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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/07/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 94/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 94 R.G. Lav.- anno 2023 avente ad oggetto: retribuzione
p r o m o s s a d a rappresentato e difeso dall'avv.to A Scafati, elettivamente domiciliato come Parte_1
in atti -appellante- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.to I. Beccia, elettivamente domiciliato come in atti -appellato-
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Il processo di I grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Campobasso, il proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 782/2021 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €1.999,80 in favore del relativamente alla pretesa indennità maturata da Pt_1
gennaio 2018 a giugno 2020 sulla scorta di determina del Settore Lavori Pubblici del giugno 2010 che gli aveva riconosciuto l'indennità annua di €799,22 per la responsabilità istruttoria in materia di LLPP, gestione Ufficio Acquedotti.
Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale, rilevata l'infondatezza della spiegata opposizione, chiedeva la conferma del DI opposto.
Con sentenza in data 4/5/2023 il giudice adito accoglieva l'opposizione revocando il D.I.
2. Atto di appello e difesa dell'appellato.
Avverso siffatta sentenza proponeva appello il lamentandone l'erroneità e spiegando le Pt_1
seguenti conclusioni:
“Nel merito ed in via principale: Accertare e dichiarare che la somma pari ad € 1.999,80, risulta legittimamente dovuta al sig. dal di , per tutto quanto sopra argomentato, Pt_1 CP_1 CP_1
per le causali di cui al ricorso per d.ing. citato ed alla comparsa di costituzione relativa al giudizio di opposizione. In ogni ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Argomentava diffusamente in ordine ai proposti motivi di gravame, come da atto di appello che in parte qua si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
Il si costituiva in giudizio contestando le avverse prospettazioni, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, anch'egli diffusamente motivando in ordine ai proposti motivi di gravame, come da atto di costituzione in appello che, parimenti, in parte qua si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
All'esito dello scambio e del deposito telematico delle note di trattazione scritta, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
********************
3. Motivi della decisione.
2 L'appello è infondato e non merita, perciò accoglimento.
Richiamate le condivisibili argomentazioni espresse dal primo giudice nella sentenza impugnata, la
Corte, brevemente, osserva quanto segue.
Va premesso innanzitutto che com'è noto, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado che si configura come una fase eventuale del giudizio - promosso nelle forme speciali - già pendente.
In tale giudizio - ordinario - si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti pur restandone invariata la posizione sostanziale, nel senso che l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa, con la conseguenza che l'onere della prova non patisce alcuna inversione, incombendo al creditore opposto e rimanendo a carico dell'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Ciò posto, rileva la Corte che, come risultante dagli atti di causa, il DI opposto è stato emesso sulla base della nota N°183 del 13/10/2010 a firma Dirigente del Settore LLPP del Comune di – CP_1
cfr. il documento in copia di cui al fascicolo di parte relativo al monitorio - che aveva Pt_1 attribuito al una responsabilità istruttoria nell'ambito della gestione ufficio acquedotto, Pt_1
qualificata come collaborazione continuativa nella materia, con corresponsione di una indennità di
800,00 a decorrere dal 1° giugno 2010.
Tuttavia, come giustamente rilevato dal giudice dell'opposizione, la nota presupposta N. 8536 del
24/5/2010, richiamata nella predetta nota N°183 del 13/10/2010, non risulta essere stata emessa dal
, attesa la produzione in giudizio dell'attestazione dell'inesistenza della stessa : CP_1 CP_1
il che evidentemente rende impossibile comprendere quale sia la fonte, normativa o contrattuale dell'attribuzione di siffatta indennità. Ciò a maggior ragione ove si consideri che il riveste Pt_1
la qualifica di istruttore tecnico di categoria C, ragion per cui la responsabilità istruttoria è già insita nelle sue mansioni, dalle quali, pertanto, non appaiono esulare le mansioni ad esso assegnate con la predetta nota N. 183 del 2010.
Di qui l'infondatezza della relativa censura anche sotto il profilo del mancato disconoscimento da parte del della nota presupposta, essendo evidente che il disconoscimento di un documento CP_1
può avere ad oggetto il contenuto di un atto prodotto in giudizio leggibile, conoscibile o conosciuto, non potendo aversi disconoscimento di un atto non prodotto.
Ne deriva che non può considerarsi un riconoscimento da parte opponente-odierna appellata della citata nota N. 8536 la dichiarazione in risposta alla richiesta del GL, sicchè essa rimane
3 presumibilmente esistente, ma oggettivamente sconosciuta ai fini della ricostruzione necessaria degli atti del giudizio.
Quanto alle ulteriori doglianze avanzate dall'appellante, il appellato ha, nel costituirsi in CP_1 giudizio, confermato di non contestare le mansioni svolte dal insistendo “nel dichiarare Pt_1 che esse non esulano dal contratto di lavoro”.
Va, nondimeno, evidenziato che nell'appello il ha precisato, tra l'altro ed in particolare, che Pt_1
“La specifica responsabilità può essere riconosciuta solo previa necessaria adozione di formale atto di conferimento dell'incarico, requisito indispensabile per il riconoscimento della relativa indennità, comportante l'assunzione diretta di una particolare responsabilità dell'attività lavorativa collegata ad un raggiungimento di un risultato.”(cfr. la pag.8 dell'atto di appello).
Al riguardo si richiama quanto correttamente rilevato dal GL, ovvero che dalla nota del Segretario
Comunale prodotta in atti dal risulta l'assenza di contrattazione decentrata negli Controparte_1 anni 2018 e 2019, l'assenza di conferimento per l'anno 2020 delle specifiche responsabilità ex articolo 17 lett. f) CCNL dell'1/4/1999 nonché l'assenza del relativo fondo (art.15) per il 2019, sicchè anche sotto questo profilo difetta una possibile erogazione della pretesa indennità.
Dalle considerazioni che precedono, in cui deve ritenersi assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. Sussistono giusti motivi per compensare per metà tra le parti anche le spese del presente grado di giudizio, avuto riguardo, in particolare, all'affidamento ingenerato dall'amministrazione nel con condanna di quest'ultimo alla rifusione in favore dell'appellato del residuo ½, come Pt_1
da dispositivo.
5. E', infine, dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 4/5/2023 e con ricorso qui depositato il 12/7/2023 da Parte_1 nei confronti di , Controparte_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
4 -rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-compensa per metà tra le parti le spese del presente grado e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato del residuo ½ che liquida in €1.000.00, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 22/11/2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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