Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29794
CASS
Ordinanza 19 novembre 2024

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Il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale.

In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso.

Commentari2

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2USURA: il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia deve essere compiuto in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM
    Avv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 24 aprile 2025

    ISSN 2385-1376 In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Ambrosi, con la ordinanza n. 29794 del 19 novembre 2024. Nel caso di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29794
Data del deposito : 19 novembre 2024

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