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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2815 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Andrea Ordine
- ricorrente in riassunzione -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Clotilde Mazza
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di RO , premesso: Parte_1
che era iscritto fin dal 1979 alla gestione pensionistica Enpals;
che aveva svolto nel corso degli anni varie mansioni per gran parte inquadrabili con il codice generico 059
(gruppo produzione cinematografica, audiovisivi e spettacolo) con prevalenza di posizioni 051 (direttore di produzione) e 056 (organizzazione generale);
che aveva regolarmente versato la contribuzione all'ente di competenza, riscattando il periodo di servizio militare;
che aveva inoltrato 1'8/6/2010 domanda di pensionamento;
che l'istanza era stata respinta dall'Enpals con la motivazione che esso ricorrente aveva versato un numero di contributi giornalieri insufficiente per l'accesso al fondo pensionistico;
2. tanto premesso chiedeva al Tribunale di:
<
lavorative identificate con codice Enpals 050 a far data dal D.M. Lavoro 15.03.2005 e successivi atti attuativi
Enpals e l'originario Gruppo 1 ex D. Lgs. C.P.S. 708/1947 e s.m.i.;
accertare e dichiarare che la posizione previdenziale del sig. presenta una prevalenza di Parte_1
contribuzione versata in qualità di lavoratore rientrante nel Raggruppamento A;
accertare e dichiarare che il coefficiente di calcolo dell'anzianità contributiva del sig. , ai Parte_1
sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 2 D. Lgs. n. 182/1997, sia quello relativo al
Raggruppamento A, pari a 120 giornate contributive annue;
accertare e dichiarare che il computo dei contributi versati dal sig. alla data di Parte_1
presentazione del ricorso introduttivo fosse pari a complessivi 3694 contributi, giusto prospetto del consulente di parte versato in atti, con conseguente condanna dell' Enpals alla rettifica dei Controparte_2
propri errati prospetti previdenziali e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere ammesso al trattamento pensionistico Parte_1
CP_ d'anzianità con effetto dalla data della sua effettiva venuta ad esistenza con condanna dell – Gestione
ex Enpals ad adottare ogni determinazione per consentire l'esercizio del diritto alla pensione da parte del sig.
a far data dalla venuta ad esistenza di tale diritto, con relativo versamento di tutto quanto Parte_1
di sua spettanza dalla data di venuta ad esistenza del diritto alla pensione alla data di effettivo pensionamento>>.
Chiedeva, altresì, in via subordinata - in caso di mancato accertamento del requisito pensionistico sulla base del computo dei contributi giornalieri minimi – che il Tribunale dichiarasse il proprio diritto al trattamento pensionistico per il raggiungimento, alla data del 8.06.2010, del requisito di “quota” tra anni lavorativi e anzianità contributiva minima.
3. Con sentenza n. 14072/2013 del 17 dicembre 2013 il Tribunale così statuiva:
accerta e dichiara che il coefficiente di calcolo dell'anzianità contributiva del ricorrente è pari a 120 giornate contributive annue;
accerta e dichiara che il computo dei contributi versati dal medesimo alla data di presentazione del ricorso è
pari a complessivi 3694 contributi e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad essere ammesso al trattamento pensionistico di anzianità;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore dei procuratori antistatari del ricorrente di €.2.300,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimb. forf. iva e cpa come per legge>>.
CP_ Con ricorso depositato in data 12.3.2014 l' proponeva appello.
4. Con sentenza n. 2816/2018, la Corte di Appello di RO, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, respingeva il ricorso proposto in primo grado da e lo condannava alla Parte_1
rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in €.2.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed in
€.3.307,50 quanto al giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
Affermava la Corte: che era rilevante, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, l'inquadramento in uno dei gruppi introdotti dal D. Lgs. nr. 182 del 1997ì,
che il gruppo in cui l'assicurato aveva acquisito maggiore anzianità contributiva fosse il gruppo B, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n.182-97, facendo in quest'ultimo confluire anche la carriera lavorativa pregressa, ovvero quella svolta fino all'entrata in vigore del cit. D.Lgs. nr. 182.
Ricorreva per cassazione e con un unico motivo, deduceva violazione e/o falsa applicazione Parte_1
del D. Lgs. nr.182-97 anche in relazione al D.M. 10.11.97 ed al D.M. 15.3.2005 per avere la Corte di appello attratto "i criteri contributivi del lavoratore iscritto alla previdenza Enpals nell'alveo della disciplina di tale decreto omettendo di rapportare il requisito della prevalenza contributiva sull'intera storia contributiva del lavoratore".
5. Con sentenza n. 19762/2024 la S.C. accoglieva il ricorso e affermava il seguente principio di diritto:
“Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 182-97 e proseguito nel vigore del D.Lgs. n. 182-97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 182-97 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell'art. 2, co.1 D.Lgs. n. 182-97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all'art. 2, co. 4 D.Lgs. n. 182-97. Il giudizio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità contributiva opera a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 182-97. Da
tale data si deve considerare se sia maggiore l'anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del D.M.
10.11.97 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del D.M. 15.3.2005 (gruppo A). Una volta individuato il gruppo prevalente in base alla maggiore anzianità contributiva, la contribuzione versata entro il gruppo non prevalente, va riproporzionata secondo il criterio dell'art. 2, co. 3 D.Lgs. n. 182-97.
Per il periodo assicurativo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 182-97, l'anzianità contributiva si calcola secondo le norme previgenti tempo per tempo".
6. Con ricorso del 12 ottobre 2024 riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, Parte_1
in diversa composizione, giudice del rinvio.
CP_ L' resisteva. Preso atto del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, il Collegio ha disposto CTU contabile onde accertare l'anzianità contributiva del secondo i criteri fissati dalla S.C. e la data a partire dalla Pt_1
quale il ricorrente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico.
Il nominato CTU ha accertato che:
< alla data di proposizione del ricorso era superiore ai 35 Parte_1
anni di contributi previsti dalla norma, avendo egli un'età superiore a 60 anni;
b) la data a partire dalla quale il ricorrente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità è il
1° luglio 2010, ovvero il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, valutato positivo al raggiungimento dei requisiti di legge per età e contribuzione>>.
Il CTU ha dato atto di aver inviato una copia della perizia ai legali delle parti per le opportune valutazioni e che entrambi i Consulenti di Parte hanno comunicato di non avere osservazioni da effettuare in merito all'elaborato peritale.
Sulla scorta delle conclusioni del C.T.U. (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché appaiono immuni da errori di calcolo e non contestate dalle parti), deve affermarsi che la domanda originariamente avanzata dal ricorrente era fondata.
Pertanto, vanno confermate integralmente, anche in punto di spese, le statuizioni di cui alla sentenza n.
14072/2013 del 17 dicembre 2013 pronunciata, inter partes, dal Tribunale di RO.
Le spese del giudizio di appello, di cassazione e della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
CP_ Le spese di CTU vanno poste a totale carico dell'
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 19762/2024 della Corte di
Cassazione, sul ricorso in riassunzione proposto in data 12 ottobre 2024 da nei confronti Parte_1
CP_ dell' così provvede:
conferma integralmente, anche in punto di spese, le statuizioni di cui alla sentenza n. 14072/2013 del 17
dicembre 2013 pronunciata, inter partes, dal Tribunale di RO;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di delle spese del giudizio di appello, di Cassazione Parte_1
e della presente fase he così liquida:
€.6.500,00 per il giudizio di appello;
€.4.500,00 per il giudizio di Cassazione;
€.9.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
CP_ Pone a totale carico dell' le spese di CTU.
Così deciso in RO il 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2815 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Andrea Ordine
- ricorrente in riassunzione -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Clotilde Mazza
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di RO , premesso: Parte_1
che era iscritto fin dal 1979 alla gestione pensionistica Enpals;
che aveva svolto nel corso degli anni varie mansioni per gran parte inquadrabili con il codice generico 059
(gruppo produzione cinematografica, audiovisivi e spettacolo) con prevalenza di posizioni 051 (direttore di produzione) e 056 (organizzazione generale);
che aveva regolarmente versato la contribuzione all'ente di competenza, riscattando il periodo di servizio militare;
che aveva inoltrato 1'8/6/2010 domanda di pensionamento;
che l'istanza era stata respinta dall'Enpals con la motivazione che esso ricorrente aveva versato un numero di contributi giornalieri insufficiente per l'accesso al fondo pensionistico;
2. tanto premesso chiedeva al Tribunale di:
<
lavorative identificate con codice Enpals 050 a far data dal D.M. Lavoro 15.03.2005 e successivi atti attuativi
Enpals e l'originario Gruppo 1 ex D. Lgs. C.P.S. 708/1947 e s.m.i.;
accertare e dichiarare che la posizione previdenziale del sig. presenta una prevalenza di Parte_1
contribuzione versata in qualità di lavoratore rientrante nel Raggruppamento A;
accertare e dichiarare che il coefficiente di calcolo dell'anzianità contributiva del sig. , ai Parte_1
sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 2 D. Lgs. n. 182/1997, sia quello relativo al
Raggruppamento A, pari a 120 giornate contributive annue;
accertare e dichiarare che il computo dei contributi versati dal sig. alla data di Parte_1
presentazione del ricorso introduttivo fosse pari a complessivi 3694 contributi, giusto prospetto del consulente di parte versato in atti, con conseguente condanna dell' Enpals alla rettifica dei Controparte_2
propri errati prospetti previdenziali e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere ammesso al trattamento pensionistico Parte_1
CP_ d'anzianità con effetto dalla data della sua effettiva venuta ad esistenza con condanna dell – Gestione
ex Enpals ad adottare ogni determinazione per consentire l'esercizio del diritto alla pensione da parte del sig.
a far data dalla venuta ad esistenza di tale diritto, con relativo versamento di tutto quanto Parte_1
di sua spettanza dalla data di venuta ad esistenza del diritto alla pensione alla data di effettivo pensionamento>>.
Chiedeva, altresì, in via subordinata - in caso di mancato accertamento del requisito pensionistico sulla base del computo dei contributi giornalieri minimi – che il Tribunale dichiarasse il proprio diritto al trattamento pensionistico per il raggiungimento, alla data del 8.06.2010, del requisito di “quota” tra anni lavorativi e anzianità contributiva minima.
3. Con sentenza n. 14072/2013 del 17 dicembre 2013 il Tribunale così statuiva:
accerta e dichiara che il coefficiente di calcolo dell'anzianità contributiva del ricorrente è pari a 120 giornate contributive annue;
accerta e dichiara che il computo dei contributi versati dal medesimo alla data di presentazione del ricorso è
pari a complessivi 3694 contributi e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad essere ammesso al trattamento pensionistico di anzianità;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore dei procuratori antistatari del ricorrente di €.2.300,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimb. forf. iva e cpa come per legge>>.
CP_ Con ricorso depositato in data 12.3.2014 l' proponeva appello.
4. Con sentenza n. 2816/2018, la Corte di Appello di RO, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, respingeva il ricorso proposto in primo grado da e lo condannava alla Parte_1
rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in €.2.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed in
€.3.307,50 quanto al giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
Affermava la Corte: che era rilevante, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, l'inquadramento in uno dei gruppi introdotti dal D. Lgs. nr. 182 del 1997ì,
che il gruppo in cui l'assicurato aveva acquisito maggiore anzianità contributiva fosse il gruppo B, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n.182-97, facendo in quest'ultimo confluire anche la carriera lavorativa pregressa, ovvero quella svolta fino all'entrata in vigore del cit. D.Lgs. nr. 182.
Ricorreva per cassazione e con un unico motivo, deduceva violazione e/o falsa applicazione Parte_1
del D. Lgs. nr.182-97 anche in relazione al D.M. 10.11.97 ed al D.M. 15.3.2005 per avere la Corte di appello attratto "i criteri contributivi del lavoratore iscritto alla previdenza Enpals nell'alveo della disciplina di tale decreto omettendo di rapportare il requisito della prevalenza contributiva sull'intera storia contributiva del lavoratore".
5. Con sentenza n. 19762/2024 la S.C. accoglieva il ricorso e affermava il seguente principio di diritto:
“Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 182-97 e proseguito nel vigore del D.Lgs. n. 182-97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 182-97 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell'art. 2, co.1 D.Lgs. n. 182-97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all'art. 2, co. 4 D.Lgs. n. 182-97. Il giudizio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità contributiva opera a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 182-97. Da
tale data si deve considerare se sia maggiore l'anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del D.M.
10.11.97 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del D.M. 15.3.2005 (gruppo A). Una volta individuato il gruppo prevalente in base alla maggiore anzianità contributiva, la contribuzione versata entro il gruppo non prevalente, va riproporzionata secondo il criterio dell'art. 2, co. 3 D.Lgs. n. 182-97.
Per il periodo assicurativo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 182-97, l'anzianità contributiva si calcola secondo le norme previgenti tempo per tempo".
6. Con ricorso del 12 ottobre 2024 riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, Parte_1
in diversa composizione, giudice del rinvio.
CP_ L' resisteva. Preso atto del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, il Collegio ha disposto CTU contabile onde accertare l'anzianità contributiva del secondo i criteri fissati dalla S.C. e la data a partire dalla Pt_1
quale il ricorrente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico.
Il nominato CTU ha accertato che:
< alla data di proposizione del ricorso era superiore ai 35 Parte_1
anni di contributi previsti dalla norma, avendo egli un'età superiore a 60 anni;
b) la data a partire dalla quale il ricorrente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità è il
1° luglio 2010, ovvero il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, valutato positivo al raggiungimento dei requisiti di legge per età e contribuzione>>.
Il CTU ha dato atto di aver inviato una copia della perizia ai legali delle parti per le opportune valutazioni e che entrambi i Consulenti di Parte hanno comunicato di non avere osservazioni da effettuare in merito all'elaborato peritale.
Sulla scorta delle conclusioni del C.T.U. (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché appaiono immuni da errori di calcolo e non contestate dalle parti), deve affermarsi che la domanda originariamente avanzata dal ricorrente era fondata.
Pertanto, vanno confermate integralmente, anche in punto di spese, le statuizioni di cui alla sentenza n.
14072/2013 del 17 dicembre 2013 pronunciata, inter partes, dal Tribunale di RO.
Le spese del giudizio di appello, di cassazione e della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
CP_ Le spese di CTU vanno poste a totale carico dell'
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 19762/2024 della Corte di
Cassazione, sul ricorso in riassunzione proposto in data 12 ottobre 2024 da nei confronti Parte_1
CP_ dell' così provvede:
conferma integralmente, anche in punto di spese, le statuizioni di cui alla sentenza n. 14072/2013 del 17
dicembre 2013 pronunciata, inter partes, dal Tribunale di RO;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di delle spese del giudizio di appello, di Cassazione Parte_1
e della presente fase he così liquida:
€.6.500,00 per il giudizio di appello;
€.4.500,00 per il giudizio di Cassazione;
€.9.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
CP_ Pone a totale carico dell' le spese di CTU.
Così deciso in RO il 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis