Sentenza 10 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, e ciò indipendentemente dalla natura - dichiarativa o costitutiva - attribuita alla relativa sentenza, posto che anche nel primo caso l'efficacia retroattiva della pronuncia è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., all'effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati in proporzione del valore delle relative quote. Ne consegue che gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, è cessato lo stato di indivisione delle cose comuni,in pendenza del quale i frutti maturati fino al momento della divisione spettano ai comunisti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione. Pertanto non è configurabile a favore del condividente non assegnatario il diritto agli interessi compensativi sul capitale - la cui corresponsione postula il mancato godimento dei frutti della cosa propria - atteso che anche nel caso in cui il bene sia assegnato a colui che durante la comunione ne aveva il possesso, gli altri condividenti - in quanto esclusi dal godimento - avranno diritto, per il periodo precedente il provvedimento di scioglimento della concessione, soltanto al rendiconto della gestione e alla corresponsione degli interessi corrispettivi sulle somme loro eventualmente dovute in relazione ai frutti maturati e non percepiti.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2442 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/02/2004, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE US, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIETRO PANARITI, che la difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIACINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
SE TT, dallo stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DELL'ERBA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SE IT;
- intimata -
avverso la sentenza n. 132/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 25/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato PANARITI Benito difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati SE VI e DELL'ERBA Franco difensori del resistente che hanno chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per accoglimento delle spese;
rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
US MO, nella qualità di coerede di LU MO, deceduto il 14.8.69, unitamente alla madre RO RD ed ai germani VI MO e IA MO, costoro conveniva innanzi al tribunale di Verona, con citazione 19.7.79, onde, previa stima, si procedesse alla divisione giudiziale dell'asse ereditario ed ai necessari conguagli, tenendo conto che, per accordo 16.11.71, erano stati già assegnati alcuni beni, che la IA MO aveva riconosciuto soggetto a collazione un appartamento in Verona alla via Valdonega n. 5/a a lei intestato, che in base al testamento, VI MO s'era intestato un immobile in Verona alla via A. Mario n. 8, che alla RD erano stati assegnati alcuni beni senza lesione della legittima e l'usufrutto dell'intero asse con lesione della legittima sulla quale ultima, peraltro, non intendeva sollevare contestazioni. VI MO, costituendosi, non si opponeva alla divisione giudiziale del beni in comunione precisando, tuttavia, che il de cuius aveva disposto per testamento dei propri beni istituendo i figli in parti eguali e legatari la moglie ed esso deducente, sul che gli eredi avevano dichiarato di non avere nulla da eccepire. IA MO, costituendosi a sua volta in corso di giudizio, deduceva la lesione della quota di legittima e chiedeva la divisione previa riduzione delle disposizioni testamentarie. L'adito tribunale, con sentenza non definitiva del 16.2.94, dichiarava prescritta l'azione di riduzione su eccezione del VI MO e tale pronunzia, respintosi l'appello avverso di essa proposto, passava in giudicato;
quindi, con sentenza definitiva 9.4.99 - ritenuto che l'attrice non avesse più titolo per chiedere la divisione dei beni attribuiti dal testatore direttamente alla moglie ed al figlio una volta accertata l'improponibilità dell'azione di riduzione e che, pertanto, l'azione di divisione rimanesse limitata ad un edificio in Verona al Largo S. ZZ n. 4, tenendo conto d'un immobile in Verona alla via Valdonega n. 5, concordemente riconosciuto oggetto di collazione, e dei beni immobili già ripartiti con l'atto d'assegnazione del 16.11.71 - respingeva la domanda principale in quanto intesa ad ottenere la divisione dell'intero asse, dichiarava inammissibili le domande del VI MO intese alla resa dei conti per i beni posseduti dall'US MO ed alla regolarizzazione amministrativa delle modifiche dalla stessa apportate all'immobile di largo S. ZZ, respingeva le domande del VI MO circa la pretesa ingiusta trascrizione della domanda relativa ai beni oggetto dell'assegnazione parziale, disponeva la divisione dell'immobile di largo S. ZZ con attribuzione a ciascuno del condividenti delle porzioni come formate con la consulenza tecnica, poneva a carico del VI MO il pagamento di conguagli in danaro in favore d'entrambe le sorelle con interessi legali dalla domanda.
Avverso tale decisione VI MO proponeva gravame cui US MO resisteva mentre IA MO rimaneva contumace. La corte d'appello di Venezia l'accoglieva in parte con sentenza 25.1.01 - condannando l'US MO al rilascio in favore del VI MO degli immobili di largo S. ZZ a questi assegnati, dichiarando non dovuti gli interessi dalla domanda sulle somme a conguaglio, peraltro da rivalutare secondo gli indici ISTAT dalla data della loro determinazione a quella della sentenza, disponendo la cancellazione d'espressioni offensive dagli atti dell'US con risarcimento per L.
1.000.000 e quest'ultima condannando ad 1/3 delle spese in favore del VI MO - sulla considerazione, per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso, che la pronunzia d'assegnazione, onde assicurare la tutela reintegratoria, dovesse essere estesa anche alla condanna al rilascio nei confronti del detentore, individuabile nell'US MO in base alle risultanze della consulenza ed alle sue stesse dichiarazioni;
che sulle somme dovute a conguaglio, in quanto rappresentative del valore della quota ereditaria aggiornato all'atto della sua determinazione, non potessero riconoscersi dalla domanda interessi ne' moratori ne' corrispettivi ne' compensativi, mentre la loro natura di debito di valore ne implicava l'adeguamento, anche d'ufficio ed in ogni grado, alla data della decisione;
che le reiterate accuse d'appropriazione indebita rivolte a VI MO negli atti dell'US MO fossero da considerare offensive in quanto travalicavano le mere esigenze della difesa;
che il non integrale accoglimento del gravame giustificasse la compensazione per 1/3 delle spese altrimenti gravanti per l'intero sull'appellata soccombente. Detta sentenza veniva impugnata per Cassazione da US MO con ricorso fondato su cinque motivi al quale veniva fatta seguire memoria.
Resisteva VI MO con controricorso.
IA MO non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi, preliminarmente ed a valere per l'intera trattazione, sottolineare come alle carenze riscontrate nel ricorso, delle quali si dirà in seguito trattando partitamente dei singoli motivi, non possano supplire ne' rimediare, in quanto non possono essere prese in considerazione Indipendentemente dalla loro pertinenza e/o fondatezza o meno, le argomentazioni aggiuntive, nelle quali può ravvisarsi maggiore approfondimento degli argomenti se pure comunque inidonee a superarne i vizi d'impostazione, sviluppate in fatto ed in diritto dalla ricorrente con la memoria difensiva ex art. 378 C.P.C., questa potendo essere utilizzata esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi già compiutamente svolti con il ricorso od a confutare le tesi avversarie, ma non per dedurre nuove censure, o sollevare nuove questioni - salvo siano rilevabili anche d'ufficio ed in tal caso altresì solo ove gli elementi di giudizio già risultino dagli atti - ne', soprattutto, per specificare od integrare od ampliare il contenuto dei motivi originar d'impugnazione i quali non fossero stati adeguatamente prospettati o sviluppati nel ricorso (e pluribus, recentemente, Cass. 15.3.02 n. 3861, 6.12.00 n. 15505, 22.11.00 n. 15112, 16.12.99 n. 14167, 2.9.97 n. 8373, SS. UU. 19.5.97 n. 4445). Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - si duole che la corte territoriale l'abbia condannata al rilascio in favore del VI MO delle porzioni immobiliari allo stesso assegnate nell'edificio di largo S. ZZ pur in difetto di valida prova ch'ella disponesse dell'intero immobile.
Il motivo non merita accoglimento.
Non risulta, infatti, all'esame della sentenza della corte territoriale, che, propostosi dal VI MO motivo d'appello avverso la sentenza di primo grado per omessa pronunzia sulla domanda di condanna delle controparti al rilascio in proprio favore delle porzioni assegnategli nell'immobile de quo, l'US MO abbia eccepito il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto per non trovarsi ella, od ella soltanto, nella materiale disponibilità delle dette porzioni;
ne' la ricorrente propone avverso la detta sentenza di secondo grado, impugnata per altri plurimi profili, anche alcuna specifica censura per omessa pronunzia su di un'eccezione ch'ella avesse espressamente sollevata in tal senso. La questione relativa all'accertamento dell'insussistenza della materiale disponibilità da parte dell'US MO sulle porzioni dell'immobile de quo assegnate al VI MO, nonché dell'eventuale sussistenza di tale disponibilità anche da parte della IA MO, risulta, dunque, sollevata, rispettivamente in senso negativo ed affermativo, per la prima volta solo in questa sede, onde non può essere presa in considerazione.
In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ricorso per Cassazione debbano investire, a pena d'inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e di resistenza ad esso e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, da ultimo, Cass. 22.10.02 n. 14905, 16.9.02 n. 13470, 21.6.02 n. 9097, ma già Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910). Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando "violazione di norma di diritto" - si duole che la corte territoriale, erroneamente interpretando il disposto dell'art. 282 C.P.C., abbia emesso nei suoi confronti la condanna al rilascio nonostante ella avesse eccepito che la sentenza appellata di divisione, stante la sua natura pacificamente dichiarativa e/o d'accertamento, sarebbe potuta divenire esecutiva solo con il suo passaggio in giudicato formale ove l'emananda sentenza d'appello non fosse stata impugnata per Cassazione, onde alla stessa non poteva trovare applicazione il detto disposto normativo.
Il motivo non merita accoglimento.
Non solo in quanto, come più particolarmente si esporrà nella trattazione del successivo motivo, ne è erroneo il dedotto presupposto in diritto - giacché per la dottrina e la giurisprudenza più recenti la sentenza di divisione non ha effetto dichiarativo ma costitutivo, specialmente ove, come nella specie, ad uno dei condividenti venga assegnato più di quanto corrispondente alla sua quota con addebito dei consequenziali conguagli (ampiamente, Cass. 24.7.00 n. 9659) - ma, soprattutto, perché l'applicazione dell'art. 282 C.P.C. è del tutto estranea al capo di pronunzia impugnato ed il denunziato vizio non è, pertanto, riscontrabile.
La norma invocata, infatti, nel previgente testo, abrogato dall'art. 33 della L. 26.11.90 n. 353 ma ancora applicabile alla presente controversia introdotta nel 1979, si riferiva alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado concedibile (o revocabile ove concessa dal primo giudice) nel corso del giudizio d'appello e nulla aveva a che vedere con la sentenza definitiva di secondo grado, che era esecutiva ex lege indipendentemente dalla sua impugnazione per Cassazione, salvo un autonomo successivo provvedimento di sospensione ex art. 373 C.P.C.. D'altronde, con l'impugnata sentenza la corte territoriale non ha affatto dichiarato esecutiva - ne', per quanto evidenziato, lo avrebbe potuto - la sentenza di primo grado nella parte in cui v'era stata disposta l'assegnazione al VI MO di determinate porzioni dell'immobile de quo, bensì tale pronunzia ha integrata, accogliendo il motivo d'appello relativo al vizio ex art. 112 C.P.C. della sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva omesso di decidere d'una domanda espressamente e formalmente proposta, e ciò ha fatto adottando un'autonoma e distinta pronunzia avente ad oggetto la condanna al rilascio di dette porzioni cui, com'è evidente, l'applicazione o meno dell'art. 282 C.P.C. è del tutto estranea.
Con il terzo motivo, la ricorrente - denunziando "violazione di legge, artt. 1224, 718, 726, 727, 728 e 766 C.C." - si duole che la corte territoriale, in contrasto con il precedente di Cass. 27.2.98 n. 2159 applicato dal primo giudice, le abbia negato il diritto di percepire gli interessi sul conguaglio disposto in suo favore assegnandole solo l'incremento ISTAT dal deposito della relazione peritale.
Il motivo non merita accoglimento.
L'errore nel quale incorre la ricorrente consiste nel ritenere che il suo credito nei confronti della controparte sia insorto già al momento della domanda giudiziale di divisione o, quanto meno, a quello della sentenza di primo grado;
il detto credito, per contro, insorge solo a partire dalla pronunzia giudiziale, definitiva o provvisoriamente esecutiva, di scioglimento della comunione e di assegnazione all'uno soltanto dei condividenti, per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro o degli altri, dell'intero bene già oggetto della comunione stessa (Cass. 29.4.03 n. 6653, 17.4.01 n. 56062;
4.7.00 n. 9659).
È, infatti, in primo luogo, da tener presente che, anche a non voler considerare l'ormai prevalente opinione dottrinaria dalla quale s'evidenzia la natura costitutiva della pronunzia sulla divisione, comunque il principio della natura dichiarativa della stessa, sostenuto dalla dottrina tradizionale e dalla prevalente giurisprudenza in ragione dell'espressa previsione normativa nell'art. 757 C.C. d'una fictio iuris posta al fine di risolvere particolari esigenze pratiche, opera inderogabilmente, in ragione di tale sua limitata finalità, con esclusivo riguardo alla retroattività dell'effetto distributivo, per la quale ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli (Cass. 10.11.89 n. 4777, 5.3.87 n. 2320, 22.12.86 n. 7840); detta operatività può, dunque, riconoscersi nei limiti in cui si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni del complesso attribuite a ciascuno di essi siano proporzionali alle rispettive quote di partecipazione alla comunione, non anche ove all'uno dei condividenti venga assegnata, oltre a quella di sua pertinenza secondo il detto criterio, altresì la porzione corrispondente alla quota d'altro condividente in applicazione, nel caso particolare, dell'art. 720 C.C.. In quest'ultima ipotesi, infatti, alla pronunzia stessa non può non riconoscersi un effetto traslativo-costitutivo in relazione alla porzione dei beni comuni che il titolare della corrispondente quota sostanzialmente cede in cambio d'un'equivalente in danaro;
tale considerazione, che si rinviene in giurisprudenza prevalentemente in relazione a questioni insorte sul regime fiscale applicabile - anche perché tanto l'art. 34 del D.P.R. 131/86 quanto, precedentemente, l'art. 32 del DPR 634/72, configurano la fattispecie quale negozio traslativo (Cass. 20.3.91 n. 3003, 19.9.95 n. 9878) - risulta, non di meno, L. aver trovato ripetuta applicazione anche in relazione al diritto comune (Cass. S.U. 18.10.61 n. 224, 10.11.71 n. 3184, 4.5.85 n. 2800). Ond'è che, vertendosi in tema di pronunzia non dichiarativa con efficacia ex tunc ma traslativa-costitutiva con efficacia ex nunc, così gli effetti reali (diritto di proprietà sul bene) come quelli obbligatori (credito e debito da conguaglio) dell'assegnazione all'uno dei condividenti di beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell'altrui quota, costituiscono una conseguenza diretta della pronunzia e si producono, pertanto, dal momento in cui questa divenga definitiva o comunque esecutiva. Devesi, in secondo luogo, tener presente che, persino nell'ipotesi di pronunzia dichiarativa, per quanto possa operare la fictio della retroattività posta dall'art. 757 C.C. e lo stato d'indivisione debba considerarsi come non mai sorto, la comunione è stata, tuttavia, per tutto il tempo della sua durata, una realtà, di fatto e di diritto, per la quale si sono prodotti effetti materiali e giuridici la cui rilevanza non può essere pretermessa, e che tale situazione si è protratta sino alla pronunzia dei provvedimenti definitivi con i quali è stata sciolta la comunione ed è stata attuata la divisione.
Per il che è a tale realtà che deve farsi riferimento, al momento dell'adozione dei detti provvedimenti, onde regolare le situazioni accessorie quali la resa dei conti, i crediti da miglioramenti, la ripartizione dei frutti, la valutazione dei pesi gravanti su ciascun bene in forza di atti posti in essere durante lo stato di comunione (Cass.
2.4.65 n. 575, 5.9.70 n. 1218, 10.11.76 n. 4131, 5.3.87 n. 2320, 20.3.91 n. 2975, 18.11.91 n. 12345, 1.2.95 n. 1144). La situazione d'indivisione del bene comune è, dunque, una realtà di fatto e di diritto - i cui effetti medio tempore non possono essere pretermessi neppure nell'ipotesi di scioglimento della comunione con pronunzia dichiarativa ad effetti ex (une e, quindi, tanto meno nell'ipotesi di scioglimento con pronunzia, quale quella d'assegnazione del bene non comodamente divisibile e contestuale imposizione del pagamento del conguaglio, ad effetti costitutivi- traslativi ex nunc - che permane sino al suo scioglimento a seguito della pronunzia dei provvedimenti definitivi che la fanno venir meno;
ond'è che prima di tale momento non sussiste debito alcuno, ne' di valore ne' di valuta, e la principale finalità cui deve rispondere il giudizio divisorio è che sia assicurata la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, esigenza cui si provvede facendo precedere la formazione delle porzioni - che possono avere ad oggetto parti del bene comune, ma anche somme di denaro, pur se non comprese nella massa dividenda come nell'ipotesi del conguaglio - dalla stima del bene.
È in detto momento dello scioglimento della comunione con pronunzia definitiva che, contemporaneamente all'assegnazione all'uno dei condividenti d'una porzione di beni superiore al valore della quota di sua pertinenza, sorge il diritto del condividente non assegnatario nella cui quota, diversamente, quella porzione sarebbe rientrata, al corrispondente conguaglio divisionale;
sulla somma relativa - che, giova ricordare, deve rappresentare il valore effettivo del bene al momento della divisione, quale che sia stato il metodo della sua determinazione, per rivalutazione del prezzo di stima o per accertamento di tale prezzo all'attualità - sono ovviamente dovuti, ma solo a partire da quel momento, gli interessi corrispettivi, mentre, per il periodo precedente, non si può non avere riguardo alla detta situazione esistente nel periodo d'indivisione, ond'è necessario esaminare il rapporto in cui si trovavano i comunisti rispetto ai beni oggetto della comunione.
Viene, dunque, in considerazione la situazione di godimento dei beni comuni ed, in particolare, della porzione per la quale è dovuto il conguaglio.
Se il possesso di tali beni ed il godimento dei relativi frutti è stato comune a tutti i condividenti sino al momento della divisione, è evidente come non possa porsi una questione di diritto del condividente non assegnatario agli interessi compensativi sulla somma dovutagli a conguaglio dall'assegnatario, tale diritto presupponendo il mancato godimento dei frutti della cosa propria utilizzata da altri che quei frutti abbia percetti senza aver reso la controprestazione;
diversamente, ove nel possesso del bene sia stato sin dall'apertura della successione il solo condividente cui il bene sia stato poi assegnato e questi ne abbia anche percetti i relativi frutti, è altrettanto evidente come la questione non possa porsi in termini d'interessi compensativi sul valore del capitale ma di rendiconto della gestione dello stesso e d'interessi corrispettivi sulle somme eventualmente dovute ai comunisti esclusi dal godimento del bene, giacché i frutti maturati in pendenza della comunione e prima della divisione si appartengono a tutti i comunisti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione (Cass. 29.4.03 n. 6653, 27.3.02 n. 4364, 24.7.00 n. 9659). Nell'un caso come nell'altro non ricorrono i presupposti per il riconoscimento d'interessi compensativi. Nè può ravvisarsi diritto a tal genere d'interessi mediante il ricorso - operato dalla non condivisibile Cass. 27.2.98 n. 2159, richiamata dalla ricorrente, unico precedente in tal senso in subiecta materia, nella quale la decisione è motivata con erroneo riferimento alla evidentemente non analoga ne' pertinente fattispecie del debito di valore da illecito extracontrattuale, che insorge, anche prima della domanda, al momento stesso della produzione del danno - ai noti principi in materia di debito di valore e d'omessa offerta formale della prestazione idonea ad escludere gli effetti della mora debendi.
Si è già rilevato come il "debito" per conguaglio nasca solo con l'assegnazione al momento della pronunzia definitiva sulla divisione, momento al quale deve essere rapportato il valore di ciascuna porzione proporzionale ad ogni singola quota, e come, per il periodo precedente, i rapporti debbano essere regolati in termini di rendiconto con riferimento ai frutti del bene;
pertanto, il condividente non assegnatario il quale, oltre a ricevere il conguaglio pari al valore attuale della sua quota, abbia percetto nel tempo d'indivisione la sua porzione dei frutti del bene o possa far valere in sede di divisione il credito risultante dal rendiconto per la mancata percezione di quei frutti, non può chiedere, cumulativamente, anche gli interessi sul valore della quota, ciò comportando una duplicazione del rendimento della quota stessa che verrebbe ingiustificatamente a gravare sulla controparte. In conclusione, sul conguaglio non competono alla ricorrente altri interessi se non quelli corrispettivi dal provvedimento definitivo d'assegnazione, principio al quale si è correttamente attenuta la corte territoriale.
Nè si potrebbe, in contrario, fondatamente sostenere che, attribuitosi il bene comune con la sentenza di primo grado ad uno dei condividenti e tale disposizione non essendo stata impugnata, la comunione sia da considerare per ciò stesso sciolta da quel momento, con la consequenziale decorrenza degli interessi sul conguaglio divisionale, nonostante il giudizio prosegua, in secondo grado, su questioni connesse e/o consequenziali.
Sulla disposizione, contenuta nella decisione di primo grado, con la quale il bene dividendo è attribuito ad uno dei condividenti non può, infatti, formarsi autonomo giudicato ove il giudizio prosegua in secondo grado in ordine alla determinazione del valore del bene stesso e, quindi, dei conguagli e/o sulle componenti e gli accessori di essi, dacché oggetto del giudizio è il solo scioglimento della comunione, del quale la ripartizione del bene tra i condividenti, o la sua vendita all'asta con ripartizione del ricavato, o l'attribuzione ad uno solo dei condividenti con diritto degli altri ai conguagli, costituiscono esclusivamente le varie possibili modalità d'attuazione, onde l'impugnazione investe la intera pronunzia di scioglimento della comunione e, con essa, le sue singole consequenziali determinazioni attuative che non possono, pertanto, passare autonomamente in giudicato.
Tale conclusione trova ulteriore argomento ove si consideri che, d'altra parte, la facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione con la modalità dell'attribuzione dell'intero bene dividendo all'uno soltanto dei condividenti e corresponsione dei conguagli agli altri, come può formare oggetto d'eccezione alle avverse domande, intese ad una diversa forma di scioglimento od all'attribuzione ad un diverso soggetto, in qualsiasi momento del giudizio di merito (Cass.
2.6.99 n. 5392, 14.1.99 n. 319, 28.11.98 n. 12111), così in qualsiasi momento di tale giudizio, per il potere dispositivo della parte, può formare oggetto di rinunzia, particolarmente in considerazione dell'eventuale sopravvenire di difformi e per l'attributario più gravosi accertamenti giudiziali sul valore del bene e sui consequenziali conguagli in ragione dell'impugnazione proposta sul punto dalla controparte, rinunzia cui consegue in tal caso, trattandosi di bene non comodamente divisibile, l'ordinario procedimento di vendita all'asta con ripartizione del ricavato.
Con il quarto motivo, la ricorrente - denunziando "presunte espressioni offensive e liquidazione di danni ex art. 89/11 C.P.C. - violazione dell'art. 360 n. 5 C.P.C." - si duole che la corte territoriale non abbia congruamente motivato la ritenuta natura offensiva di determinate frasi contenute nei suoi scritti difensivi, intese solo ad evidenziare il "comportamento gravemente defatigatorio" della controparte e relative a fatti provati, non contestati ex adverso e, quindi, veritieri e non oltraggiosi. Il motivo non merita accoglimento.
Premesso che vuolsi credere siasi inteso dedurre non la violazione dell'art. 360 C.P.C., nella sua articolazione ex n. 5, ma quella dell'onere di logicità e sufficienza della motivazione ex art. 132 n. 4 C.P.C., suscettibile questa di censura in sede di legittimità
in quanto sussumibile nella fattispecie prevista dal citato art. 360 n. 5 C.P.C., la censura è da considerare inammissibile ancor prima che infondata in quanto, non riportandovisi per esteso le frasi de quibus ne' nella premessa in fatto ne' nella formulazione del motivo, non vi ai ottempera all'onere d'esposizione di cui all'art. 366 n. 3 C.P.C. ed al principio d'autosufficienza del ricorso di cui all'art. 366 n. 4 C.P.C., non consentendo al giudice di legittimità
l'apprezzamento di quegli elementi di fatto, la cui ricerca nell'incarto processuale gli è istituzionalmente preclusa salvo ove siano denunziati errores in procedendo, sulla base dei quali avrebbe dovuto condurre l'indagine richiestagli.
D'altra parte, la ricorrente neppure ha per alcun verso censurato la ragione essenziale posta dalla corte territoriale a fondamento della pronunzia sul punto, id est la gratuità delle affermazioni de quibus in quanto del tutto irrilevanti ai fini della decisione delle questioni controverse, onde, quale che possa essere il valore delle altre considerazioni svolte, il motivo è, anche per tale considerazione, inammissibile.
Al riguardo va, infatti, richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse.
Con il quinto motivo, la ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 92 C.P.C. sulla liquidazione delle spese e dell'art. 360 n. 5 C.P.C." si duole che la corte territoriale, senza adeguata motivazione e, quindi, arbitrariamente, compensandone i 2/3, le abbia fatto carico di 1/3 delle spese di controparte sebbene la soccombenza di quest'ultima dovesse essere considerata prevalente rispetto alla propria.
Il motivo non merita accoglimento.
Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come la liquidazione delle spese di giudizio costituisca estrinsecazione d'un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito che incontra il solo limite del divieto di condanna alle spese nei confronti della parte totalmente vittoriosa, giacché, nel caso di soccombenza reciproca, come nella specie, ovvero ove si adduca la sussistenza di "giusti motivi" o delle analoghe "ragioni di equità", è rimesso unicamente al giudice del merito, che solo può conseguire un'approfondita conoscenza di tutti gli atti f processuali e del comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, l'apprezzamento dell'opportunità di compensare le spese e di determinare la misura dell'eventuale compensazione;
tale apprezzamento - che attiene in primis alla valutazione della ricorrenza o meno di circostanze tali da giustificare l'esercizio del potere de quo - poiché si sostanzia in una valutazione esclusivamente di merito, non è censurabile in sede di legittimità.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004