Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1923.
(Diritti dei creditori e degli eredi).
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
(Diritti dei creditori e degli eredi).
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Commentari • 142
- 1. Polizza vita: si può pignorare?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 giugno 2023 · 214.84822
[…] E ciò perché l'articolo 1923 del codice civile stabilisce che tali forme di assicurazioni sono impignorabili e insequestrabili. […] Ad esempio, con sentenza n. 1107/2010, il tribunale di Parma ha dichiarato che le polizze “index linked”sono assoggettabili a pignoramento non potendosi applicare l'eccezione prevista dal citato art. 1923 cod. civ. […]
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Giurisprudenza • 365
- 1. Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/07/2023, n. 1244Provvedimento: […] RG n. 652/2019 e conseguentemente riformare la stessa sentenza laddove il Tribunale di RG ha ritenuto impignorabile ex art. 1923 c.c. il credito sottoposto da Controparte_6 ad azione esecutiva e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima di poter assoggettare definitivamente a pignoramento le integrali somme sino a concorrenza del suo credito, così come esistenti presso la Controparte_7 pagina 2 di 22 Parte_1 risultanti quale potenziale credito del Sig. Controparte_4 , che come da dichiarazione del terzo dell'01.02.2017 erano pari ad euro 53.797,87, […] La qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art 1923 c.c. rende superfluo l'esame del profilo della parziale impignorabilità delle somme ai sensi dell'artLeggi di più...
- pignoramento presso terzi·
- spese legali·
- impignorabilità assicurazione sulla vita·
- motivazione per relationem·
- art. 1923 c.c.·
- contributo unificato·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
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- art. 545 c.p.c.