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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 289/2017
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa dall'Avv.to CERNELLI Parte_1 C.F._1
ANTONIA ROSA, giusta procura in atti;
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to CAMMARDELLA GERARDO, giusta Controparte_1
procura in atti;
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2017, il ricorrente , conveniva in giudizio la Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le Controparte_1
seguenti conclusioni: “riconoscere e dichiarare che la SI.ra ha prestato la sua attività Parte_2 alle dipendenze della in persona del legale rapp.te p.t., dal 22 aprile 2016 fino al 20 Controparte_2 giugno 2016; per l'effetto accogliere la domanda e condannare la in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento delle retribuzioni mensili, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, pari alla somma di € 8.277,74, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di giudizio;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.”
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., contestando la domanda in quanto inammissibile infondata in fatto ed in diritto, e concludendo testualmente: “
1. Ritenere e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande siccome formulate in atti dalla ricorrente e, per l'effetto, disporne l'integrale rigetto;
2. Dichiarare, in ogni caso, l'inapplicabilità del C.C.N.L. richiamato ex adverso, nonché l'erroneità dei conteggi prodotti in atti;
In via Riconvenzionale:
3. Ritenere fondate le domande riconvenzionali spiegate e, per lo effetto: - condannare la sig.ra Parte_2 al risarcimento dei danni tutti arrecati alla non escluso il nocumento
[...] Controparte_2 connesso alla mancata restituzione – appropriazione del telefonino cellulare aziendale marca “LG” modello
“G FLEX 2 LTE”, quindi alla somma di €. 3.000,00, ovvero della diversa maggiore / minore somma da determinarsi in corso di causa anche a mezzo CTU, ed in via ulteriormente gradata, secondo equitatà, sempre, ed in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare la sig.ra al Parte_2 pagamento, in favore della della somma di €. 5.000,00 a titolo di corrispettivo per Controparte_2
l'eseguito intervento edilizio, ovvero della diversa maggiore / minore somma da determinarsi in corso di causa anche a mezzo CTU estimativa che sin da ora si invoca, oltre interessi.
4. Con vittoria di competenze di causa, rimb. forfetario e CA;
”
Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica, all'udienza del 06.02.2025 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.
Per quanto attiene il merito della controversia, il ricorso risulta fondato e pertanto merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della convenuta limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo “varie mansioni corrispondenti al 4° livello del CCNL Turismo Confcommercio”.
Invero, i testi escussi hanno sostanzialmente confermato quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio sia in punto di orario che di mansioni.
Pag. 2 di 5 In particolare, il teste all'udienza del 13.09.2018 ha dichiarato: “In riferimento al Testimone_1 capitolo n. 2 del ricorso posso riferire che è vero. La SI.ra avorava tutti i giorni dalle 9 della Pt_2 mattina alle 21 della sera e spesso anche fino alle 24.00.”
Tale circostanza è stata, altresì, confermata dalla teste che all'udienza del Testimone_2
07.11.2019 ha dichiarato: “In riferimento al capitolo n. 2 del ricorso posso riferire che è vero. Precisamente io lavoravo fino alle 16:00, con inizio alle 8:00 del mattino. Durante il mio orario di lavoro la signora ra sempre sul posto di lavoro ed era il nostro punto di riferimento, in quanto lei ci gestiva Pt_2 organizzando il nostro lavoro.”
Inoltre, la teste all'udienza del 21.03.2019 ha aggiunto: “Il riferimento al Testimone_3 capitolo numero 4. posso riferire che è vero, si occupava di tutto sia della gestione del bar del ristorante dei fornitori. Era anche addetta alla reception. Posso riferire altresì che era addetta anche alla gestione del personale e tanto posso riferire in quanto il colloquio di lavoro lo sostenni con lei e che tutti gli ordini me li impartiva lei per quando riguardava le mie mansioni di addetta alla pulizia delle camere.”
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr.
Cass. 26985/2009). Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost al ricorrente quest'ultima rimane creditrice degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del CTU Persona_1
relativamente ad un rapporto di lavoro, per l'orario come da ricorso, del IV livello del CCNL
Turismo, pari alla somma di euro 8.741,10 così ripartita: di euro 7.900,36 a titolo di differenze retributive di euro 585,21 a titolo di TFR di euro 255,53 a titolo di indennità di ferie non godute, ritenendo codesto giudicante tali conteggi attendibili per la precisione dei calcoli.
Pag. 3 di 5 Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav.
945/06).
La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 8.741,10, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo.
La domanda riconvenzionale va rigettata, attesa la carenza assoluta della prova, non avendo la resistente assolto l'onere sulla stessa incombente in ordine alla domanda proposta nei confronti della ricorrente.
Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente così come liquidate in dispositivo.
Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
- Accoglie il ricorso
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, Parte_2
della somma di euro 8.741,10.
- Condannala parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00 oltre
15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Pag. 4 di 5 - Pone definitivamente a carico della parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto.
- Rigetta la domanda riconvenzionale
Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 06/02/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 289/2017
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa dall'Avv.to CERNELLI Parte_1 C.F._1
ANTONIA ROSA, giusta procura in atti;
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to CAMMARDELLA GERARDO, giusta Controparte_1
procura in atti;
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2017, il ricorrente , conveniva in giudizio la Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le Controparte_1
seguenti conclusioni: “riconoscere e dichiarare che la SI.ra ha prestato la sua attività Parte_2 alle dipendenze della in persona del legale rapp.te p.t., dal 22 aprile 2016 fino al 20 Controparte_2 giugno 2016; per l'effetto accogliere la domanda e condannare la in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento delle retribuzioni mensili, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, pari alla somma di € 8.277,74, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di giudizio;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.”
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., contestando la domanda in quanto inammissibile infondata in fatto ed in diritto, e concludendo testualmente: “
1. Ritenere e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande siccome formulate in atti dalla ricorrente e, per l'effetto, disporne l'integrale rigetto;
2. Dichiarare, in ogni caso, l'inapplicabilità del C.C.N.L. richiamato ex adverso, nonché l'erroneità dei conteggi prodotti in atti;
In via Riconvenzionale:
3. Ritenere fondate le domande riconvenzionali spiegate e, per lo effetto: - condannare la sig.ra Parte_2 al risarcimento dei danni tutti arrecati alla non escluso il nocumento
[...] Controparte_2 connesso alla mancata restituzione – appropriazione del telefonino cellulare aziendale marca “LG” modello
“G FLEX 2 LTE”, quindi alla somma di €. 3.000,00, ovvero della diversa maggiore / minore somma da determinarsi in corso di causa anche a mezzo CTU, ed in via ulteriormente gradata, secondo equitatà, sempre, ed in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare la sig.ra al Parte_2 pagamento, in favore della della somma di €. 5.000,00 a titolo di corrispettivo per Controparte_2
l'eseguito intervento edilizio, ovvero della diversa maggiore / minore somma da determinarsi in corso di causa anche a mezzo CTU estimativa che sin da ora si invoca, oltre interessi.
4. Con vittoria di competenze di causa, rimb. forfetario e CA;
”
Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica, all'udienza del 06.02.2025 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.
Per quanto attiene il merito della controversia, il ricorso risulta fondato e pertanto merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della convenuta limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo “varie mansioni corrispondenti al 4° livello del CCNL Turismo Confcommercio”.
Invero, i testi escussi hanno sostanzialmente confermato quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio sia in punto di orario che di mansioni.
Pag. 2 di 5 In particolare, il teste all'udienza del 13.09.2018 ha dichiarato: “In riferimento al Testimone_1 capitolo n. 2 del ricorso posso riferire che è vero. La SI.ra avorava tutti i giorni dalle 9 della Pt_2 mattina alle 21 della sera e spesso anche fino alle 24.00.”
Tale circostanza è stata, altresì, confermata dalla teste che all'udienza del Testimone_2
07.11.2019 ha dichiarato: “In riferimento al capitolo n. 2 del ricorso posso riferire che è vero. Precisamente io lavoravo fino alle 16:00, con inizio alle 8:00 del mattino. Durante il mio orario di lavoro la signora ra sempre sul posto di lavoro ed era il nostro punto di riferimento, in quanto lei ci gestiva Pt_2 organizzando il nostro lavoro.”
Inoltre, la teste all'udienza del 21.03.2019 ha aggiunto: “Il riferimento al Testimone_3 capitolo numero 4. posso riferire che è vero, si occupava di tutto sia della gestione del bar del ristorante dei fornitori. Era anche addetta alla reception. Posso riferire altresì che era addetta anche alla gestione del personale e tanto posso riferire in quanto il colloquio di lavoro lo sostenni con lei e che tutti gli ordini me li impartiva lei per quando riguardava le mie mansioni di addetta alla pulizia delle camere.”
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr.
Cass. 26985/2009). Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost al ricorrente quest'ultima rimane creditrice degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del CTU Persona_1
relativamente ad un rapporto di lavoro, per l'orario come da ricorso, del IV livello del CCNL
Turismo, pari alla somma di euro 8.741,10 così ripartita: di euro 7.900,36 a titolo di differenze retributive di euro 585,21 a titolo di TFR di euro 255,53 a titolo di indennità di ferie non godute, ritenendo codesto giudicante tali conteggi attendibili per la precisione dei calcoli.
Pag. 3 di 5 Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav.
945/06).
La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 8.741,10, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo.
La domanda riconvenzionale va rigettata, attesa la carenza assoluta della prova, non avendo la resistente assolto l'onere sulla stessa incombente in ordine alla domanda proposta nei confronti della ricorrente.
Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente così come liquidate in dispositivo.
Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
- Accoglie il ricorso
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, Parte_2
della somma di euro 8.741,10.
- Condannala parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00 oltre
15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Pag. 4 di 5 - Pone definitivamente a carico della parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto.
- Rigetta la domanda riconvenzionale
Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 06/02/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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