale, deve richiamarsi l'orientamento espresso, da ultimo, dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20521 del 2023 (e, prima ancora, da Cass. sent. n. 2350 del 2017; Cass. sent. n. 11682 del 2018; Cass. n. 14944 del 2022), secondo il quale «L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento».
Tale impostazione appare coerente con la ratio del requisito della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c., che risiede: «a) nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi duplicazioni di tutela;
b) nella
necessità di evitare che l'avente diritto, mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l'ordinamento gli concede a tutela del diritto;
c) nella esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo» (Cassazione civile sez. III,
15.5.2023, n. 13203).
Ebbene, facendo applicazione dei richiamati principi pretori, può affermarsi che nella fattispecie in analisi, nella quale il rigetto della domanda di adempimento dell'obbligazione di pagamento a carico del CP_1
5 convenuto deriva dalla assenza ab origine del titolo contrattuale posto a suo fondamento (e non già dall'omesso assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c. in ordine ai fatti costitutivi della domanda contrattuale), l'azione ex art. 2041 c.c. era ammissibile.
Posta l'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, la stessa deve essere vagliata in punto di
“an”.
A tal fine, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche nel suo massimo
Consesso, secondo cui «il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto”, potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis» (Cassazione civile sez. un., 26.5.2015, n. 10798; cfr., in termini, anche
Cass. n. 15937 del 27.6.2017; Cass. n. 16793 del 26.6.2018; Cass., Sez. Lav., n. 22902 del 21.7.2022).
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di aver eseguito attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l'anno 2017.
Il convenuto, rimanendo contumace, nulla ha dedotto in contrario ma, soprattutto, con il CP_1
pagamento effettuato in corso di causa, della sorte capitale richiesta dall'attrice, ha dimostrato nei fatti la fondatezza della pretesa, dando luogo ad una forma, sia pur “atecnica”, di riconoscimento del debito.
E', perciò, indubbio che vi sia stato un arricchimento del , a cui è corrisposto un Controparte_1
impoverimento della S.A.P.NA.
Da tanto consegue che, trattandosi di credito indennitario, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. integra un credito di valore e, pertanto, il Giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio
6 dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo (Cass. Civ.,
n. 1889 del 2013; Cass., sent. n. 28930 del 2022; Cass. Civ., n. 35480 del 2022).
Pertanto, l'importo corrisposto, di € 28.054,07, va rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI), dal momento dell'arricchimento del e fino alla presente pronuncia;
nello specifico, il dies a quo per la rivalutazione va individuato, CP_1
nella fattispecie, nella data del 31.8.2017, ossia la data in cui è terminata la prestazione il cui pagamento è stato chiesto in giudizio, come allegato in citazione dalla stessa attrice, e fino al momento del deposito della presente sentenza.
In merito al danno da ritardo, la relativa liquidazione va operata mediante il riconoscimento degli interessi compensativi e secondo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, per cui «Il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore» (Cassazione civile sez. VI, 02.12.2022, n. 35480).
Ai fini della relativa liquidazione, vanno recepiti i noti principi – estensibili anche alla fattispecie de qua, per identità di ratio -di cui alla sentenza n. 1712 del 17.02.1995 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 04.7.1997/22.01.1998, n. 605 e, più di recente,
Cass., sez. III, 07.7.2009, n. 15928), secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale (cui può equipararsi la liquidazione di indennizzo, quale quello della fattispecie in analisi) sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del
7 mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso.
In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data del fatto sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, ma vanno determinati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio.
Nella fattispecie appare congruo, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura dell'indennizzo, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al tasso di cui al codice civile: questi ultimi vanno calcolati sull'importo di €
28.054,07 progressivamente rivalutato, di anno in anno, a decorrere dal 31.8.2017, secondo gli indici
ISTAT; sull'importo come determinato all'attualità sono, infine, dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite sono a carico di parte convenuta, in applicazione del principio della soccombenza cd.
“virtuale”, con riguardo alla somma di € 28.054,07, pagata in corso di causa, ed in applicazione del principio della soccombenza cd. “effettiva”, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con riguardo alla liquidazione di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma già corrisposta e si liquidano in favore di Parte_1
come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, leggermente ridotti tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del . Controparte_1
2. Dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento della somma di €
28.054,07;
3. Accoglie la domanda di pagamento della rivalutazione e degli interessi e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della rivalutazione maturata sulla
[...]
somma di € 28.054,07 a far data dal 31.8.2017 secondo l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino al momento del deposito della presente sentenza, nonché oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
4. Condanna il alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si
[...]
liquidano in € 555,00 per spese ed in € 4.500,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 25.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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