Articolo 53 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
Articolo 52Articolo 54
Versione
28 dicembre 1971
Art. 53.
Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorita' governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.
Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonche' ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennita' di missione intera.
Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1971