TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4442/2024 promossa da
, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Laura Proietti Stella
Ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Anna Nardo Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Vinte le spese di giudizio, anche in considerazione del comportamento tenuto dalla signora CP_1
”
[...]
pagina 1 di 3 Per parte convenuta:
“Chiede che il Presidente delegato, verificate le intenzioni del sig. all'udienza del 6.03.2025, Pt_1
pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07.10.1975 in
Padova, trascritto quale Atto n. 12 parte II serie A - vol.01 - anno 1975 - Comune di Padova e per l'effetto ordinando allo stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze, senza alcuna pronuncia sulle questioni economiche che i coniugi hanno già definito in passato.
Spese del presente procedimento compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 7.1.1975 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 12, parte II, serie A, vol. 01, anno 1975.
Dalla loro unione nasceva una figlia, il 12.7.1975. Per_1
Con decreto dell'11.10.2002, depositato il 23.10.2002, il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al
Presidente delegato del 2.10.2002.
In data 21.9.2024 , con l'assistenza dell'amministratore di sostegno Avv. Parte_1 Parte_2
e previa autorizzazione del giudice tutelare del 22.7.2024, depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe. si costituiva in data 4.2.2025 associandosi alla domanda sullo status. Controparte_1
All'udienza del 6.3.2025 differita d'ufficio dapprima al 20.3.2025 e, successivamente, al 25.3.2025, parte ricorrente partecipava da remoto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e del proprio procuratore e parte resistente compariva personalmente con il proprio avvocato;
quindi, il giudice esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e, rilevato che non ci sono altre domande oltre alla pronuncia sullo status e quella relativa alle spese di giudizio, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale.
pagina 2 di 3 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. All'udienza di comparizione delle parti, inoltre, il ricorrente, assistito dall'ADS, ha dato prova di aver ben compreso l'oggetto del giudizio e ha confermato la volontà di divorziare (testualmente egli ha dichiarato: “ ho capito bene che con questa domanda il mio matrimonio non avrà più effetti”).
Per quanto concerne le spese di lite chiede che vengano poste a carico di Parte_1 Controparte_1
stante la volontà della stessa di procedere al divorzio giudiziale, anziché congiunto, come inizialmente concordato dalle parti ed autorizzato dal GT in data 15.2.2024. allega di aver ripensato alla proposizione del ricorso congiunto non per ostacolare la Controparte_1
volontà del marito, ma per essere sicura che fosse effettivamente consapevole del significato del divorzio, stante la misura dell'amministrazione di sostegno di cui beneficia.
Ciò premesso, le spese di lite vanno compensate tra le parti, attesa la necessità di verificare l'effettiva volontà del (persona soggetta ad ADS) nonché la pronuncia sul solo status di divorzio. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 7.1.1975 a Padova (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato CP_1
Civile dello stesso Comune al n. 12, parte II, serie A, vol. 01, anno 1975;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4442/2024 promossa da
, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Laura Proietti Stella
Ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Anna Nardo Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Vinte le spese di giudizio, anche in considerazione del comportamento tenuto dalla signora CP_1
”
[...]
pagina 1 di 3 Per parte convenuta:
“Chiede che il Presidente delegato, verificate le intenzioni del sig. all'udienza del 6.03.2025, Pt_1
pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07.10.1975 in
Padova, trascritto quale Atto n. 12 parte II serie A - vol.01 - anno 1975 - Comune di Padova e per l'effetto ordinando allo stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze, senza alcuna pronuncia sulle questioni economiche che i coniugi hanno già definito in passato.
Spese del presente procedimento compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 7.1.1975 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 12, parte II, serie A, vol. 01, anno 1975.
Dalla loro unione nasceva una figlia, il 12.7.1975. Per_1
Con decreto dell'11.10.2002, depositato il 23.10.2002, il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al
Presidente delegato del 2.10.2002.
In data 21.9.2024 , con l'assistenza dell'amministratore di sostegno Avv. Parte_1 Parte_2
e previa autorizzazione del giudice tutelare del 22.7.2024, depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe. si costituiva in data 4.2.2025 associandosi alla domanda sullo status. Controparte_1
All'udienza del 6.3.2025 differita d'ufficio dapprima al 20.3.2025 e, successivamente, al 25.3.2025, parte ricorrente partecipava da remoto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e del proprio procuratore e parte resistente compariva personalmente con il proprio avvocato;
quindi, il giudice esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e, rilevato che non ci sono altre domande oltre alla pronuncia sullo status e quella relativa alle spese di giudizio, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale.
pagina 2 di 3 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. All'udienza di comparizione delle parti, inoltre, il ricorrente, assistito dall'ADS, ha dato prova di aver ben compreso l'oggetto del giudizio e ha confermato la volontà di divorziare (testualmente egli ha dichiarato: “ ho capito bene che con questa domanda il mio matrimonio non avrà più effetti”).
Per quanto concerne le spese di lite chiede che vengano poste a carico di Parte_1 Controparte_1
stante la volontà della stessa di procedere al divorzio giudiziale, anziché congiunto, come inizialmente concordato dalle parti ed autorizzato dal GT in data 15.2.2024. allega di aver ripensato alla proposizione del ricorso congiunto non per ostacolare la Controparte_1
volontà del marito, ma per essere sicura che fosse effettivamente consapevole del significato del divorzio, stante la misura dell'amministrazione di sostegno di cui beneficia.
Ciò premesso, le spese di lite vanno compensate tra le parti, attesa la necessità di verificare l'effettiva volontà del (persona soggetta ad ADS) nonché la pronuncia sul solo status di divorzio. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 7.1.1975 a Padova (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato CP_1
Civile dello stesso Comune al n. 12, parte II, serie A, vol. 01, anno 1975;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3