Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2021, n. 11421
CASS
Sentenza 30 aprile 2021

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 13 aprile 2021. Le parti in causa erano una compagnia di assicurazione e un erede legittimo, con quest'ultimo che contestava la ripartizione dell'indennizzo assicurativo derivante da polizze stipulate dal defunto. La compagnia di assicurazione sosteneva che l'indennizzo dovesse essere diviso in parti uguali tra tutti gli eredi legittimi, mentre l'attore richiedeva una ripartizione che tenesse conto delle quote ereditarie, rivendicando il diritto a una porzione maggiore in quanto fratello del defunto.

Il giudice ha accolto il ricorso della compagnia assicurativa, stabilendo che la designazione generica degli "eredi legittimi" come beneficiari comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestono tale qualità. La Corte ha chiarito che, in assenza di una volontà contraria del contraente, l'indennizzo non deve essere ripartito secondo le quote ereditarie, ma in parti uguali tra i beneficiari designati. Questo orientamento si basa sull'interpretazione dell'art. 1920 c.c., che distingue tra diritto proprio del beneficiario e le norme sulla successione, affermando che l'indennizzo non entra nel patrimonio del defunto e non è soggetto alle regole della successione legittima.

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Massime3

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2021, n. 11421
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11421
Data del deposito : 30 aprile 2021

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