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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3281/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Contin presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato Milano, il 15 dicembre 1970 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Trasatti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 14 ottobre 2000
(anno 2001 atto n. 0056 reg. 01 parte 2 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...] – cittadina italiana Persona_1
- nato a [...] il [...] - cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. Il signor si è già traferito prima d'ora dalla casa coniugale, asportando i propri Parte_2
effetti personali.
3. Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente presso Pt_3
la madre, a cui è assegnata la casa coniugale sita in Milano alla via Palanzone 18; la figlia maggiorenne , non economicamente autosufficiente resterà collocata presso la casa Per_1
coniugale.
4. I coniugi concordano che, fatto salvo il collocamento, data l'età dei figli, gli stessi vedranno il padre concordando direttamente con il medesimo i giorni e/o i week end in cui resteranno con lui.
5. I coniugi concordano altresì che le festività natalizie e le vacanze estive saranno decise di concerto con i figli, tenuto conto dell'età degli stessi.
6. Per il mantenimento dei figli il sig. verserà alla GN , entro il Parte_2 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.000,00 (500,00 per ciascun figlio) a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, decorso un anno dal deposito della sentenza.
7. Per le spese extra assegno di mantenimento dei figli verranno ripartite fra i coniugi nella misura del 50% secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano.
8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento del minore, e della carta d'identità valida per l'espatrio.
9. Le parti concordano che gli effetti del presente accordo inizieranno a prodursi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso di separazione.
10. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento per sé, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano in data 14 ottobre 2000
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano
6) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Contin presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato Milano, il 15 dicembre 1970 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Trasatti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 14 ottobre 2000
(anno 2001 atto n. 0056 reg. 01 parte 2 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...] – cittadina italiana Persona_1
- nato a [...] il [...] - cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. Il signor si è già traferito prima d'ora dalla casa coniugale, asportando i propri Parte_2
effetti personali.
3. Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente presso Pt_3
la madre, a cui è assegnata la casa coniugale sita in Milano alla via Palanzone 18; la figlia maggiorenne , non economicamente autosufficiente resterà collocata presso la casa Per_1
coniugale.
4. I coniugi concordano che, fatto salvo il collocamento, data l'età dei figli, gli stessi vedranno il padre concordando direttamente con il medesimo i giorni e/o i week end in cui resteranno con lui.
5. I coniugi concordano altresì che le festività natalizie e le vacanze estive saranno decise di concerto con i figli, tenuto conto dell'età degli stessi.
6. Per il mantenimento dei figli il sig. verserà alla GN , entro il Parte_2 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.000,00 (500,00 per ciascun figlio) a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, decorso un anno dal deposito della sentenza.
7. Per le spese extra assegno di mantenimento dei figli verranno ripartite fra i coniugi nella misura del 50% secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano.
8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento del minore, e della carta d'identità valida per l'espatrio.
9. Le parti concordano che gli effetti del presente accordo inizieranno a prodursi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso di separazione.
10. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento per sé, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano in data 14 ottobre 2000
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano
6) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG