TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1017/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TOMASELLI NATHALIE (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
Studio del proprio difensore, sito in VIA VERDI 6 CONSELVE;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BOETTO Parte_2 C.F._3
VALENTINA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio C.F._4
difensore, sito in VIA N.TOMMASEO, 13 SC.B 35131 PADOVA;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ 1) il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza e dimora prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere il figlio quando vuole, previo avviso telefonico ed accordo con la madre, e potrà altresì tenerlo con sé durante la settimana due pomeriggi, dal termine della scuola o dell'orario di lavoro del padre se successivo sino alle ore
19.00, l'individuazione dei giorni sarà da concordarsi tra i genitori, oltre che un fine settimana a settimane alterne il sabato dalle ore 11.00 sino alle ore 17.00 e la domenica dalle ore 16.00 sino alle ore 19.00, senza pernottamento sino a che il bambino non avrà acquisito indipendenza dalla figura
1 materna e comunque con pernottamento nel fine settimana dai due anni e mezzo di età. Il pernottamento notturno potrà iniziare anche prima o dopo a seconda del grado di indipendenza del bambino dalla figura materna e verrà concordato da entrambi i genitori. Nelle settimane in cui il bambino non starà con il padre nel fine settimana starà con il figlio anche il sabato o la domenica dalle 11.00 alle 17.00. I genitori potranno concordare congiuntamente di aumentare il diritto di visita paterno in funzione dell'età e delle esigenze del bambino. La madre si impegna ad accompagnare o ad andare a prendere il figlio presso la residenza del padre le domeniche in cui il bambino si trova presso il medesimo. Il figlio nel periodo estivo trascorrerà con i genitori un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro aprile di ogni anno, metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, che comprendano rispettivamente ed alternativamente la giornata del Natale e Santo Stefano e della Pasqua e Pasquetta sempre ad anni alterni. Il pernottamento notturno a casa del padre anche durante le vacanze estive o nei giorni infrasettimanali avverrà concordemente tra i genitori come sopra stabilito. Negli altri periodi di vacanza scolastica il figlio trascorrerà pari tempo con ciascun genitore da concordare tra i genitori all'inizio dell'anno scolastico. Resta inteso che, qualora uno dei due genitori dovesse accusare un serio impedimento personale (per comprovate esigenze di lavoro e/o malattia e/o altro) tale da impedirgli, in via transitoria, un regolare esercizio del diritto/dovere di visita nei termini qui sanciti, l'altro genitore si impegna ad accudire in via esclusiva il figlio, anche per i tempi in cui la relativa cura sarebbe spettata al genitore impedito, sostituendo quest'ultimo e per ciò offrendo la massima disponibilità nell'interesse superiore del figlio minore. I genitori si promettono fin d'ora la massima disponibilità per far sì che eventuali impedimenti in capo all'uno o all'altro non vadano a ledere gli interessi del minore di godere della cura e della compagnia di entrambi i genitori, o finiscano con l'influire, alterandoli, sugli equilibri qui individuati in tema di tempi di permanenza del bambino presso entrambi. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale congiuntamente sulle questioni di maggiore interesse e disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) Il signor Parte_2
corrisponderà alla signora entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 bancario presso l'istituto di credito che la signora comunicherà al signor la somma Pt_1 Pt_2
mensile di euro 550,00 (rivalutabile annualmente ai fini ISTAT a partire dal primo anno successivo alla data di comparizione delle parti), quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore a decorrere dal mese in cui la sig.ra si sarà trasferita presso il nuovo immobile ed avrà liberato Pt_1 la casa di proprietà del sig. sino al rilascio dell'immobile il sig. a titolo di mantenimento Pt_2 Pt_2 del minore si farà carico delle utenze dell'abitazione sita a Cinto Euganeo Via Brecale n. 10A, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito specificate. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, intendendosi per tali: SPESE MEDICHE: -
2 che non richiedono il preventivo accordo: A) Visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione, B) farmaci e presidi prescritti dal medico curante, C) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori, D) trattamenti sanitari e urgenti non erogati da SSNL E) Tickets sanitari: - che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche,
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie di medicina non convenzionale;
SPESE SCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: A) iscrizione inizio anno e tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo richiesti dalla scuola, B) gite scolastiche senza pernottamento;
- che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione,
c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria d); SPESE EXTRASCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: A) un'attività sportiva;
- che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche b) viaggi e vacanze, spese di custodia, baby sitter;
c) eventuali centri estivi. Le spese straordinarie saranno preventivamente comunicate tra i genitori, anche verbalmente,
e sempre documentate. Le spese straordinarie da concordare saranno comunicate per iscritto anche via E-mail dal genitore che le propone all'altro genitore, che provvederà a sua volta per iscritto ad approvarle o a respingerle, dandone motivazione, nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione;
in caso di mancato accordo il genitore proponente che intenda comunque affrontare la spesa sopporterà l'intero importo. I ricorrenti convengono sin d'ora di disciplinare il rimborso delle spese al genitore antistatario su base mensile, con obbligo di rendicontazione scritta delle spese sostenute entro il giorno 5 del mese successivo e obbligo di rifusione nei 15 giorni successivi. 3) I ricorrenti concordano espressamente che l'assegno unico rimarrà alla sig.ra nella misura del Pt_1
100%; 4) La sig.ra si impegna ed obbliga con la sottoscrizione del presente accordo Parte_1
a liberare l'immobile ove attualmente risiede di proprietà esclusiva del sig. sito a Cinto Parte_2
Euganeo (PD), Via Brecale n. 10A, entro giugno 2025, libero e sgombro da persone e cose di proprietà della stessa, in particolare la sig.ra porterà con sè, essendo beni di proprietà della Pt_1
stessa i seguenti beni mobili: i mobili presenti nella camera da letto matrimoniale e nelle camere da letto singole, la lavatrice e l'asciugatrice, il mobile in lavanderia, le aspirapolveri ed un armadio. Le parti concordano espressamente e riconoscono che l'adempimento del punto 4 del presente accordo, ovverosia la liberazione da parte della sig.ra dell'immobile di proprietà del sig. Pt_1 Pt_2
costituisce condizione imprescindibile del presente accordo ed è stata espressamente valutata tra le parti per la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e delle altre condizioni di carattere economico decise tra le parti nel presente accordo. 5) Le parti danno atto
3 reciprocamente che l'autovettura modello KIA SPORTAGE Targa GV506VB è di proprietà esclusiva del sig. ed è attualmente in uso alla sig.ra la quale ha contribuito Parte_2 Parte_1 all'acquisto della stessa nell'importo di € 10.500,00; le parti concordano, pertanto, che la sig.ra restituirà la predetta autovettura al sig. entro il mese di marzo 2025 ed il sig. Pt_1 Pt_2 Pt_2 corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 13.000,00 in un'unica soluzione entro il 28.02.2025 a Pt_1
tacitazione di ogni pretesa vantata dalla stessa, la quale non avrà pertanto più nulla a pretendere in ordine all'autovettura; le parti danno atto che il sig. ha già corrisposto alla sig.ra € Pt_2 Pt_1
500,00 e residuano pertanto da versare € 12.500,00; 6) Le parti concordano che, a condizione del puntuale e preciso adempimento di quanto disposto ai punti 4 e 5 del presente accordo, le stesse avranno integralmente definiti i loro rapporti economici e non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro; 7) i ricorrenti si scambiano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto del figlio minore;
8) le parti dichiarano di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione delle parti innanzi al Giudice Relatore;
9) spese e competenze del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28/02/2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare Parte_2
l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e il figlio, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nato in data [...]. Persona_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito mensili di euro 1.1.00,00 circa, mentre Parte_1 Pt_2
i euro 50.000,00 annui circa.
[...]
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 20.3.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 20.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 27.5.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
4 Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1017/2025 R.G.V.G. promossa da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 3.06.2025
Il presidente rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
5