Decreto decisorio 6 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 06/09/2021, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2021
N. 00517/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01227/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2015, proposto da
RI NT AD BO, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Domenichelli e Anna Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rosolina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco Cappelletto e Luigi Migliorini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cappelletto in Venezia-Mestre, via G. Pepe. 6;
Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio;
nei confronti
Capital Ferro s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini, Giuseppe Rizzi e Carlo Sarasso, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Rizzi in Venezia, via delle Industrie, 9 Vega P. Au;
Tize Centro Vacanze s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Servizio Demanio Marittimo Turistico Ricreativo del Comune di Rosolina (RO) prot. 9044 del 27.05.2015, avente ad oggetto " Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. 6°, n. 1259 de/2015 ";
- del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo turistico ricreativo del Comune di Rosolina n. 11509 Prot. del 18.06.2009 di rigetto dell'istanza di subentro nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 5 del 27.04.2004, presentata congiuntamente il 14 febbraio 2009 da Capital Service S.p.a. e da BO RI AD;
- del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo turistico ricreativo del Comune di Rosolina Prot. 11510 del 18.06.2009, di accoglimento dell'istanza di subingresso nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 5 del 27.04.2009, presentata autonomamente il 6 febbraio 2009 e il 7 marzo 2009 da Tize Centro Vacanze s.r.l.;
- dell'autorizzazione n. 27 del 26.06.2009 rilasciata ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione per il subingresso nel godimento della concessione demaniale marittima n. 5 del 27.04.2004 da parte della ditta " Tizè Centro vacanze s.r.l. ";
- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi:
- la nota del Sevizio demanio marittimo turistico ricreativo dell'8.04.2015, prot. 5130 " Comunicazione di avvio del procedimento volta ad ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1259/2015 ";
- la nota del Sevizio demanio marittimo turistico ricreativo dell'8.05.2015, prot. 7386 " Comunicazione ai sensi dell'art. 10 his della L. 241/90 dei motivi ostativi all’'accoglimento dell'istanza pervenuta al Comune di Rosolina in data 14.02.2009, prot. 2735 '';
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 2 settembre 2015;
Rilevato altresì che in data 13 novembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 23 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO