Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2024, n. 12579
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Sentenza 8 maggio 2024

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L'"atto di integrazione del contraddittorio" davanti alla Corte di cassazione, di cui all'art. 371-bis c.p.c., deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso originario nella sua interezza - con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate - sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice, la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare il suo scopo.

Il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocessuale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimità dell'uso della prova presuntiva del pagamento dell'intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2024, n. 12579
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12579
    Data del deposito : 8 maggio 2024

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