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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1428/23 r.g.c.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di conSIlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Carla BELTRAMINO ConSIliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1428/23 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, elettivamente domiciliato in Torino, Via Carlo Alberto n. Parte_1
41, presso lo studio e la persona dell'Avv. Ursula VIGGIANO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Torino, Piazza XVIII Dicembre Controparte_1
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Anna Pelloso che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Omer Tridente, in forza di procura in atti;
appellata avverso la sentenza emessa in data 16.10.2023 n. 3986/2023 dal Tribunale di Torino, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'atto di gravame proposto, e per l'effetto, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
Conclusioni delle parti come da note di cui al verbale di udienza del 5.07.2024, in particolare,
Parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza n. 3986/2023 del 16.10.2023, r.g. 22485/2020 Tribunale di Torino, pubblicata in data 18.10.2023 e notificata tra le parti in data 23.10.2023, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere le istanze istruttore di cui alle memorie 6.05.2022 e 27.05.2022 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte ovvero:
➢Ammettere i capitoli di prova, per interpello e per testimoni, articolati ai capi dedotti nelle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. con i testimoni ivi indicati, nonché a prova contraria, su quelli avversari, anche diretta, che dovessero essere denegatamente ammessi, rispetto ai quali si insiste per il rigetto per le ragioni evidenziate nella III° memoria ex art 183 c.p.c. del 27.05.2022;
➢Ordinare alla IG.ra , nel caso in cui non vi provveda CP_1 spontaneamente, di esibire in giudizio gli estratti conto dei conti correnti/conti titoli, estratto conto delle carte di credito e di debito, nonché i prospetti di eventuali polizze/assicurazioni e/o fondi d'investimento degli ultimi tre anni alla medesima intestati o cointestati rimettendo al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Giudice, se ordinare ex art. 210 c.p.c all'Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio, ovvero ordinare ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione o, subordinatamente disporre l'autorizzazione al convenuto all'accesso anche ex art. 492 bis c.p.c., dell'elenco degli atti del registro (ultimo decennio presente nella banca dati) e dei registri finanziari, degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali la IG.ra CP_1 intrattiene o ha intrattenuto rapporti finanziari;
➢ alla luce delle discrepanze reddituali emerse ed evidenziate in atti, nonché delle affermazioni della IG.ra in contrasto con le allegazioni documentali CP_1 del convenuto, salvo volontarie rettifiche di controparte, disporre indagini per il tramite della Polizia Tributaria (in conformità a quanto previsto dall'art. 5, co. 9, L. n. 898 del 1.12.1970) e/o Guardia di Finanza per l'accertamento del reddito effettivo della IG.ra ; CP_1
NEL MERITO
1.con conferma di tutto quanto qui non impugnato CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO FIGLI
2. Onerare altresì il IG. del versamento di un contributo mensile al Parte_1 mantenimento dei figli di € 2.100,00 mensili (da imputarsi per 1/3 a ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Disporre che ciascun genitore provveda alla corresponsione delle spese accessorie per ciascun figlio ovvero delle spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive, scolastiche e ricreative necessarie o concordate e successivamente documentate tra i genitori così come disposto dal Protocollo del Tribunale di Torino nella misura del 60% il padre e del 40% la madre;
4. Dichiarare i coniugi economicamente autonomi;
IN OGNI CASO
5. Respingere la domanda di addebito della separazione al Dott. ; Parte_1
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed oneri di legge per entrambi i gradi di giudizio oltre che nel procedimento ex art. 709 ter c.p.c.”.
Parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso IN VIA PRELIMINARE
•Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal SInor Parte_1 per i motivi indicati nella comparsa di costituzione della SI.ra CP_1 •Dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti dal SInor con Parte_1
Nota di deposito del 06.03.2023 ai numeri 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11 a, 11b. NEL MERITO
•Previo rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dal SInor Parte_1
RIGETTARE l'appello proposto dal SInor e per l'effetto confermare Parte_1 integralmente la sentenza n.3986/2023 del 16.10.2023 pubblicata in data 18.10.2023. IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, parziale e/o integrale, delle istanze istruttorie formulate dal SInor Parte_1
In via istruttoria
•Ammettere tutte le prove orali dirette e contrarie dedotte dalla SInora CP_1 con le memorie istruttorie di primo grado del 05.05. 2022 e del 26.05.2022, con i testi ivi indicati.
•Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, di esibire in giudizio copia autentica dell'atto (delibera assembleare o delibera del conSIlio di amministrazione o statuto) da cui risulti il compenso corrisposto dalla società al SInor CP_2 [...]
comprensivo di ogni e qualsiasi modalità di corresponsione (quindi Parte_1 anche eventuali partecipazioni agli utili/stock options/benefit aggiuntivi) dal 01.01.2020 alla data di ordine di esibizione, nonché copia autentica dell'atto da Cont cui risulti la buona uscita o indennità di fine mandato (c.d. ) dovuta o debenda al SInor a seguito della cessazione dell'incarico avvenuta il Parte_1
31 dicembre 2021;
•Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società PRESTAT LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, di esibire in giudizio copia autentica dell'atto (delibera assembleare o delibera del conSIlio di amministrazione o statuto) da cui risulti il compenso corrisposto dalla società Prestat Ltd al SInor
[...]
comprensivo di ogni e qualsiasi modalità di corresponsione (quindi Parte_1 anche eventuali partecipazioni agli utili/stock options/benefit aggiuntivi) dal 01.01.2020 alla data dell'ordine di esibizione, nonché copia autentica dell'atto da Cont cui risulti la buona uscita o indennità di fine mandato (c.d. ) dovuta o debenda al SInor a seguito della cessazione dell'incarico avvenuta il Parte_1
31 dicembre 2021;
•Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, di esibire in giudizio copia autentica dell'atto (delibera assembleare o delibera del conSIlio di amministrazione o statuto) da cui risulti il compenso erogato e/o eventualmente ancora da erogarsi da parte della società al SInor comprensivo di ogni e Parte_2 Parte_1 qualsiasi modalità di corresponsione (quindi anche eventuali partecipazioni agli utili/stock options/benefit aggiuntivi) dalla data di nomina sino alle dimissioni;
ordinare alla stessa società di esibire in giudizio copia Parte_2 autentica dell'atto da cui risulti la buona uscita o indennità di fine mandato (c.d. TFM) erogata e/o eventualmente ancora da erogarsi al SInor a seguito Parte_1 della cessazione dell'incarico avvenuta il 01.06.2023; Cont
•Ordinare ex art. 210 c.p.c. ai terzi 5 , , CP_4 CP_5 [...] Contr
, , CP_6 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
, Controparte_11 CP_6 CP_12 Controparte_13
CP_14 Controparte_15 Controparte_16
, ,
[...] Controparte_17 Controparte_18 CP_19 ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, di esibire in giudizio documentazione attestante la consistenza ed i movimenti di tutti i rapporti finanziari, bancari, assicurativi, previdenziali intestati o cointestati al SInor nato a [...] il [...], o di cui Egli sia titolare Parte_1 effettivo ed intrattenuti dal medesimo presso ciascuna banca od ente sopra indicato, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2018 (o dalla data di inizio rapporto) sino alla data dell'ordine di esibizione e così, a titolo non esaustivo, copia degli estratti di conto corrente, degli estratti delle carte di credito e dei rendiconti periodici relativi ai conti depositi titoli, alle gestioni patrimoniali, alle polizze assicurative (sia quale contraente che beneficiario), ai fondi di investimenti italiani ed esteri (quindi anche qualora il terzo sia intermediario/soggetto collocatore o incaricato dei pagamenti di prodotti finanziari, bancari, assicurativi e previdenziali esteri), intestati o cointestati al convenuto o del quale Egli sia titolare effettivo.
•Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla SInora convivente con il SInor Parte_3
nata a [...] il [...] (cf. Parte_1 [...]
) di esibire in giudizio copia delle fatture emesse nel corso dell'anno C.F._1
2023 e 2024 (per quest'ultimo anno sino alla data fissata per l'esibizione) in qualità di titolare della impresa individuale con sede in Torino, Parte_3
Corso Vittorio Emanuele II n. 59 A, aperta il 12 luglio 2023, avente ad oggetto l'attività di “procacciatore di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno” in quanto la SInora presta la propria attività di consulenza - nel ruolo Parte_3 di 'Business Development Manager – anche per le società TU IM S.R.L., ON e IC GR S.p.a. (tutte aziende facenti parte del mercato alimentare) collegate al SInor Parte_1
Nel merito
•RIGETTARE l'appello proposto dal SInor e per l'effetto confermare Parte_1 integralmente la sentenza n.3986/2023 del 16.10.2023 pubblicata in data 18.10.2023.
•In ogni caso con il favore delle spese e compensi di lite del primo e secondo grado”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO:
CHE le parti in causa hanno contratto matrimonio in Costiglione D'Asti (AT) in data 26.07.2003; dall'unione sono nati tre figli: (nato il 27 maggio Per_1
2005), (nata il [...]) e (nata il [...]); Per_2 Per_3
CHE con sentenza 16.10.2023, qui appellata, il Tribunale di Torino, su ricorso della SI.ra , ha addebitato la separazione personale dei coniugi al CP_1 SI. ; ha affidato i figli minori e in via condivisa a Parte_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ha altresì disposto che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori liberamente, secondo accordi con la madre, o, in difetto di accordi, secondo un calendario analiticamente indicato nella sentenza de qua (cfr. pp 8-9); ha assegnato la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla SI.ra ; ha disposto che il SI. con decorrenza dalla pubblicazione CP_1 Parte_1 della sentenza, versi alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 somma di € 3.000,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (€ 1.000/mese a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
ha altresì disposto che il SI. versi alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 CP_1 coniuge e con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, la somma di € 2.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente aggiornata secondo indici Istat;
ha infine dichiarato le spese di lite compensate per ¼, condannando il SI. a rimborsare alla SI.ra i restanti ¾ delle spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidati in € 6.000,00 (ossia, ¾ di € 8000: di cui € 1700 per fase studio, € 1200 per fase introduttiva, € 2000 per fase istruttoria ed € 3100 per fase decisionale), oltre i.v.a., C.p.a. e 15% per spese generali. In merito all'addebitabilità della separazione al marito, osservava il Tribunale che la moglie aveva lamentato che il SI. avesse abbandonato il tetto Parte_1 coniugale il 21.01.2020, allorquando comunicava alla SI.ra di volersi CP_1 separare lasciando, la sera stessa, la casa coniugale e non facendovi più ritorno, se non per dare la comunicazione della separazione ai figli (circostanze, queste, allegate dalla ricorrente e rimaste incontestate). Rappresentava sul punto il Primo Giudice che, come noto, l'abbandono della casa coniugale costituisce motivo di addebito della separazione, attesa la violazione che ne deriva del dovere di coabitazione previsto all'art. 143 c.c. Il convenuto aveva allegato che la “giusta causa di allontanamento” sarebbe consistita nella crisi esistente ormai da tempo tra le parti;
tuttavia, tale allegazione non aveva trovato riscontro in giudizio. Si evidenziava inoltre che il SI. aveva prodotto una conversazione Parte_1
WhatsApp tra le parti, risalente al maggio 2017, da cui non si avvertiva affatto un clima di crisi tra la coppia. Invero, la ricorrente aveva allegato (ed il convenuto non aveva contestato), che il SI. era solito trascorrere diverse notti Parte_1 fuori casa in settimana, in ragione dei propri impegni lavorativi, durante le quali la ricorrente si occupava dei bambini. Comportamento, quindi, affatto indicativo di una crisi tra le parti. Osservava ancora il Tribunale che anche i figli maggiori delle parti ( e ), sentiti dal Presidente, avevano confermato come la Per_2 Per_1 decisione del padre di allontanarsi da casa fosse giunta all'improvviso, senza che vi fossero segnali di crisi tra i genitori. Risultava inoltre sfornita di prova la circostanza secondo la quale i coniugi si rivolsero ad alcuni professionisti per evitare la separazione (circostanza negata dalla ricorrente e non provata dal convenuto); in ogni caso, rilevava il Giudicante che dal tempo di detti colloqui a quello dell'allontanamento del convenuto dalla casa familiare erano intercorsi 4 anni nel corso dei quali la coppia aveva regolarmente convissuto. In punto economico, rilevava il Tribunale che il SI. fosse un manager Parte_1 aziendale, la cui brillante carriera gli aveva consentito di ricoprire ruoli di prestigio e che pertanto godeva di un'elevata capacità economica;
dalla documentazione reddituale in atti risultavano infatti i seguenti redditi: nel 2019, reddito complessivo lordo € 188.791, pari ad € 9400/mese netti circa;
nel 2020, di € 294.870, pari a circa € 14.000/mese circa;
nel 2021, di € 343.055, pari a circa € 17.000/mese. Per il 2022 aveva invece prodotto solo la C.U. 2023 relativa alla da cui risultava un reddito lordo di € Parte_2
203.3 irca € 9.600/mese, a cui si aggiungevano i benefit aziendali di cui egli godeva. Egli era poi proprietario al 50%, insieme alla SI.ra
, dell'ex casa coniugale, nonché del 100% di altra villa acquistata nel CP_1 settembre 2020 al prezzo di € 525.000, per cui pagava un rateo del mutuo di € 1.100/mese; conviveva infine con la nuova compagna, anch'essa lavoratrice. In comparsa conclusionale egli aveva inoltre rappresentato di aver rassegnato le dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti nell'ambito del Gruppo IL, con decorrenza 1.6.2023, motivando tale scelta con la necessità di tutelare la propria salute a fronte “dell'angina pectoris” riscontratagli (sosteneva, pertanto, di percepire attualmente un compenso lordo su base annua di € 15.000). Osservava tuttavia sul punto il Primo Giudice che, il SI. non aveva in alcun Parte_1 modo provato di soffrire di disturbi che potessero in qualche modo compromettere lo svolgimento di attività lavorativa;
né, tantomeno, poteva ritenersi veritiera la circostanza, allegata, per cui il convenuto percepisse la sola somma lorda di € 15.000/anno, considerata anche la sua giovane età (anni 49) e il suo alto livello di professionalità. La ricorrente, invece, dotata di capacità lavorativa, svolgeva la professione di avvocato e non godeva di redditi elevati (in corso di convivenza matrimoniale, ella si era occupata in via prevalente dei tre figli, attesi gli importanti impegni lavorativi del coniuge), in particolare: la dichiarazione dei redditi del 2019 indicava un reddito di € 11.247 lordi, pari a netti € 700/mese circa;
quella del 2020 di € 9645 lordi, pari ad € 500/mese circa;
quella del 2021 di € 11.716, pari a circa € 730/mese netti. L'ultima dichiarazione dei redditi in atti (del 2022) indicava un reddito maggiore per € 17.763, pari a netti circa € 1200/mese; era infine proprietaria al 50% della grande casa ex coniugale, non gravata da mutuo, la quale però comportava elevate spese di gestione e manutenzione. Evidenziava, inoltre, il Tribunale che i minori, in costanza di matrimonio, avevano goduto di un tenore di vita elevato, come comprovato dalla tipologia di abitazione in cui avevano vissuto (villa a Revigliasco), dalle scuole private frequentate, dalle attività extrascolastiche svolte. Le eSIenze dei minori erano, quindi, certamente elevate in ragione della loro età e della fase adolescenziale in cui si trovavano i due figli maggiori. Determinava pertanto un contributo sia in favore dei figli sia della moglie a carico del SI. come in epigrafe;
Parte_1
CHE avverso la citata pronuncia interponeva tempestivo gravame il SI. formulando istanze istruttorie come in epigrafe, e chiedendo, nel Parte_1 merito, la riduzione del contributo al mantenimento dei figli dai complessivi € 3.000,00 al mese stabiliti dal Tribunale, ad € 2.100,00 (da imputarsi per 1/3 a ciascun figlio), oltre il 60% delle spese straordinarie a proprio carico;
chiedeva altresì dichiararsi i coniugi economicamente autonomi, respingendo, in ogni caso, la domanda di addebito della separazione a proprio carico;
con vittoria di spese, competenze e onorari di legge per entrambi i gradi di giudizio. Argomentava l'appellante, in punto di addebito, che le decisioni del Giudice di prime cure non erano condivisibili in quanto la comunicazione data ai figli circa la decisione dei genitori di addivenire a separazione, era stata effettuata di comune accordo tra i coniugi, concordando altresì il temporaneo trasferimento del SI. presso l'abitazione della propria madre. A riprova di ciò, Parte_1 infatti, le parti si erano congiuntamente recate da una professionista in materia (dott.ssa ) onde ottenere un sostegno per i figli nel difficile Persona_4 momento della separazione dei loro genitori. Sotto il profilo economico, lamentava l'appellante l'aumento ingiustificato del contributo dovuto per il mantenimento dei figli e della moglie (il provvedimento presidenziale aveva infatti previsto a carico del SI. l'importo mensile Parte_1 di € 2.100 per i figli e di € 1.400 per la moglie), posto che nulla era mutato rispetto al passato. Secondo l'appellante, peraltro, il Tribunale non aveva debitamente tenuto conto dell'aiuto della nonna paterna nella gestione dei figli: la madre dell'appellante, infatti, si era di fatto trasferita presso la casa coniugale, dal lunedì sino al venerdì pomeriggio/sabato mattina per occuparsi dei minori, consentendo così alla SI.ra di dedicarsi alla propria attività lavorativa. CP_1
Quanto alle situazioni economiche delle parti, precisava, invero, che la SI.ra
, con il tempo, aveva sicuramente migliorato la propria situazione;
CP_1 inoltre, le dichiarazioni dei redditi della medesima in atti non collimavano né con le entrate risultanti dai suoi conto correnti, né tantomeno con le somme che la stessa versava, in costanza di matrimonio, sul conto corrente comune ai coniugi aperto per le sole eSIenze familiari (il reddito dichiarato, quindi, era sempre inferiore rispetto alle effettive entrare sul c/c). La casa coniugale, inoltre, in comproprietà al 50% tra i coniugi era stata assegnata alla SI.ra e non CP_1 comportava nessuna spesa per la medesima;
diversamente, l'appellante doveva sostenere il mutuo per la casa ove attualmente viveva. Avuto riguardo, invece, alle dimissioni del SI. ribadiva invero che egli, al momento, rivestiva solo Parte_1 la carica di Amministratore indipendente della “Destination Italia S.p.a.”, con un compenso lordo su base annua di € 15.000,00. Ad oggi, pertanto, la capacità economico/reddituale dell'appellante era sicuramente diminuita e non gli permetteva di far fronte al pagamento di un contributo al mantenimento dei figli e della moglie quale quello stabilito con la sentenza impugnata. Si doleva altresì dell'entità dovuta dal medesimo a titolo di spese straordinarie per i figli, aumentata dal 60% al 70%, senza alcuna motivazione sul punto. Si doleva, infine, della propria condanna al pagamento delle spese di lite nella misura dei ¾, attesa la soccombenza anche della SI.ra non solo sul regime di visita CP_1 dei figli, ma anche sulla suddivisione delle spese straordinarie e sul contributo al mantenimento per sé;
CHE si costituiva l'appellata eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame in quanto consistente in una mera riproposizione delle argomentazioni già spiegate nelle difese di primo grado, mancando, peraltro, opportuna
“specificità” nella proposizione dei motivi di gravame;
in via principale, chiedeva, previo rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla controparte, la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie del SI. domandava l'ammissione delle proprie Parte_1 istanze istruttorie come formulate in epigrafe. In punto di addebito, ribadiva l'appellata essere stata correttamente ritenuta infondata dal Tribunale la tesi della previa intollerabilità della convivenza tra le parti, posto che anche l'elaborato della stessa dott.ssa psicologa , peraltro Per_4 successivo alla separazione, nulla aveva provato in merito al passato matrimoniale della coppia. Peraltro, la responsabilità dell'interruzione del percorso era totalmente ascrivibile al marito, che, dopo solo undici giorni, aveva preteso un calendario definitivo di visite padre-figli del tutto incurante del fatto che i ragazzi avessero manifestato una profonda sofferenza. Secondo l'appellata, dunque, la controparte non solo non era stata in grado di allegare eventuali prove sull'intollerabilità del matrimonio, quanto non aveva neppure prodotto alcun documento contrario alle allegazioni della SI.ra . CP_1
In punto economico, evidenziava la correttezza della sentenza impugnata, la quale, prevedendo un aumento dell'entità dei contributi previsti per moglie e figli a carico del SI. aveva giustamente tenuto conto del tenore di vita Parte_1 elevato goduto del nucleo familiare, delle attuali eSIenze dei figli e dagli effettivi tempi di permanenza degli stessi con il padre (solo due volte al mese: la domenica a pranzo dalla nonna paterna), dei modesti redditi percepiti dalla SI.ra , CP_1 delle consistenti spese di gestione e manutenzione dell'ex casa coniugale a lei assegnata, e del totale carico di cura dei tre figli. Precisava poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, fosse irrilevante la presenza o meno della nonna paterna nella casa familiare, in quanto ciò non scalfiva il diritto al mantenimento della SI.ra . Quanto alla propria situazione CP_1 reddituale, precisava invero che, dalla documentazione in atti, era evidente la coincidenza tra quanto dalla stessa fatturato e quanto versato sul proprio c/c a titolo di compensi professionali;
le lievi differenze che si riscontravano, infatti, erano dovute al fatto che alcuni clienti non avevano corrisposto esattamente quanto indicato in fattura e/o avevano rinviato il pagamento all'anno successivo. Con riferimento, invece, alla condizione economica del SI. l'appellata Parte_1 rappresentava che, dall'ingentissima documentazione in atti, era evidente il miglioramento della condizione lavorativa ed economica della controparte rispetto al passato, e, in particolare, rispetto al provvedimento emanato in sede presidenziale. Osservava inoltre l'appellata essere inverosimile che le società
“Prestat” e “ , per le quali il SI. aveva svolto l'incarico di CP_2 Parte_1
Presidente e Amministratore delegato sino al 31.12.2021, non avessero corrisposto, nell'anno 2022, al proprio uscente Amministratore alcuna indennità/liquidazioni di sorta. Secondo l'appellata, pertanto, la parziale produzione avversaria circa la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022, rendeva necessaria l'attualizzazione della documentazione fiscale. In ogni caso, a ciò doveva aggiungersi anche il miglioramento intervenuto nel patrimonio mobiliare del SI. ciò non solo rispetto all'inizio del procedimento di Parte_1 primo grado, ma anche a far data dal suo allontanamento dalla casa coniugale. L'appellata ribadiva pertanto le prestigiose prospettive professionali della controparte e le sue perfette condizioni di salute, giustificative, quindi, anche di un aumento delle spese straordinarie per i figli dal 60% al 70% (a partire dal 21.01.2020 il padre si era peraltro completamente disinteressato dei ragazzi, mettendo in atto una sorta di “silenzio punitivo” nei loro confronti).
La Corte rimetteva la causa in decisione all'udienza del 5.07.2024, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
L'appello deve essere respinto, con piena conferma nel merito della sentenza appellata (senza necessità di ulteriore attività istruttoria), per le ragioni di cui di seguito.
Del tutto correttamente, infatti, in primo luogo, è stata riconosciuta l'addebitabilità della separazione al marito.
Invero, non potendo che ribadire il perfetto iter argomentativo del Giudice a quo, deve osservarsi che è emerso con chiarezza il carattere improvviso ed inatteso della scelta del marito di abbandonare il tetto coniugale (scelta che ha stupito e sorpreso gli stessi figli;
cfr. dichiarazioni rese da ed al Presidente Per_1 Per_2 in data 26.5.2021, come già parzialmente trascritte alla pag. 5 della sentenza appellata). Per altro verso, non è stata dimostrata alcuna giusta causa ossia una effettiva pregressa crisi coniugale, atteso che è solo emerso che le parti si erano episodicamente rivolte a professionisti per colloqui di sostegno unicamente nell'anno 2016 (e da nulla emerge che la ragione di tali colloqui fosse una crisi coniugale in atto) mentre poi nei quattro anni successivi vi sono indici di una normale vita coniugale (anche su tale aspetto si veda a pag. 5 della sentenza appellata, ove sono analiticamente indicati sia messaggi e comunicazioni positive tra le parti in ordine ai successi professionali del SI. sia prospettive Parte_1 di acquisto di un immobile in campagna, l'acquisto di un cane di famiglia, foto in occasioni festive, ecc). Del resto, la relazione della psicologa, Dott.ssa , Per_4 prodotta dall'appellante, è datata 27.4.2021 (ossia ben dopo la separazione delle parti) e dà atto solo di alcuni colloqui di sostegno per la gestione della separazione in merito ai figli mentre nulla dice del pregresso (se non riferendo meramente de relato quanto, ex post nel 2021, alla stessa appunto riferito dal marito circa una asserita crisi coniugale in essere nel 2015); nulla prova, quindi, che nel gennaio 2020, quando il SI. comunicò di volersi separare (lasciando la sera Parte_1 stessa la casa familiare), le parti stessero già vivendo una crisi coniugale irreparabile ed una convivenza intollerabile, tale da giustificare l'abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge.
Deve confermarsi quindi la correttezza della dichiarazione di addebitabilità della separazione al marito.
Venendo all'aspetto economico, occorre, anche in questo caso, premettere che la sentenza appellata ha analiticamente e condivisibilmente argomentato su tutti i profili attinenti sia al quantum del contributo a carico del padre per i figli (e ripartizione percentuale delle spese straordinarie degli stessi) sia all'an e quantum del contributo per la moglie.
Vi è copiosissima documentazione prodotta da entrambe le parti (onde il carattere superfluo delle ulteriori istanze istruttorie promosse nel presente grado) che consente con chiarezza di rilevare, in primo luogo, la rilevatissima competenza professionale e capacità economica e lavorativa del SI. (cl.'74), quale Parte_1 manager aziendale (la cui brillante carriera, in particolare nel settore agroalimentare, è stata analiticamente riportata, con indicazioni circa i redditi negli anni alla pag. 6 della sentenza appellata, ut supra in narrativa). L'ordine di grandezza degli importi mensili derivanti dall'attività lavorativa negli anni (per una media, grosso modo, di € 15.000,00 mensili, oltre tutti i benefits aziendali) è macroscopicamente superiore ai redditi mensili dell'appellata, tale da essere circa oltre dieci volte maggiore (anche rispetto ai redditi annuali della SI.ra , CP_1 avvocato, si vedano le indicazioni analitiche alla pag. 6 della sentenza appellata). Attualmente l'appellante è divenuto amministratore delegato di Parte_4
(cfr. doc in atti di parte appellata, prodotti nel presente grado) oltre che membro del ConSIlio di Amministrazione della stessa, ciò dopo aver dato le dimissioni dagli incarichi ricoperti nel gruppo IL (da tale circostanza non potendosi che ragionevolmente evincere livelli reddituali ottenuti certamente non inferiori ai pregressi, cioè a quelli anteriori alle volontarie dimissioni). Del tutto consequenziale e condivisibile, pertanto, risulta l'osservazione conclusiva, sul punto, del Giudice a quo secondo la quale, in allora “o la situazione lavorativa e i relativi introiti del sono diversi da quelli da ultimo indicati (€ Parte_1
15.000,00 annui;
n.d.e.) oppure il convenuto dispone di risorse ulteriori non documentate in giudizio”. Il SI. ha inoltre proceduto nel settembre Parte_1
2020 all'acquisto (quale titolare al 100%) di una villa al prezzo di € 525.000,00, ove vive con la nuova compagna (è evidente la capacità economica, anche in un calcolo di prospettiva futura, di un simile acquisto). E' altresì documentato un alto tenore di vita familiare (viaggi, colf, casa familiare costituita da una villa a Revigliasco, scuole private dei figli, plurime attività extrascolastiche degli stessi, ossia scherma, danza, musica, sci). L'insieme di tali dati oggettivi (che, come anticipato, rende superflua e non necessaria ulteriore attività istruttoria, essendo ampiamente sufficiente quanto già in atti) documentano, conclusivamente, le rilevantissime capacità professionali (e reddituali) del SI. sia pregresse sia attuali, la Parte_1 macroscopica disparità rispetto ai redditi della SI.ra (dell'ordine, in via CP_1 generale, di un decimo, senza che lievi differenze tra i dichiarato e il c/c di quest'ultima spostino il già rilevato ordine di grandezza), nonché l'elevato tenore di vita familiare durante la convivenza, anche, ovviamente, in relazione alle abitudini di vita dei tre figli ( ed ora di 19 e 18 anni e di Per_1 Per_2 Per_3 12), le cui eSIenze sono notoriamente in aumento, attesa l'età giovanile dei primi due e adolescenziale della terza (né vi è un SInificativo mantenimento diretto del padre per gli stessi, attese le eSIue frequentazioni). L'insieme di tali dati e delle consequenziali considerazioni rende del tutto giustificata, da un lato, la quantificazione definitiva operata dal primo Giudice in ordine al contributo mensile del padre per i tre figli (nonché l'accollo a quest'ultimo del 70% delle spese straordinarie degli stessi), dall'altra, la sussistenza nell'an e la quantificazione in € 2.000,00 mensili del contributo del marito in favore della moglie, dovendosi, si ribadisce, tenere presente la SInificativa differenza di capacità reddituale tra i coniugi e l'alto tenore di vita in costanza di matrimonio, reso possibile dal SInificativo apporto economico del SI. Parte_1
Deve, quindi, rigettarsi l'appello, con piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto disciplina delle spese di lite del grado.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, SI. Parte_1
soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la
[...] lite dall'appellata, SI.ra , spese che vengono liquidate secondo i Controparte_1 parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 6.946,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto altresì l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa in data 16.10.2023 n. 3986/2023 del Tribunale di Torino, proposto da Parte_1 nei confronti di ,
[...] Controparte_1
respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata. Condanna la parte appellante, SI. , al pagamento delle spese Parte_1 di lite del presente grado, sostenute dall'appellata, SI.ra , spese Controparte_1 che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 6.946,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto altresì l'appellante, SI. , a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 20.12.2024 nella Camera di ConSIlio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di conSIlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Carla BELTRAMINO ConSIliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1428/23 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, elettivamente domiciliato in Torino, Via Carlo Alberto n. Parte_1
41, presso lo studio e la persona dell'Avv. Ursula VIGGIANO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Torino, Piazza XVIII Dicembre Controparte_1
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Anna Pelloso che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Omer Tridente, in forza di procura in atti;
appellata avverso la sentenza emessa in data 16.10.2023 n. 3986/2023 dal Tribunale di Torino, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'atto di gravame proposto, e per l'effetto, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
Conclusioni delle parti come da note di cui al verbale di udienza del 5.07.2024, in particolare,
Parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza n. 3986/2023 del 16.10.2023, r.g. 22485/2020 Tribunale di Torino, pubblicata in data 18.10.2023 e notificata tra le parti in data 23.10.2023, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere le istanze istruttore di cui alle memorie 6.05.2022 e 27.05.2022 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte ovvero:
➢Ammettere i capitoli di prova, per interpello e per testimoni, articolati ai capi dedotti nelle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. con i testimoni ivi indicati, nonché a prova contraria, su quelli avversari, anche diretta, che dovessero essere denegatamente ammessi, rispetto ai quali si insiste per il rigetto per le ragioni evidenziate nella III° memoria ex art 183 c.p.c. del 27.05.2022;
➢Ordinare alla IG.ra , nel caso in cui non vi provveda CP_1 spontaneamente, di esibire in giudizio gli estratti conto dei conti correnti/conti titoli, estratto conto delle carte di credito e di debito, nonché i prospetti di eventuali polizze/assicurazioni e/o fondi d'investimento degli ultimi tre anni alla medesima intestati o cointestati rimettendo al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Giudice, se ordinare ex art. 210 c.p.c all'Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio, ovvero ordinare ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione o, subordinatamente disporre l'autorizzazione al convenuto all'accesso anche ex art. 492 bis c.p.c., dell'elenco degli atti del registro (ultimo decennio presente nella banca dati) e dei registri finanziari, degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali la IG.ra CP_1 intrattiene o ha intrattenuto rapporti finanziari;
➢ alla luce delle discrepanze reddituali emerse ed evidenziate in atti, nonché delle affermazioni della IG.ra in contrasto con le allegazioni documentali CP_1 del convenuto, salvo volontarie rettifiche di controparte, disporre indagini per il tramite della Polizia Tributaria (in conformità a quanto previsto dall'art. 5, co. 9, L. n. 898 del 1.12.1970) e/o Guardia di Finanza per l'accertamento del reddito effettivo della IG.ra ; CP_1
NEL MERITO
1.con conferma di tutto quanto qui non impugnato CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO FIGLI
2. Onerare altresì il IG. del versamento di un contributo mensile al Parte_1 mantenimento dei figli di € 2.100,00 mensili (da imputarsi per 1/3 a ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Disporre che ciascun genitore provveda alla corresponsione delle spese accessorie per ciascun figlio ovvero delle spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive, scolastiche e ricreative necessarie o concordate e successivamente documentate tra i genitori così come disposto dal Protocollo del Tribunale di Torino nella misura del 60% il padre e del 40% la madre;
4. Dichiarare i coniugi economicamente autonomi;
IN OGNI CASO
5. Respingere la domanda di addebito della separazione al Dott. ; Parte_1
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed oneri di legge per entrambi i gradi di giudizio oltre che nel procedimento ex art. 709 ter c.p.c.”.
Parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso IN VIA PRELIMINARE
•Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal SInor Parte_1 per i motivi indicati nella comparsa di costituzione della SI.ra CP_1 •Dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti dal SInor con Parte_1
Nota di deposito del 06.03.2023 ai numeri 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11 a, 11b. NEL MERITO
•Previo rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dal SInor Parte_1
RIGETTARE l'appello proposto dal SInor e per l'effetto confermare Parte_1 integralmente la sentenza n.3986/2023 del 16.10.2023 pubblicata in data 18.10.2023. IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, parziale e/o integrale, delle istanze istruttorie formulate dal SInor Parte_1
In via istruttoria
•Ammettere tutte le prove orali dirette e contrarie dedotte dalla SInora CP_1 con le memorie istruttorie di primo grado del 05.05. 2022 e del 26.05.2022, con i testi ivi indicati.
•Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, di esibire in giudizio copia autentica dell'atto (delibera assembleare o delibera del conSIlio di amministrazione o statuto) da cui risulti il compenso corrisposto dalla società al SInor CP_2 [...]
comprensivo di ogni e qualsiasi modalità di corresponsione (quindi Parte_1 anche eventuali partecipazioni agli utili/stock options/benefit aggiuntivi) dal 01.01.2020 alla data di ordine di esibizione, nonché copia autentica dell'atto da Cont cui risulti la buona uscita o indennità di fine mandato (c.d. ) dovuta o debenda al SInor a seguito della cessazione dell'incarico avvenuta il Parte_1
31 dicembre 2021;
•Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società PRESTAT LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, di esibire in giudizio copia autentica dell'atto (delibera assembleare o delibera del conSIlio di amministrazione o statuto) da cui risulti il compenso corrisposto dalla società Prestat Ltd al SInor
[...]
comprensivo di ogni e qualsiasi modalità di corresponsione (quindi Parte_1 anche eventuali partecipazioni agli utili/stock options/benefit aggiuntivi) dal 01.01.2020 alla data dell'ordine di esibizione, nonché copia autentica dell'atto da Cont cui risulti la buona uscita o indennità di fine mandato (c.d. ) dovuta o debenda al SInor a seguito della cessazione dell'incarico avvenuta il Parte_1
31 dicembre 2021;
•Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, di esibire in giudizio copia autentica dell'atto (delibera assembleare o delibera del conSIlio di amministrazione o statuto) da cui risulti il compenso erogato e/o eventualmente ancora da erogarsi da parte della società al SInor comprensivo di ogni e Parte_2 Parte_1 qualsiasi modalità di corresponsione (quindi anche eventuali partecipazioni agli utili/stock options/benefit aggiuntivi) dalla data di nomina sino alle dimissioni;
ordinare alla stessa società di esibire in giudizio copia Parte_2 autentica dell'atto da cui risulti la buona uscita o indennità di fine mandato (c.d. TFM) erogata e/o eventualmente ancora da erogarsi al SInor a seguito Parte_1 della cessazione dell'incarico avvenuta il 01.06.2023; Cont
•Ordinare ex art. 210 c.p.c. ai terzi 5 , , CP_4 CP_5 [...] Contr
, , CP_6 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
, Controparte_11 CP_6 CP_12 Controparte_13
CP_14 Controparte_15 Controparte_16
, ,
[...] Controparte_17 Controparte_18 CP_19 ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, di esibire in giudizio documentazione attestante la consistenza ed i movimenti di tutti i rapporti finanziari, bancari, assicurativi, previdenziali intestati o cointestati al SInor nato a [...] il [...], o di cui Egli sia titolare Parte_1 effettivo ed intrattenuti dal medesimo presso ciascuna banca od ente sopra indicato, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2018 (o dalla data di inizio rapporto) sino alla data dell'ordine di esibizione e così, a titolo non esaustivo, copia degli estratti di conto corrente, degli estratti delle carte di credito e dei rendiconti periodici relativi ai conti depositi titoli, alle gestioni patrimoniali, alle polizze assicurative (sia quale contraente che beneficiario), ai fondi di investimenti italiani ed esteri (quindi anche qualora il terzo sia intermediario/soggetto collocatore o incaricato dei pagamenti di prodotti finanziari, bancari, assicurativi e previdenziali esteri), intestati o cointestati al convenuto o del quale Egli sia titolare effettivo.
•Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla SInora convivente con il SInor Parte_3
nata a [...] il [...] (cf. Parte_1 [...]
) di esibire in giudizio copia delle fatture emesse nel corso dell'anno C.F._1
2023 e 2024 (per quest'ultimo anno sino alla data fissata per l'esibizione) in qualità di titolare della impresa individuale con sede in Torino, Parte_3
Corso Vittorio Emanuele II n. 59 A, aperta il 12 luglio 2023, avente ad oggetto l'attività di “procacciatore di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno” in quanto la SInora presta la propria attività di consulenza - nel ruolo Parte_3 di 'Business Development Manager – anche per le società TU IM S.R.L., ON e IC GR S.p.a. (tutte aziende facenti parte del mercato alimentare) collegate al SInor Parte_1
Nel merito
•RIGETTARE l'appello proposto dal SInor e per l'effetto confermare Parte_1 integralmente la sentenza n.3986/2023 del 16.10.2023 pubblicata in data 18.10.2023.
•In ogni caso con il favore delle spese e compensi di lite del primo e secondo grado”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO:
CHE le parti in causa hanno contratto matrimonio in Costiglione D'Asti (AT) in data 26.07.2003; dall'unione sono nati tre figli: (nato il 27 maggio Per_1
2005), (nata il [...]) e (nata il [...]); Per_2 Per_3
CHE con sentenza 16.10.2023, qui appellata, il Tribunale di Torino, su ricorso della SI.ra , ha addebitato la separazione personale dei coniugi al CP_1 SI. ; ha affidato i figli minori e in via condivisa a Parte_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ha altresì disposto che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori liberamente, secondo accordi con la madre, o, in difetto di accordi, secondo un calendario analiticamente indicato nella sentenza de qua (cfr. pp 8-9); ha assegnato la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla SI.ra ; ha disposto che il SI. con decorrenza dalla pubblicazione CP_1 Parte_1 della sentenza, versi alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 somma di € 3.000,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (€ 1.000/mese a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
ha altresì disposto che il SI. versi alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 CP_1 coniuge e con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, la somma di € 2.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente aggiornata secondo indici Istat;
ha infine dichiarato le spese di lite compensate per ¼, condannando il SI. a rimborsare alla SI.ra i restanti ¾ delle spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidati in € 6.000,00 (ossia, ¾ di € 8000: di cui € 1700 per fase studio, € 1200 per fase introduttiva, € 2000 per fase istruttoria ed € 3100 per fase decisionale), oltre i.v.a., C.p.a. e 15% per spese generali. In merito all'addebitabilità della separazione al marito, osservava il Tribunale che la moglie aveva lamentato che il SI. avesse abbandonato il tetto Parte_1 coniugale il 21.01.2020, allorquando comunicava alla SI.ra di volersi CP_1 separare lasciando, la sera stessa, la casa coniugale e non facendovi più ritorno, se non per dare la comunicazione della separazione ai figli (circostanze, queste, allegate dalla ricorrente e rimaste incontestate). Rappresentava sul punto il Primo Giudice che, come noto, l'abbandono della casa coniugale costituisce motivo di addebito della separazione, attesa la violazione che ne deriva del dovere di coabitazione previsto all'art. 143 c.c. Il convenuto aveva allegato che la “giusta causa di allontanamento” sarebbe consistita nella crisi esistente ormai da tempo tra le parti;
tuttavia, tale allegazione non aveva trovato riscontro in giudizio. Si evidenziava inoltre che il SI. aveva prodotto una conversazione Parte_1
WhatsApp tra le parti, risalente al maggio 2017, da cui non si avvertiva affatto un clima di crisi tra la coppia. Invero, la ricorrente aveva allegato (ed il convenuto non aveva contestato), che il SI. era solito trascorrere diverse notti Parte_1 fuori casa in settimana, in ragione dei propri impegni lavorativi, durante le quali la ricorrente si occupava dei bambini. Comportamento, quindi, affatto indicativo di una crisi tra le parti. Osservava ancora il Tribunale che anche i figli maggiori delle parti ( e ), sentiti dal Presidente, avevano confermato come la Per_2 Per_1 decisione del padre di allontanarsi da casa fosse giunta all'improvviso, senza che vi fossero segnali di crisi tra i genitori. Risultava inoltre sfornita di prova la circostanza secondo la quale i coniugi si rivolsero ad alcuni professionisti per evitare la separazione (circostanza negata dalla ricorrente e non provata dal convenuto); in ogni caso, rilevava il Giudicante che dal tempo di detti colloqui a quello dell'allontanamento del convenuto dalla casa familiare erano intercorsi 4 anni nel corso dei quali la coppia aveva regolarmente convissuto. In punto economico, rilevava il Tribunale che il SI. fosse un manager Parte_1 aziendale, la cui brillante carriera gli aveva consentito di ricoprire ruoli di prestigio e che pertanto godeva di un'elevata capacità economica;
dalla documentazione reddituale in atti risultavano infatti i seguenti redditi: nel 2019, reddito complessivo lordo € 188.791, pari ad € 9400/mese netti circa;
nel 2020, di € 294.870, pari a circa € 14.000/mese circa;
nel 2021, di € 343.055, pari a circa € 17.000/mese. Per il 2022 aveva invece prodotto solo la C.U. 2023 relativa alla da cui risultava un reddito lordo di € Parte_2
203.3 irca € 9.600/mese, a cui si aggiungevano i benefit aziendali di cui egli godeva. Egli era poi proprietario al 50%, insieme alla SI.ra
, dell'ex casa coniugale, nonché del 100% di altra villa acquistata nel CP_1 settembre 2020 al prezzo di € 525.000, per cui pagava un rateo del mutuo di € 1.100/mese; conviveva infine con la nuova compagna, anch'essa lavoratrice. In comparsa conclusionale egli aveva inoltre rappresentato di aver rassegnato le dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti nell'ambito del Gruppo IL, con decorrenza 1.6.2023, motivando tale scelta con la necessità di tutelare la propria salute a fronte “dell'angina pectoris” riscontratagli (sosteneva, pertanto, di percepire attualmente un compenso lordo su base annua di € 15.000). Osservava tuttavia sul punto il Primo Giudice che, il SI. non aveva in alcun Parte_1 modo provato di soffrire di disturbi che potessero in qualche modo compromettere lo svolgimento di attività lavorativa;
né, tantomeno, poteva ritenersi veritiera la circostanza, allegata, per cui il convenuto percepisse la sola somma lorda di € 15.000/anno, considerata anche la sua giovane età (anni 49) e il suo alto livello di professionalità. La ricorrente, invece, dotata di capacità lavorativa, svolgeva la professione di avvocato e non godeva di redditi elevati (in corso di convivenza matrimoniale, ella si era occupata in via prevalente dei tre figli, attesi gli importanti impegni lavorativi del coniuge), in particolare: la dichiarazione dei redditi del 2019 indicava un reddito di € 11.247 lordi, pari a netti € 700/mese circa;
quella del 2020 di € 9645 lordi, pari ad € 500/mese circa;
quella del 2021 di € 11.716, pari a circa € 730/mese netti. L'ultima dichiarazione dei redditi in atti (del 2022) indicava un reddito maggiore per € 17.763, pari a netti circa € 1200/mese; era infine proprietaria al 50% della grande casa ex coniugale, non gravata da mutuo, la quale però comportava elevate spese di gestione e manutenzione. Evidenziava, inoltre, il Tribunale che i minori, in costanza di matrimonio, avevano goduto di un tenore di vita elevato, come comprovato dalla tipologia di abitazione in cui avevano vissuto (villa a Revigliasco), dalle scuole private frequentate, dalle attività extrascolastiche svolte. Le eSIenze dei minori erano, quindi, certamente elevate in ragione della loro età e della fase adolescenziale in cui si trovavano i due figli maggiori. Determinava pertanto un contributo sia in favore dei figli sia della moglie a carico del SI. come in epigrafe;
Parte_1
CHE avverso la citata pronuncia interponeva tempestivo gravame il SI. formulando istanze istruttorie come in epigrafe, e chiedendo, nel Parte_1 merito, la riduzione del contributo al mantenimento dei figli dai complessivi € 3.000,00 al mese stabiliti dal Tribunale, ad € 2.100,00 (da imputarsi per 1/3 a ciascun figlio), oltre il 60% delle spese straordinarie a proprio carico;
chiedeva altresì dichiararsi i coniugi economicamente autonomi, respingendo, in ogni caso, la domanda di addebito della separazione a proprio carico;
con vittoria di spese, competenze e onorari di legge per entrambi i gradi di giudizio. Argomentava l'appellante, in punto di addebito, che le decisioni del Giudice di prime cure non erano condivisibili in quanto la comunicazione data ai figli circa la decisione dei genitori di addivenire a separazione, era stata effettuata di comune accordo tra i coniugi, concordando altresì il temporaneo trasferimento del SI. presso l'abitazione della propria madre. A riprova di ciò, Parte_1 infatti, le parti si erano congiuntamente recate da una professionista in materia (dott.ssa ) onde ottenere un sostegno per i figli nel difficile Persona_4 momento della separazione dei loro genitori. Sotto il profilo economico, lamentava l'appellante l'aumento ingiustificato del contributo dovuto per il mantenimento dei figli e della moglie (il provvedimento presidenziale aveva infatti previsto a carico del SI. l'importo mensile Parte_1 di € 2.100 per i figli e di € 1.400 per la moglie), posto che nulla era mutato rispetto al passato. Secondo l'appellante, peraltro, il Tribunale non aveva debitamente tenuto conto dell'aiuto della nonna paterna nella gestione dei figli: la madre dell'appellante, infatti, si era di fatto trasferita presso la casa coniugale, dal lunedì sino al venerdì pomeriggio/sabato mattina per occuparsi dei minori, consentendo così alla SI.ra di dedicarsi alla propria attività lavorativa. CP_1
Quanto alle situazioni economiche delle parti, precisava, invero, che la SI.ra
, con il tempo, aveva sicuramente migliorato la propria situazione;
CP_1 inoltre, le dichiarazioni dei redditi della medesima in atti non collimavano né con le entrate risultanti dai suoi conto correnti, né tantomeno con le somme che la stessa versava, in costanza di matrimonio, sul conto corrente comune ai coniugi aperto per le sole eSIenze familiari (il reddito dichiarato, quindi, era sempre inferiore rispetto alle effettive entrare sul c/c). La casa coniugale, inoltre, in comproprietà al 50% tra i coniugi era stata assegnata alla SI.ra e non CP_1 comportava nessuna spesa per la medesima;
diversamente, l'appellante doveva sostenere il mutuo per la casa ove attualmente viveva. Avuto riguardo, invece, alle dimissioni del SI. ribadiva invero che egli, al momento, rivestiva solo Parte_1 la carica di Amministratore indipendente della “Destination Italia S.p.a.”, con un compenso lordo su base annua di € 15.000,00. Ad oggi, pertanto, la capacità economico/reddituale dell'appellante era sicuramente diminuita e non gli permetteva di far fronte al pagamento di un contributo al mantenimento dei figli e della moglie quale quello stabilito con la sentenza impugnata. Si doleva altresì dell'entità dovuta dal medesimo a titolo di spese straordinarie per i figli, aumentata dal 60% al 70%, senza alcuna motivazione sul punto. Si doleva, infine, della propria condanna al pagamento delle spese di lite nella misura dei ¾, attesa la soccombenza anche della SI.ra non solo sul regime di visita CP_1 dei figli, ma anche sulla suddivisione delle spese straordinarie e sul contributo al mantenimento per sé;
CHE si costituiva l'appellata eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame in quanto consistente in una mera riproposizione delle argomentazioni già spiegate nelle difese di primo grado, mancando, peraltro, opportuna
“specificità” nella proposizione dei motivi di gravame;
in via principale, chiedeva, previo rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla controparte, la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie del SI. domandava l'ammissione delle proprie Parte_1 istanze istruttorie come formulate in epigrafe. In punto di addebito, ribadiva l'appellata essere stata correttamente ritenuta infondata dal Tribunale la tesi della previa intollerabilità della convivenza tra le parti, posto che anche l'elaborato della stessa dott.ssa psicologa , peraltro Per_4 successivo alla separazione, nulla aveva provato in merito al passato matrimoniale della coppia. Peraltro, la responsabilità dell'interruzione del percorso era totalmente ascrivibile al marito, che, dopo solo undici giorni, aveva preteso un calendario definitivo di visite padre-figli del tutto incurante del fatto che i ragazzi avessero manifestato una profonda sofferenza. Secondo l'appellata, dunque, la controparte non solo non era stata in grado di allegare eventuali prove sull'intollerabilità del matrimonio, quanto non aveva neppure prodotto alcun documento contrario alle allegazioni della SI.ra . CP_1
In punto economico, evidenziava la correttezza della sentenza impugnata, la quale, prevedendo un aumento dell'entità dei contributi previsti per moglie e figli a carico del SI. aveva giustamente tenuto conto del tenore di vita Parte_1 elevato goduto del nucleo familiare, delle attuali eSIenze dei figli e dagli effettivi tempi di permanenza degli stessi con il padre (solo due volte al mese: la domenica a pranzo dalla nonna paterna), dei modesti redditi percepiti dalla SI.ra , CP_1 delle consistenti spese di gestione e manutenzione dell'ex casa coniugale a lei assegnata, e del totale carico di cura dei tre figli. Precisava poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, fosse irrilevante la presenza o meno della nonna paterna nella casa familiare, in quanto ciò non scalfiva il diritto al mantenimento della SI.ra . Quanto alla propria situazione CP_1 reddituale, precisava invero che, dalla documentazione in atti, era evidente la coincidenza tra quanto dalla stessa fatturato e quanto versato sul proprio c/c a titolo di compensi professionali;
le lievi differenze che si riscontravano, infatti, erano dovute al fatto che alcuni clienti non avevano corrisposto esattamente quanto indicato in fattura e/o avevano rinviato il pagamento all'anno successivo. Con riferimento, invece, alla condizione economica del SI. l'appellata Parte_1 rappresentava che, dall'ingentissima documentazione in atti, era evidente il miglioramento della condizione lavorativa ed economica della controparte rispetto al passato, e, in particolare, rispetto al provvedimento emanato in sede presidenziale. Osservava inoltre l'appellata essere inverosimile che le società
“Prestat” e “ , per le quali il SI. aveva svolto l'incarico di CP_2 Parte_1
Presidente e Amministratore delegato sino al 31.12.2021, non avessero corrisposto, nell'anno 2022, al proprio uscente Amministratore alcuna indennità/liquidazioni di sorta. Secondo l'appellata, pertanto, la parziale produzione avversaria circa la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022, rendeva necessaria l'attualizzazione della documentazione fiscale. In ogni caso, a ciò doveva aggiungersi anche il miglioramento intervenuto nel patrimonio mobiliare del SI. ciò non solo rispetto all'inizio del procedimento di Parte_1 primo grado, ma anche a far data dal suo allontanamento dalla casa coniugale. L'appellata ribadiva pertanto le prestigiose prospettive professionali della controparte e le sue perfette condizioni di salute, giustificative, quindi, anche di un aumento delle spese straordinarie per i figli dal 60% al 70% (a partire dal 21.01.2020 il padre si era peraltro completamente disinteressato dei ragazzi, mettendo in atto una sorta di “silenzio punitivo” nei loro confronti).
La Corte rimetteva la causa in decisione all'udienza del 5.07.2024, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
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L'appello deve essere respinto, con piena conferma nel merito della sentenza appellata (senza necessità di ulteriore attività istruttoria), per le ragioni di cui di seguito.
Del tutto correttamente, infatti, in primo luogo, è stata riconosciuta l'addebitabilità della separazione al marito.
Invero, non potendo che ribadire il perfetto iter argomentativo del Giudice a quo, deve osservarsi che è emerso con chiarezza il carattere improvviso ed inatteso della scelta del marito di abbandonare il tetto coniugale (scelta che ha stupito e sorpreso gli stessi figli;
cfr. dichiarazioni rese da ed al Presidente Per_1 Per_2 in data 26.5.2021, come già parzialmente trascritte alla pag. 5 della sentenza appellata). Per altro verso, non è stata dimostrata alcuna giusta causa ossia una effettiva pregressa crisi coniugale, atteso che è solo emerso che le parti si erano episodicamente rivolte a professionisti per colloqui di sostegno unicamente nell'anno 2016 (e da nulla emerge che la ragione di tali colloqui fosse una crisi coniugale in atto) mentre poi nei quattro anni successivi vi sono indici di una normale vita coniugale (anche su tale aspetto si veda a pag. 5 della sentenza appellata, ove sono analiticamente indicati sia messaggi e comunicazioni positive tra le parti in ordine ai successi professionali del SI. sia prospettive Parte_1 di acquisto di un immobile in campagna, l'acquisto di un cane di famiglia, foto in occasioni festive, ecc). Del resto, la relazione della psicologa, Dott.ssa , Per_4 prodotta dall'appellante, è datata 27.4.2021 (ossia ben dopo la separazione delle parti) e dà atto solo di alcuni colloqui di sostegno per la gestione della separazione in merito ai figli mentre nulla dice del pregresso (se non riferendo meramente de relato quanto, ex post nel 2021, alla stessa appunto riferito dal marito circa una asserita crisi coniugale in essere nel 2015); nulla prova, quindi, che nel gennaio 2020, quando il SI. comunicò di volersi separare (lasciando la sera Parte_1 stessa la casa familiare), le parti stessero già vivendo una crisi coniugale irreparabile ed una convivenza intollerabile, tale da giustificare l'abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge.
Deve confermarsi quindi la correttezza della dichiarazione di addebitabilità della separazione al marito.
Venendo all'aspetto economico, occorre, anche in questo caso, premettere che la sentenza appellata ha analiticamente e condivisibilmente argomentato su tutti i profili attinenti sia al quantum del contributo a carico del padre per i figli (e ripartizione percentuale delle spese straordinarie degli stessi) sia all'an e quantum del contributo per la moglie.
Vi è copiosissima documentazione prodotta da entrambe le parti (onde il carattere superfluo delle ulteriori istanze istruttorie promosse nel presente grado) che consente con chiarezza di rilevare, in primo luogo, la rilevatissima competenza professionale e capacità economica e lavorativa del SI. (cl.'74), quale Parte_1 manager aziendale (la cui brillante carriera, in particolare nel settore agroalimentare, è stata analiticamente riportata, con indicazioni circa i redditi negli anni alla pag. 6 della sentenza appellata, ut supra in narrativa). L'ordine di grandezza degli importi mensili derivanti dall'attività lavorativa negli anni (per una media, grosso modo, di € 15.000,00 mensili, oltre tutti i benefits aziendali) è macroscopicamente superiore ai redditi mensili dell'appellata, tale da essere circa oltre dieci volte maggiore (anche rispetto ai redditi annuali della SI.ra , CP_1 avvocato, si vedano le indicazioni analitiche alla pag. 6 della sentenza appellata). Attualmente l'appellante è divenuto amministratore delegato di Parte_4
(cfr. doc in atti di parte appellata, prodotti nel presente grado) oltre che membro del ConSIlio di Amministrazione della stessa, ciò dopo aver dato le dimissioni dagli incarichi ricoperti nel gruppo IL (da tale circostanza non potendosi che ragionevolmente evincere livelli reddituali ottenuti certamente non inferiori ai pregressi, cioè a quelli anteriori alle volontarie dimissioni). Del tutto consequenziale e condivisibile, pertanto, risulta l'osservazione conclusiva, sul punto, del Giudice a quo secondo la quale, in allora “o la situazione lavorativa e i relativi introiti del sono diversi da quelli da ultimo indicati (€ Parte_1
15.000,00 annui;
n.d.e.) oppure il convenuto dispone di risorse ulteriori non documentate in giudizio”. Il SI. ha inoltre proceduto nel settembre Parte_1
2020 all'acquisto (quale titolare al 100%) di una villa al prezzo di € 525.000,00, ove vive con la nuova compagna (è evidente la capacità economica, anche in un calcolo di prospettiva futura, di un simile acquisto). E' altresì documentato un alto tenore di vita familiare (viaggi, colf, casa familiare costituita da una villa a Revigliasco, scuole private dei figli, plurime attività extrascolastiche degli stessi, ossia scherma, danza, musica, sci). L'insieme di tali dati oggettivi (che, come anticipato, rende superflua e non necessaria ulteriore attività istruttoria, essendo ampiamente sufficiente quanto già in atti) documentano, conclusivamente, le rilevantissime capacità professionali (e reddituali) del SI. sia pregresse sia attuali, la Parte_1 macroscopica disparità rispetto ai redditi della SI.ra (dell'ordine, in via CP_1 generale, di un decimo, senza che lievi differenze tra i dichiarato e il c/c di quest'ultima spostino il già rilevato ordine di grandezza), nonché l'elevato tenore di vita familiare durante la convivenza, anche, ovviamente, in relazione alle abitudini di vita dei tre figli ( ed ora di 19 e 18 anni e di Per_1 Per_2 Per_3 12), le cui eSIenze sono notoriamente in aumento, attesa l'età giovanile dei primi due e adolescenziale della terza (né vi è un SInificativo mantenimento diretto del padre per gli stessi, attese le eSIue frequentazioni). L'insieme di tali dati e delle consequenziali considerazioni rende del tutto giustificata, da un lato, la quantificazione definitiva operata dal primo Giudice in ordine al contributo mensile del padre per i tre figli (nonché l'accollo a quest'ultimo del 70% delle spese straordinarie degli stessi), dall'altra, la sussistenza nell'an e la quantificazione in € 2.000,00 mensili del contributo del marito in favore della moglie, dovendosi, si ribadisce, tenere presente la SInificativa differenza di capacità reddituale tra i coniugi e l'alto tenore di vita in costanza di matrimonio, reso possibile dal SInificativo apporto economico del SI. Parte_1
Deve, quindi, rigettarsi l'appello, con piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto disciplina delle spese di lite del grado.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, SI. Parte_1
soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la
[...] lite dall'appellata, SI.ra , spese che vengono liquidate secondo i Controparte_1 parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 6.946,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto altresì l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa in data 16.10.2023 n. 3986/2023 del Tribunale di Torino, proposto da Parte_1 nei confronti di ,
[...] Controparte_1
respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata. Condanna la parte appellante, SI. , al pagamento delle spese Parte_1 di lite del presente grado, sostenute dall'appellata, SI.ra , spese Controparte_1 che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 6.946,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto altresì l'appellante, SI. , a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 20.12.2024 nella Camera di ConSIlio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO