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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6009 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BELLU CARLA ITRIA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASTI STEFANINO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1) pronunciare separazione giudiziale fra i coniugi Pt_1 CP_1
2) dare atto che l'abitazione già coniugale non può essere assegnata a nessuno dei coniugi, in difetto dei presupposti legittimanti l'assegnazione;
3) dare atto che le parti sono economicamente autonome e che ciascuna provvederà al proprio mantenimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della separazione personale dal coniuge , dando atto della piena CP_1
autosufficienza economica di entrambi.
Si è costituito in giudizio formulando conclusioni conformi. CP_1
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte_1 CP_1
.
[...]
Le spese del giudizio, in ragione della natura della causa, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
2 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09/07/1964, e , nato a [...] [...], mandando al competente Ufficio dello CP_1
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. dà atto che l'abitazione già coniugale non può essere assegnata a nessuno dei coniugi, in difetto dei presupposti legittimanti l'assegnazione;
3. dà atto che le parti sono economicamente autonome e che ciascuna provvederà al proprio mantenimento;
4. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 30/04/2025 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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