Articolo 741 del Codice civile
Articolo 740Articolo 776
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 741.

(( Collazione di assegnazioni varie. )) ((E' soggetto a collazione cio' che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attivita' produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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