Articolo 1393 del Codice civile
Articolo 1392Articolo 1394
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19 aprile 1942
Art. 1393.

(Giustificazione dei poteri del rappresentante).

Il terzo che contratta col rappresentante puo' sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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