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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 06/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 06/06/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 22.5.2025 sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
- rilevato che, nonostante la sua costituzione in giudizio con comparsa di risposta depositata il 17.11.2020, non è stata ancora revocata la dichiarazione di contumacia di
[...]
; CP_1
- osservato che la parte attrice ha prodotto la rinuncia all'eredità di , Controparte_2 effettuata da e nell'interesse del figlio minore Parte_1 Parte_2
, previa autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale di Sassari in Persona_1
data 22.7.2024;
- considerato che, stante l'efficacia retroattiva della rinuncia all'eredità ex art. 521, comma
1, c.c., i discendenti di , e non Parte_3 Parte_2 Controparte_3
sono qualificabili come litisconsorti necessari nel presente giudizio (sul punto, Cass. n.
8835/2023) e, conseguentemente, deve essere revocato l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto nei loro confronti con il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 9.2.2024;
- rilevato che l'udienza del 22.5.2025 era stata fissata per la precisazione delle conclusioni e
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
Il Giudice
1. revoca:
a. la dichiarazione di contumacia di;
Controparte_1
b. l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti di discendenti di , e;
Parte_3 Parte_2 Controparte_3
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 N. R.G. 1122/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1122 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019,
vertente tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._1 Parte_5
) e (C.F. C.F._2 Parte_6
, con il patrocinio dell'avv. Gianni GIORGI (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliati a NU, via Mannu n. 38, presso lo studio C.F._4
dell'avv. Antonio Achille Giuseppe CAO (C.F. ); C.F._5
attori
contro
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._6 CP_2
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gonario FLORIS CP_2 C.F._7
(C.F. ), elettivamente domiciliata a NU, via Edmond De Clopper n. C.F._8
7, presso lo studio del difensore;
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._9 Parte_7
), (C.F. ), C.F._10 Parte_8 C.F._11
quest'ultimo rappresentato dalla madre (C.F. ) – Controparte_1 C.F._6
quali eredi di (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._7
dell'avv. Gonario FLORIS (C.F. ), elettivamente domiciliati a NU, C.F._8
via Edmond De Clopper n. 7, presso lo studio del difensore;
convenuti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
(precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 21.5.2025):
[...]
“In via istruttoria Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto rimettere la causa in istruttoria, disponendo l'ammissione e -quindi- facendo luogo all'assunzione dei mezzi di prova orale richiesti dalla scrivente difesa con la memoria ex art. 183 comma VI n°2 cpc e – allo stato – non ammessi;
nonché Voglia disporre l'assunzione dei mezzi di prova già ammessi con ordinanza del 22/05/2020 del Giudice Dott.ssa Meloni, e mai assunti.
Nel merito Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto accogliere le conclusioni come già rassegnate nell'atto di citazione e confermate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., di seguito trascritte:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) In via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare che le sottoscrizioni apposte in calce alla “Scrittura privata di compravendita” del 16 agosto 2006, prodotta come allegato
n. 2 all'atto di citazione, sono state apposte dagli odierni attori, SI.ri (in Parte_4
proprio e come procuratore di ) e come Parte_6 Parte_5
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 generalizzati nella superiore narrativa (i quali attori tutti, ad ogni effetto di legge e per quanto occorrer possa, le riconoscono espressamente come proprie ed autografe con la sottoscrizione dell'atto di citazione), nonché dai convenuti SI.ri , nata Controparte_1
ad NE (NU) il 25/12/1969 (C.F. : ) e , nato CodiceFiscale_12 Controparte_2
ad NE (NU) il 06/02/1951 (C.F.: ; C.F._7
2) conseguentemente ordinare all'Ecc.mo Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di
NU di far luogo alle formalità necessarie alla trascrizione nei RR.II. della suddetta
“Scrittura privata di compravendita” del 16 agosto 2006, con effetti traslativi a favore dei
SI.ri , nata ad [...] il [...] (C.F. : Controparte_1 C.F._12
) e nato ad [...] il [...] (C.F.:
[...] Controparte_2
(e, per quest'ultimo, gli eredi costituiti SI.ri , C.F._7 Controparte_1
nata ad [...] il [...] (C.F. : ), nato a [...]_3
NU (NU) il 03/12/2001 (C.F. : , nato a [...] C.F._9 Parte_7
(NU) il 17/05/2003 (C.F. : ), , nato a [...]F._10 Parte_8
NU (NU) il 15/06/2007 (C.F.: )) e contro i SI.ri , C.F._13 Parte_4
nato a [...] il [...], C.F. , nato a [...] C.F._1 Parte_5
(NU) il 06/02/1949, C.F. , nato a [...]F._2 Parte_6
NE (NU) il 12/03/1946, C.F. il tutto, relativamente al diritto di C.F._3
piena proprietà relativo agli immobili siti in NE (NU) alla Via Dante, censiti al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune al foglio 28, particella 825, subalterni 3, 4 e 5, nonché al foglio 28, particella 826;
3) ancora conseguentemente – previo accertamento e declaratoria della mancata corresponsione, da parte dei convenuti SI.ri e Controparte_1 Controparte_2
(e, per quest'ultimo, gli eredi costituiti sopra indicati), del saldo del prezzo convenuto per la compravendita immobiliare di cui alla ridetta scrittura privata del 16 agosto 2006 - condannare i convenuti SI.ri e (e, per Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo, gli eredi costituiti sopra indicati) - in solido tra di loro o in altra forma ritenuta di giustizia e di ragione - a pagare, in favore degli odierni attori SI.ri , Parte_4
e , la somma di € 14.230,00 a titolo di saldo Parte_5 Parte_6
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 del prezzo pattuito per la compravendita immobiliare del 16/08/2006, oltre interessi maturati
e maturandi su detta somma dal 01/12/2006 e fino all'effettivo soddisfo, ed oltre a rivalutazione monetaria;
4) ancora conseguentemente condannare i convenuti SI.ri e Controparte_1 [...]
(e, per quest'ultimo, gli eredi costituiti sopra indicati) – in solido tra di loro o CP_2
in altra forma ritenuta di giustizia e di ragione – a pagare, in favore degli odierni attori
SI.ri , e , la somma di € Parte_4 Parte_5 Parte_6
4.710,90 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso di quanto sborsato tempo per tempo dagli odierni attori per imposte comunali (ICI ed IMU) relative all'unità immobiliare de qua;
B) In ogni caso: con vittoria delle spese ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario spese gen. al 15%, IVA e CAP come per legge e con condanna dei convenuti – in solido tra loro od in altra forma ritenuta di giustizia – al risarcimento dei danni, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.”.
Nell'interesse dei convenuti , , Controparte_4 Parte_3 Parte_7
e (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
[...] Parte_8
depositate il 22.5.2025):
“si conclude affinché l'adito Tribunale di NU rigetti le domande proposte dagli attori
perché carenti di legittimazione attiva in merito alla paventata e pretesa eredità, e PT
prescritta la domanda di adempimento contrattuale in merito alla scrittura privata ed anche perché inesistente il bene oggetto della stessa;
accolta la domanda di ripetizione delle somme
CP_ in buona fede versate agli Eredi dalla e dal marito defunto, condannandoli alla PT
ripetizione delle somme a loro versate maggiorate degli interessi, ed in termini di equità condannandoli ai danni patiti dai convenuti;
nonché, condannandoli, ancora, alle spese di causa, sia ex art. 91 c.p.c. e sia ex art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c..
In merito alla riassunzione operata dagli attori, Voglia il Tribunale di NU dichiarare estinto il processo per non essere stata effettuata la stessa nei termini processuali previsti.
Vinte le spese.
Rigettata ogni ulteriore deduzione e/o istanza ex adverso proposta”.
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , e Parte_4 Parte_5
hanno esposto quanto segue: Parte_6
a. in virtù della scrittura privata datata 16.8.2006 essi attori avevano alienato a
[...]
ed a la proprietà (di cui erano titolari pro CP_1 Controparte_2
indiviso per quote uguali) dell'immobile sito a NE, via Dante n. 20/A (censito nel NCEU di detto Comune al foglio 28, particella 825, subalterni 3, 4 e 5, nonché
particella 826), dietro il pagamento del prezzo di 54.230,00 euro, di cui 40.000,00
euro (costituenti caparra confirmatoria e penale, oltre che acconto) da pagarsi al momento della firma della suddetta scrittura privata, mentre 14.230,00 euro contestualmente alla stipulazione del rogito notarile, entro e non oltre il termine del 30.11.2006;
b. pur essendo stati immediatamente immessi nel possesso dell'immobile de quo, gli acquirenti, i quali avevano regolarmente versato l'acconto di 40.000,00 euro, si erano in seguito resi indisponibili alla stipulazione del rogito notarile – (nonostante un primo contro interlocutorio nel novembre del 2006 dinanzi al Notaio, dott.
nel corso del quale erano emerse alcune problematiche di Persona_2
natura formale, a dire degli attori risolte in breve tempo), godendo medio tempore
del bene, oltre ad effettuare lavori di sopraelevazione assentiti dal Comune di
NE – né avevano versato i 14.230,00 euro a saldo del prezzo;
c. erano stati vani gli inviti bonari rivolti ai convenuti e il tentativo di mediazione n.
247/2018 radicato presso la Camera di Conciliazione Forense - Dipartimento
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 O.D.A. di NU, al cui incontro questi ultimi non si erano neppure presentati senza addurre un giustificato motivo;
d. a loro dire, in conseguenza dell'inadempimento dei convenuti alle obbligazioni assunte, essi attori avevano diritto:
i. alla verificazione giudiziale della scrittura privata oggetto di causa, al fine di procedere alle volture catastali e nei registri immobiliari;
ii. al pagamento dei 14.230,00 euro, a saldo del prezzo della compravendita oggetto di causa, oltre agli interessi legali;
iii. al rimborso di 4.710,90 euro, quali somme versate medio tempore a titolo di imposte comunali (ICI e IMU), siccome ancora intestatari catastali del bene, in ragione dell'inadempimento dei convenuti.
2. Nella prima udienza dell'11.2.2020 il giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti e ha assegnato i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
3. In seguito alla scadenza dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., nell'udienza cartolare del 26.5.2020 il giudice istruttore si è così pronunciato sulle istanze istruttorie degli attori, così decidendo:
“1) non dispone la CTU grafologica in quanto irrilevante in virtù di quanto disposto
dall'art. 215 c. 1 n. 1) c.p.c.;
2) non ammette, per le medesime ragioni, l'interrogatorio formale relativamente ai capi
1, 2, 3;
3) visto l'art. 2697 c.c., non ammette l'interrogatorio formale relativamente ai capi 5, 6,
7, 9, 10, 13, 14;
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 4) non ammette la prova testimoniale, capi 15, 16 e 17, 22, 23, 24 perché irrilevante;
5) ammette l'interrogatorio formale dei due convenuti relativamente al capo 4, 8, 11, 12;
6) ammette la prova testimoniale con riferimento al capo 20 e 21, 25 e 26”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 17.11.2020, e Controparte_2 [...]
hanno eccepito l'improcedibilità delle domande formulate da CP_1 PT
, e , sui seguenti rilievi:
[...] Parte_5 Parte_6
a. gli attori non erano comproprietari dell'immobile alienato a essi convenuti con la scrittura privata oggetto di causa, non avendo mai accettato l'eredità (del padre e della madre ), diritto di Persona_3 Persona_4
accettare che si era comunque prescritto per vano decorso del decennio dall'apertura della successione;
b. gli attori non avevano neppure trasferito il possesso dell'immobile a essi acquirenti, i quali ne avevano già la disponibilità da circa un trentennio;
c. era nulla la notifica via PEC del provvedimento del 26.5.2020 e dell'1.6.2020 con cui era stata fissata l'udienza per l'assunzione dell'interrogatorio formale di essi convenuti, trattandosi di soggetti non obbligati per legge ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata;
d. sussistevano i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I convenuti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“dichiarare improcedibile l'azione promossa dagli attori , e Parte_4 Parte_5
contro e Parte_6 Controparte_1 Controparte_2
perché non proprietari dell'immobile descritto nella scrittura privata 16/08/2006 per
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 omessa accettazione di eredità, sia tacita che espressa, assolvendo così i convenuti e
condannando gli attori al pagamento degli onorari e delle spese di causa oltre alla
restituzione delle somme percepite;
improcedibile la domanda per intervenuta
prescrizione (ex art. 480 c.c.) della possibile accettazione di eredità, con condanna alle
spese ed onorari di causa, oltre che ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
5. In seguito ad alcune contestazioni sollevate dalle parti in ordine all'interrogatorio formale ammesso, con ordinanza pronunciata il 21.1.2022 il giudice ha fissato l'udienza del
27.9.2022 per la precisazione delle conclusioni.
6. Nelle more di alcuni rinvii, con provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal
Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
7. Con comparsa di risposta, depositata il 25.9.2023, si sono costituiti in giudizio Parte_3
, e , quali eredi del padre
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
(analogamente a , costituita sia in proprio, sia quale CP_2 Controparte_1
erede del defunto coniuge, oltre che in qualità di genitore esercente la responsabilità
genitoriale sul predetto , ancora minorenne), deceduto il Parte_8
23.3.2023.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 26.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 27.9.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
9. Con ordinanza pronunciata il 17.1.2024 il giudice ha rimesso la causa in lettura, invitando
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 la parte attrice a produrre i certificati storici di famiglia di , Parte_3 Parte_2
e , figlie di non costituite in
[...] Controparte_3 Controparte_2
giudizio, sul rilievo che le medesime avevano rinunciato all'eredità del padre.
10. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'8.2.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 9.2.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti di Parte_3
, e .
[...] Parte_2 Controparte_3
11. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 9.10.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha invitato le parti ad interloquire sulle conseguenze processuali derivanti, sia dalla nullità
della citazione a giudizio dei minorenni , e Persona_5 Persona_6
, siccome convenuti personalmente, in luogo dei genitori quali Persona_1
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli, sia dall'omessa riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio per la successiva udienza del 25.6.2024.
12. Nell'udienza del 28.11.2024:
a. la parte attrice ha richiamato le note scritte depositate il 27.11.2024, nelle quali quest'ultima, oltre a contestare comunque la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, ha chiesto un rinvio, al fine di consentire ai genitori dei minori menzionati nel punto che precede, nell'interesse di questi ultimi, di rinunciare all'eredità di;
Controparte_2
b. la parte convenuta ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio;
c. il giudice ha rinviato all'udienza del 30.1.2025 per la verifica della
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 documentazione, nonché per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – citati direttamente ha revocato la dichiarazione di contumacia di e ha rinviato all'udienza del 12.12.2024 per la Controparte_5
precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
assegnando alle parti il termine fino al 22.11.2024 per il deposito di note conclusive.
13. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 30.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 31.1.2025 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha preso atto della rinuncia all'eredità di da parte dei minorenni Controparte_2
ed rinviando la causa all'udienza del Persona_5 Persona_6
15.5.2025, al fine di consentire l'espletamento dell'incombente anche nell'interesse del minorenne . Persona_1
14. Attesa la sostituzione dell'udienza del 22.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, in data odierna, il giudice:
a. ha revocato la dichiarazione di contumacia di , nonché Controparte_1
l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di , Persona_5
e ; Persona_6 Persona_1
b. ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
15. Deve osservarsi, in via pregiudiziale, come sia venuta meno l'ipotesi di estinzione del giudizio in ordine a cui le parti erano state invitate ad interloquire con il provvedimento ex
art. 127 ter c.p.c. reso il 9.10.2024 – con conseguente infondatezza della relativa
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 eccezione, su cui i convenuti hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni
(allegando, invero, la mancata riassunzione del giudizio, ipotesi non ricorrente nel caso in esame) – poiché:
a. la presente causa è stata radicata da , e Parte_4 Parte_5 [...]
nei confronti dei coniugi e Parte_6 Controparte_2
; Controparte_1
b. in seguito al decesso di in data 23.3.2023, con comparsa di Controparte_2
risposta, depositata il 25.9.2023, si sono costituiti in giudizio i figli di quest'ultimo, , e il minore Parte_3 Parte_7 [...]
, analogamente a , già costituita in Parte_8 Controparte_1
proprio, nonché (con la nuova costituzione) quale erede del coniuge ed esercente la responsabilità genitoriale sul predetto minore;
c. dopo avere assegnato i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., con ordinanza pronunciata il 17.1.2024 il giudice ha rimesso la causa sul ruolo e, rilevato come a corredo della comparsa di risposta degli eredi di fossero Controparte_2
state prodotte le rinunce all'eredità da parte delle figlie di quest'ultimo, Parte_3
, e – con conseguente operatività
[...] Parte_2 Controparte_3
dell'istituto della rappresentazione nei confronti degli eventuali discendenti delle medesime – ha invitato la parte attrice a produrre i certificati di famiglia delle rinuncianti, dai quali era emerso che:
i. era madre dei minori e Parte_3 Persona_5 Per_6
[...]
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 ii. era madre del minore;
Parte_2 Persona_1
iii. era madre di (la cui rinuncia Controparte_3 Parte_9
all'eredità del nonno era già stata prodotta a corredo della comparsa di risposta depositata il 25.9.2023);
d. in seguito all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei minori
, e (provvedimento Persona_5 Persona_6 Persona_1
ex art. 127 ter c.p.c. reso il 9.2.2025), il giudice ha invitato le parti ad interloquire sulle conseguenze processuali derivanti, sia dalla nullità della citazione a giudizio di questi ultimi – siccome convenuti personalmente, in luogo dei genitori quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli – sia dell'inerzia da parte degli attori nell'attivare tempestivamente un nuovo tentativo di notifica per la successiva udienza del 25.6.2024;
e. nelle udienze del 30.1.2025 e del 15.5.2025 la parte attrice ha documentato l'avvenuta rinuncia all'eredità di nell'interesse dei minori Controparte_2
menzionati nel punto che precede, effettuata dai rispettivi genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
f. i tre minori sopra menzionati non sono quindi litisconsorti necessari nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 521, comma 1, c.c., richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “l'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità
determina il difetto di legitimatio ad causam del rinunziante, in quanto (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008) la veste di litisconsorti necessari in capo ai
successori a titolo universale della parte postula che questi ultimi abbiano
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo
sufficiente la semplice chiamata all'eredità, determinandosi, altrimenti, l'onere
delle parti di provvedere all'individuazione degli eventuali ulteriori eredi e
procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità
giacente” (Cass. n. 8835/2023);
g. deve quindi confermarsi il provvedimento con cui, in data odierna, è stato revocato l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di , Persona_5
e . Persona_6 Persona_1
16. La domanda di verificazione giudiziale formulata da , e Parte_4 Parte_5
deve essere accolta, per le ragioni che seguono. Parte_6
16.1 Nell'art. 216, comma 2, primo periodo, c.p.c. si legge che “l'istanza per la verificazione
può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi
interesse”.
La scrittura privata del 16.8.2006, della quale gli attori chiedono la verificazione giudiziale, è stata prodotta come documento 2 a corredo dell'atto di citazione.
In calce alla suddetta scrittura compaiono effettivamente le sottoscrizioni degli attori-
alienanti , (quest'ultimo affermando di agire anche Parte_4 Parte_5
quale rappresentante del germano , in virtù di Parte_6
procura speciale autenticata l'11.7.2006 dal Notaio, dott.ssa rep. n. Persona_7
2100), nonché dei convenuti (originari) - acquirenti e Controparte_2 [...]
. CP_1
Sussiste quindi l'interesse degli attori alla verificazione delle sottoscrizioni, ai fini
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 della trascrizione dell'atto di vendita.
16.2 In subiecta materia debbono poi essere richiamati l'art. 215, comma 1, c.p.c., in cui si legge che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la
parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace,
salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la
disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta
successiva alla produzione” e l'art. 293, comma 3, c.p.c., ai sensi del quale “In ogni
caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel
termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte”.
Nel caso in esame e si sono Controparte_2 Controparte_1
tardivamente costituiti in giudizio con comparsa di risposta depositata il 17.11.2020
(addirittura dopo l'udienza cartolare del 26.5.2020, all'esito della quale il giudice istruttore si era pronunciato sui mezzi istruttori dedotti dagli attori) e, né nel predetto primo atto difensivo, né nella prima udienza successiva del 18.11.2020, hanno disconosciuto le firme apposte alla scrittura privata del 16.8.2006, mancato disconoscimento che rendeva superflua l'ammissione dei capitoli di prova orale formulati sul punto dalla parte attrice.
Riguardo alle diverse eccezioni e difese articolate da e Controparte_4 CP_2
nella comparsa di risposta menzionata nel punto che precede (nel cui CP_2
accoglimento hanno insistito sia la medesima , sia gli altri successori costituiti del CP_1
), deve osservarsi quanto segue: CP_2
a. l'allegata carenza del titolo dominicale in capo agli attori-alienanti si appalesa
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 anzitutto irrilevante, trattandosi di circostanza idonea, in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla legge, ad attribuire alla parte acquirente tutele e rimedi specifici non azionati (né azionabili, stante la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti) nel presente giudizio (a titolo esemplificativo, ai sensi degli artt. 1478,
1480, 1483, 1484, 1485 e 1486 c.c.), non anche a giustificare una non meglio precisata declaratoria di improcedibilità o a paralizzare l'accoglibilità della domanda di verificazione giudiziale della scrittura priva di compravendita oggetto di causa;
b. detta asserzione è altresì palesemente priva di pregio – non già per infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto degli attori di accettare l'eredità dei genitori (difesa da cui si evince trae, peraltro, l'ammissione della qualità di proprietari in capo a questi ultimi, e Persona_3 [...]
), eccezione peraltro inammissibile, sempre in ragione della tardiva CP_6
costituzione in giudizio dei convenuti – laddove la vendita di un bene la cui proprietà si assume acquistata per successione a titolo universale costituisce un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, essendo stato chiarito come “la stessa
stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene
relitto da parte dei chiamati all'eredità, come accaduto nella specie, costituisca in
sé accettazione tacita dell'eredità” (Cass. n. 9436/2025);
c. altrettanto inconferente ai fini della decisione è il fatto che i convenuti fossero o meno già possessori del bene compravenduto, elemento del tutto irrilevante ai fini dell'accoglibilità della domanda di verificazione giudiziale (così come delle altre
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 due pretese avanzate dagli attori).
17. La domanda con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in loro favore di 14.230,00 euro, “a titolo di saldo del prezzo pattuito per la compravendita
immobiliare del 16/08/2006, oltre interessi maturati e maturandi su detta somma dal
01/12/2006 e fino all'effettivo soddisfo, ed oltre a rivalutazione monetaria”, deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono:
a. l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti è inammissibile, attesa la già
rilevata tardiva costituzione in giudizio di questi ultimi;
b. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento
deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni” (tra le tante, Cass. n.
8903/2025, n. 3587/2021, n. 98/2019, n. 6844/2017, n. 7530/2012, n. 15659/2011,
n. 1743/2007, n. 20073/2004, SS.UU. n. 13533/2001), principio in ordine al quale
è stato precisato che la previsione dell'art. 1218 c.c. “esonera il creditore
dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del
debitore” (Cass. n. 7715/2024);
c. gli attori hanno assolto al proprio onere probatorio, producendo il titolo (contratto
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 di vendita del 16.8.2006) – dal quale si apprende che, mentre l'acconto di
40.000,00 euro era già stato corrisposto agli alienanti, “Il saldo di Euro 14.230,00
(quattordicimiladuecentotrenta/00) verrà pagato alla stipula dell'Atto notarile il
quale dovrà essere redatto entro e non oltre il 30/11/06” – ed allegando l'inadempimento dei convenuti all'obbligazione di pagamento del saldo;
d. in disparte le radicalmente infondate eccezioni menzionate nei punti 16 e 17-a che precedono, oltre a non contestare il mancato pagamento del saldo, i convenuti hanno invero incentrato le loro doglianze sulla non meglio precisata inesistenza del bene oggetto della scrittura privata, nonché sulla considerazione secondo cui incombeva altresì sugli attori l'onere di attivarsi per la fissazione dell'incontro dinanzi al notaio al fine di stipulare il rogito;
il primo argomento è arduamente comprensibile sul piano logico-giuridico,
tuttavia, qualora l'inesistenza del bene compravenduto fosse intesa quale conseguenza dell'assenza del titolo dominicale in capo agli alienanti, è sufficiente richiamare le considerazioni esposte nel punto 16 che precede riguardo alle (ben differenti) ricadute del vizio (insussistente) lamentato dai convenuti;
riguardo al secondo profilo, trattasi di circostanza chiaramente inidonea a paralizzare l'accoglimento della domanda di pagamento dell'importo capitale a titolo di saldo del prezzo – obbligazione divenuta esigibile in ragione della fondatezza della domanda di verificazione giudiziale della scrittura non autenticata
– ma rilevante quanto alla decorrenza degli interessi legali su detta somma, il cui
dies a quo deve essere individuato nella notifica dell'atto di citazione, poiché gli
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 attori non hanno dimostrato di avere diffidato per iscritto gli acquirenti alla stipulazione dell'atto pubblico di compravendita (nel doc. 7 dell'atto di citazione sono presenti unicamente le fogline di invio e alcuni avvisi di ricevimento di missive il cui contenuto non è stato depositato), nonché appalesandosi inammissibili i capitoli di prova formulati sul punto nella loro seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c. – capitolo 20 “D.V.C. successivamente alla sottoscrizione
della scrittura privata di compravendita del 16/08/2006 e, poi, successivamente
all'incontro fatto presso lo Studio del Notaio di NU, a cui Persona_2
eravate presente anche Voi, gli odierni attori SI.ri (in particolare il Sig. PT
) hanno sollecitato più volte – anche Vostro tramite, specificando Parte_4
CP_ in quali occasioni – i SI.ri e , affinché le parti si incontrassero CP_2
presso un Notaio di fiducia di questi ultimi, al fine di procedere alla stipula del
formale rogito notarile di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare
sita in NE (NU) alla Via Dante n. 20 A” e capitolo 21 “D.V.C. se vi furono
CP_ risposte, da parte dei SI.ri e , alle sollecitazioni agli stessi fatte dai CP_2
SI.ri , di cui al precedente capitolo di prova, e – in caso affermativo – PT
quali esse furono” – siccome del tutto generici riguardo alle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati effettuati detti solleciti verbali;
e. non compete alla parte attrice alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria,
laddove l'obbligazione inerente al pagamento del corrispettivo ha natura di debito di valuta, pertanto, non soggetta “a rivalutazione monetaria, se non nei termini del
maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali, ai sensi dell'art.
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 1224 cod. civ.; danno che va, peraltro, provato dalla parte richiedente (Sez. 3, n.
10373, 17/7/2002, Rv. 555849; Sez. U, n. 5931, 17/05/1995, Rv. 492295)” (Cass.
n. 14289/2018, n. 22743/2019, n. 9094/2024), maggior danno neppure allegato dalla parte alienante.
18. La domanda con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in loro favore di 4.710,90 euro “o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre
interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso di quanto sborsato tempo per
tempo dagli odierni attori per imposte comunali (ICI ed IMU) relative all'unità
immobiliare de qua” deve essere respinta, sull'assorbente rilievo che dai bollettini e dai due modelli di pagamento unificato versati a corredo dell'atto di citazione (doc. 6) non è
evincibile alcun riferimento all'immobile cui si riferiscono i tributi pagati dagli attori al
Parte_10
19. Attesa la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, le domande riconvenzionali formulate da questi ultimi nella loro comparsa di risposta depositata il 17.11.2020
CP_ (“ripetizione delle somme in buona fede versate agli dalla e dal marito CP_7
defunto, condannandoli alla ripetizione delle somme a loro versate maggiorate degli
interessi, ed in termini di equità condannandoli ai danni patiti dai convenuti”) debbono essere dichiarate inammissibili.
20. La presente sentenza – la quale, in considerazione dei limiti della domanda, non costituisce in ogni caso accertamento della validità del trasferimento del diritto menzionato nella scrittura privata di compravendita – è per legge un atto che deve essere trascritto (art. 2651 c.c.) e titolo per la trascrizione (art. 2657 c.c.), oltre che per i necessari
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 adempimenti catastali.
21. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza reciproca,
previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dei convenuti, in solido tra loro, per la quota di quattro quinti e compensarle per il quinto residuo,
considerati:
a. la fondatezza delle domande con cui gli attori hanno chiesto la verificazione giudiziale della scrittura privata oggetto di causa e il pagamento di 14.230,00 euro a titolo di saldo del prezzo pattuito (seppure senza riconoscimento di rivalutazione monetaria e con interessi legali decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione, non già dal 30.11.2006);
b. l'infondatezza della domanda avente ad oggetto il pagamento degli importi versati a titolo di imposte comunali dopo la sottoscrizione del contratto;
c. l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti (tra le quali, la restituzione dell'importo di 40.000,00 euro versato a titolo di acconto sul prezzo della compravendita);
d. l'evidente maggiore soccombenza dei convenuti nell'economia complessiva del giudizio.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia il minimo ordinariamente applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto D.M., sul punto, tra le tante, Cass. n. 11684/2023) – considerato come, in disparte la durata di quasi
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 sei anni della causa (dovuta anche a ragioni di avvicendamento tra i giudici assegnatari del fascicolo ed alla verifica dell'integrità del contraddittorio in seguito al decesso del convenuto ) e la sommatoria tra le domande formulate dagli attori Controparte_2
[il valore indeterminabile della verificazione giudiziale e l'importo complessivo di
(14.230,00+4.710,90=) 18.940,90 euro delle due pretese di pagamento], la domanda di maggior valore è quella, proposta in via riconvenzionale dai convenuti, avente ad oggetto la restituzione dell'acconto pagato per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa, pari a
40.000,00 euro – in particolare:
o con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, sul medesimo rilievo esposto nel capoverso che precede (modesto livello di complessità della causa);
o con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, considerato che solo la parte attrice ha depositato le prime due memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (la parte convenuta si è costituita dopo la scadenza dei relativi termini), formulando capitoli di prova orale che non sono stati ammessi;
o senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale, avendo la parte attrice depositato entrambe le memorie ex art. 190 c.p.c. (prima della rimessione in lettura della causa per la verifica del contraddittorio riguardo ai discendenti di
). Controparte_2
Non compete a , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
l'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2, del suddetto D.M. per la difesa in
[...]
favore e contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, attesa la coincidenza
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 delle difese articolate in favore degli attori e nei confronti dei due convenuti originari.
22. Le reciproche domande ex art. 96 c.p.c. debbono essere respinte, in particolare:
a. quanto all'ipotesi prevista dal primo comma della disposizione de qua (“Se risulta
che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”), perché
alcuna delle parti ha allegato, né tantomeno provato, quali danni avrebbe concretamente subito in conseguenza del contegno dell'altra parte, pregiudizio la cui sussistenza è presupposto indefettibile per integrare tale fattispecie;
b. in relazione al terzo comma (“il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la
parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata”), sull'assorbente rilievo che non è ravvisabile la soccombenza totale dei convenuti, richiamato l'insegnamento secondo cui “La
condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla
condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata
totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art.
91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito” (Cass. n. 15232/2024).
PER QUESTI MOTIVI
23. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. verifica giudizialmente la scrittura del 16.8.2006, con la quale Parte_4
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._1 Parte_5 C.F._2
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 (C.F. , “ciascuno per i Parte_6 C.F._3
propri diritti e congiuntamente per l'intero”, hanno dichiarato di alienare a
[...]
(C.F. ) ed a (C.F. CP_1 C.F._6 Controparte_2
) “in piena ed assoluta proprietà”, l'unità immobiliare C.F._7
“sita in Comune di NE in via Dante, e precisamente: Casa di civile abitazione,
posta ai piani Terra, Primo e Secondo composto da due Ingressi, due camere,
ripostiglio, Garage al Piano terra, Cucina, Due camere, Disimpegno e scala al
Piano Primo, due Camere, Bagno, Disimpegno e terrazza al Piano secondo, il
tutto confinante con distacco verso Via Dante, Via Verga e Proprietà Dui detta
unità immobiliare risulta censita al N.C.E.U. del Comune di NE - foglio 28
Mapp. 825 sub 3, cat. A/04, classe U, cons. 3, R.C. 94,51 - foglio 28 Mapp. 825
sub 4, cat. A/04, classe U, cons. 3,5, R.C. 110,26 - foglio 28 Mapp. 825 sub 5, cat.
A/04, classe U, cons. 3,5, R.C. 110,26 - foglio 28 Mapp. 826 cat. C6, classe 4,
cons. 50, R.C. 54,23”;
b. condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare agli attori 14.230,00 euro, oltre agli interessi legali decorrenti dal 4.10.2019 fino al saldo;
c. rigetta la domanda con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di 4.710,90 euro “o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso di quanto sborsato
tempo per tempo dagli odierni attori per imposte comunali (ICI ed IMU)”;
d. dichiara inammissibili tutte le domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
e. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare agli attori i quattro quinti
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 delle spese processuali, con compensazione del quinto residuo, così liquidate:
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 602,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 124,58 per spese di notifica;
€ 23,80 per spese notifica interrogatorio formale;
€ 5.953,88 totali;
€ 4.763,10 complessivi (con compensazione di un quinto), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
f. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti.
NU 6.6.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 06/06/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 22.5.2025 sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
- rilevato che, nonostante la sua costituzione in giudizio con comparsa di risposta depositata il 17.11.2020, non è stata ancora revocata la dichiarazione di contumacia di
[...]
; CP_1
- osservato che la parte attrice ha prodotto la rinuncia all'eredità di , Controparte_2 effettuata da e nell'interesse del figlio minore Parte_1 Parte_2
, previa autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale di Sassari in Persona_1
data 22.7.2024;
- considerato che, stante l'efficacia retroattiva della rinuncia all'eredità ex art. 521, comma
1, c.c., i discendenti di , e non Parte_3 Parte_2 Controparte_3
sono qualificabili come litisconsorti necessari nel presente giudizio (sul punto, Cass. n.
8835/2023) e, conseguentemente, deve essere revocato l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto nei loro confronti con il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 9.2.2024;
- rilevato che l'udienza del 22.5.2025 era stata fissata per la precisazione delle conclusioni e
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
Il Giudice
1. revoca:
a. la dichiarazione di contumacia di;
Controparte_1
b. l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti di discendenti di , e;
Parte_3 Parte_2 Controparte_3
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 N. R.G. 1122/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1122 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019,
vertente tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._1 Parte_5
) e (C.F. C.F._2 Parte_6
, con il patrocinio dell'avv. Gianni GIORGI (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliati a NU, via Mannu n. 38, presso lo studio C.F._4
dell'avv. Antonio Achille Giuseppe CAO (C.F. ); C.F._5
attori
contro
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._6 CP_2
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gonario FLORIS CP_2 C.F._7
(C.F. ), elettivamente domiciliata a NU, via Edmond De Clopper n. C.F._8
7, presso lo studio del difensore;
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._9 Parte_7
), (C.F. ), C.F._10 Parte_8 C.F._11
quest'ultimo rappresentato dalla madre (C.F. ) – Controparte_1 C.F._6
quali eredi di (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._7
dell'avv. Gonario FLORIS (C.F. ), elettivamente domiciliati a NU, C.F._8
via Edmond De Clopper n. 7, presso lo studio del difensore;
convenuti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
(precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 21.5.2025):
[...]
“In via istruttoria Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto rimettere la causa in istruttoria, disponendo l'ammissione e -quindi- facendo luogo all'assunzione dei mezzi di prova orale richiesti dalla scrivente difesa con la memoria ex art. 183 comma VI n°2 cpc e – allo stato – non ammessi;
nonché Voglia disporre l'assunzione dei mezzi di prova già ammessi con ordinanza del 22/05/2020 del Giudice Dott.ssa Meloni, e mai assunti.
Nel merito Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto accogliere le conclusioni come già rassegnate nell'atto di citazione e confermate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., di seguito trascritte:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) In via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare che le sottoscrizioni apposte in calce alla “Scrittura privata di compravendita” del 16 agosto 2006, prodotta come allegato
n. 2 all'atto di citazione, sono state apposte dagli odierni attori, SI.ri (in Parte_4
proprio e come procuratore di ) e come Parte_6 Parte_5
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 generalizzati nella superiore narrativa (i quali attori tutti, ad ogni effetto di legge e per quanto occorrer possa, le riconoscono espressamente come proprie ed autografe con la sottoscrizione dell'atto di citazione), nonché dai convenuti SI.ri , nata Controparte_1
ad NE (NU) il 25/12/1969 (C.F. : ) e , nato CodiceFiscale_12 Controparte_2
ad NE (NU) il 06/02/1951 (C.F.: ; C.F._7
2) conseguentemente ordinare all'Ecc.mo Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di
NU di far luogo alle formalità necessarie alla trascrizione nei RR.II. della suddetta
“Scrittura privata di compravendita” del 16 agosto 2006, con effetti traslativi a favore dei
SI.ri , nata ad [...] il [...] (C.F. : Controparte_1 C.F._12
) e nato ad [...] il [...] (C.F.:
[...] Controparte_2
(e, per quest'ultimo, gli eredi costituiti SI.ri , C.F._7 Controparte_1
nata ad [...] il [...] (C.F. : ), nato a [...]_3
NU (NU) il 03/12/2001 (C.F. : , nato a [...] C.F._9 Parte_7
(NU) il 17/05/2003 (C.F. : ), , nato a [...]F._10 Parte_8
NU (NU) il 15/06/2007 (C.F.: )) e contro i SI.ri , C.F._13 Parte_4
nato a [...] il [...], C.F. , nato a [...] C.F._1 Parte_5
(NU) il 06/02/1949, C.F. , nato a [...]F._2 Parte_6
NE (NU) il 12/03/1946, C.F. il tutto, relativamente al diritto di C.F._3
piena proprietà relativo agli immobili siti in NE (NU) alla Via Dante, censiti al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune al foglio 28, particella 825, subalterni 3, 4 e 5, nonché al foglio 28, particella 826;
3) ancora conseguentemente – previo accertamento e declaratoria della mancata corresponsione, da parte dei convenuti SI.ri e Controparte_1 Controparte_2
(e, per quest'ultimo, gli eredi costituiti sopra indicati), del saldo del prezzo convenuto per la compravendita immobiliare di cui alla ridetta scrittura privata del 16 agosto 2006 - condannare i convenuti SI.ri e (e, per Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo, gli eredi costituiti sopra indicati) - in solido tra di loro o in altra forma ritenuta di giustizia e di ragione - a pagare, in favore degli odierni attori SI.ri , Parte_4
e , la somma di € 14.230,00 a titolo di saldo Parte_5 Parte_6
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 del prezzo pattuito per la compravendita immobiliare del 16/08/2006, oltre interessi maturati
e maturandi su detta somma dal 01/12/2006 e fino all'effettivo soddisfo, ed oltre a rivalutazione monetaria;
4) ancora conseguentemente condannare i convenuti SI.ri e Controparte_1 [...]
(e, per quest'ultimo, gli eredi costituiti sopra indicati) – in solido tra di loro o CP_2
in altra forma ritenuta di giustizia e di ragione – a pagare, in favore degli odierni attori
SI.ri , e , la somma di € Parte_4 Parte_5 Parte_6
4.710,90 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso di quanto sborsato tempo per tempo dagli odierni attori per imposte comunali (ICI ed IMU) relative all'unità immobiliare de qua;
B) In ogni caso: con vittoria delle spese ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario spese gen. al 15%, IVA e CAP come per legge e con condanna dei convenuti – in solido tra loro od in altra forma ritenuta di giustizia – al risarcimento dei danni, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.”.
Nell'interesse dei convenuti , , Controparte_4 Parte_3 Parte_7
e (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
[...] Parte_8
depositate il 22.5.2025):
“si conclude affinché l'adito Tribunale di NU rigetti le domande proposte dagli attori
perché carenti di legittimazione attiva in merito alla paventata e pretesa eredità, e PT
prescritta la domanda di adempimento contrattuale in merito alla scrittura privata ed anche perché inesistente il bene oggetto della stessa;
accolta la domanda di ripetizione delle somme
CP_ in buona fede versate agli Eredi dalla e dal marito defunto, condannandoli alla PT
ripetizione delle somme a loro versate maggiorate degli interessi, ed in termini di equità condannandoli ai danni patiti dai convenuti;
nonché, condannandoli, ancora, alle spese di causa, sia ex art. 91 c.p.c. e sia ex art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c..
In merito alla riassunzione operata dagli attori, Voglia il Tribunale di NU dichiarare estinto il processo per non essere stata effettuata la stessa nei termini processuali previsti.
Vinte le spese.
Rigettata ogni ulteriore deduzione e/o istanza ex adverso proposta”.
Tribunale Ordinario di NU
Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , e Parte_4 Parte_5
hanno esposto quanto segue: Parte_6
a. in virtù della scrittura privata datata 16.8.2006 essi attori avevano alienato a
[...]
ed a la proprietà (di cui erano titolari pro CP_1 Controparte_2
indiviso per quote uguali) dell'immobile sito a NE, via Dante n. 20/A (censito nel NCEU di detto Comune al foglio 28, particella 825, subalterni 3, 4 e 5, nonché
particella 826), dietro il pagamento del prezzo di 54.230,00 euro, di cui 40.000,00
euro (costituenti caparra confirmatoria e penale, oltre che acconto) da pagarsi al momento della firma della suddetta scrittura privata, mentre 14.230,00 euro contestualmente alla stipulazione del rogito notarile, entro e non oltre il termine del 30.11.2006;
b. pur essendo stati immediatamente immessi nel possesso dell'immobile de quo, gli acquirenti, i quali avevano regolarmente versato l'acconto di 40.000,00 euro, si erano in seguito resi indisponibili alla stipulazione del rogito notarile – (nonostante un primo contro interlocutorio nel novembre del 2006 dinanzi al Notaio, dott.
nel corso del quale erano emerse alcune problematiche di Persona_2
natura formale, a dire degli attori risolte in breve tempo), godendo medio tempore
del bene, oltre ad effettuare lavori di sopraelevazione assentiti dal Comune di
NE – né avevano versato i 14.230,00 euro a saldo del prezzo;
c. erano stati vani gli inviti bonari rivolti ai convenuti e il tentativo di mediazione n.
247/2018 radicato presso la Camera di Conciliazione Forense - Dipartimento
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 O.D.A. di NU, al cui incontro questi ultimi non si erano neppure presentati senza addurre un giustificato motivo;
d. a loro dire, in conseguenza dell'inadempimento dei convenuti alle obbligazioni assunte, essi attori avevano diritto:
i. alla verificazione giudiziale della scrittura privata oggetto di causa, al fine di procedere alle volture catastali e nei registri immobiliari;
ii. al pagamento dei 14.230,00 euro, a saldo del prezzo della compravendita oggetto di causa, oltre agli interessi legali;
iii. al rimborso di 4.710,90 euro, quali somme versate medio tempore a titolo di imposte comunali (ICI e IMU), siccome ancora intestatari catastali del bene, in ragione dell'inadempimento dei convenuti.
2. Nella prima udienza dell'11.2.2020 il giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti e ha assegnato i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
3. In seguito alla scadenza dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., nell'udienza cartolare del 26.5.2020 il giudice istruttore si è così pronunciato sulle istanze istruttorie degli attori, così decidendo:
“1) non dispone la CTU grafologica in quanto irrilevante in virtù di quanto disposto
dall'art. 215 c. 1 n. 1) c.p.c.;
2) non ammette, per le medesime ragioni, l'interrogatorio formale relativamente ai capi
1, 2, 3;
3) visto l'art. 2697 c.c., non ammette l'interrogatorio formale relativamente ai capi 5, 6,
7, 9, 10, 13, 14;
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 4) non ammette la prova testimoniale, capi 15, 16 e 17, 22, 23, 24 perché irrilevante;
5) ammette l'interrogatorio formale dei due convenuti relativamente al capo 4, 8, 11, 12;
6) ammette la prova testimoniale con riferimento al capo 20 e 21, 25 e 26”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 17.11.2020, e Controparte_2 [...]
hanno eccepito l'improcedibilità delle domande formulate da CP_1 PT
, e , sui seguenti rilievi:
[...] Parte_5 Parte_6
a. gli attori non erano comproprietari dell'immobile alienato a essi convenuti con la scrittura privata oggetto di causa, non avendo mai accettato l'eredità (del padre e della madre ), diritto di Persona_3 Persona_4
accettare che si era comunque prescritto per vano decorso del decennio dall'apertura della successione;
b. gli attori non avevano neppure trasferito il possesso dell'immobile a essi acquirenti, i quali ne avevano già la disponibilità da circa un trentennio;
c. era nulla la notifica via PEC del provvedimento del 26.5.2020 e dell'1.6.2020 con cui era stata fissata l'udienza per l'assunzione dell'interrogatorio formale di essi convenuti, trattandosi di soggetti non obbligati per legge ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata;
d. sussistevano i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I convenuti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“dichiarare improcedibile l'azione promossa dagli attori , e Parte_4 Parte_5
contro e Parte_6 Controparte_1 Controparte_2
perché non proprietari dell'immobile descritto nella scrittura privata 16/08/2006 per
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 omessa accettazione di eredità, sia tacita che espressa, assolvendo così i convenuti e
condannando gli attori al pagamento degli onorari e delle spese di causa oltre alla
restituzione delle somme percepite;
improcedibile la domanda per intervenuta
prescrizione (ex art. 480 c.c.) della possibile accettazione di eredità, con condanna alle
spese ed onorari di causa, oltre che ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
5. In seguito ad alcune contestazioni sollevate dalle parti in ordine all'interrogatorio formale ammesso, con ordinanza pronunciata il 21.1.2022 il giudice ha fissato l'udienza del
27.9.2022 per la precisazione delle conclusioni.
6. Nelle more di alcuni rinvii, con provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal
Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
7. Con comparsa di risposta, depositata il 25.9.2023, si sono costituiti in giudizio Parte_3
, e , quali eredi del padre
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
(analogamente a , costituita sia in proprio, sia quale CP_2 Controparte_1
erede del defunto coniuge, oltre che in qualità di genitore esercente la responsabilità
genitoriale sul predetto , ancora minorenne), deceduto il Parte_8
23.3.2023.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 26.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 27.9.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
9. Con ordinanza pronunciata il 17.1.2024 il giudice ha rimesso la causa in lettura, invitando
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 la parte attrice a produrre i certificati storici di famiglia di , Parte_3 Parte_2
e , figlie di non costituite in
[...] Controparte_3 Controparte_2
giudizio, sul rilievo che le medesime avevano rinunciato all'eredità del padre.
10. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'8.2.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 9.2.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei discendenti di Parte_3
, e .
[...] Parte_2 Controparte_3
11. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 9.10.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha invitato le parti ad interloquire sulle conseguenze processuali derivanti, sia dalla nullità
della citazione a giudizio dei minorenni , e Persona_5 Persona_6
, siccome convenuti personalmente, in luogo dei genitori quali Persona_1
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli, sia dall'omessa riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio per la successiva udienza del 25.6.2024.
12. Nell'udienza del 28.11.2024:
a. la parte attrice ha richiamato le note scritte depositate il 27.11.2024, nelle quali quest'ultima, oltre a contestare comunque la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, ha chiesto un rinvio, al fine di consentire ai genitori dei minori menzionati nel punto che precede, nell'interesse di questi ultimi, di rinunciare all'eredità di;
Controparte_2
b. la parte convenuta ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio;
c. il giudice ha rinviato all'udienza del 30.1.2025 per la verifica della
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 documentazione, nonché per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – citati direttamente ha revocato la dichiarazione di contumacia di e ha rinviato all'udienza del 12.12.2024 per la Controparte_5
precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
assegnando alle parti il termine fino al 22.11.2024 per il deposito di note conclusive.
13. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 30.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 31.1.2025 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha preso atto della rinuncia all'eredità di da parte dei minorenni Controparte_2
ed rinviando la causa all'udienza del Persona_5 Persona_6
15.5.2025, al fine di consentire l'espletamento dell'incombente anche nell'interesse del minorenne . Persona_1
14. Attesa la sostituzione dell'udienza del 22.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, in data odierna, il giudice:
a. ha revocato la dichiarazione di contumacia di , nonché Controparte_1
l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di , Persona_5
e ; Persona_6 Persona_1
b. ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
15. Deve osservarsi, in via pregiudiziale, come sia venuta meno l'ipotesi di estinzione del giudizio in ordine a cui le parti erano state invitate ad interloquire con il provvedimento ex
art. 127 ter c.p.c. reso il 9.10.2024 – con conseguente infondatezza della relativa
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 eccezione, su cui i convenuti hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni
(allegando, invero, la mancata riassunzione del giudizio, ipotesi non ricorrente nel caso in esame) – poiché:
a. la presente causa è stata radicata da , e Parte_4 Parte_5 [...]
nei confronti dei coniugi e Parte_6 Controparte_2
; Controparte_1
b. in seguito al decesso di in data 23.3.2023, con comparsa di Controparte_2
risposta, depositata il 25.9.2023, si sono costituiti in giudizio i figli di quest'ultimo, , e il minore Parte_3 Parte_7 [...]
, analogamente a , già costituita in Parte_8 Controparte_1
proprio, nonché (con la nuova costituzione) quale erede del coniuge ed esercente la responsabilità genitoriale sul predetto minore;
c. dopo avere assegnato i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., con ordinanza pronunciata il 17.1.2024 il giudice ha rimesso la causa sul ruolo e, rilevato come a corredo della comparsa di risposta degli eredi di fossero Controparte_2
state prodotte le rinunce all'eredità da parte delle figlie di quest'ultimo, Parte_3
, e – con conseguente operatività
[...] Parte_2 Controparte_3
dell'istituto della rappresentazione nei confronti degli eventuali discendenti delle medesime – ha invitato la parte attrice a produrre i certificati di famiglia delle rinuncianti, dai quali era emerso che:
i. era madre dei minori e Parte_3 Persona_5 Per_6
[...]
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 ii. era madre del minore;
Parte_2 Persona_1
iii. era madre di (la cui rinuncia Controparte_3 Parte_9
all'eredità del nonno era già stata prodotta a corredo della comparsa di risposta depositata il 25.9.2023);
d. in seguito all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei minori
, e (provvedimento Persona_5 Persona_6 Persona_1
ex art. 127 ter c.p.c. reso il 9.2.2025), il giudice ha invitato le parti ad interloquire sulle conseguenze processuali derivanti, sia dalla nullità della citazione a giudizio di questi ultimi – siccome convenuti personalmente, in luogo dei genitori quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli – sia dell'inerzia da parte degli attori nell'attivare tempestivamente un nuovo tentativo di notifica per la successiva udienza del 25.6.2024;
e. nelle udienze del 30.1.2025 e del 15.5.2025 la parte attrice ha documentato l'avvenuta rinuncia all'eredità di nell'interesse dei minori Controparte_2
menzionati nel punto che precede, effettuata dai rispettivi genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
f. i tre minori sopra menzionati non sono quindi litisconsorti necessari nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 521, comma 1, c.c., richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “l'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità
determina il difetto di legitimatio ad causam del rinunziante, in quanto (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008) la veste di litisconsorti necessari in capo ai
successori a titolo universale della parte postula che questi ultimi abbiano
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo
sufficiente la semplice chiamata all'eredità, determinandosi, altrimenti, l'onere
delle parti di provvedere all'individuazione degli eventuali ulteriori eredi e
procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità
giacente” (Cass. n. 8835/2023);
g. deve quindi confermarsi il provvedimento con cui, in data odierna, è stato revocato l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di , Persona_5
e . Persona_6 Persona_1
16. La domanda di verificazione giudiziale formulata da , e Parte_4 Parte_5
deve essere accolta, per le ragioni che seguono. Parte_6
16.1 Nell'art. 216, comma 2, primo periodo, c.p.c. si legge che “l'istanza per la verificazione
può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi
interesse”.
La scrittura privata del 16.8.2006, della quale gli attori chiedono la verificazione giudiziale, è stata prodotta come documento 2 a corredo dell'atto di citazione.
In calce alla suddetta scrittura compaiono effettivamente le sottoscrizioni degli attori-
alienanti , (quest'ultimo affermando di agire anche Parte_4 Parte_5
quale rappresentante del germano , in virtù di Parte_6
procura speciale autenticata l'11.7.2006 dal Notaio, dott.ssa rep. n. Persona_7
2100), nonché dei convenuti (originari) - acquirenti e Controparte_2 [...]
. CP_1
Sussiste quindi l'interesse degli attori alla verificazione delle sottoscrizioni, ai fini
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 della trascrizione dell'atto di vendita.
16.2 In subiecta materia debbono poi essere richiamati l'art. 215, comma 1, c.p.c., in cui si legge che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la
parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace,
salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la
disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta
successiva alla produzione” e l'art. 293, comma 3, c.p.c., ai sensi del quale “In ogni
caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel
termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte”.
Nel caso in esame e si sono Controparte_2 Controparte_1
tardivamente costituiti in giudizio con comparsa di risposta depositata il 17.11.2020
(addirittura dopo l'udienza cartolare del 26.5.2020, all'esito della quale il giudice istruttore si era pronunciato sui mezzi istruttori dedotti dagli attori) e, né nel predetto primo atto difensivo, né nella prima udienza successiva del 18.11.2020, hanno disconosciuto le firme apposte alla scrittura privata del 16.8.2006, mancato disconoscimento che rendeva superflua l'ammissione dei capitoli di prova orale formulati sul punto dalla parte attrice.
Riguardo alle diverse eccezioni e difese articolate da e Controparte_4 CP_2
nella comparsa di risposta menzionata nel punto che precede (nel cui CP_2
accoglimento hanno insistito sia la medesima , sia gli altri successori costituiti del CP_1
), deve osservarsi quanto segue: CP_2
a. l'allegata carenza del titolo dominicale in capo agli attori-alienanti si appalesa
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 anzitutto irrilevante, trattandosi di circostanza idonea, in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla legge, ad attribuire alla parte acquirente tutele e rimedi specifici non azionati (né azionabili, stante la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti) nel presente giudizio (a titolo esemplificativo, ai sensi degli artt. 1478,
1480, 1483, 1484, 1485 e 1486 c.c.), non anche a giustificare una non meglio precisata declaratoria di improcedibilità o a paralizzare l'accoglibilità della domanda di verificazione giudiziale della scrittura priva di compravendita oggetto di causa;
b. detta asserzione è altresì palesemente priva di pregio – non già per infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto degli attori di accettare l'eredità dei genitori (difesa da cui si evince trae, peraltro, l'ammissione della qualità di proprietari in capo a questi ultimi, e Persona_3 [...]
), eccezione peraltro inammissibile, sempre in ragione della tardiva CP_6
costituzione in giudizio dei convenuti – laddove la vendita di un bene la cui proprietà si assume acquistata per successione a titolo universale costituisce un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, essendo stato chiarito come “la stessa
stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene
relitto da parte dei chiamati all'eredità, come accaduto nella specie, costituisca in
sé accettazione tacita dell'eredità” (Cass. n. 9436/2025);
c. altrettanto inconferente ai fini della decisione è il fatto che i convenuti fossero o meno già possessori del bene compravenduto, elemento del tutto irrilevante ai fini dell'accoglibilità della domanda di verificazione giudiziale (così come delle altre
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 due pretese avanzate dagli attori).
17. La domanda con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in loro favore di 14.230,00 euro, “a titolo di saldo del prezzo pattuito per la compravendita
immobiliare del 16/08/2006, oltre interessi maturati e maturandi su detta somma dal
01/12/2006 e fino all'effettivo soddisfo, ed oltre a rivalutazione monetaria”, deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono:
a. l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti è inammissibile, attesa la già
rilevata tardiva costituzione in giudizio di questi ultimi;
b. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento
deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni” (tra le tante, Cass. n.
8903/2025, n. 3587/2021, n. 98/2019, n. 6844/2017, n. 7530/2012, n. 15659/2011,
n. 1743/2007, n. 20073/2004, SS.UU. n. 13533/2001), principio in ordine al quale
è stato precisato che la previsione dell'art. 1218 c.c. “esonera il creditore
dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del
debitore” (Cass. n. 7715/2024);
c. gli attori hanno assolto al proprio onere probatorio, producendo il titolo (contratto
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 di vendita del 16.8.2006) – dal quale si apprende che, mentre l'acconto di
40.000,00 euro era già stato corrisposto agli alienanti, “Il saldo di Euro 14.230,00
(quattordicimiladuecentotrenta/00) verrà pagato alla stipula dell'Atto notarile il
quale dovrà essere redatto entro e non oltre il 30/11/06” – ed allegando l'inadempimento dei convenuti all'obbligazione di pagamento del saldo;
d. in disparte le radicalmente infondate eccezioni menzionate nei punti 16 e 17-a che precedono, oltre a non contestare il mancato pagamento del saldo, i convenuti hanno invero incentrato le loro doglianze sulla non meglio precisata inesistenza del bene oggetto della scrittura privata, nonché sulla considerazione secondo cui incombeva altresì sugli attori l'onere di attivarsi per la fissazione dell'incontro dinanzi al notaio al fine di stipulare il rogito;
il primo argomento è arduamente comprensibile sul piano logico-giuridico,
tuttavia, qualora l'inesistenza del bene compravenduto fosse intesa quale conseguenza dell'assenza del titolo dominicale in capo agli alienanti, è sufficiente richiamare le considerazioni esposte nel punto 16 che precede riguardo alle (ben differenti) ricadute del vizio (insussistente) lamentato dai convenuti;
riguardo al secondo profilo, trattasi di circostanza chiaramente inidonea a paralizzare l'accoglimento della domanda di pagamento dell'importo capitale a titolo di saldo del prezzo – obbligazione divenuta esigibile in ragione della fondatezza della domanda di verificazione giudiziale della scrittura non autenticata
– ma rilevante quanto alla decorrenza degli interessi legali su detta somma, il cui
dies a quo deve essere individuato nella notifica dell'atto di citazione, poiché gli
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 attori non hanno dimostrato di avere diffidato per iscritto gli acquirenti alla stipulazione dell'atto pubblico di compravendita (nel doc. 7 dell'atto di citazione sono presenti unicamente le fogline di invio e alcuni avvisi di ricevimento di missive il cui contenuto non è stato depositato), nonché appalesandosi inammissibili i capitoli di prova formulati sul punto nella loro seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c. – capitolo 20 “D.V.C. successivamente alla sottoscrizione
della scrittura privata di compravendita del 16/08/2006 e, poi, successivamente
all'incontro fatto presso lo Studio del Notaio di NU, a cui Persona_2
eravate presente anche Voi, gli odierni attori SI.ri (in particolare il Sig. PT
) hanno sollecitato più volte – anche Vostro tramite, specificando Parte_4
CP_ in quali occasioni – i SI.ri e , affinché le parti si incontrassero CP_2
presso un Notaio di fiducia di questi ultimi, al fine di procedere alla stipula del
formale rogito notarile di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare
sita in NE (NU) alla Via Dante n. 20 A” e capitolo 21 “D.V.C. se vi furono
CP_ risposte, da parte dei SI.ri e , alle sollecitazioni agli stessi fatte dai CP_2
SI.ri , di cui al precedente capitolo di prova, e – in caso affermativo – PT
quali esse furono” – siccome del tutto generici riguardo alle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati effettuati detti solleciti verbali;
e. non compete alla parte attrice alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria,
laddove l'obbligazione inerente al pagamento del corrispettivo ha natura di debito di valuta, pertanto, non soggetta “a rivalutazione monetaria, se non nei termini del
maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali, ai sensi dell'art.
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 1224 cod. civ.; danno che va, peraltro, provato dalla parte richiedente (Sez. 3, n.
10373, 17/7/2002, Rv. 555849; Sez. U, n. 5931, 17/05/1995, Rv. 492295)” (Cass.
n. 14289/2018, n. 22743/2019, n. 9094/2024), maggior danno neppure allegato dalla parte alienante.
18. La domanda con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in loro favore di 4.710,90 euro “o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre
interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso di quanto sborsato tempo per
tempo dagli odierni attori per imposte comunali (ICI ed IMU) relative all'unità
immobiliare de qua” deve essere respinta, sull'assorbente rilievo che dai bollettini e dai due modelli di pagamento unificato versati a corredo dell'atto di citazione (doc. 6) non è
evincibile alcun riferimento all'immobile cui si riferiscono i tributi pagati dagli attori al
Parte_10
19. Attesa la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, le domande riconvenzionali formulate da questi ultimi nella loro comparsa di risposta depositata il 17.11.2020
CP_ (“ripetizione delle somme in buona fede versate agli dalla e dal marito CP_7
defunto, condannandoli alla ripetizione delle somme a loro versate maggiorate degli
interessi, ed in termini di equità condannandoli ai danni patiti dai convenuti”) debbono essere dichiarate inammissibili.
20. La presente sentenza – la quale, in considerazione dei limiti della domanda, non costituisce in ogni caso accertamento della validità del trasferimento del diritto menzionato nella scrittura privata di compravendita – è per legge un atto che deve essere trascritto (art. 2651 c.c.) e titolo per la trascrizione (art. 2657 c.c.), oltre che per i necessari
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 adempimenti catastali.
21. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza reciproca,
previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dei convenuti, in solido tra loro, per la quota di quattro quinti e compensarle per il quinto residuo,
considerati:
a. la fondatezza delle domande con cui gli attori hanno chiesto la verificazione giudiziale della scrittura privata oggetto di causa e il pagamento di 14.230,00 euro a titolo di saldo del prezzo pattuito (seppure senza riconoscimento di rivalutazione monetaria e con interessi legali decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione, non già dal 30.11.2006);
b. l'infondatezza della domanda avente ad oggetto il pagamento degli importi versati a titolo di imposte comunali dopo la sottoscrizione del contratto;
c. l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti (tra le quali, la restituzione dell'importo di 40.000,00 euro versato a titolo di acconto sul prezzo della compravendita);
d. l'evidente maggiore soccombenza dei convenuti nell'economia complessiva del giudizio.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia il minimo ordinariamente applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto D.M., sul punto, tra le tante, Cass. n. 11684/2023) – considerato come, in disparte la durata di quasi
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 sei anni della causa (dovuta anche a ragioni di avvicendamento tra i giudici assegnatari del fascicolo ed alla verifica dell'integrità del contraddittorio in seguito al decesso del convenuto ) e la sommatoria tra le domande formulate dagli attori Controparte_2
[il valore indeterminabile della verificazione giudiziale e l'importo complessivo di
(14.230,00+4.710,90=) 18.940,90 euro delle due pretese di pagamento], la domanda di maggior valore è quella, proposta in via riconvenzionale dai convenuti, avente ad oggetto la restituzione dell'acconto pagato per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa, pari a
40.000,00 euro – in particolare:
o con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, sul medesimo rilievo esposto nel capoverso che precede (modesto livello di complessità della causa);
o con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, considerato che solo la parte attrice ha depositato le prime due memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (la parte convenuta si è costituita dopo la scadenza dei relativi termini), formulando capitoli di prova orale che non sono stati ammessi;
o senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale, avendo la parte attrice depositato entrambe le memorie ex art. 190 c.p.c. (prima della rimessione in lettura della causa per la verifica del contraddittorio riguardo ai discendenti di
). Controparte_2
Non compete a , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
l'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2, del suddetto D.M. per la difesa in
[...]
favore e contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, attesa la coincidenza
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 delle difese articolate in favore degli attori e nei confronti dei due convenuti originari.
22. Le reciproche domande ex art. 96 c.p.c. debbono essere respinte, in particolare:
a. quanto all'ipotesi prevista dal primo comma della disposizione de qua (“Se risulta
che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”), perché
alcuna delle parti ha allegato, né tantomeno provato, quali danni avrebbe concretamente subito in conseguenza del contegno dell'altra parte, pregiudizio la cui sussistenza è presupposto indefettibile per integrare tale fattispecie;
b. in relazione al terzo comma (“il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la
parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata”), sull'assorbente rilievo che non è ravvisabile la soccombenza totale dei convenuti, richiamato l'insegnamento secondo cui “La
condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla
condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata
totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art.
91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito” (Cass. n. 15232/2024).
PER QUESTI MOTIVI
23. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. verifica giudizialmente la scrittura del 16.8.2006, con la quale Parte_4
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._1 Parte_5 C.F._2
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 (C.F. , “ciascuno per i Parte_6 C.F._3
propri diritti e congiuntamente per l'intero”, hanno dichiarato di alienare a
[...]
(C.F. ) ed a (C.F. CP_1 C.F._6 Controparte_2
) “in piena ed assoluta proprietà”, l'unità immobiliare C.F._7
“sita in Comune di NE in via Dante, e precisamente: Casa di civile abitazione,
posta ai piani Terra, Primo e Secondo composto da due Ingressi, due camere,
ripostiglio, Garage al Piano terra, Cucina, Due camere, Disimpegno e scala al
Piano Primo, due Camere, Bagno, Disimpegno e terrazza al Piano secondo, il
tutto confinante con distacco verso Via Dante, Via Verga e Proprietà Dui detta
unità immobiliare risulta censita al N.C.E.U. del Comune di NE - foglio 28
Mapp. 825 sub 3, cat. A/04, classe U, cons. 3, R.C. 94,51 - foglio 28 Mapp. 825
sub 4, cat. A/04, classe U, cons. 3,5, R.C. 110,26 - foglio 28 Mapp. 825 sub 5, cat.
A/04, classe U, cons. 3,5, R.C. 110,26 - foglio 28 Mapp. 826 cat. C6, classe 4,
cons. 50, R.C. 54,23”;
b. condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare agli attori 14.230,00 euro, oltre agli interessi legali decorrenti dal 4.10.2019 fino al saldo;
c. rigetta la domanda con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di 4.710,90 euro “o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso di quanto sborsato
tempo per tempo dagli odierni attori per imposte comunali (ICI ed IMU)”;
d. dichiara inammissibili tutte le domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
e. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare agli attori i quattro quinti
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 delle spese processuali, con compensazione del quinto residuo, così liquidate:
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 602,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 124,58 per spese di notifica;
€ 23,80 per spese notifica interrogatorio formale;
€ 5.953,88 totali;
€ 4.763,10 complessivi (con compensazione di un quinto), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
f. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti.
NU 6.6.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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Proc. n. 1122/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26