Articolo 1923 del Codice civile
Articolo 1922Articolo 1924
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19 aprile 1942
Art. 1923.

(Diritti dei creditori e degli eredi).

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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