TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3096/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12 marzo 2025 da
1) nato a [...], il [...] Parte_1
C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...] cittadino italiano con gli avv.ti Anna Galizia Danovi e Paola Manzone presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) , nata a [...], il [...] Parte_2
C.F. CodiceFiscale_2 residente in [...] cittadina italiana con l'avv. Maddalena Bronzieri presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 26 aprile 1999 in Agazzano (PC) (atto 1999; num. 2; Parte II;
Serie A); separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. reso in data 24 giugno 2019 e successivamente omologato con decreto emesso in data 11 luglio 2019 con i seguenti figli:
, nato a [...] in data [...] (C.F. ) maggiorenne, non Per_1 CodiceFiscale_3 economicamente autosufficiente, studente universitario;
, nata a [...] in data [...] (C.F. ) maggiorenne non Pt_3 CodiceFiscale_4 economicamente autosufficiente, studentessa universitaria
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 marzo 2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti pagina 1 di 5 condizioni:
“1. dare atto che la madre continuerà a risiedere nell'immobile indicato in premessa sito in Milano, via M. Giuriati 14 in ragione della attuale convivenza con i figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti;
2. porre a carico del signor a titolo di assegno divorzile, l'obbligo di versare alla signora Parte_1
entro il 5 di ogni mese a far tempo dal mese di agosto 2024 l'importo di € 2.000,00 mensili, Parte_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (indice base agosto 2024 – prima rivalutazione agosto 2025);
3. a titolo di mantenimento per i figli, porre a carico del signor Parte_1
i) il versamento alla signora , entro il 5 di ogni mese, di un contributo per i due figli pari a € Parte_2
1.500,00 mensili (€ 750,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (indice base gennaio 2024 – prima rivalutazione gennaio 2026). Le parti concordano che, qualora il reddito complessivo lordo annuo del signor dovesse divenire uguale o superiore all'importo di € Parte_1
300.000,00, l'ammontare degli assegni di mantenimento per i figli sarà elevato a € 1.000,00 mensili per ciascun figlio per un totale di € 2.000,00 mensili a far tempo dal mese di gennaio successivo all'anno in cui la soglia è stata raggiunta. Le parti concordano, altresì, sin d'ora, che qualora il reddito complessivo lordo dovesse nuovamente discendere sotto la soglia dei 300.000,00 euro annui, il contributo per i due figli sarà contenuto a € 1.500,00 mensili (€ 750,00 a figlio) a far tempo dal mese di gennaio successivo all'anno in cui si è verificata la riduzione indicata;
ii) il versamento alla signora di un contributo vacanze pari a € 5.000,00 annui, da Parte_2 corrispondere entro il 5 settembre di ogni anno alla madre per le vacanze che i figli trascorreranno da soli o con la madre;
ogni ulteriore spesa per i figli a tale titolo sarà condivisa direttamente tra il padre e i figli stessi;
iii) l'obbligo di tenere a suo carico le spese condominiali ordinarie e straordinarie dell'immobile sito in Milano, via M. Giuriati n. 14 nonché di versare alla signora entro il 30 ottobre di ogni Parte_2 anno l'importo di € 1.000,00 quale contributo forfettario alle spese di riscaldamento;
4. dare atto che il padre verserà gli importi per il mantenimento dei figli indicati alla condizione n. 3 alla signora in ragione e sin tanto che gli stessi saranno conviventi stabilmente con la madre Parte_2 nell'attuale abitazione. Resta inteso che qualora uno o entrambi i figli interrompano per qualsiasi motivo la stabile convivenza con la madre, i contributi previsti verranno versati direttamente a loro integralmente o proporzionalmente;
5. porre a carico del padre il 100% delle spese sanitarie e straordinarie in favore dei figli elencate e disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, spese che dovranno essere preventivamente concordate e documentate tra i genitori o tra il padre e i figli data la maggiore età e sin tanto che non saranno economicamente autosufficienti. Resta inteso che il signor si Parte_1 obbliga a stipulare una polizza/assicurazione sanitaria in favore dei figli e della signora se Parte_2 il suo reddito complessivo lordo annuo dovesse divenire uguale o superiore a € 300.000,00 lordi l'anno e, viceversa, la polizza/assicurazione sanitaria sarà revocata se il reddito complessivo lordo annuo scenderà sotto la soglia indicata;
6. dare atto che le parti
- a copertura e integrale estinzione del diritto di usufrutto previsto in favore della signora Parte_2 alla condizione n. 9 della separazione pagina 2 di 5 -nonché nell'ambito della completa definizione dei loro rapporti patrimoniali, quali atti indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo, prevedono che il signor si obbliga a versare alla signora la somma pari a € Parte_1 Parte_2
110.000,00 entro 7 giorni dal deposito/pubblicazione della sentenza;
7. inoltre, dare atto che, sempre nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra le parti, il signor si impegna a versare alla signora l'ulteriore somma di € 100.000,00 se e a Parte_1 Parte_2 condizione che il reddito complessivo lordo annuo del signor divenga uguale o superiore Parte_1 all'importo di € 300.000,00. In tal caso, il signor verserà entro il 30 del mese di ottobre Parte_1 dell'anno successivo il raggiungimento della soglia reddituale indicata, la somma di € 25.000 e così ulteriori € 25.000,00 a ottobre di ogni anno successivo (sino a raggiungere della complessiva somma di € 100.000,00) sempre che la soglia di reddito uguale o superiore all'importo di € 300.000,00 lordi annui sia confermata nell'anno precedente il versamento;
8. al fine di dare attuazione alle condizioni 3.i), 5 e 7, a partire dall'anno 2025 il signor si Parte_1 obbliga ad esibire alla signora la sua dichiarazione dei redditi con attestazione di avvenuta Parte_2 presentazione entro il 30 settembre di ogni anno;
9. dare atto che il signor si impegna a elevare l'ammontare dell'assegno divorzile in Parte_1 favore della signora ad € 2.500,00 mensili con decorrenza dal mese in cui la madre avrà Parte_2 rilasciato l'abitazione ove attualmente risiede e a condizione che non sia più convivente con entrambi i figli o anche uno di essi;
10. dare atto che il signor si impegna a tutelare la figlia con equità rispetto alle Parte_1 Pt_3 attribuzioni già fatte in favore dell'altro figlio;
Per_1
11. con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo legato ai loro reciproci rapporti economici di dare e avere anche a titolo di arretrati per i contributi mensili e/o per rivalutazione ISTAT pregressa;
12. le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
13. spese legali compensate.”
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, terzo comma, c.p.c..
Con successive dichiarazioni depositate in data 4 aprile 2025, le parti, a integrazione del ricorso, hanno indicato le loro disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e gli oneri a loro carico, come richiesto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, terzo comma, c.p.c. e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni del ricorso introduttivo. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 3 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e in Agazzano (PC) in data 26 aprile 1999 (registro degli Parte_1 Parte_2
Atti di Matrimonio del comune di Agazzano – anno 1999 – serie A – Parte II – n. 2; del
Sul Naviglio, atrto n. 11 P. II S B anno 1999 e del Comune di Milano, atto Parte_4
n. 156, parte 2, serie B, anno 1999).
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alle comunicazioni anche ai Comuni di
Trezzano Sul Naviglio e di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.4.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5