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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2026 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 05/05/2023 ed iscritto al n 2026 - 2023 RG , vertente tra
- (CF: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentate della ditta individuale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele
[...]
Malavenda (CF.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Motta San Giovanni (RC), alla Via Nazionale n. 189, giusta procura in atti;
-ricorrente- Contro
Controparte_2
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati AN LA ( ), EL M. ZI ( , EL C.F._3 C.F._4
M. Laganà ( ), DA C. DO C.F._5
1 ( , nonché rappresentato e difeso dal nuovo difensore C.F._6
l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 05.05.2023 la ricorrente propone opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001016942, che gli è stata notificata in data 11.04.2023, di € 10.000,00, oltre € 6,60 per spese di notifica, irrogata dall' con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione CP_2 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l' annualità 2016, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023. Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili (prescrizione, decadenza, omessa notifica dell'atto di accertamento e vizio di motivazione, illegittima determinazione della sanzione, sproporzione).
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si è costituito l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Nel merito osserva che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi 7-9/2016. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 11.04.2023, sulla base dell'accertamento notificato in data 18.05.2018. Nelle conclusioni chiede “Gradatamente, ove l'opponente provveda entro 30 giorni dalla prima udienza al pagamento in misura ridotta di euro 634,00, oltre alle spese del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, dichiarare l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio”.
§ 2.1. Con ordinanza del 03.06.2024, la causa veniva differita per consentire alla ricorrente di valutare se avvalersi del pagamento in misura ridotta indicato dall' . CP_2
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il 20.03.2025, la ricorrente insiste per l'accoglimento delle conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo ed osserva che: “ l rideterminava l'importo della CP_2 sanzione irrogata nella misura pari a € 634,00, e constatata dunque la parziale cessata materia del contendere si chiede, sul punto, la condanna dell'Istituto alle spese per soccombenza virtuale.”
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 2 L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone - pena l'estinzione dell'obbligazione - alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_2 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_2 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per i periodi 7-9/2016, considerato il termine di scadenza per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, è palesemente tardiva la notificazione dell'atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo in data 18.05.2018. CP_2
Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 considerato come valore della causa l'importo pari ad € 634,00 rideterminato dall' , in misura compresa tra il medio ed il CP_2 minimo, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 001016942, - Prot. .6700.29/03/2023.0151765, notificata in data CP_2
3 11.04.2023 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la sanzione CP_2 dalla stessa portata;
- condanna l' , in del legale Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Michele Malavenda dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 11/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2026 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 05/05/2023 ed iscritto al n 2026 - 2023 RG , vertente tra
- (CF: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentate della ditta individuale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele
[...]
Malavenda (CF.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Motta San Giovanni (RC), alla Via Nazionale n. 189, giusta procura in atti;
-ricorrente- Contro
Controparte_2
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati AN LA ( ), EL M. ZI ( , EL C.F._3 C.F._4
M. Laganà ( ), DA C. DO C.F._5
1 ( , nonché rappresentato e difeso dal nuovo difensore C.F._6
l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 05.05.2023 la ricorrente propone opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001016942, che gli è stata notificata in data 11.04.2023, di € 10.000,00, oltre € 6,60 per spese di notifica, irrogata dall' con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione CP_2 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l' annualità 2016, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023. Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili (prescrizione, decadenza, omessa notifica dell'atto di accertamento e vizio di motivazione, illegittima determinazione della sanzione, sproporzione).
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si è costituito l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Nel merito osserva che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi 7-9/2016. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 11.04.2023, sulla base dell'accertamento notificato in data 18.05.2018. Nelle conclusioni chiede “Gradatamente, ove l'opponente provveda entro 30 giorni dalla prima udienza al pagamento in misura ridotta di euro 634,00, oltre alle spese del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, dichiarare l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio”.
§ 2.1. Con ordinanza del 03.06.2024, la causa veniva differita per consentire alla ricorrente di valutare se avvalersi del pagamento in misura ridotta indicato dall' . CP_2
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il 20.03.2025, la ricorrente insiste per l'accoglimento delle conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo ed osserva che: “ l rideterminava l'importo della CP_2 sanzione irrogata nella misura pari a € 634,00, e constatata dunque la parziale cessata materia del contendere si chiede, sul punto, la condanna dell'Istituto alle spese per soccombenza virtuale.”
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 2 L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone - pena l'estinzione dell'obbligazione - alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_2 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_2 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per i periodi 7-9/2016, considerato il termine di scadenza per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, è palesemente tardiva la notificazione dell'atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo in data 18.05.2018. CP_2
Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 considerato come valore della causa l'importo pari ad € 634,00 rideterminato dall' , in misura compresa tra il medio ed il CP_2 minimo, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 001016942, - Prot. .6700.29/03/2023.0151765, notificata in data CP_2
3 11.04.2023 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la sanzione CP_2 dalla stessa portata;
- condanna l' , in del legale Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Michele Malavenda dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 11/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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