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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.228/2022
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 228/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2022e posta in decisione all'udienza collegiale del
29/01/2025
OGGETTO: d a leasing DEL CREAMONDO SRL con il patrocinio dell'avv. Pt_1
Codice: 143121 Pennacchia Cristiano
APPELLANTE
c o n t r o
(GIA' ) con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2
dell'avv. Stingone Carmine elettivamente domiciliato presso l'avv. Gorio
Roberto
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2948/2021 pubblicata
1 in data 1° dicembre 2021 e notificata in data 25 gennaio 2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In totale riforma della sentenza appellata, …:
a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria n.
6029324, per violazione della forma scritta prevista a pena di nullità dall'art.
117 TUB, nonché per mancanza dell'accordo ex artt. 1325 e 1418 c.c. ed in
ogni caso per contrasto al divieto del patto commissorio previsto dall'art.
2744 c.c. e quindi per contrasto a norme imperative ex artt. 1325, 1343, 1322
e 1418 c.c. e comunque per causa illecita ex art. 1343 c.c. e per la non
meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322 c.c.;
b) accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita a
rogito per del 15.10.2009, Rep. 2364, Racc. 1269, in quanto Persona_1
dissimulante in realtà un acquisto effettuato dall'istituto appellato in nome
proprio ma nell'interesse della società appellante, secondo lo schema del
mandato senza rappresentanza ex art. 1706 c.c.; c) pronunciare per l'effetto,
in applicazione del combinato disposto degli artt. 1706 II co. e 2932 c.c.,
sentenza di trasferimento costitutiva del diritto di proprietà in capo alla
società appellante, sul seguente bene immobile sito nel Comune di Aprilia
(LT) alla Via Piemonte n. 127 e precisamente: locale negozio al piano terra
della consistenza catastale di 73 mq;
box autorimessa al piano seminterrato
della consistenza catastale di 19 mq, il tutto censito nel CF del Comune di
Aprilia al F. 44, P.lla 2101, sub 3 (locale negozio) e sub 21 (box
2 autorimessa), ordinandone la trascrizione presso la competente Agenzia del
Territorio, con esonero del Direttore competente da ogni responsabilità;
d) accertare e dichiarare la violazione da parte dell'istituto appellato della
L. 108/96 (c.d. antiusura) con riferimento agli interessi corrispettivi, a quelli
di mora e di ogni altro onere economico sostenuto dall'appellante e collegato
all'erogazione del credito, secondo il c.d. principio di omnicomprensività
previsto dall'art. 644 comma 5 c.p., escludendo solo le imposte e le tasse e
conseguentemente accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti
eliminando radicalmente il tasso degli interessi in applicazione dell'art. 1815
c.c., tenuto conto del capitale effettivamente erogato e dei canoni di
locazione sino ad oggi corrisposti e condannando per l'effetto l'istituto
appellato in persona del suo legale rappresentante pro tempore a
retrocedere all'appellante la somma indebitamente percetta a titolo di
interessi, maggiorata degli interessi legali dal di del dovuto al saldo,
accertando altresì l'esatto dare-avere tra le parti;
e) accertare e dichiarare in ogni caso l'esatto dare-avere tra le parti
ricostruendo il piano di ammortamento del contratto di leasing con
applicazione del tasso legale secondo i criteri sostitutivi previsti dall'art. 117
n. 7 TUB in sostituzione del tasso ultralegale illegittimamente applicato
dall'istituto durante il corso del rapporto in quanto affetto da
indeterminatezza ex art. 1346 c.c., e la non debenza del prezzo pattuito per
l'opzione d'acquisto;
f) condannare l'istituto appellato in persona del suo legale rappresentante
pro tempore - tenuto conto dell'art. 1338 c.c. e della non meritevolezza degli
3 interesse perseguiti ex art. 1322 c.c. anche in relazione anche alla violazione
della L. 108/96, sia sotto il profilo dell'usura propria che di quella impropria
- al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dagli
attori, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante,
riferibili anche alla lesione dell'immagine commerciale della società e della
reputazione personale del suo amministratore, nonché alla perdita di
chance, nella misura che si riterrà di giustizia liquidare, da compensare con
l'eventuale il residuo debito nascente dal contratto di leasing;
g) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla sospensione del
pagamento dei canoni di locazione in via di autotutela ed in applicazione
dell'art. 1460 c.c., quanto meno sino alla definizione del presente giudizio e
tenuto conto che dalle emergenze contabili, emerge la violazione obiettiva
della L. 108/96 c.d. antiusura e che ogni ulteriore pagamento potrebbe
costituire consumazione di una ipotesi delittuosa qual'é l'usura propria ed
impropria ex art. 644 c.p.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore in via antistataria”.
Dell'appellata
“nel merito, respingere l'appello proposto da Controparte_3
siccome infondato in fatto ed in diritto per le causali tutte di cui in
[...]
narrativa, integralmente confermando la sentenza di primo grado.
Con refusione delle spese di lite e con vittoria dei compensi professionali
anche del secondo grado di giudizio”.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande proposte dalla nei confronti di Parte_2 [...]
di nullità del contratto di locazione finanziaria n. 6029324 CP_2
stipulato in data 15 ottobre 2009 per violazione della forma scritta ex art. 117
TUB, per illiceità della causa in quanto “mezzo per eludere il c.d. divieto di
patto commissorio”, per indeterminatezza e per usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti nonché la domanda ex art. 2932 cod.civ. formulata sulla base della prospettazione di un mandato senza rappresentanza, la domanda di risarcimento dei danni nonché quella di “ricostruzione del piano di ammortamento del leasing in applicazione dei tassi d'interesse ex art. 117
TUB; ha condannato l'attrice al pagamento delle spese del giudizio.
1.1. In sintesi il Tribunale:
ha ritenuto infondata la domanda di nullità per difetto di forma scritta in quanto il contratto è stato stipulato in conformità a quanto precritto dall'art. 117 TUB;
ha accertato che in esso vi è stata la formale spendita del nome della
[...]
da parte di rappresentante munito dei poteri in CP_2 Parte_3
forza di procura notarile oggetto di iscrizione nel registro delle imprese;
ha ritenuto incontestato che la sottoscrizione sia riferibile a tale procuratore con inconferenza della mancata specificazione delle sue generalità;
ha ritenuto infondata la domanda di accertamento della nullità per violazione
5 del patto commissorio in quanto nel caso in esame è stata conclusa una ordinaria operazione di leasing finanziario in cui il bene è stato acquistato dalla concedente al solo fine di concederlo in leasing all'utilizzatore verso pagamento di un corrispettivo periodico che configura restituzione del finanziamento;
ha comunque escluso che vi siano gli elementi sintomatici dell'aggiramento del patto commissorio, quali enunciati dalla giurisprudenza in tema di sale and lease back, di cui ha comunque escluso la configurabilità
(esistenza di una situazione di debito-credito tra la finanziaria e la venditrice utilizzatrice, difficoltà economiche in cui versi quest'ultima, sproporzione tra corrispettivo versato dall'acquirente e valore del bene trasferito); ha rlevato che l'applicazione dell'art. 1526 cod.civ. e la previsione nella clausola pattizia della deduzione di quanto spettante alla concedente in caso d'inadempimento del valore ricavato dalla vendita del bene escluse che possa determinarsi in favore della concedente stessa un indebito arricchimento;
ha ritenuto che gli interessi siano stati pattuiti in conformità all'art. 1346
cod.civ., alla normativa bancaria e antiusura;
che l'indice EURIBOR è un parametro oggettivamente certo ad una certa data indicata in contratto ancorché variabile nel tempo, che il tasso moratorio è inferiore anch'esso alla soglia antiusura in quanto deve tenersi conto della maggiorazione del
2,1% del tasso soglia e ne va esclusa la sommatoria agli interessi corrispettivi ai fini della valutazione di usurarietà; che il TAEG non è un tasso d'interesse ma un indicatore sintetico di costo, nel leasing non vi è obbligo d'indicazione
6 (salvo che il contratto sia stipulato da un consumatore ai sensi degli artt. 124
e 125 bis TUB, fattispecie qui non ricorrente) in quanto è sufficiente la indicazione del tasso leasing in conformità alla delibera CICR del 04 marzo
2003; che la pretesa di calcolare il tasso leasing non quale tasso annuo nominale ma quale “tasso effettivo” non appare conforme ai criteri di calcolo indicati in contratto per la individuazione del tasso interno di attualizzazione e alla normativa applicabile;
ha ritenuto che in contratto vi sia stata specifica e chiara indicazione del corrispettivo globale e della modalità di corresponsione e che il piano di ammortamento sia sufficientemente determinato, con conseguente infondatezza della pretesa applicazione dei tassi d'interesse ex art. 117 TUB
e di un risarcimento del danno;
ha ritenuto infondata la prospettazione di un mandato senza rappresentanza in quanto la concedente ha provveduto con rogito notarile all'acquisto delle unità immobiliari in nome e nell'interesse proprio al fine di concederle in locazione finanziaria all'utilizzatore, come previsto anche nell'atto di acquisto, cui ha partecipato anche la società attrice, oltre che nel contratto di leasing;
ha ritenuto, quindi, infondata la prospettazione di una simulazione dell'operazione che posa rendere legittima la pretesa di trasferimento della proprietà;
ha escluso che vi siano nell'operato della concedente profili che possano legittimare la sospensione dei canoni o la pretesa risarcitoria.
2.Ha proposto appello la sulla base di sei Controparte_3
7 motivi ed ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3.La fusa per incorporazione alla Controparte_4 CP_2
ha chiesto il rigetta della istanza di sospensione e del gravame.
[...]
4.E' stata dichiarata inammissibile la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 29 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto per violazione della forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB e per mancanza di accordo.
Evidenzia che nel contratto non sono state indicati il nominativo del procuratore speciale, le sue generalità, la veste in cui è intervenuto, la procura da cui derivavano i poteri di rappresentanza e che tale procura ( doc. 3) è stata prodotta solo in giudizio.
Ritiene, quindi che il Tribunale abbia errato nel ritenere integrata la forma scritta in quanto non è sufficiente che la procura sia esistente ma deve risultare dal documento contrattuale, quale fonte del potere rappresentativo,
e che tale omissione (cui non ha ovviato la spendita della ragione sociale della concedente) ha inciso sia sulla forma del contratto sia sulla regolare
8 manifestazione del consenso.
1.1.Il motivo è infondato.
1.2. La mancata indicazione in contratto degli estremi della procura, che l'appellata ha prodotto in giudizio nel momento in cui è stata posta questione dei poteri del proprio rappresentante (in conformità a quanto dispone l'art. 1393 cod.civ.), non determina alcun vizio di forma o di consenso in quanto essenziale perché il rappresentante agisca in modo efficace nei confronti del rappresentato sono la esistenza del potere e la contemplatio domini e cioè
che sia stato reso palese a terzo contraente la riferibilità del regolamento negoziale.
Come già evidenziato dal Tribunale, in contratto vi è stata la spendita del nome della essa ha dedotto che è stato sottoscritto da Controparte_2
, il cui potere rappresentativo è documentato dalla procura Parte_3
notarile prodotta, avente data anteriore alla stipulazione del contratto di leasing.
Non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalla Suprema
Corte nella pronuncia citata dal Tribunale per cui <
rappresentanza non impongono al rappresentante di indicare gli estremi della procura nel contratto concluso in nome e nell'interesse del rappresentato,
neppure nel caso di conclusione di contratti a forma vincolata.
La giustificazione dei poteri del rappresentante è prevista dall'art. 1393 c.c.,
come conseguenza della richiesta, che il terzo è facoltizzato a fare in qualsiasi momento (sia prima, sia dopo il contratto), per precostituirsi la prova che
9 l'atto rientra nei poteri conferiti dal rappresentato. Nel caso di contratto avente ad oggetto beni immobili, poiché la forma della procura deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1392 c.c., il terzo ha facoltà di pretendere che il rappresentante gli consegni una copia della procura>> (Cass. 14215/2014).
Principio di diritto con cui non contrastano, a ben vedere, le massime citate dall'appellante che riferiscono non già alla procura ma alla <
contemplatio domini>> che debba <ad substantiam, dallo stesso documento contrattuale>>.
Il Tribunale ha accertato che la contemplatio domini vi è stata e che la effettiva esistenza del potere rappresentativo è stata documentata nel momento in cui ne è stata chiesta giustificazione, per la prima volta nel corso del giudizio, laddove nella scrittura di rettifica del contratto di locazione datata 26 aprile 2016, sottoscritta per accettazione dall'appellante (doc. 5) si dà atto che “tra la società … rappresentata da persona Controparte_2
minuta di idonei poteri … e … è stato stipulato Controparte_3
in data 15/10/2009 il contratto di locazione finanziaria n. 6029324”.
Tanto basta per attribuire al relativo atto giuridici effetti nei confronti della società, ai sensi degli artt. 1350 e 1388 cod.civ. e di configurare conseguentemente la stessa società come soggetto a cui riferire gli effetti giuridici del contratto e che, peraltro, nel corso degli anni ha tenuto, anche successivamente alla stipulazione, un comportamento univoco e concludente, con cui, dandovi esecuzione, ne ha senz'altro confermato la riferibilità a sé.
10 2.Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha escluso la nullità del contratto per violazione del patto commissorio in quanto non ha rilievo la circostanza per cui il soggetto venditore sia un terzo e non coincida con l'utilizzatore, il debito garantito attraverso il trasferimento della proprietà del bene immobile è quello sorto dallo stesso contratto di leasing e non già debiti precedenti all'operazione.
Deduce di avere indicato in primo grado la sproporzione esistente tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato in sede di compravendita e lamenta che tale profilo non sia stato esaminato.
Evidenzia, inoltre, che la clausola n. 16 del contratto di leasing contrasta con la norma imperativa contenuta nell'art. 1526 cod.civ. e invoca giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 888/2014) per cui la clausola è inefficace in quanto rimessa alla discrezionalità della concedente quanto a tempi modalità
e condizioni di vendita e tempi e modalità con cui il prezzo va riversato all'utilizzatore e la previsione per cu viene “detratto quanto sarò stato ricavato dalla concedente con il realizzo dell'immobile” integra una condizione meramente potestativa.
Sostiene che l'istituto, consegue in caso di risoluzione l'intero finanziamento compreso il prezzo d'opzione mentre essa non consegue a proprietà
dell'immobile e che ciò determina che la concedente consegue vantaggi superiori a quella che aveva diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto e si realizza un fattispecie di usura soggettiva ai sensi dell'art. 644
secondo comma cod.pen.
11 2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Rileva il Collegio che le deduzioni dell'appellante confermano, in realtà,
ciò che mirano a contrastare e, cioè, che al momento della stipula dei contratti di leasing e di compravendita non vi era a suo carico una situazione debitoria verso la concedente che la vendita dell'immobile, secondo il suo assunto,
mirava a garantire. La esistenza di un rapporto di debito-credito relativa al pagamento dei canoni attiene alla ordinaria fase esecutiva dell'operazione di leasing, chiaramente successiva alla stipula dei contratti, escludendo ciò la esistenza del patto commissorio. Mancando la preesistente situazione debitoria, non può neanche prospettarsi la illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito. Rileva il Collegio che il divieto di patto commissorio,
“è diretto a impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul
debitore spinto alla ricerca di un mutuo da ristrettezze finanziarie e a
precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene
attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio
creditorum; tale divieto deve ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di
garanzia costituisca non già mero motivo del contratto ma assurga a causa
concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita” (cfr. Cass.
13302/2018); e, con particolare riferimento al contratto di lease back, “la
vendita, all'interno dell'operazione, ha lo scopo di leasing, non di garanzia,
e non si pone in violazione del divieto di patto commissorio, a meno che lo
12 scopo di garanzia non assurga a causa del contratto, qualora risulti da dati
sintomatici e obiettivi quali la presenza di una situazione credito-debitoria
preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo
e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligazioni
nascenti dal rapporto, non risulti che la vendita, nel quadro del rapporto
volto a favorire liquidità all'impresa alienante, sia stata strumentalmente
utilizzata per rafforzare la posizione del creditore- finanziatore che in tal
modo tenta di acquisire l'eccedenza sul valore, abusando della debolezza del
debitore (cfr. Cass. 7296/2006, 6969/2007, riprese da Cass. 13305/2018 cit.).
Il Tribunale ha escluso la ricorrenza di tali dati sintomatici(sicché non può
ritenersi che vi sia al riguardo omessa motivazione) (sicché non può ritenersi che vi sia al riguardo omessa motivazione); l'appellante nulla deduce circa la esistenza di difficoltà economiche e si limita in modo generico a dedurre di avere rilevato in primo grado “la sproporzione esistente tra il valore del
bene trasferito ed il corrispettivo versato in sede di compravendita” senza enunciare a sostegno alcun elemento obiettivo e, peraltro, rilevando in altro punto dell'atto di appello di avere “in ragione delle proprie necessità …
concordato direttamente con il venditore il costo di acquisto, le modalità di
consegna e ogni altra condizione”.
Pertanto, la statuizione del Tribunale per cui, comunque, non si può pervenire all'accertamento di un patto commissorio in assenza di prova circa la esistenza di elementi oggettivi di illiceità dell'operazione al momento della stipulazione dei contratti di leasing e di compravendita non merita censura..
13 2.3. La sussistenza del patto commissorio non può essere ricavata dall'art. 16
delle condizioni generali di contratto che disciplina le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; né può
ravvisarsi al riguardo il contrasto con l'art. 1526 cod.civ.
Le clausola inserita nelle condizioni generali del contratto di leasing prevedono, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la irripetibilità dei canoni già corrisposti e il pagamento dei canoni scaduti (art. 16 quarto comma): “gli effetti della risoluzione non si
estenderanno alle prestazioni già eseguite e pertanto a seguito
dell'anticipata risoluzione del contratto , tutti gli importi corrisposti
dall'utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla
data della restituzione dell'immobile, per canone di locazione finanziaria,
interessi di mora o per qualsiasi altro titolo, resteranno acquisiti alla
concedente”); il contratto prevede inoltre (art. 16 quinto comma) che “a titolo
di penale predeterminata fra le parti, l'utilizzatore è tenuto a corrispondere
immediatamente alla concedente, in un'unica soluzione, anche un importo
pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a
carico dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto, maggiorato del
prezzo previsto per l'opzione … e detratto quanto sarà stato eventualmente
ricavato dalla concedente con il realizzo dell'immobile, ovvero per
indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse e tributi , ivi
comprese tutte le spese per il ripristino dell'immobile ed il suo realizzo”).
L'applicabilità al leasing traslativo dell'art.1526 cod. civ. in tema di vendita
14 con riserva della proprietà può ritenersi ormai pacifica, come anche più di recente ribadito dalla Corte di cassazione: “al leasing traslativo si applica la
disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di
risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla
restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il
concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso
per l'uso dei beni oggetto del contratto” (Cass. 21895/2017 e da ultimo
9210/2022).
Circa le conseguenze dell'applicabilità analogica dell'art. 1526 cod. civ. al contratto in esame (sulla cui natura di leasing traslativo non vi è questione)
va rilevatoche << il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà
(c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso,
i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo>> (da ultimo Cass. 10249/2022 e S.U. 2061/2021).
15 Peraltro, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita del bene) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Infatti, proprio nell'operare del meccanismo di cui all'art. 1526 cod. civ. alla concedente compete comunque un equo compenso, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto, oltre che il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di controparte.
Pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ., invocata dall'appellante, comporta solo la necessità di accertare se in concreto sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene e per effettuare tale valutazione occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto. Nel caso di specie, però, la clausola penale il cui testo è stato sopra riportato prevede espressamente che venga detratto “quanto sarà ricavato dal concedente con il realizzo dell'immobile”
16 e quindi la clausola in esame è valida ed efficace in quanto essa (cd. patto di deduzione) deve, essere interpretata nel senso che qualora al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale
(palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già
rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente (cfr. Cass. 28022/2021)
Del resto, va evidenziato, che nell'applicazione analogica dell'art. 1526 cod.
civ. non vi può essere piena equiparazione tra la concedente ed il venditore con riserva di proprietà: l'interesse del concedente è quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione e non quello di ottenere la restituzione dell'immobile, che non costituisce l'oggetto della sua attività commerciale e la cui proprietà costituisce soltanto garanzia della restituzione del finanziamento;
sicché, mentre nella vendita con riserva della proprietà, nel caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili - nel leasing la riconsegna dell'immobile è insufficiente,
17 quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell'immobile non valga a coprirne l'intero importo.
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
Par ha rigettato la domanda per mancata indicazione dell' ; deduce che esso è
“la esplicitazione, per l'appunto, sintetica del generale obbligo prescritto
dall'art. 117 TUB di indicazione nei contratti bancari del tasso di interesse
e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori
oneri in caso di mora” e ritiene che non vi siano ragioni per escludere dal leasing finanziario la necessità della sua indicazione e la circolare della
Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 è illegittima in quanto atto amministrativo non conforme alla legge.
3.1. Il motivo è infondato.
L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento;
rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, etc.). Esso è stato introdotto dalla deliberazione CICR n. 10688 del
4 marzo 2003, in tema di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", che, all'art. 9,
comma 2, ha demandato alla Banca d'Italia di individuare quali siano le
18 operazioni ed i servizi a fronte dei quali il predetto indice, "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente", debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo. La medesima deliberazione ha stabilito, all'art. 3, che le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli artt. da 4 a 9, si applicassero alle operazioni ed ai servizi bancari indicati nell'allegato alla delibera, che, fra gli altri, elenca il "leasing finanziario".
L'art. 9 prescrive l'allegazione al contratto di un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla
Banca d'Italia e, quindi, si riferisce all'Indice sintetico di costo (ISC)
comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per cliente, secondo la formula stabilita dalla
Banca d'Italia. Detto indice rappresenta, dunque, un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, così rendendolo edotto dell'effettiva onerosità
dell'operazione.
Par
, pertanto, svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza e non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra, quindi, nelle nozioni di
"tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 TUB
(cfr. Cass. n. 4507/2023, 26585/2022).
Pertanto, al di là della circostanza per cui il contratto di leasing non rientra in
19 alcune delle categorie di contratti per le quali le istruzioni della Banca d'Italia
prevedono che il foglio informativo ed il documento di sintesi riportino l'indicatore sintetico di costo (ISC) (individuazione demandata alla Banca
d'Italia dal citato art. 9 della delibera CICR), l'ISC è comunque un parametro esterno al contratto, coincidente con il TAEG, con funzione puramente informativa;
la prospettazione per cui dalla sua mancata indicazione derivi la nullità di cui all'art. 117 TUB è, dunque, infondata in quanto come già
rilevato dal Tribunale e ribadito dalla Suprema Corte la sanzione della nullità
per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista Pt_5
esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità
della clausola non comporta la nullità del contratto"( cfr.Cass. 13146/2023).
4. Con il quarto motivo l'appellante ripropone il tema del mandato senza rappresentanza e censura la statuizione della fondatezza della domanda ex
art. 1932 cod.civ.
Deduce che l'acquisto del bene immobile è stato fato a nome della
[...]
ma nell'interesse di essa società quale mandante che ne ha sostenuto CP_2
le spese notarili;
evidenzia che anche nel contratto di leasing si dà atto che il bene è stato scelto dalla utilizzatrice e che sono stati concordati da essa con
20 il venditore costo di acquisto, modalità di consegna e ogni altra condizione;
la concessione dell'immobile in godimento è funzionale e strumentale rispetto al futuro trasferimento del bene.
4.1. Il motivo è manifestamente infondato.
4.2. Le argomentazioni sulla base delle quali l'appellante prospetta la esistenza di un mandato senza rappresentanza conferito alla per CP_2
l'acquisto del bene altro non sono se non le caratteristiche tipiche dello schema negoziale del leasing finanziario: si tratta di un contratto mediante il quale un soggetto (concedente) concede ad un altro (utilizzatore) la disponibilità di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo, dietro pagamento di un corrispettivo periodico (canone),
attribuendogli la facoltà di acquistare la proprietà di tale bene alla scadenza del contratto, mediante versamento di un prezzo prestabilito e l'obbligo, in caso di mancato acquisto, di restituzione del bene.
Nel contratto di leasing la causa è riconducibile a quella dei contratti finanziari: la concedente mette a disposizione dell'utilizzatore il bene, per un certo lasso temporale, e la utilizzatrice ha assunto l'obbligo di pagare i canoni periodici, il cui ammontare complessivo, per espressa previsione contrattuale, tiene conto dell'esborso fatto dal concedente per l'acquisto che costituisce il capitale finanziato. Nel caso in esame la causa e la struttura del contratto oggetto di lite coincidono con quelle proprie del contratto di leasing con l'obbligo a carico del primo di pagare, in restituzione del finanziamento,
canoni periodici, il cui ammontare complessivo tiene conto dell'esborso fatto
21 dal concedente per l'acquisto del bene. Non vi è alcuna allegazione e prova che l'acquisto sia stato fatto con provvista da essa fornita quale mandante né
altra circostanza che possa rendere verosimile la prospettazione di una diversa fattispecie contrattuale.
5.Con il quinto motivo l'appellante censura la statuizione di rigetto della domanda di nullità della clausola di determinazione del tasso ultralegale per violazione della L. 108/1996.
Sostiene l'assimilazione del contratto di leasing alla vendita con riserva di proprietà, la derivazione dalla attualizzazione di un utile occulto che non viene fatto rientrare nel TAEG, la necessità della ricomprensione nel TAEG
di tutti gli oneri economici, anche solo promessi, connessi alla erogazione del credito tra cui le penali per la risoluzione per inadempimento e le spese per gestione ed incasso degli insoluti.
Chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Il Tribunale ha evidenziato come in applicazione della formula della
Banca d'Italia e dei decreti ministeriali di riferimento, <
privilegiato>> per la valutazione della usura, non vi è alcun superamento del tasso soglia sia degli interessi corrispettivi sia di quelli moratori.
Ha, quindi correttamente effettuato la determinazione del TEGM e il suo confronto con il tasso soglia del periodo alla luce dei criteri sanciti nelle
Istruzioni Banca d'Italia; infatti <
22 quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia,
pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso>> (da ultimo Cass. 29794/2024).
Le spese di gestione degli insoluti o di recupero dei crediti e la penale per la risoluzione per inadempimento, essendo inerenti alla fase patologica del contratto e cioè quella dell'inadempimento dell'utilizzatrice, sono da ritenersi meramente eventuali e, quindi non sono incluse ai fini del calcolo del TEG in quanto non attengono all'erogazione del credito a cui fa, invece,
riferimento l'art. 1 L. n. 108/96; non può ritenersi corretta la richiesta di computarle ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che <<…ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori>> (Cass. 18037/2024).
Inoltre alcun costo occulto deriva dal meccanismo della attualizzazione.
Il c.d. “tasso leasing” non è altro che un indicatore finanziario ed è definito in contratto come <
l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto
23 delle imposte) contrattualmente previsti>>, in conformità alla definizione che si trae dall'aggiornamento 25 luglio 2003 della circolare n. 22 del 21
aprile 1999 della Banca d'Italia.
Il Tribunale ha accertato che tutte le condizioni contrattuali sono state oggetto di specifica indicazione in contratto.
In ogni caso, non sono forniti al Collegio elementi obiettivi per ritenere che vi sia stata una discordanza tra i criteri posti dal contratto e quelli correlabili allo sviluppo nel tempo dell'obbligazione di rimborso né che, ove sussistente vi sia stato uno scostamento tale da determinare il superamento del tasso soglia, ampiamente superiore rispetto agli interessi corrispettivi e moratori pattuiti in contratto.
E' evidente, dunque, che la prospettazione dell'usura oggettiva in relazione a calcoli elaborati sulla base di tasso diverso dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali rende la stessa priva di fondamento e non determina la necessità di svolgimento sul punto di attività istruttoria attraverso la chiesta consulenza tecnica.
6.Con il sesto motivo l'appellante censura la statuizione di rigetto della
“eccezione di nullità” della clausola di previsione del tasso ultralegale con riferimento all'EURIBOR:
Deduce che il tasso Euribor è determinabile solo a posteriori e non è
conforme al requisito di determinabilità imposto dall'art. 1346 cod.civ. e la sua applicazione contrasta anche con la legge n. 287/1990, atteso l'avvenuto accertamento da parte della Commissione Europea della manipolazione del
24 procedimento di fissazione di tale tasso attraverso una intesa illecita anticoncorrenziale che determina la nullità , anche parziale ex art. 1419
cod.civ. delle clausole del contratto “a valle” attuative di tali intese.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. Per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici;
ciò è avvenuto nel caso di specie in quanto la clausola che è stata sottoscritta (anche specificatamente)
contiene ogni idoneo elemento per la determinazione del tasso ed il riferimento al parametro EURIBOR, che costituisce tasso ufficiale comunemente adottato, determinato nel suo valore alla data del contratto.
L'EURIBOR costituisce, dunque, valido criterio di determinazione degli interessi mediante rinvio ad un sistema di rilevazione esterno che non incide sulla determinatezza dell'oggetto del contratto;
esso è frutto della rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito europei nelle transazioni finanziarie, si fonda su dati che si ritengono oggettivi, dunque, in difetto di una prova circa una presunta intesa tra le banche interessate, volta ad influenzare la determinazione del tasso, non può essere ravvisata a priori l'esistenza di un accordo di cartello. Si tratta quindi di un parametro certo,
desumibile da fonte oggettiva ed extracontrattuale, con conseguente sicura determinatezza.
6.3. Quanto alla presunta nullità “a valle” per la presunta invalidità “a monte”
25 della sua determinazione che si situerebbe in violazione della normativa antitrust, deve osservarsi che l'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa. In ogni caso, la nullità del contratto a valle non può affatto darsi per scontata, ma presuppone che si dia prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale;
c)
della connessione tra questa ed il contratto a valle. Non sussistendo alcuno di questi elementi, non può in alcun modo ritenersi che il mero riferimento all'Euribor costituisca indice di nullità del tasso pattuito.
Tale orientamento, costante presso questa Corte, trova il conforto della
Suprema corte che, ancorché in materia di contratto di mutuo ha ritenuto che i contratti che < al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento
26 contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE>> (Cass. 34889/2024).
7.Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento: valore indeterminabile complessità media) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
8. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la Controparte_3
sentenza del Tribunale di Brescia n. 2948/2021;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva” € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
27 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 giugno 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
28
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.228/2022
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 228/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2022e posta in decisione all'udienza collegiale del
29/01/2025
OGGETTO: d a leasing DEL CREAMONDO SRL con il patrocinio dell'avv. Pt_1
Codice: 143121 Pennacchia Cristiano
APPELLANTE
c o n t r o
(GIA' ) con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2
dell'avv. Stingone Carmine elettivamente domiciliato presso l'avv. Gorio
Roberto
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2948/2021 pubblicata
1 in data 1° dicembre 2021 e notificata in data 25 gennaio 2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In totale riforma della sentenza appellata, …:
a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria n.
6029324, per violazione della forma scritta prevista a pena di nullità dall'art.
117 TUB, nonché per mancanza dell'accordo ex artt. 1325 e 1418 c.c. ed in
ogni caso per contrasto al divieto del patto commissorio previsto dall'art.
2744 c.c. e quindi per contrasto a norme imperative ex artt. 1325, 1343, 1322
e 1418 c.c. e comunque per causa illecita ex art. 1343 c.c. e per la non
meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322 c.c.;
b) accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita a
rogito per del 15.10.2009, Rep. 2364, Racc. 1269, in quanto Persona_1
dissimulante in realtà un acquisto effettuato dall'istituto appellato in nome
proprio ma nell'interesse della società appellante, secondo lo schema del
mandato senza rappresentanza ex art. 1706 c.c.; c) pronunciare per l'effetto,
in applicazione del combinato disposto degli artt. 1706 II co. e 2932 c.c.,
sentenza di trasferimento costitutiva del diritto di proprietà in capo alla
società appellante, sul seguente bene immobile sito nel Comune di Aprilia
(LT) alla Via Piemonte n. 127 e precisamente: locale negozio al piano terra
della consistenza catastale di 73 mq;
box autorimessa al piano seminterrato
della consistenza catastale di 19 mq, il tutto censito nel CF del Comune di
Aprilia al F. 44, P.lla 2101, sub 3 (locale negozio) e sub 21 (box
2 autorimessa), ordinandone la trascrizione presso la competente Agenzia del
Territorio, con esonero del Direttore competente da ogni responsabilità;
d) accertare e dichiarare la violazione da parte dell'istituto appellato della
L. 108/96 (c.d. antiusura) con riferimento agli interessi corrispettivi, a quelli
di mora e di ogni altro onere economico sostenuto dall'appellante e collegato
all'erogazione del credito, secondo il c.d. principio di omnicomprensività
previsto dall'art. 644 comma 5 c.p., escludendo solo le imposte e le tasse e
conseguentemente accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti
eliminando radicalmente il tasso degli interessi in applicazione dell'art. 1815
c.c., tenuto conto del capitale effettivamente erogato e dei canoni di
locazione sino ad oggi corrisposti e condannando per l'effetto l'istituto
appellato in persona del suo legale rappresentante pro tempore a
retrocedere all'appellante la somma indebitamente percetta a titolo di
interessi, maggiorata degli interessi legali dal di del dovuto al saldo,
accertando altresì l'esatto dare-avere tra le parti;
e) accertare e dichiarare in ogni caso l'esatto dare-avere tra le parti
ricostruendo il piano di ammortamento del contratto di leasing con
applicazione del tasso legale secondo i criteri sostitutivi previsti dall'art. 117
n. 7 TUB in sostituzione del tasso ultralegale illegittimamente applicato
dall'istituto durante il corso del rapporto in quanto affetto da
indeterminatezza ex art. 1346 c.c., e la non debenza del prezzo pattuito per
l'opzione d'acquisto;
f) condannare l'istituto appellato in persona del suo legale rappresentante
pro tempore - tenuto conto dell'art. 1338 c.c. e della non meritevolezza degli
3 interesse perseguiti ex art. 1322 c.c. anche in relazione anche alla violazione
della L. 108/96, sia sotto il profilo dell'usura propria che di quella impropria
- al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dagli
attori, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante,
riferibili anche alla lesione dell'immagine commerciale della società e della
reputazione personale del suo amministratore, nonché alla perdita di
chance, nella misura che si riterrà di giustizia liquidare, da compensare con
l'eventuale il residuo debito nascente dal contratto di leasing;
g) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla sospensione del
pagamento dei canoni di locazione in via di autotutela ed in applicazione
dell'art. 1460 c.c., quanto meno sino alla definizione del presente giudizio e
tenuto conto che dalle emergenze contabili, emerge la violazione obiettiva
della L. 108/96 c.d. antiusura e che ogni ulteriore pagamento potrebbe
costituire consumazione di una ipotesi delittuosa qual'é l'usura propria ed
impropria ex art. 644 c.p.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore in via antistataria”.
Dell'appellata
“nel merito, respingere l'appello proposto da Controparte_3
siccome infondato in fatto ed in diritto per le causali tutte di cui in
[...]
narrativa, integralmente confermando la sentenza di primo grado.
Con refusione delle spese di lite e con vittoria dei compensi professionali
anche del secondo grado di giudizio”.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande proposte dalla nei confronti di Parte_2 [...]
di nullità del contratto di locazione finanziaria n. 6029324 CP_2
stipulato in data 15 ottobre 2009 per violazione della forma scritta ex art. 117
TUB, per illiceità della causa in quanto “mezzo per eludere il c.d. divieto di
patto commissorio”, per indeterminatezza e per usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti nonché la domanda ex art. 2932 cod.civ. formulata sulla base della prospettazione di un mandato senza rappresentanza, la domanda di risarcimento dei danni nonché quella di “ricostruzione del piano di ammortamento del leasing in applicazione dei tassi d'interesse ex art. 117
TUB; ha condannato l'attrice al pagamento delle spese del giudizio.
1.1. In sintesi il Tribunale:
ha ritenuto infondata la domanda di nullità per difetto di forma scritta in quanto il contratto è stato stipulato in conformità a quanto precritto dall'art. 117 TUB;
ha accertato che in esso vi è stata la formale spendita del nome della
[...]
da parte di rappresentante munito dei poteri in CP_2 Parte_3
forza di procura notarile oggetto di iscrizione nel registro delle imprese;
ha ritenuto incontestato che la sottoscrizione sia riferibile a tale procuratore con inconferenza della mancata specificazione delle sue generalità;
ha ritenuto infondata la domanda di accertamento della nullità per violazione
5 del patto commissorio in quanto nel caso in esame è stata conclusa una ordinaria operazione di leasing finanziario in cui il bene è stato acquistato dalla concedente al solo fine di concederlo in leasing all'utilizzatore verso pagamento di un corrispettivo periodico che configura restituzione del finanziamento;
ha comunque escluso che vi siano gli elementi sintomatici dell'aggiramento del patto commissorio, quali enunciati dalla giurisprudenza in tema di sale and lease back, di cui ha comunque escluso la configurabilità
(esistenza di una situazione di debito-credito tra la finanziaria e la venditrice utilizzatrice, difficoltà economiche in cui versi quest'ultima, sproporzione tra corrispettivo versato dall'acquirente e valore del bene trasferito); ha rlevato che l'applicazione dell'art. 1526 cod.civ. e la previsione nella clausola pattizia della deduzione di quanto spettante alla concedente in caso d'inadempimento del valore ricavato dalla vendita del bene escluse che possa determinarsi in favore della concedente stessa un indebito arricchimento;
ha ritenuto che gli interessi siano stati pattuiti in conformità all'art. 1346
cod.civ., alla normativa bancaria e antiusura;
che l'indice EURIBOR è un parametro oggettivamente certo ad una certa data indicata in contratto ancorché variabile nel tempo, che il tasso moratorio è inferiore anch'esso alla soglia antiusura in quanto deve tenersi conto della maggiorazione del
2,1% del tasso soglia e ne va esclusa la sommatoria agli interessi corrispettivi ai fini della valutazione di usurarietà; che il TAEG non è un tasso d'interesse ma un indicatore sintetico di costo, nel leasing non vi è obbligo d'indicazione
6 (salvo che il contratto sia stipulato da un consumatore ai sensi degli artt. 124
e 125 bis TUB, fattispecie qui non ricorrente) in quanto è sufficiente la indicazione del tasso leasing in conformità alla delibera CICR del 04 marzo
2003; che la pretesa di calcolare il tasso leasing non quale tasso annuo nominale ma quale “tasso effettivo” non appare conforme ai criteri di calcolo indicati in contratto per la individuazione del tasso interno di attualizzazione e alla normativa applicabile;
ha ritenuto che in contratto vi sia stata specifica e chiara indicazione del corrispettivo globale e della modalità di corresponsione e che il piano di ammortamento sia sufficientemente determinato, con conseguente infondatezza della pretesa applicazione dei tassi d'interesse ex art. 117 TUB
e di un risarcimento del danno;
ha ritenuto infondata la prospettazione di un mandato senza rappresentanza in quanto la concedente ha provveduto con rogito notarile all'acquisto delle unità immobiliari in nome e nell'interesse proprio al fine di concederle in locazione finanziaria all'utilizzatore, come previsto anche nell'atto di acquisto, cui ha partecipato anche la società attrice, oltre che nel contratto di leasing;
ha ritenuto, quindi, infondata la prospettazione di una simulazione dell'operazione che posa rendere legittima la pretesa di trasferimento della proprietà;
ha escluso che vi siano nell'operato della concedente profili che possano legittimare la sospensione dei canoni o la pretesa risarcitoria.
2.Ha proposto appello la sulla base di sei Controparte_3
7 motivi ed ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3.La fusa per incorporazione alla Controparte_4 CP_2
ha chiesto il rigetta della istanza di sospensione e del gravame.
[...]
4.E' stata dichiarata inammissibile la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 29 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto per violazione della forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB e per mancanza di accordo.
Evidenzia che nel contratto non sono state indicati il nominativo del procuratore speciale, le sue generalità, la veste in cui è intervenuto, la procura da cui derivavano i poteri di rappresentanza e che tale procura ( doc. 3) è stata prodotta solo in giudizio.
Ritiene, quindi che il Tribunale abbia errato nel ritenere integrata la forma scritta in quanto non è sufficiente che la procura sia esistente ma deve risultare dal documento contrattuale, quale fonte del potere rappresentativo,
e che tale omissione (cui non ha ovviato la spendita della ragione sociale della concedente) ha inciso sia sulla forma del contratto sia sulla regolare
8 manifestazione del consenso.
1.1.Il motivo è infondato.
1.2. La mancata indicazione in contratto degli estremi della procura, che l'appellata ha prodotto in giudizio nel momento in cui è stata posta questione dei poteri del proprio rappresentante (in conformità a quanto dispone l'art. 1393 cod.civ.), non determina alcun vizio di forma o di consenso in quanto essenziale perché il rappresentante agisca in modo efficace nei confronti del rappresentato sono la esistenza del potere e la contemplatio domini e cioè
che sia stato reso palese a terzo contraente la riferibilità del regolamento negoziale.
Come già evidenziato dal Tribunale, in contratto vi è stata la spendita del nome della essa ha dedotto che è stato sottoscritto da Controparte_2
, il cui potere rappresentativo è documentato dalla procura Parte_3
notarile prodotta, avente data anteriore alla stipulazione del contratto di leasing.
Non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalla Suprema
Corte nella pronuncia citata dal Tribunale per cui <
rappresentanza non impongono al rappresentante di indicare gli estremi della procura nel contratto concluso in nome e nell'interesse del rappresentato,
neppure nel caso di conclusione di contratti a forma vincolata.
La giustificazione dei poteri del rappresentante è prevista dall'art. 1393 c.c.,
come conseguenza della richiesta, che il terzo è facoltizzato a fare in qualsiasi momento (sia prima, sia dopo il contratto), per precostituirsi la prova che
9 l'atto rientra nei poteri conferiti dal rappresentato. Nel caso di contratto avente ad oggetto beni immobili, poiché la forma della procura deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1392 c.c., il terzo ha facoltà di pretendere che il rappresentante gli consegni una copia della procura>> (Cass. 14215/2014).
Principio di diritto con cui non contrastano, a ben vedere, le massime citate dall'appellante che riferiscono non già alla procura ma alla <
contemplatio domini>> che debba <ad substantiam, dallo stesso documento contrattuale>>.
Il Tribunale ha accertato che la contemplatio domini vi è stata e che la effettiva esistenza del potere rappresentativo è stata documentata nel momento in cui ne è stata chiesta giustificazione, per la prima volta nel corso del giudizio, laddove nella scrittura di rettifica del contratto di locazione datata 26 aprile 2016, sottoscritta per accettazione dall'appellante (doc. 5) si dà atto che “tra la società … rappresentata da persona Controparte_2
minuta di idonei poteri … e … è stato stipulato Controparte_3
in data 15/10/2009 il contratto di locazione finanziaria n. 6029324”.
Tanto basta per attribuire al relativo atto giuridici effetti nei confronti della società, ai sensi degli artt. 1350 e 1388 cod.civ. e di configurare conseguentemente la stessa società come soggetto a cui riferire gli effetti giuridici del contratto e che, peraltro, nel corso degli anni ha tenuto, anche successivamente alla stipulazione, un comportamento univoco e concludente, con cui, dandovi esecuzione, ne ha senz'altro confermato la riferibilità a sé.
10 2.Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha escluso la nullità del contratto per violazione del patto commissorio in quanto non ha rilievo la circostanza per cui il soggetto venditore sia un terzo e non coincida con l'utilizzatore, il debito garantito attraverso il trasferimento della proprietà del bene immobile è quello sorto dallo stesso contratto di leasing e non già debiti precedenti all'operazione.
Deduce di avere indicato in primo grado la sproporzione esistente tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato in sede di compravendita e lamenta che tale profilo non sia stato esaminato.
Evidenzia, inoltre, che la clausola n. 16 del contratto di leasing contrasta con la norma imperativa contenuta nell'art. 1526 cod.civ. e invoca giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 888/2014) per cui la clausola è inefficace in quanto rimessa alla discrezionalità della concedente quanto a tempi modalità
e condizioni di vendita e tempi e modalità con cui il prezzo va riversato all'utilizzatore e la previsione per cu viene “detratto quanto sarò stato ricavato dalla concedente con il realizzo dell'immobile” integra una condizione meramente potestativa.
Sostiene che l'istituto, consegue in caso di risoluzione l'intero finanziamento compreso il prezzo d'opzione mentre essa non consegue a proprietà
dell'immobile e che ciò determina che la concedente consegue vantaggi superiori a quella che aveva diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto e si realizza un fattispecie di usura soggettiva ai sensi dell'art. 644
secondo comma cod.pen.
11 2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Rileva il Collegio che le deduzioni dell'appellante confermano, in realtà,
ciò che mirano a contrastare e, cioè, che al momento della stipula dei contratti di leasing e di compravendita non vi era a suo carico una situazione debitoria verso la concedente che la vendita dell'immobile, secondo il suo assunto,
mirava a garantire. La esistenza di un rapporto di debito-credito relativa al pagamento dei canoni attiene alla ordinaria fase esecutiva dell'operazione di leasing, chiaramente successiva alla stipula dei contratti, escludendo ciò la esistenza del patto commissorio. Mancando la preesistente situazione debitoria, non può neanche prospettarsi la illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito. Rileva il Collegio che il divieto di patto commissorio,
“è diretto a impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul
debitore spinto alla ricerca di un mutuo da ristrettezze finanziarie e a
precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene
attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio
creditorum; tale divieto deve ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di
garanzia costituisca non già mero motivo del contratto ma assurga a causa
concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita” (cfr. Cass.
13302/2018); e, con particolare riferimento al contratto di lease back, “la
vendita, all'interno dell'operazione, ha lo scopo di leasing, non di garanzia,
e non si pone in violazione del divieto di patto commissorio, a meno che lo
12 scopo di garanzia non assurga a causa del contratto, qualora risulti da dati
sintomatici e obiettivi quali la presenza di una situazione credito-debitoria
preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo
e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligazioni
nascenti dal rapporto, non risulti che la vendita, nel quadro del rapporto
volto a favorire liquidità all'impresa alienante, sia stata strumentalmente
utilizzata per rafforzare la posizione del creditore- finanziatore che in tal
modo tenta di acquisire l'eccedenza sul valore, abusando della debolezza del
debitore (cfr. Cass. 7296/2006, 6969/2007, riprese da Cass. 13305/2018 cit.).
Il Tribunale ha escluso la ricorrenza di tali dati sintomatici(sicché non può
ritenersi che vi sia al riguardo omessa motivazione) (sicché non può ritenersi che vi sia al riguardo omessa motivazione); l'appellante nulla deduce circa la esistenza di difficoltà economiche e si limita in modo generico a dedurre di avere rilevato in primo grado “la sproporzione esistente tra il valore del
bene trasferito ed il corrispettivo versato in sede di compravendita” senza enunciare a sostegno alcun elemento obiettivo e, peraltro, rilevando in altro punto dell'atto di appello di avere “in ragione delle proprie necessità …
concordato direttamente con il venditore il costo di acquisto, le modalità di
consegna e ogni altra condizione”.
Pertanto, la statuizione del Tribunale per cui, comunque, non si può pervenire all'accertamento di un patto commissorio in assenza di prova circa la esistenza di elementi oggettivi di illiceità dell'operazione al momento della stipulazione dei contratti di leasing e di compravendita non merita censura..
13 2.3. La sussistenza del patto commissorio non può essere ricavata dall'art. 16
delle condizioni generali di contratto che disciplina le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; né può
ravvisarsi al riguardo il contrasto con l'art. 1526 cod.civ.
Le clausola inserita nelle condizioni generali del contratto di leasing prevedono, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la irripetibilità dei canoni già corrisposti e il pagamento dei canoni scaduti (art. 16 quarto comma): “gli effetti della risoluzione non si
estenderanno alle prestazioni già eseguite e pertanto a seguito
dell'anticipata risoluzione del contratto , tutti gli importi corrisposti
dall'utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla
data della restituzione dell'immobile, per canone di locazione finanziaria,
interessi di mora o per qualsiasi altro titolo, resteranno acquisiti alla
concedente”); il contratto prevede inoltre (art. 16 quinto comma) che “a titolo
di penale predeterminata fra le parti, l'utilizzatore è tenuto a corrispondere
immediatamente alla concedente, in un'unica soluzione, anche un importo
pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a
carico dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto, maggiorato del
prezzo previsto per l'opzione … e detratto quanto sarà stato eventualmente
ricavato dalla concedente con il realizzo dell'immobile, ovvero per
indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse e tributi , ivi
comprese tutte le spese per il ripristino dell'immobile ed il suo realizzo”).
L'applicabilità al leasing traslativo dell'art.1526 cod. civ. in tema di vendita
14 con riserva della proprietà può ritenersi ormai pacifica, come anche più di recente ribadito dalla Corte di cassazione: “al leasing traslativo si applica la
disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di
risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla
restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il
concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso
per l'uso dei beni oggetto del contratto” (Cass. 21895/2017 e da ultimo
9210/2022).
Circa le conseguenze dell'applicabilità analogica dell'art. 1526 cod. civ. al contratto in esame (sulla cui natura di leasing traslativo non vi è questione)
va rilevatoche << il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà
(c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso,
i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo>> (da ultimo Cass. 10249/2022 e S.U. 2061/2021).
15 Peraltro, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita del bene) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Infatti, proprio nell'operare del meccanismo di cui all'art. 1526 cod. civ. alla concedente compete comunque un equo compenso, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto, oltre che il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di controparte.
Pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ., invocata dall'appellante, comporta solo la necessità di accertare se in concreto sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene e per effettuare tale valutazione occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto. Nel caso di specie, però, la clausola penale il cui testo è stato sopra riportato prevede espressamente che venga detratto “quanto sarà ricavato dal concedente con il realizzo dell'immobile”
16 e quindi la clausola in esame è valida ed efficace in quanto essa (cd. patto di deduzione) deve, essere interpretata nel senso che qualora al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale
(palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già
rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente (cfr. Cass. 28022/2021)
Del resto, va evidenziato, che nell'applicazione analogica dell'art. 1526 cod.
civ. non vi può essere piena equiparazione tra la concedente ed il venditore con riserva di proprietà: l'interesse del concedente è quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione e non quello di ottenere la restituzione dell'immobile, che non costituisce l'oggetto della sua attività commerciale e la cui proprietà costituisce soltanto garanzia della restituzione del finanziamento;
sicché, mentre nella vendita con riserva della proprietà, nel caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili - nel leasing la riconsegna dell'immobile è insufficiente,
17 quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell'immobile non valga a coprirne l'intero importo.
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
Par ha rigettato la domanda per mancata indicazione dell' ; deduce che esso è
“la esplicitazione, per l'appunto, sintetica del generale obbligo prescritto
dall'art. 117 TUB di indicazione nei contratti bancari del tasso di interesse
e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori
oneri in caso di mora” e ritiene che non vi siano ragioni per escludere dal leasing finanziario la necessità della sua indicazione e la circolare della
Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 è illegittima in quanto atto amministrativo non conforme alla legge.
3.1. Il motivo è infondato.
L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento;
rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, etc.). Esso è stato introdotto dalla deliberazione CICR n. 10688 del
4 marzo 2003, in tema di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", che, all'art. 9,
comma 2, ha demandato alla Banca d'Italia di individuare quali siano le
18 operazioni ed i servizi a fronte dei quali il predetto indice, "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente", debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo. La medesima deliberazione ha stabilito, all'art. 3, che le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli artt. da 4 a 9, si applicassero alle operazioni ed ai servizi bancari indicati nell'allegato alla delibera, che, fra gli altri, elenca il "leasing finanziario".
L'art. 9 prescrive l'allegazione al contratto di un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla
Banca d'Italia e, quindi, si riferisce all'Indice sintetico di costo (ISC)
comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per cliente, secondo la formula stabilita dalla
Banca d'Italia. Detto indice rappresenta, dunque, un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, così rendendolo edotto dell'effettiva onerosità
dell'operazione.
Par
, pertanto, svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza e non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra, quindi, nelle nozioni di
"tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 TUB
(cfr. Cass. n. 4507/2023, 26585/2022).
Pertanto, al di là della circostanza per cui il contratto di leasing non rientra in
19 alcune delle categorie di contratti per le quali le istruzioni della Banca d'Italia
prevedono che il foglio informativo ed il documento di sintesi riportino l'indicatore sintetico di costo (ISC) (individuazione demandata alla Banca
d'Italia dal citato art. 9 della delibera CICR), l'ISC è comunque un parametro esterno al contratto, coincidente con il TAEG, con funzione puramente informativa;
la prospettazione per cui dalla sua mancata indicazione derivi la nullità di cui all'art. 117 TUB è, dunque, infondata in quanto come già
rilevato dal Tribunale e ribadito dalla Suprema Corte la sanzione della nullità
per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista Pt_5
esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità
della clausola non comporta la nullità del contratto"( cfr.Cass. 13146/2023).
4. Con il quarto motivo l'appellante ripropone il tema del mandato senza rappresentanza e censura la statuizione della fondatezza della domanda ex
art. 1932 cod.civ.
Deduce che l'acquisto del bene immobile è stato fato a nome della
[...]
ma nell'interesse di essa società quale mandante che ne ha sostenuto CP_2
le spese notarili;
evidenzia che anche nel contratto di leasing si dà atto che il bene è stato scelto dalla utilizzatrice e che sono stati concordati da essa con
20 il venditore costo di acquisto, modalità di consegna e ogni altra condizione;
la concessione dell'immobile in godimento è funzionale e strumentale rispetto al futuro trasferimento del bene.
4.1. Il motivo è manifestamente infondato.
4.2. Le argomentazioni sulla base delle quali l'appellante prospetta la esistenza di un mandato senza rappresentanza conferito alla per CP_2
l'acquisto del bene altro non sono se non le caratteristiche tipiche dello schema negoziale del leasing finanziario: si tratta di un contratto mediante il quale un soggetto (concedente) concede ad un altro (utilizzatore) la disponibilità di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo, dietro pagamento di un corrispettivo periodico (canone),
attribuendogli la facoltà di acquistare la proprietà di tale bene alla scadenza del contratto, mediante versamento di un prezzo prestabilito e l'obbligo, in caso di mancato acquisto, di restituzione del bene.
Nel contratto di leasing la causa è riconducibile a quella dei contratti finanziari: la concedente mette a disposizione dell'utilizzatore il bene, per un certo lasso temporale, e la utilizzatrice ha assunto l'obbligo di pagare i canoni periodici, il cui ammontare complessivo, per espressa previsione contrattuale, tiene conto dell'esborso fatto dal concedente per l'acquisto che costituisce il capitale finanziato. Nel caso in esame la causa e la struttura del contratto oggetto di lite coincidono con quelle proprie del contratto di leasing con l'obbligo a carico del primo di pagare, in restituzione del finanziamento,
canoni periodici, il cui ammontare complessivo tiene conto dell'esborso fatto
21 dal concedente per l'acquisto del bene. Non vi è alcuna allegazione e prova che l'acquisto sia stato fatto con provvista da essa fornita quale mandante né
altra circostanza che possa rendere verosimile la prospettazione di una diversa fattispecie contrattuale.
5.Con il quinto motivo l'appellante censura la statuizione di rigetto della domanda di nullità della clausola di determinazione del tasso ultralegale per violazione della L. 108/1996.
Sostiene l'assimilazione del contratto di leasing alla vendita con riserva di proprietà, la derivazione dalla attualizzazione di un utile occulto che non viene fatto rientrare nel TAEG, la necessità della ricomprensione nel TAEG
di tutti gli oneri economici, anche solo promessi, connessi alla erogazione del credito tra cui le penali per la risoluzione per inadempimento e le spese per gestione ed incasso degli insoluti.
Chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Il Tribunale ha evidenziato come in applicazione della formula della
Banca d'Italia e dei decreti ministeriali di riferimento, <
privilegiato>> per la valutazione della usura, non vi è alcun superamento del tasso soglia sia degli interessi corrispettivi sia di quelli moratori.
Ha, quindi correttamente effettuato la determinazione del TEGM e il suo confronto con il tasso soglia del periodo alla luce dei criteri sanciti nelle
Istruzioni Banca d'Italia; infatti <
22 quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia,
pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso>> (da ultimo Cass. 29794/2024).
Le spese di gestione degli insoluti o di recupero dei crediti e la penale per la risoluzione per inadempimento, essendo inerenti alla fase patologica del contratto e cioè quella dell'inadempimento dell'utilizzatrice, sono da ritenersi meramente eventuali e, quindi non sono incluse ai fini del calcolo del TEG in quanto non attengono all'erogazione del credito a cui fa, invece,
riferimento l'art. 1 L. n. 108/96; non può ritenersi corretta la richiesta di computarle ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che <<…ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori>> (Cass. 18037/2024).
Inoltre alcun costo occulto deriva dal meccanismo della attualizzazione.
Il c.d. “tasso leasing” non è altro che un indicatore finanziario ed è definito in contratto come <
l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto
23 delle imposte) contrattualmente previsti>>, in conformità alla definizione che si trae dall'aggiornamento 25 luglio 2003 della circolare n. 22 del 21
aprile 1999 della Banca d'Italia.
Il Tribunale ha accertato che tutte le condizioni contrattuali sono state oggetto di specifica indicazione in contratto.
In ogni caso, non sono forniti al Collegio elementi obiettivi per ritenere che vi sia stata una discordanza tra i criteri posti dal contratto e quelli correlabili allo sviluppo nel tempo dell'obbligazione di rimborso né che, ove sussistente vi sia stato uno scostamento tale da determinare il superamento del tasso soglia, ampiamente superiore rispetto agli interessi corrispettivi e moratori pattuiti in contratto.
E' evidente, dunque, che la prospettazione dell'usura oggettiva in relazione a calcoli elaborati sulla base di tasso diverso dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali rende la stessa priva di fondamento e non determina la necessità di svolgimento sul punto di attività istruttoria attraverso la chiesta consulenza tecnica.
6.Con il sesto motivo l'appellante censura la statuizione di rigetto della
“eccezione di nullità” della clausola di previsione del tasso ultralegale con riferimento all'EURIBOR:
Deduce che il tasso Euribor è determinabile solo a posteriori e non è
conforme al requisito di determinabilità imposto dall'art. 1346 cod.civ. e la sua applicazione contrasta anche con la legge n. 287/1990, atteso l'avvenuto accertamento da parte della Commissione Europea della manipolazione del
24 procedimento di fissazione di tale tasso attraverso una intesa illecita anticoncorrenziale che determina la nullità , anche parziale ex art. 1419
cod.civ. delle clausole del contratto “a valle” attuative di tali intese.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. Per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici;
ciò è avvenuto nel caso di specie in quanto la clausola che è stata sottoscritta (anche specificatamente)
contiene ogni idoneo elemento per la determinazione del tasso ed il riferimento al parametro EURIBOR, che costituisce tasso ufficiale comunemente adottato, determinato nel suo valore alla data del contratto.
L'EURIBOR costituisce, dunque, valido criterio di determinazione degli interessi mediante rinvio ad un sistema di rilevazione esterno che non incide sulla determinatezza dell'oggetto del contratto;
esso è frutto della rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito europei nelle transazioni finanziarie, si fonda su dati che si ritengono oggettivi, dunque, in difetto di una prova circa una presunta intesa tra le banche interessate, volta ad influenzare la determinazione del tasso, non può essere ravvisata a priori l'esistenza di un accordo di cartello. Si tratta quindi di un parametro certo,
desumibile da fonte oggettiva ed extracontrattuale, con conseguente sicura determinatezza.
6.3. Quanto alla presunta nullità “a valle” per la presunta invalidità “a monte”
25 della sua determinazione che si situerebbe in violazione della normativa antitrust, deve osservarsi che l'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa. In ogni caso, la nullità del contratto a valle non può affatto darsi per scontata, ma presuppone che si dia prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale;
c)
della connessione tra questa ed il contratto a valle. Non sussistendo alcuno di questi elementi, non può in alcun modo ritenersi che il mero riferimento all'Euribor costituisca indice di nullità del tasso pattuito.
Tale orientamento, costante presso questa Corte, trova il conforto della
Suprema corte che, ancorché in materia di contratto di mutuo ha ritenuto che i contratti che < al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento
26 contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE>> (Cass. 34889/2024).
7.Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento: valore indeterminabile complessità media) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
8. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la Controparte_3
sentenza del Tribunale di Brescia n. 2948/2021;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva” € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
27 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 giugno 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
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