Art. 58. (Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57) 1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento". Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407 , le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento".
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1 gennaio 2002
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